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La valutazione degli intangibili nei principi contabili internazionali.

La valutazione economica del marchio.

BASI INFORMATIVE PER LA VALUTAZIONE RELATIVA

3.4 La valutazione degli intangibili nei principi contabili internazionali.

Il contesto normativo nel quale assumono rilevanza i Principi contabili Internazionali, è quello definito dal Regolamento n. 1606/2002 nel quale si prevede l’adozione degli IAS nella redazione del bilancio consolidato a partire dal 2005 per le società quotate nei mercati regolamentati degli Stati membri. La IASC Foundation 157, attualmente responsabile

dell’organismo che si occupa dell’emanazione dei principi, ha subito un processo di ristrutturazione ed è attualmente guidata da un Consiglio di Garanti (Trustees) che si occupano della nomina dei membri di:

- IASB: composto da 14 membri esperti contabili internazionali che assolvono al compito di elaborare e approvare i principi e le interpretazioni predisposte dal SIC;

- SIC (Standard Interpretation Commitee): composto da 12 membri;

- SAB (Standard Advisory Board): composto da 45 membri professionisti provenienti da diversi paesi con il compito di assistenza allo IASB nell’individuazione degli argomenti di rilievo.

Le imprese Europee sono quindi sottoposte alle regolamentazioni contenute negli IAS, SIC, IFRS e IFRIC158. In un contesto di costante ricerca dell’armonizzazione tra gli standard

internazionali, non si possono non citare i principi adottati dalle società statunitensi che contengono regolamentazioni equipollenti e condividono la ratio dei principi europei tanto che non si può tralasciarne l’analisi in tema di valutazioni e di intangibili.

157 IASC (International Accounting Standard Commitee), sorta nel 1973 e attualmente denominata IFRS

Foundation.

158 IFRS (International Financial Reporting Standards) - IFRIC (International Financial Reporting

La tabella n. 3 di seguito riportata fornisce un quadro generale dei principi internazionali applicabili.

Tabella 3

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI PRINCIPI CONTABILI STATUNITENSI IAS 22

(ora IFRS 3)

Business Combinations SFAS 141 Business Combinations

IAS 36 Impairment of Assets SFAS 142 Goodwill and other

intangibile assets.

IAS 38 Intangible Assets

Fonte: Beretta Zanoni A., Il valore delle risorse immateriali., Il mulino, op. cit.

Come si è detto nei capitoli precedenti, i principi internazionali stabiliscono che affinchè un bene immateriali sia iscrivibile e valorizzabile devono sussistere alcune condizioni che lo rendano identificabile e riconoscibile. Per Asset infatti si intende una risorsa aziendali che è in grado di generare benefici futuri e può essere controllata nel senso che si possono escludere i terzi dai benefici che produrrà. L’asset viene definito identificabile se è separabile dal complesso aziendale o se deriva da particolare tutela legale o contrattuale. La riconoscibilità attiene al problema della valorizzazione e si riferisce alla compresenza di due condizioni:

- la probabilità che l’impresa possa effettivamente godere dei benefici futuri; - la misurabilità del costo che l’impresa dovrà sostenere.

Nel nostro ordinamento il legislatore prevede, all’art. 2426 comma 1, c.c., che “le

immobilizzazioni siano iscritte al loro costo di acquisto o di vendita” e stabilisce poi che, nel

caso di immobilizzazioni il cui utilizzo è limitato nel tempo, queste debbano essere debitamente ammortizzate imputando l’ammortamento tra i costi della produzione o inserendo le variazioni di valore tra le voci di rivalutazione e svalutazione. Il nostro legislatore adotta quindi un criterio che si basa sull’individuazione del costo storico delle immobilizzazioni e non tiene conto di eventuali benefici futuri o dei prezzi del mercato.

I principi internazionali, dal canto loro, invece, impongono che le immobilizzazioni immateriali siano valorizzate al fair value, in base all’IAS 38. Potremmo definire il fair value come un criterio capace di esprimere il potenziale valore di un elemento patrimoniale, in maniera indipendente ed oggettiva, tenendo conto delle condizioni di mercato e delle specifiche peculiarità dell'elemento oggetto di valutazione, sia esso uno strumento finanziario o un intangibile; esso non si configura come un vero e proprio prezzo, bensì come una grandezza monetaria che esprime un valore attorno al quale possono incontrarsi i consensi di

due parti intenzionate allo scambio, e che non risente di condizionamenti soggettivi, derivanti da caratteristiche dei contraenti. 159 Esso non si identifica solo come valore di mercato attuale

ma incorpora tutti quei fattori che intervengono per rendere la transazione da potenziale ad effettiva come ad esempio i costi da sostenere, probabili modifiche del prezzo al momento dello scambio o ancora le future dinamiche aziendali. Sebbene questa interpretazione segni un allontanamento dal prezzo di mercato, bisogna considerare che il criterio del fair value trascura un aspetto fondamentale del valore di beni inseriti in complessi economici in funzionamento ossia quei beni che assolvono alla funzione di mantenere attivo un complesso aziendale in una prospettiva di continuità. I cespiti e le attività immateriali facenti parte di un’azienda, avranno un valore diverso rispetto a quello di realizzo esterno, in quanto non sono destinati alla vendita, bensì ad essere utilizzati in processi produttivi ed in cicli economici di cui sono parte integrante e quindi non potranno essere sempre valutati o quantificati al valore di scambio, seppur adattato, ma dovranno essere valorizzati in base al contributo economico futuro, che questi potranno dare alla gestione aziendale, il quale dipende dalle sinergie con gli altri beni e dalle aspettative interne all’impresa che possono divergere da quelle del mercato. Il criterio del fair value, che pure ha modificato radicalmente la prassi contabile internazionale, non può essere adottato indiscriminatamente per tutti gli elementi patrimoniali ma solo per quelli per i quali il valore al fair value risulti più significativo del costo storico ammortizzato, trattandosi di attività d'immediato realizzo e la cui utilità non viene modificata sostanzialmente, dall’utilizzo in una combinazione produttiva, si pensi al caso degli strumenti finanziari. Nell’ambito delle valutazioni degli intangibili, invece, l’avvento delle discussioni sul fair value, non ha modificato radicalmente la prassi valutativa; come vedremo infatti, la prospettiva contabile dell’informativa di bilancio e le esigenze di valorizzazione dei beni immateriali continuano a necessitare di una sorta di mediazione coi criteri classici basati sul costo. I metodi prescritti quindi dall’ordinamento saranno scelti in base all’utilità effettiva in sede di stima in base alla finalità della valutazione e in base alle considerazioni sui livelli competitivi dell’impresa, sulle strategie gestionali e sulle aspettative di benefici futuri che questi beni potranno produrre in un orizzonte temporale congruo e coerente.

159 “Il fair value di un’attività è il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata in una libera