LA PROSPETTIVA DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE P.A ATTRAVERSO IL PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONE, I RAPPORT
3.4. I limiti alla discrezionalità dell'amministrazione nell'attribuire delle funzioni dirigenzial
La libera scelta del conferimento dell'incarico dirigenziale da parte dell'amministrazione si innesta in un quadro di convergenza tra la dirigenza e l'organo di vertice.
Effettivamente proprio per il ruolo dirigenziale di attuazione delle direttive, piani o programmi, non si può non capire l'importanza dell'elemento della fiduciarietà tra l'organo di vertice e la dirigenza144.
Tale aspetto però non potrà essere l'unico criterio di selezione del dirigente visto che la fiducia, da sola, non potrà misurare le capacità del soggetto, ma si dovrà 142 D'Orta C., L'organizzazione delle p.a. Dal diritto pubblico al diritto privato: il fallimento di
una riforma, in Lav. P.A., 2011, p. 444.
143 Lanotte M., Mobilità professionale e progressioni di carriera nel lavoro pubblico privatizzato, cit., pp. 41-46
144 Cfr., il tal senso, Cons. Stato, sez. IV, 31 luglio 2000, n. 4233, in www.giustizia- amministrativa.it; T.A.R. Lazio, sez., III, 26 maggio 1999, n. 1578, in TAR, 1999, i, 2344; Trib. Potenza (ord.), 29 dicembre 1999, in giust. Civ., 2000, 919
selezionare anche in virtù della competenza e della professionalità, all'interno di una valutazione attuata mediante giudizi oggettivi. Il legislatore allora ha cercato di trovare un equilibrio appunto tra l'elemento della fiduciarietà e la professionalità dell'incarico per evitare preferenze basate esclusivamente sul carattere clientelare o politico.
Ciò ha portato all'approvazione di norme che vincolano gli organi di vertice nella scelta del dirigente. Per le amministrazioni centrali, sin dall'origine, punti centrali per il conferimento degli incarichi era il profilo oggettivo e quello soggettivo, ovvero caratteristiche e natura dei programmi da realizzare e capacità e attitudini del singolo dirigente145.
Secondo le modifiche apportate alla legislazione dalla l. n. 145 del 2002, si è avuta una accentuazione del profilo soggettivo, visto che gli incarichi vengono conferiti in virtù delle attitudini e capacità del dirigente in relazioni agli obiettivi prefissati e in considerazioni dei risultati conseguiti146.
Ciò non ha modificato il criterio di base, ovvero il perseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, incentrato sulla correlazione tra obiettivi da perseguire e capacità professionali147.
Quindi la pubblica amministrazione non dovrà conferire l'incarico a chi, in astratto, abbia le caratteristiche idonee a quell'incarico, bensì in ragione alle 145 Sull'iniziale formulazione dell'art. 19, co. 1, n. 165/2001, che poneva sullo stesso piano i due profili, individuando, in tal modo un duplice criterio di valutazione, cfr. d'Alessio, Gli incarichi di funzioni dirigenziali, 758, in Carinci F., D'Antona M., Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche commentario Dal D. lgs. n. 29/1993 ai D. lgs. nn. 396/1997, 80/1998 e 387/1998, Milano, Giuffrè, 2000,
146 Si sottolinea soprattutto la “particolare enfasi sull'elemento soggettivo costituito dal profilo professionale del dirigente”, D'Alessio G., Valenzise B., Incarichi di funzioni dirigenziali, 1071, in Carinci F., Zoppoli L. (a cura di), Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Torino, Utet, 2004.
147 Corpaci A., riflessioni sulla dirigenza pubblica alla luce della legge n. 145 del 2002, in
caratteristiche dell'ufficio da assegnare148. Invece, la contrattazione collettiva, sul
piano formale, ha introdotto l'obbligo di motivazione, e ciò in ragione di un controllo di legittimità dei provvedimenti datoriali. Obbligo di motivazione che non è in contrasto con la natura privatistica dell'atto di conferimento e la possibilità di essere introdotta per via negoziale o legale.
Dopo un iniziale indirizzo giurisprudenziale negativo, si è avuto un indirizzo più garantista in ordine alla presenza di un obbligo di procedere a una selezione comparativa dei soggetti, una procedimentalizzazione del conferimento degli incarichi dedotto dai limiti interni inerenti al potere discrezionale dell'amministrazione.
Per una gestione trasparente e corretta del potere, da fare nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento oltre che secondo i principi generali di buona fede e correttezza, necessità una esternazione delle ragione a giustificazione delle scelte fatte ai fini di garanzia della correttezza e trasparenza della gestione del potere149.
Trovano attuazione nell'art. 19, d.lgs. n. 165 del 2001 i principi ispiratori della riforma del 2009, ovvero quelli di pubblicità e di trasparenza150.
148 Inerente alla valorizzazione della professionalità “specifica” del dirigente, ma in linea di discontinuità con l'originario disposto normativo, v. E. Ales, Le prerogative datoriali della dirigenza pubblica alla prova del nuovo quadro legale, in Lav. Pubbl. amm., 2002, p. 449, secondo il quale le modifiche apportate dalla l.n. 145/2002 hanno determinato “un sostanziale cambio di prospettiva”, privilegiando una “professionalità contestualizzata” rispetto a una “professionalità aperta”.
149 Cfr. Cass. 26 settembre 2001, n. 19630, che sottolinea che “la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego (o meglio la sua sottoposizione alle regole comuni del diritto del lavoro) non implica pure la privatizzazione dell'amministrazione che assume la veste di datore di lavoro”, in www.italgiure.giustizia.it. Sulla “fidelizzazione” dei poteri privatistici della pubblica amministrazione, cui è richiesto di operare in vista dell'interesse generale e non di un interesse parricolare, v. D'Orta, L'organizzazione delle p.a. Dal diritto pubblico al diritto privato: il fallimento di una riforma, cit., in Lav. Pubbl. amm., 412.
150 Sui criteri direttivi dell'art. 6, co. 1, lett. H, legge delega n. 15/2009, volti a “ridefinire i criteri di conferimento, mutamento o revoca degli incarichi dirigenziali, adeguando la relativa disciplina ai principi di trasparenza e pubblicità ed ai principi desumibili anche dalla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori”, v. Boscati A., Dirigenza
Le novità principali da parte della riforma risiedono dove si considerano anche le competenze e l'esperienza conseguite dal soggetto nell'ambito di direzione, le valutazioni e i risultati conseguiti dal soggetto nell'amministrazione, la complessità della struttura interessata.
Secondo l'art. 19, co. 1-bis n. 165 del 2001, si rende necessario rendere conoscibili: l'acquisizione della disponibilità dei dirigenti, la pubblicità ai criteri di scelta, la tipologia e il numero dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica151, Il tutto mediante pubblicazione di un adeguato avviso
sul sito istituzionale152.