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La valutazione e il dirigente senza incarico

DALLA RIFORMA DELLA DIRIGENZA CON IL D.P.R N 748 DEL 1972 SINO ALLA RIFORMA MADIA

2.6. Il conferimento degli incarichi nella riforma Madia: la legge n 124/

2.6.2. La valutazione e il dirigente senza incarico

La valutazione nel corso degli anni non ha assunto quell'importanza, nonostante gli interventi normativi nel corso del tempo, tale da poter incidere sulla carriera dirigenziale e per il conferimento di successivi e nuovi incarichi ai dirigenti, determinando un plusvalore o una deminutio della capacità professionale della dirigenza. Ciò è dovuto essenzialmente a difetti e limiti per quanto riguarda il quadro regolativo, ma anche a causa di ritardi sul piano applicativo.

Nella legge 124 del 2015, all'art. 17, co. 1, lett. r, si prevede lo <<sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singolo dipendente>>, ciò nell'ottica di valorizzare un elemento che è stato tralasciato o comunque non valorizzato: la verifica dei risultati conseguiti dal personale quale <<gruppo di lavoro>> (in linea con le 89 Boscati A., La politica del governo Renzi per il settore pubblico tra conservazione e

esperienze aziendali), e non di quelli realizzati dal dirigente e dal dipendente pubblico considerato individualmente.

Sarebbe opportuno che, nei futuri decreti delegati, fossero presenti delle riduzioni riguardanti gli adempimenti formali e delle connesse scadenze, accompagnate da una maggiore trasparenza e responsabilità in capo al soggetto politico ed ai valutatori nei procedimenti decisionali di competenza, tenendo conto delle diverse caratteristiche e tipologie delle amministrazioni.

Importante è il fatto che una carenza nell'esercizio della funzione di indirizzo si ripercuote negativamente su tutto il sistema. Si possono avere ricadute negative sulla fase di gestione e di valutazione in caso di programmazione in ritardo o in termini generici.

Nella riforma è prevista una <<riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio>>, utile sarebbe l'introduzione di principi tesi a rendere effettivo e cogente il momento di programmazione e pianificazione, il quale innesca il procedimento di valutazione. A tal fine si dovrebbe collegare l'erogazione delle risorse e il momento di pianificazione/programmazione.

Quindi, in mancanza di un meccanismo di verifica dei risultati e quando gli atti di indirizzo o direttive siano carenti o assenti, si dovrebbe impedire l'avvio del nuovo ciclo di gestione. Si dovrebbe prevedere delle attività di pianificazione e di programmazione delle attività amministrative all'interno del testo normativo al fine di garantirne l'effettivo svolgimento.

Inoltre sarebbe opportuno una maggiore indipendenza per quanto riguarda gli organismi di valutazione esistenti nelle amministrazioni, infatti essi vengono nominati e rispondono direttamente dal soggetto politico.

Importante è il potenziamento delle strutture che accompagnano le amministrazioni nella fase di attuazione delle riforme, senno non troveranno attuazione nella realtà concreta ma rimarranno solo sulla carta. Cambiamento che non potrà avvenire con la sola scrittura delle norme, le amministrazioni hanno bisogno di un forte accompagnamento per radicare modelli e cultura della valutazione.90

Il dirigente che rimane privo di incarico viene inserito in disponibilità nel collocamento con erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione.

Viene prevista la decadenza dal ruolo unico del dirigente in disponibilità a seguito di una valutazione negativa (originariamente era stato previsto la decadenza automatica a seguito del collocamento in disponibilità anche in assenza di valutazione negativa), anche se non si danno indicazioni sulla durata massima del periodo in disponibilità.

Il dirigente che viene collocato in disponibilità gli è riconosciuta l'aspettativa senza assegni per assumere incarichi presso altre amministrazioni ovvero in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità per l'intera durata dell'incarico.

Vi è la possibilità per il dirigente, prestando il proprio consenso, di poter svolgere attività di supporto presso altre pubbliche amministrazioni, o in enti privi di scopo 90 D'Alessio G., la nuova disciplina della dirigenza nel disegno di legge sulla riorganizzazione

di lucro, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive. In ultimo è stato aggiunta la possibilità per il dirigente collocato in disponibilità di poter formulare una richiesta ai fini di poter essere ricollocato in qualità di funzionario nei ruoli della pubblica amministrazione e in deroga all'art. 2103 del codice civile.91

2.6.3. Le Commissioni

Come possiamo capire le funzioni e il ruolo delle commissioni è molto impegnativo, questo perché le stesse hanno compiti primari per quanto riguarda l'utilizzazione delle risorse dirigenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, e non si riducono, quindi, a semplici compiti di consultazione.

Hanno un'incombenza forte per quanto riguarda le pratiche inerenti al conferimento degli incarichi visto che la possibilità di fare gli interpelli a chiunque nei ruoli unici farà in modo che ci sarà una grandissima quantità di candidature generando una grande mole di lavoro, provocando allo stesso tempo questioni inerenti alla struttura di tali organi. Possiamo capire la necessità di garantire alle commissioni una dotazione organica e strumentale idonea a operare con efficienza e efficacia, proprio in virtù della dimensione e della varietà dei compiti da espletare.

Proprio in ragione di tali compiti possiamo avanzare l'ipotesi di un possibile ampliamento. Il d.l. n. 90 del 2014, all'art. 19, co. 9, ha demandato le funzioni dell'ANAC al dipartimento della funzione pubblica, ovvero compiti inerenti al 91 Boscati A., La politica del governo Renzi per il settore pubblico tra conservazione e

coordinamento, sovrintendenza dell'esercizio indipendente delle funzioni di valutazioni, garanzia della trasparenza dei sistemi di valutazione, assicurazione della comparabilità e visibilità degli indici di andamento gestionale nonché compiti relativi all'indirizzo, già dati alla CIVIT dal d.lgs. n. 150 del 2009 all'art. 13.

Sempre al d.l. n. 90, ma questa volta comma 10, demanda, in base a una serie di principi e criteri direttivi, a un regolamento governativo il riordino di tali funzioni. In virtù di ciò si potrebbe delegare parte di tali compiti alla Commissione per la dirigenza, visto la connessione tra il conferimento degli incarichi ai dirigenti e il momento valutativo e ciò per l'art. 9 del provvedimento citato, in quanto «effettivo utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca degli incarichi », di rilevanza « dei precedenti incarichi e della relativa valutazione » nella selezione delle candidature, di « mancato raggiungimento degli obiettivi » quale condizione per la revoca degli incarichi.

Queste funzioni sono state esercitate da istituzioni indipendenti dalle autorità governative, appunto la CIVIT e poi l'ANAC, visto che incidono il rapporto fra politica e amministrazione. Quindi sarebbe opportuno che tali compiti venissero ereditati da un ufficio non governativo e autonomo, quale la Commissione.

Si potrebbe ipotizzare anche la costituzione di un'unica Commissione per tutte le dirigenze pubbliche in modo da evitare possibili problemi dovuto all'articolazione in tre Commissioni, soprattutto sarebbe più agevole la funzione della misurazione e valutazione della performance; si garantirebbe una omogeneità in ordine alla valutazione e nella definizione dei criteri; si avrebbe un risparmio sulla spesa, visto che non si avrebbe una moltiplicazione di strutture; in ultimo, si eviterebbe il

problema della collocazione istituzionale delle Commissioni per gli enti locali e per le regioni.

Non ci dovrebbero essere nemmeno problemi sull'ipotetica collocazione della Commissione unica presso il Dipartimento della funzione pubblica, anche se la nomina dovrebbe coinvolgere i poteri locali e regionali. Comunque l'opportunità della creazione di una Commissione unica va ponderata in ragione che genererebbe una scelta “accentratrice”, oltre che, essendo una Commissione unica, generare attività molto onerose92.