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Le anticipazioni della legge di Stabilità

Nel documento Sicurezza delle cure (pagine 44-48)

Il comma 538 della legge di Stabilità 2016 ha anticipato concetti che sono stati ripresi nell’attuale legge sulla sicurezza delle cure e responsabilità professionale. Le attività di prevenzione sono riferi- te alla sicurezza delle cure e alla gestione del rischio sanitario sono infatti essenzialmente mirate all’individuazione delle situazione di pericolo e di rischio sanitario, mediante i sistemi di segnalazione e apprendimento o altri strumenti di analisi, di carattere reattivo ma anche proattivo e le visite da parte di esperti nei reparti o sale ope- ratorie. La scelta di procedure cliniche basate sulle evidenze, con il relativo incremento dei livelli di sicurezza nella pratica clinica, garantisce di conseguenza una maggiore appropriatezza delle risorse disponibili, riduce il prolungamento delle degenze e i dei costi con- seguenti a eventi avversi, migliora gli esiti e garantisce maggior- mente la qualità delle cure.

È auspicabile che abbiano applicazione, anche nel nostro paese, le iniziative promosse da alcune associazioni scientifiche italiane e straniere, mirate a ridurre gli accertamenti di laboratorio o di dia- gnostica per immagini con deboli evidenze scientifiche e sui quali ci si dovrebbe sempre interrogare sulla loro reale utilità prima di pro- porli ai pazienti.

Il comma 539 punto a) è stato sostanzialmente modificato dall’art. 16 della legge sulla sicurezza delle cure e responsabilità professio- nale, a cui si rimanda. Nella prima parte stabilisce quanto poi sarà

attuato dalla legge sulla sicurezza delle cure con la necessità di istituire apposite strutture per una adeguata funzione di monito- raggio e di gestione del rischio sanitario.

Il termine “adeguata” – riferita alla funzione di monitoraggio – sottolinea la necessità di una dotazione, sia di personale che tecno- logica, in grado di svolgere in modo corretto un compito così deli- cato e importante.

La seconda parte del punto a) relativa agli atti e documentazione prodotta nell’ambito del rischio clinico è stata totalmente e oppor- tunamente sostituita dal punto 1 dell’art. 16, introducendo forti ele- menti di contraddizione all’intero sistema di gestione del rischio sa- nitario (vedi commento all’articolo 16).

Per quanto concerne il punto b) si ribadisce, tra le funzioni del rischio clinico, anche la rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostico-terapeutici correlato a fenomeni di medi- cina difensiva attiva e passiva. Laddove per medicina attiva s’in- tende un eccesso di prestazioni, atti diagnostici e/o terapeutici non realmente necessari per ridurre un possibile contenzioso; la medi- cina passiva è invece il tentativo di evitare, in modo conscio o in- conscio, dei rischi, non richiedendo degli accertamenti e/ non ero- gando prestazioni, che potrebbero suscitare problemi giudiziari. Ad esempio non richiedere un intervento chirurgico da realizzare per ti- more dei rischi che possono derivare da un suo esito infausto.

Il punto c) stabilisce la necessità di predisporre iniziative di sen- sibilizzazione e formazione mirate alla prevenzione del rischio sa- nitario. Ogni centro regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza delle cure dovrà promuovere campagne d’informazio- ne su pratiche per la sicurezza e formazione continua del personale sanitario sui temi della prevenzione degli eventi avversi. Si tratta di iniziative importanti mirate a sensibilizzare i professionisti ma an- che i pazienti sull’importanza della sicurezza delle cure. L’oppor- tunità di un approccio multidisciplinare alla gestione del rischio sa- nitario, deriva anche da queste attività, che per essere svolte hanno bisogno di vari tipi di competenze, non solo sanitarie.

Il punto d) è un’altra funzione di estrema importanza affidata ai centri per la gestione del rischio sanitario. Dovranno infatti fornire

assistenza tecnica agli uffici affari generali e legali in materia di con- tenzioso e coperture assicurative. L’assistenza tecnica riguarderà la promozione di pratiche della sicurezza più idonee alla luce dell’e- vento accaduto. Questo aspetto deve essere valutato attentamente dal clinical risk o patient safety manager, che per il ruolo che svol- ge, dovrà indicare le azioni di miglioramento più opportune da adot- tare in relazione ai rischi emersi.

L’art. 16 punto 2) della legge Gelli modifica sostanzialmente quan- to disposto dal comma 540 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016, aprendo di fatto a tutti i dipendenti del Servizio sanitario nazionale, la possibilità di svolgere il coordinamento della attività di ge- stione del rischio sanitario.

In effetti affidare tale attività ai soli specialisti in igiene, epide- miologia e sanità pubblica o a soli medici con esperienza almeno triennale nel settore non risultava coerente con le caratteristiche di multidisciplinarietà della materia del risk management e con le in- dicazioni della stessa Organizzazione Mondiale della Sanità. Come sarà precisato nel commento all’art. 16, la gestione del rischio cli- nico a livello internazionale è originata e si è sviluppata anche in al- tri ambiti di conoscenza e competenza, non solo in medicina. Il di- sposto del comma 540 escludeva oltre alla medicina legale, le scien- ze infermieristiche che, storicamente, sin dai tempi di Florence

Nightingale, hanno posto alla sicurezza delle cure una particolare

attenzione. Altresì non tutte le scuole di specialità in igiene e me- dicina preventiva, ma anche in medicina legale hanno sviluppato nei loro corsi le conoscenze e competenze in ergonomia e fattore uma- no, oggi riconosciute fondamentali per un corretto approccio alla gestione del rischio in medicina5come in altre organizzazioni com-

plesse. È presumibile che saranno numerose le iniziative formati- ve volte a integrare le competenze e conoscenze attualmente pre- senti negli operatori sanitari affinché possano occuparsi con com- petenza di una materia così complessa e relativamente nuova.

5Carayon P, Anping X, Kianfar S, Human factors and ergonomics as a patient

L

UCA

B

ENCI

Giurista, esperto in diritto sanitario e biodiritto

La trasparenza dei dati

Nel documento Sicurezza delle cure (pagine 44-48)