PARTE I - I reports sulla conflittualità nei singoli servizi pubblici essenziali
26. Trasporto merci su gomma (a cura di Antonio Fusco)
26.1. Andamento della conflittualità e interventi della Commissione
Nel periodo oggetto di relazione è stato registrato un livello di conflittualità leggermente superiore rispetto all’anno precedente.
Risultano infatti indette 25 azioni di sciopero, mentre nell’anno 2019 sono pervenute 15 proclamazioni.
Il dato numerico esposto comprende sia le azioni di protesta dei lavoratori dipendenti delle imprese di trasporto merci su gomma quanto quelle proclamate dagli autotrasportatori privati in conto terzi (i cd. “Padroncini”). Questi ultimi, in particolare, sono assoggettati alla legge 146 del 1990 solo nel caso in cui siano annoverabili tra i “piccoli imprenditori” (cfr., a tal fine, il combinato disposto dell’articolo 2 bis, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e dell’articolo 2083 c.c.).
Le cause principali di insorgenza dei conflitti sono di natura essenzialmente economica (corretta applicazione degli istituti contrattuali, ritardati pagamenti delle retribuzioni) e sono strettamente correlate all’andamento dell’impresa interessata e dell’economia in generale.
Le agitazioni sindacali hanno dato luogo, comunque, ad azioni piuttosto ordinate.
In un solo caso si è resa necessaria l’apertura di un procedimento di valutazione.
In particolare, l’azione della Commissione è stata avviata nei confronti di un’Organizzazione sindacale che aveva proclamato uno sciopero, senza il necessario preavviso, nell’ambito di un’impresa esercente (in regime di appalto) il servizio di trasporto e consegna di contenitori criogenici di ossigeno liquido e bombole di ossigeno gassoso al domicilio di pazienti privati e pubblici. Nel corso del procedimento di valutazione emergeva che l’astensione collettiva segnalata era durata meno di due ore e mezza, che l’azione non aveva determinato alcun impatto sull’erogazione del servizio collettivo - anche grazie alla pronta ripresa delle attività da parte di coloro che si erano astenuti - e che le cause di insorgenza del conflitto collettivo attenevano ad una contesa tra le parti sulla stabilizzazione di alcuni lavoratori con contratto di lavoro in corso di scadenza.
Alla luce di tali risultanze istruttorie, considerate le cause di insorgenza del conflitto, la concreta inoffensività della condotta e l’assenza di precedenti sanzionatori a carico del Sindacato proclamante per analoghe violazioni di legge, l’Autorità deliberava l’archiviazione della posizione, diffidando il
soggetto collettivo dal reiterare simili condotte per il futuro, pena l’irrogazione di sanzioni. Al contempo, posto che nell’ambito del procedimento emergeva, altresì, l’inesistenza di un piano delle prestazioni indispensabili, la Commissione invitava l’Azienda ad avviare un confronto con le Organizzazioni sindacali finalizzato alla conclusione di un accordo in materia.
26.2. Questioni interpretative e/o applicative della disciplina di settore
Nel corso del periodo in esame è stata constatata, ancor una volta, una significativa conflittualità nell’ambito delle imprese che erogano servizi di corriere espresso e di spedizione. Trattasi, invero, di organizzazioni aziendali che erogano servizi più complessi della mera attività di traporto merci (ed, infatti, sono definiti servizi a valore aggiunto) e che si caratterizzano:
a) per lo svolgimento, in concreto, di un servizio di recapito al cliente finale che ricomprende tutte le ordinarie fasi di lavorazione del ciclo postale: dalla fase di smistamento fino al recapito al cliente finale presso l’indirizzo del destinatario o presso i locker;
b) per una organizzazione di mezzi e di risorse umane completamente diversa da quella richiesta per coloro che agiscono sulla scorta di una mera licenza di trasporto;
c) per l’assoggettamento ad una normativa particolare e ad una serie di oneri, in termini di garanzia di qualità del servizio, che si traduce nell’obbligo di adottare una carta dei servizi (da trasmettere all’AGCOM), finalizzata a rendere uniformi e trasparenti i rapporti con i consumatori.
Le informazioni acquisite in merito alle attività esercitate da tali imprese hanno consentito di accertare che tali operatori movimentano, essenzialmente, beni di consumo acquistati dagli utenti sulle piattaforme di e-commerce.
La qualificazione giuridica di tali attività di impresa, operata alla stregua del parametro di valutazione della tipologia dei beni movimentati (tipico del settore del trasporto merci), ha condotto la Commissione a ritenere che dette attività estranee all’ambito di applicazione della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, in quanto oggetto dei servizi di trasporto sono essenzialmente beni appartenenti a categorie merceologiche diverse da quelle prese in considerazione dall’art. 1, comma 2, lettera a), legge 146/90).
Per completezza di informazione, giova precisare che nell’ambito delle filiere distributive anzidette è stata constatata una frequente esternalizzazione delle attività ad alta intensità di manodopera (quali le attività di facchinaggio) e che nell’ambito di queste imprese appaltatrici i conflitti collettivi attengono spesso a questioni contrattuali.
Il comparto delle attività logistiche e la sua possibile rilevanza ai fini della legge 146 del 1990 sono stati posti all’attenzione della Commissione, anche nel quadro di filiere distributive diverse da quelle dianzi richiamate.
Più in dettaglio, è stata richiesto di valutare la rilevanza delle attività logistiche nel quadro delle filiere distributive dirette all’approvvigionamento delle aziende della grande distribuzione.
Nelle richieste di parere formulate nel periodo oggetto di Relazione, la pretesa riconducibilità dei servizi logistici in parola nell’ambito di applicazione della legge 146/90, veniva sostenuta in ragione della necessità di tutelare gli approvvigionamenti (a partire dalle fasi prodromiche delle attività logistiche), specie in una delicata contingenza storica (quella della emergenza sanitaria in corso) caratterizzata da forti restrizioni alla libertà di movimento derivanti dalle misure governative di contenimento della diffusione del virus da Covid-19.
Anche in tali occasioni, tuttavia, la Commissione ha ribadito l’orientamento consolidatosi in materia secondo il quale le attività di movimentazione merci nell’ambito dei magazzini di deposito sono attratte nel campo di applicazione della legge 146 del 1990, soltanto laddove sia riscontrabile, in concreto, un diretto nesso di strumentalità rispetto all’esecuzione dei servizi di trasporto e le attività logistiche medesime costituiscano parte integrante di una filiera distributiva finalizzata all’approvvigionamento di determinate collettività ritenute meritevoli di particolare tutela (in ragione della loro permanenza presso Ospedali, Case di cura, Case di riposo, etc).