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LA PROSPETTIVA DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE P.A ATTRAVERSO IL PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONE, I RAPPORT

3.6. Nascita e soppressione del ruolo unico dei dirigenti dello Stato

3.6.1. Ritorno del ruolo unico

Come visto l'istituzione del ruolo unico non è stato una novità assoluta del nuovo decreto legge in quanto fu introdotto mediante il d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente novellato nel 2002 dalla l. n. 145. Rispetto al passato però ci sono tre principi che rappresentano una novità: la cancellazione nel ruolo unico dei dirigenti della divisione dei dirigenti in fasce; formazione de ruolo unico anche per i dirigenti delle regioni e degli enti locali e la possibilità, in ultimo, di poter conferire un determinato incarico a ognuno dei tre ruoli.

In virtù di tale possibilità si è istituita una banca dati “nella quale inserire il curriculum vitae, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera b) e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri della della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate;” art. 10 co. 1 let. A, l. 124/2015.

162 D'alessio G., la legge di riordino della dirigenza: nostalgie, antilogie ed amnesie, cit., p. 231. 163 Caruso G., Retromarcia sul ruolo unico: torna la separazione, in Guida al diritto – Il Sole 24

ore, 2002, 31, p. 50.

164 Silvestro C., Il riordino della dirigenza statale, Napoli, Edizione giuridica Simone, 2003, pp. 71-73

La novità risiede anche nel fatto che si ha la formazione di tre ruoli differenti: quello dello Stato, istituito con sezioni per le professionalità speciali, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui confluiscono tutti i dirigenti contrattualizzati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici nazionali, quelli delle agenzie governative e di ricerca e, infine, delle università statali, inoltre si dispone l'eliminazione della divisione in due fasce; successivamente abbiamo la la dirigenza degli enti locali e, infine, il ruolo unico dei dirigenti regionali comprendenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Inclusione nel suddetto ruolo unico della dirigenza delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale ed esclusione dalla dirigenza veterinaria, sanitaria e medica del servizio sanitario nazionale. Creazione di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali mediante un'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e confluiranno dei dirigenti di ruolo negli enti locali. Importante è anche la possibilità di poter conferire un determinato incarico a ognuno dei tre ruoli.

In virtù di tale possibilità si è istituita una banca dati “nella quale inserire il curriculum vitae, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera b) e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri della della

banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate;” art. 10 co. 1 let. A, l. 124/2015165.

Tale riforma ha l'effetto di poter rendere più razionale e flessibile la dirigenza visto che si favorisce la mobilità tra le diverse amministrazioni. Ciò può portare a due effetti positivi: il primo è la creazione di scambio di dirigenti utile nella possibile determinazione tra la domanda e l'offerta, ovvero i dirigenti potranno, grazie alla possibilità di collocazione presso amministrazioni differenti, vedere accrescere la propria esperienza personale, inoltre le amministrazioni potranno decidere a quali dirigenti affidare l'incarico potendo scegliere soggetti con competenze e esperienze più idonea a quell'ufficio; secondo si migliora la semplificazione e l'economicità nella gestione dei ruoli.

Un elemento di dubbio del nuovo sistema è la possibilità della creazione di un possibile precariato all'interno dell'amministrazione, legata ai vertici politici e quindi impedendo la nascita di una dirigenza stabile visto il nuovo intreccio tra l'attribuzione degli incarichi e l'inquadramento dei dirigenti nei macro-ruoli. Tale situazione potrebbe comportare di invalidare l'appartenenza dei dirigenti alle amministrazioni nelle quali essi operano e di pesare sull'equilibrio delle relazione tra i responsabili della gestione amministrativa e gli organi di governo166.

Il ritorno al ruolo unico è stato criticato dalla Corte dei Conti in quanto <<Il complessivo disegno ripropone il ruolo unico dei dirigenti, già sperimentato con esiti non del tutto positivi nel nostro ordinamento, limitatamente alle amministrazioni statali, a partire dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 80 165 Boscati A., La politica del governo Renzi per il settore pubblico tra conservazione e

innovazione: il cielo illuminato diverrà luce perpetua?, cit.

166 D'Alessio G., la nuova disciplina della dirigenza nel disegno di legge sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, cit.

del 1998, successivamente abrogato dalla legge n. 145 del 2002. Il nuovo ruolo unico risulta articolato in tre distinti settori, rispettivamente riferiti alle amministrazioni statali, alle Regioni e agli enti locali.>> inoltre, sempre la Corte, afferma che <<La nuova disciplina assegna, infatti, un peso prevalente alla pluralità delle esperienze e alla diversificazione della carriera, rispetto alla valutazione di una sperimentata professionalità specifica, criterio non preso in considerazione tra quelli previsti per il conferimento della titolarità di un ufficio, garantita dalla presenza di funzionari amministrativi.

Ad avviso della Corte, andrebbero, pertanto, meglio delineati il criterio dell’interscambiabilità dei titolari degli uffici e le modalità per la selezione delle professionalità migliori, che rappresentano gli obiettivi della riforma. Poiché gli appartenenti al ruolo unico risultano, tenuto conto degli attuali limiti al tasso di ricambio del personale pubblico, più o meno coincidenti con i posti di funzione disponibili, potrebbero verificarsi difficoltà nel concreto funzionamento dei ruoli unici.

Ciò in quanto la selezione dei titolari degli uffici potrebbe risultare condizionata dal diverso momento temporale di cessazione degli attuali titolari, con il rischio di non trovare tra i soggetti al momento privi di incarico professionalità adeguate ai posti da coprire. L’articolo 10 dovrebbe contenere i criteri per una esaustiva definizione del nuovo assetto della dirigenza.

Il testo, peraltro, non chiarisce se resteranno in vigore alcune norme specifiche contenute nell’attuale ordinamento, non espressamente richiamate. Si tratta, in primo luogo, del permanere o meno degli attuali vincoli assunzionali, della possibilità di conferire incarichi a soggetti esterni all’amministrazione (compreso

il personale amministrativo), e dell’attribuzione di compiti di consulenza e studio.>>167