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La vertenza del CCNL del Trasporto Pubblico Locale

PARTE I - I reports sulla conflittualità nei singoli servizi pubblici essenziali

28. Trasporto pubblico locale (a cura di Silvia Mancini)

28.3. La vertenza del CCNL del Trasporto Pubblico Locale

Il 2019 si concludeva con l’invio alle Associazioni datoriali Asstra, Anav e Agens, da parte delle Segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl Reti, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna, Ugl Taf, Orsa Trasporti e Fast Confsal, delle Linee Guida della Piattaforma contrattuale del “CCNL della Mobilità”, scaduto il 31 dicembre 2017, che avevano portato all’apertura di un tavolo di confronto con la riunione del 20 novembre 2019 e con la previsione di ulteriori incontri per il 18 dicembre 2019, 28 gennaio e 12 febbraio 2020. Ed è proprio quest’ultima data che ha necessariamente segnato la sospensione delle trattative a fronte del repentino peggioramento dello stato di emergenza epidemiologica che di lì a breve avrebbe assunto, purtroppo, la connotazione di una vera e propria “pandemia”.

Soltanto a fine anno, quindi, le Organizzazioni sindacali firmatarie hanno potuto rinnovare la richiesta per un riavvio del confronto sul rinnovo del CCNL, richiesta che ha inizialmente visto la fissazione di un primo incontro per il 25 novembre 2020, all’esito del quale le parti sociali hanno stabilito di aggiornare le trattative alla successiva giornata del 10 dicembre 2020. Tuttavia, proprio in questa data le trattative, già da lungo tempo sospese, si sono nuovamente interrotte.

Per effetto di questa ulteriore battuta di arresto, il 2020 si chiude con il formale avvio, da parte delle suddette Organizzazioni sindacali, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione ai sensi della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, che si concluderanno con esito negativo proprio alla fine del mese di dicembre 2020, traducendosi in una prima azione di “sciopero nazionale”, della durata di 4 ore, per l’8 febbraio 2021, riguardante i lavoratori dipendenti delle imprese cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL).

28.4. Attività consultiva e interpretativa

Come anticipato, l’Autorità ha inteso affrontare la stagione di scioperi che sono seguiti alla conclusione del cosiddetto periodo di moratoria svolgendo una attività di moral suasion in un settore che riveste una importanza nevralgica per la continuità delle attività produttive e della vita sociale del Paese, adottando tre tipologie di invito elaborate sulla base delle differenti modalità di attuazione delle manifestazioni di protesta:

a) prime azioni di sciopero della durata di 4 ore: la cui apertura non può in alcun modo prescindere dal richiamo ai contenuti della nota del 30 aprile 2020, prot. n. 4610/GEN, mentre l’auspicio, per il futuro, è che le parti sociali vogliano valutare l’adozione di ogni opportuna iniziativa volta a ristabilire, nell’ambito delle relazioni industriali, un percorso quanto più ampiamente condiviso che consenta, agli attori del conflitto, di riavviare il confronto in un clima costruttivo, volto al perseguimento di una concreta soluzione delle problematiche in essere;

b) seconde azioni di sciopero della durata di 8/24 ore: in questo caso, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica, nonché delle misure attualmente in vigore per contrastare il diffondersi della pandemia da Covid-19, si invitano le Organizzazioni sindacali a valutare la possibilità di contenere la durata dell’astensione, riducendola a 4 ore, al fine di evitare un ulteriore aggravio per le Istituzioni coinvolte nell'attività di prevenzione e contenimento della diffusione del virus, nonché evitare che i cittadini utenti subiscano un ampliamento degli effetti dello sciopero in considerazione proprio dell’esigenza di garantire una ragionevole continuità del servizio di trasporto pubblico in questo particolare momento. La richiamata azione di protesta, peraltro, appare inserirsi in un contesto di progressiva evoluzione e di nuove complicazioni delle condizioni di lavoro dei dipendenti, percorso che potrebbe certamente produrre positivi sviluppi attraverso il riavvio del dialogo fra le parti, volto al perseguimento di una reale risoluzione della vertenza. Con la stessa nota si invita, in ogni caso, l’Azienda ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad assicurare il corretto svolgimento del servizio commisurandolo alla effettiva partecipazione dei lavoratori allo sciopero, al fine di evitare effetti ultrattivi per l’utenza;

c) terze e/o successive azioni di sciopero della durata di 24 ore: questa fattispecie, analogamente alla seconda, contiene il medesimo invito sia alle Organizzazioni sindacali al fine di valutare la possibilità di

contenere la durata dell’astensione, riducendola a 4 ore, sia all’Azienda per l’adozione di ogni opportuna iniziativa per assicurare il corretto svolgimento del servizio commisurandolo alla effettiva partecipazione dei lavoratori allo sciopero, onde evitare effetti ultrattivi per l’utenza. Il terzo invito, invece, è indirizzato alle Prefetture ed è volto a valutare la sussistenza delle condizioni per l’adozione di un provvedimento ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, anche ai fini di una eventuale riduzione del periodo dell’astensione dal lavoro, allo scopo di evitare che i cittadini utenti subiscano un ampliamento degli effetti dello sciopero in considerazione proprio dell’esigenza di garantire una ragionevole continuità del servizio di trasporto pubblico in questo particolare momento.

Anche in questo caso, dunque, le iniziative adottate dalla Commissione non sono state indirizzate unicamente a prevenire od a ridurre la portata dei conflitti - in considerazione del protrarsi dell’emergenza sociale e dei conseguenti disagi per lavoratori e cittadini, - gravando solo sulla buona volontà delle parti sociali, ma si propongono di stimolare l’impegno di tutti gli attori ad intraprendere un processo di miglioramento dei rapporti che non si concluda con la fine dell’emergenza epidemiologica, ma che, invece, estenda i suoi effetti diventando parte integrante della dinamica delle future relazioni industriali.

Anche nel corso del 2020, come negli anni precedenti, si è reso necessario confermare alcune interpretazioni che, nel tempo, hanno assunto il carattere di “costante e consolidato orientamento” dell’Autorità, sia pronunciarsi su nuovi interrogativi.

Il primo è inevitabilmente quello legato al periodo di moratoria nel corso del quale, a seguito del fermo invito della Commissione, le Organizzazioni sindacali hanno sospeso la proclamazione delle azioni di sciopero. Alcune Organizzazioni sindacali, infatti, hanno avanzato una richiesta di chiarimenti in ordine al computo dei giorni di moratoria valido ai fini della durata delle procedure ovvero ad un periodo di franchigia. La Commissione ha stabilito, infatti, che il periodo individuato dall’Autorità sospende il decorso del termine di validità delle procedure di raffreddamento e di conciliazione.

Alcune istanze sindacali, invece, hanno segnalato, nell’ambito dell’esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, la violazione di tale obbligo sia da parte aziendale sia da parte prefettizia, motivo per il quale la Commissione ha nuovamente rammentato a tutti i soggetti interessati che l’articolo 2, comma 2, della legge stabilisce, tra

l’altro, che, per ciascun servizio essenziale, negli accordi collettivi o, in mancanza o inidoneità di questi, nelle regolamentazioni provvisorie della Commissione di garanzia “devono essere in ogni caso previste procedure di

raffreddamento e conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero” e che tale obbligo risulta

confermato anche dall’articolo 2, lettera C), punto 3, dell’Accordo nazionale del 28 febbraio 2018, secondo il quale “l’omessa convocazione da parte

dell’azienda o dell’ente gestore del servizio o il rifiuto di partecipare all’incontro da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonché il comportamento delle parti durante l’esperimento delle procedure saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di garanzia ai sensi dell’articolo 13 lettere c), d), h), i), ed m) della legge n. 146/1990”. Con la

stessa nota, si sottolineava che, ai fini dell’obbligo in oggetto, non assume alcun rilievo il grado di rappresentatività della Organizzazione sindacale richiedente l’espletamento delle procedure, fermo restando che, secondo quanto previsto dall’articolo 2, lettera A), dell’Accordo nazionale del 28 febbraio 2018, “l’attivazione della procedura di cui al presente articolo, la

partecipazione alla stessa e la sottoscrizione dei relativi verbali, non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure stesse”. Il richiamato Accordo

nazionale del 28 febbraio 2018, all’articolo 2, lettera D), stabilisce, inoltre, che “a seguito dell’esaurimento con esito negativo della prima fase della

procedura … le parti esperiscono un tentativo di conciliazione:(a) nella sede negoziale di livello superiore concordata tra le parti, ove il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti medesime;(b) in alternativa, e in difetto dell’accordo di cui al punto (a) nella sede amministrativa prevista dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 146/1990”.

Per effetto della disciplina di settore, infatti, il tentativo di conciliazione presso l’Autorità amministrativa si pone, dunque, non già come alternativo rispetto alla procedura di raffreddamento in sede aziendale, ma quale rimedio aggiuntivo, da esperirsi obbligatoriamente, nel caso in cui l’autonomia collettiva non sia tata in grado di giungere ad una risoluzione della controversia. Tale previsione si fonda sul presupposto che l’intervento di un terzo mediatore potrebbe consentire ed agevolare, ove necessario, la composizione della vertenza e scongiurare lo sciopero. Alla luce di tali precisazioni, quindi, la Commissione ha nuovamente invitato le parti sociali al puntuale rispetto della normativa vigente rammentando alle Aziende che, in caso di ulteriori inadempimenti, l’Autorità procederà alla valutazione del

comportamento delle Aziende medesime ai sensi dell’articolo 13, lettera i), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.

Da ultimo, è pervenuta una nota sindacale con la quale si faceva richiesta di indicazioni per la corretta attuazione dello sciopero nel settore del Trasporto Pubblico Locale. La Commissione ha, quindi, precisato che, in caso di sciopero, si deve tenere conto della circostanza per la quale il dovere di pronta riattivazione del servizio - che l’articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni pone in capo all’Azienda - implica l’esercizio da parte datoriale del proprio potere organizzativo e dispositivo, ma anche della collaborazione “attiva” del lavoratore che deve prestare ogni cura affinché vengano realizzate le condizioni che consentano l’adempimento, da parte dell’Azienda medesima, del predetto onere.