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Limiti alla revoca dell'incarico

LA PROSPETTIVA DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE P.A ATTRAVERSO IL PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONE, I RAPPORT

3.5. Limiti alla revoca dell'incarico

La revoca dell'incarico dirigenziale passa dall'art. 19, co. 1-ter, d.lgs. 165 del 2001, ovvero solo nel caso di accertata responsabilità dirigenziale. Viene cosi normativizzato un principio difeso dalla giurisprudenza costituzionale. La ricerca di un rinnovato equilibrio tra amministrazione e politica è testimoniata dall'eliminazione degli ultimi casi di di cessazione automatica degli incarichi “esterni”153.

pubblica: poteri e responsabilità tra organizzazione del lavoro e svolgimento dell'attività amministrativa, in Lav. Pubbl. amm., 2009, p. 33.

151 Sull'obbligo delle amminsitrazioni di rendere conoscibili il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponili mediante apposito interpello, ai fini della valutazione comparativa dei dirigenti interessati, v. Corte conti, sez. contr., 25 giungo 2010, n. 14, in giust. Civ., 2011, I, 2473. sugli obblighi di trasparenza e imparzialità e sulla possibilità dei dirigenti di “compiere le loro scelte coerenti con le proprie aspirazioni e professionalità”, v. anche Corte conti, sez. contr., 21 ottobre 2010, n. 21, in www.corteconti.it

152 Lanotte M., Mobilità professionale e progressioni di carriera nel lavoro pubblico privatizzato, cit. pp. 153-157

153 Cfr. Pallini M., Sulle tristi sorti del principio di distinzione tra politica e amministrazione nella disciplina della dirigenza pubblica, in La dirigenza, in Quad. dir. Lav. Rel. Ind., n. 31, 2009, p. 131.

La normativa non è molto precisa per quanto riguarda le ipotesi di revoca dell'incarico, visto che comprendono anche le ragioni organizzative di cui all'art. 1, co. 18, l.n. 148/2011 e non solo quelle di responsabilità dirigenziale, ma comunque, se pur ampliate le possibilità, vengono fatte salve le ragioni oggettive e soggettive.

Essenziale rimane anche l'obbligo di motivare le scelte effettuate in ragione dei principi di trasparenza, sindacabilità e aderire alle garanzie di natura procedimentale inerenti alla valutazione dei risultati e osservanza delle direttive154.

In caso di revoca illegittima dell'incarico si avrà la riattivazione delle funzioni precedenti in virtù di una tutela risarcitoria.

Tal principio trova fonte anche nella stessa corte costituzionale, la quale afferma che le garanzie in ordine al potere di esonero da parte dell'amministrazione di un dirigente è circoscritto da limiti e garanzie posti a garanzia di interessi collettivi e non nell'interesse del soggetto da rimuovere come invece accade nel settore privato, dove il licenziamento del datore di lavoro viene limitato ai fini di tutela del singolo dipendente155.

Per quanto riguarda le garanzie <<strumenti di tutela, che forme di riparazione economica, quali, ad esempio, il risarcimento del danno o le indennità riconosciute dalla disciplina privatistica in favore del lavoratore ingiustificatamente licenziato, non possono rappresentare, nel settore pubblico, 154 Corte cost., 30 gennaio 2002, n. 11, cit., 293, in www.giurcost.org

155 Cfr. Corte cost., 24 ottobre 2008, n. 351, in Lav. Pubbl. amm., 2009, 115, con nota di Montini M., Le “cose buone dal sapore antico”, l'art. 97 della Cost. E la tutela del dirigente pubblico, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1, co. 1 e 2, l. reg. Lazio n. 8/2007, nella parte in cui autorizzava la Giunta regionale, nei confronti dei direttori generali delle Asl decaduti dalla carica per effetto di norme legislative regionali dichiarate illegittime, a deliberare in via alternativa la reintegrazione nelle cariche e il ripristino dei relativi rapporti di lavoro, ovvero un'offerta di equo indennizzo e che prevedeva comunque il solo indennizzo qualora il rapporto di lavoro fosse stato interrotto di fatto per oltre sei mesi.

strumenti efficaci di tutela degli interessi collettivi lesi da atti illegittimi di rimozione di dirigenti amministrativi>>156.

Non solo il dirigente pubblico, per ragioni di indipendenza dal potere politico, gode di una stabilita del rapporto di lavoro maggiore rispetto a quella caratterizzante il lavoro privato, ma gode della tutela alla reintegrazione nel posto di lavoro157, estesa anche nel caso di revoca illegittima dell'incarico. Ciò in

ragione del collegamento tra revoca dell'incarico e rapporto di lavoro fatto proprio dalla giurisprudenza della Suprema corte. In tali ipotesi, quindi, sarà dovuto a corrispondere le differenze retributive e a ripristinare l'incarico dirigenziale. Problemi diversi sorgano nel caso in cui siano presenti ristrutturazioni organizzative che comportano soppressioni di uffici o accorpamenti, e quindi la revoca dell'incarico per motivi organizzativi.

In questi casi il giudice ordinario troverebbe un limite consistente alla stabilità organizzativa cioè nella modifica o soppressione dell'ufficio del dirigente, e quindi rimarrebbe solo la tutela risarcitoria da far valere. Ciò però non ha fermato la giurisprudenza che ha dato una formato una strada più garantista, in quanto <<insisto nel sistema che il provvedimento di macro organizzazione (non sottoposto ad annullamento) da un lato rimanga operativo in via generale, e, dall'altro essendo privato di effetti nei confronti del dipendente interessato, non valga a sorreggere l'atto di gestione consequenziale, comportando il pieno ripristino della situazione precedente>>158.

156 Corte cost., 24 ottobre 2008, n. 351, cit., 155, in www.cortecostituzionale.it

157 V. Cass. 1 febbraio 2007, n. 2233, cit., 924; Cass. 20 febbraio 2007, cit., 1716. sul tema, v. Zoppoli A., Licenziamento del dirigente pubblico e organizzazione dopo la sentenza della Consulta n. 351 del 2008, in Dir. Lav. Merc., 2009, I, 111.

158 Cfr. Cass. S.U. 16 febbraio 2009, n. 3677, in Mass. Giur. Lav., 2009, 308, con nota di A. Vallebona, Revoca dell'incarico dirigenziale e illegittimità dell'atto amministrativo presupposto, la quale specifica come “la situazione che si viene a creare non sembra dissimile

Inoltre, per quanto riguarda la tutela risarcitoria, si possono subire danni attinenti alla professionalità e alla personalità159 nel caso di una revoca dell'incarico

illegittima. Tali danni comunque vanno provati visto che ci deve essere conseguenti alla revoca illegittima, anche se è possibile utilizzare tutti i mezzi di prova a tali fini160.