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Le linee guida e le buone pratiche

Nel documento Sicurezza delle cure (pagine 64-82)

ARTICOLO5

Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida

1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con fi- nalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina lega- le, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dal- le linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.

2. Nel regolamentare l’iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e delle asso- ciazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1, il decreto del Ministro della salute sta- bilisce:

a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale;

b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in rife- rimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all’autonomia e all’indipendenza, all’assenza di scopo di lucro, alla pub- blicazione nel sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all’individuazio- ne di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica; c) le procedure di iscrizione all’elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requi-

siti e le modalità di sospensione o cancellazione del testo.

3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai soggetti di cui al comma 1 so- no integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il quale è disciplinato nei compiti e nelle funzioni con decreto del Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province au- tonome di Trento e di Bolzano, con la procedura di cui all’articolo 1, comma 28, secon- do periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L’Istituto superiore di sanità pubblica nel proprio sito internet le linee guida e gli ag- giornamenti delle stesse indicati dal SNLG, previa verifica della conformità della meto- dologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché della ri- levanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni. 4. Le attività di cui al comma 3 sono svolte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e

strumentali già disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori one- ri per la finanza pubblica.

Commento

L’esercizio professionale regolato dalle linee guida e dalle buone pratiche

Questo articolo, unitamente al successivo articolo 6, modifica l’im- postazione data dal decreto Balduzzi1all’esercizio professionale e

alla esenzione parziale dalla responsabilità professionale. In questo caso si disegna un ampio sistema precedentemente non contem- plato.

Il decreto Balduzzi, infatti, prevedeva, con una frase lapidaria del comma 1 dell’art. 3, l’esenzione dalla responsabilità penale per gli esercenti le professioni sanitarie che si attenevano a “linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica”2. Ora questo

comma è abrogato dal comma 2 dell’art. 6 della legge 24/2017, per cui sono da analizzare tutti gli aspetti del cambiamento che si prospetta con la nuova normativa.

Per un preliminare orientamento si rinvia al confronto fra i due te- sti come schematizzati in tabella 1, di possibile ausilio visivo per fo- calizzare le osservazioni che seguono.

Il disposto si riferisce sempre, nelle due versioni, al professioni- sta sanitario.

La norma abrogata citava genericamente la “attività”, che è evi- dentemente quella inerente la professione sanitaria; la legge 24/2017 adotta la locuzione “prestazioni sanitarie”, da considerare sinonimo del previgente sostantivo “attività (del professionista sanitario)”, non si accontenta di una terminologia generica, ancorché effettiva- mente onnicomprensiva, e sceglie di precisare varie tipologie di pre-

64 LE LINEE GUIDA E LE BUONE PRATICHE

1Decreto legge 13 settembre 2012 n.158 Decreto convertito, con modificazioni, in Leg-

ge 8 novembre 2012, n. 189 - Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese me- diante un più alto livello di tutela della salute.

2Riportiamo il primo comma dell’articolo 3 del D.L. 158/2012: “1. L’esercente la pro-

fessione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buo- ne pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giu- dice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.”

stazioni, plausibilmente con l’intento di essere esaustivo, caratte- rizzandole non per la natura intrinseca bensì per le rispettive fina- lità. Questa puntualizzazione delle finalità ha il pregio di voler es- sere esplicativa rispetto all’asciutto sostantivo “attività” del decre- to Balduzzi. Tuttavia sarebbe stato più semplice esplicitare appun- to che il riferimento era ad ogni possibile prestazione sanitaria, piut- tosto che ricorrere all’elenco “preventive, diagnostiche, terapeuti- che, palliative, riabilitative e di medicina legale”, che appare lacu- noso, dato che non sono previsti, per esempio, il profilo assisten- ziale, quello della sperimentazione, quello di promozione della sa- lute (della persona sana). Al di là delle carenze nell’elenco, ritenia- mo pacifico che il disposto si riferisca a qualsiasi prestazione sani- taria; in fase di interpretazione, può essere abbastanza agevole far rientrare le finalità omesse all’interno di quelle menzionate, in particolar modo quelle preventive e terapeutiche.

Nella legge Gelli è confermato il verbo “attenersi”.

A questo punto le indicazioni dei due testi si divaricano. È in-

Decreto Balduzzi: art. 3, comma 1 (abrogato)

Legge Gelli: art. 5, comma 1

L’esercente la professione sanitaria Gli esercenti le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria at-

tività

QHOO·HVHFX]LRQHGHOOHSUHVWD]LRQLVDQLWDULHFRQÀ- nalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, pal- liative, riabilitative e di medicina legale, si attiene si attengono,

VDOYH OH VSHFLÀFLWj GHO FDVR FRQFUHWR SRFR ID q stato

a linee guida alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 …

in mancanza delle suddette raccomandazioni buone pratiche accreditate dalla comu-

QLWjVFLHQWLÀFD

buone pratiche clinico-assistenziali

gannevole il fatto che entrambi usino locuzioni uguali, “linee gui- da” e “buone pratiche”; ma è di tutta evidenza che esse, nei due te- sti, sono caratterizzate piuttosto diversamente, come meglio poco oltre dettagliato. Nel decreto Balduzzi i due riferimenti della con- dotta virtuosa erano posti sullo stesso piano, individuati sommaria- mente, senza precisazioni di eventuali priorità o circa possibili de- roghe. Nel comma 1 dell’art. 5, i due riferimenti “linee guida” e “buo- ne pratiche” non sono posti sullo stesso piano, dato che alle secon- de occorre attenersi solo “in mancanza” delle prime.

Come già accennato, dal decreto Balduzzi alla legge 24/2017, il te- nore letterale delle fonti di riferimento individuate dalla norma è cam- biato.

La normativa previgente, infatti, subordinava l’esercizio profes- sionale al rispetto delle “linee guida” e delle “buone pratiche accre- ditate dalla comunità scientifica”, mentre la legge sulla responsabi- lità professionale lo subordina alle “raccomandazioni previste dal- le linee guida” e, in mancanza, alle “buone pratiche clinico-assi- stenziali”.

È, quindi, da capire se il legislatore, con questo cambio parziale di nome, abbia voluto indicare o meno, documenti diversi.

Gli strumenti di esercizio professionale: le raccomandazioni delle linee guida

Le linee guida caratterizzano la Medicina attuale, a partire dagli anni novanta del secolo scorso; sono in sintonia con il movimento scientifico definito Evidence Based Medicine, secondo il quale tutte le azioni cliniche di natura diagnostica, prognostica e tera- peutica devono essere basate su solide prove quantitative eviden- ziate da ricerche epidemiologiche cliniche di buona qualità. Nel 1992

l’Institute of Medicine, organizzazione non-profit per la ricerca evi- dence-based e la redazione di raccomandazioni per la sanità pub-

blica e gli enti scientifici, definì le linee guida come raccomanda- zioni di comportamento clinico elaborate in modo sistematico per indirizzare la pratica clinica verso un utilizzo razionale delle risor- se, valorizzando l’efficacia come criterio di scelta al fine di mi- gliorare la qualità del servizio reso al paziente tramite la gestione

appropriata di specifiche condizioni cliniche.3Le linee guida sono

dunque elaborate mediante una valutazione sistematica e multidi- sciplinare delle prove presenti nella letteratura scientifica e quindi con- tengono le migliori evidenze disponibili e forniscono un contributo informativo, costituendo strumento di ausilio al professionista sani- tario nel processo decisionale. Il metodo usato per elaborare una raccomandazione deve essere esplicitato, per consentire di valutar- ne criticamente sia l’attendibilità sia l’applicabilità al caso specifico.

Il concetto di linee guida può non essere da qualcuno condiviso secondo le indicazioni ora esposte4ed è comunque da taluno ma-

linteso ed utilizzato in modo fuorviante. Ciò ha portato ad una non uniformità di comprensione della locuzione, specialmente in con- testi non strettamente attinenti all’ambito sanitario; in realtà, essa ha specifiche connotazioni che la caratterizzano rispetto ad altri termini che attengono a tipologie molto diverse di raccomandazioni nella pratica clinica, quali, per esempio, il percorso diagnostico-tera- peutico, il protocollo, lo standard, la procedura, la conferenza di con- senso, il technology assessment.

Le linee guida fanno quindi riferimento all’attività clinica. È una precisazione opportuna, in quanto le linee guida pubblicate nel no- stro Paese assumono, talvolta, caratteristiche organizzative5più che

3Field MJ, Lohr KN (Editors). Guidelines for Clinical Practice. From Development to Use.

Washington, D.C: Institute of Medicine. National Academy Press; 1992 .

4Per impostazioni sostanzialmente conformi alle nostre indicazioni si rinvia in particolare a:

Caputo M. Filo d’Arianna o flauto magico? Linee guida e checklist nel sistema della responsa- bilità per colpa medica. Riv It Dir Proc Pen 2012;55:875-923; Brusco C. Linee guida, protocol- li e regole deontologiche. Le modifiche introdotte dal c.d. Decreto Balduzzi. Dir Pen Cont 2013;4:51-72; Provera A. “Residuo di colpa” nell’ipotesi di condotta del medico tenuta in os- sequio alle linee-guida. Il “paradosso” della culpa in actione perita. Riv It Med Leg 2013;3:1420- 35; Cupelli C. I limiti di una codificazione terapeutica. Linee guida, buone pratiche e colpa gra- ve al vaglio della Cassazione. Cass Pen 2013;53:2999-3014; Pavich G. Linee guida e buone pra- tiche come criterio per la modulazione della colpa medica: rilievi all’art. 3 legge n. 189/2012. Cass Pen 2013;53:902-12; Rotolo G. Guidelines e leges artis in ambito medico. Riv It Med Leg 2013;35:277-97; Risicato L. Le linee guida e i nuovi confini della responsabilità medico-chi- rurgica: un problema irrisolto. Dir Pen Proc 2013;19:191-204.

5Linee guida sull’emergenza n° 1/1996 (pubblicate nella GU n° 114 del 17 Maggio 1996)

recanti “l’atto d’intesa tra Stato e Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 Marzo 1992” – Sempre a titolo di esempio di linee guida sulla vedi le linee guida sull’identificazione del neo- nato in Gazzetta ufficiale del 23 gennaio 2002. “Linee guida sulle modalità per l’identificazio- ne del neonato” in Gazzetta Ufficiale.

cliniche. Cambiano anche le fonti di provenienza: nel caso delle li- nee guida cliniche sono le migliori riviste scientifiche e le società scientifiche che le pubblicano, nel caso delle linee guida a valenza organizzativa la fonte è rappresentata da enti pubblici e sovente ven- gono pubblicate in Gazzetta ufficiale o nei vari bollettini ufficiali re- gionali. La confusione massima si raggiunge quando le linee guida cliniche vengono pubblicate in Gazzetta ufficiale6.

Qualche problema sorge quando esistono più linee guida, disci- plinanti la medesima materia o materia analoga, provenienti da so- cietà scientifiche diverse e che si pongono in alternativa, anche so- lo parziale.

Una questione, sulla quale si registra qualche equivoco, ma che occorre dare per acclarata, è quella relativa alla “forza” delle linee guida: se cioè esse costituiscano una fonte di raccomandazioni o se siano cogenti e tassative. Come detto, fin dalla loro nascita, è sta- to chiaramente proclamato che si tratta di contributo informativo per le decisioni del professionista. venendo quindi a costituire racco- mandazioni da vagliare in relazione alle caratteristiche del caso in esame.

Pare superfluo approfondire l’analisi di queste problematiche – che pure hanno animato il dibattito di questi ultimi anni, dato che il decreto Balduzzi non le risolveva, essendosi limitato a indicare, quale riferimento per le attività professionali, l’osservanza di “li- nee guida” non meglio caratterizzate – perché sono ora di fatto superate dalla legge 24. Nell’art. 5 non si fornisce una definizione di linee guida, ma si traccia un impianto organizzativo e procedu- rale molto analitico per la loro elaborazione e per il loro aggiorna- mento. Quando il relativo iter sarà concluso, con il sistema giunto a regime, tutti i dubbi e le divergenze di opinione in materia di li- nee guida saranno risolti. Analogo discorso riguarda l’integrazio- ne lessicale della legge Gelli, per cui la semplice formulazione “li- nee guida” diventa “raccomandazioni previste dalle linee guida”:

68 LE LINEE GUIDA E LE BUONE PRATICHE

6Vedi le Linee guida concernenti “Malattia di Creutzfeld-Jacob in Italia: norme per l’as-

sistenza dei pazienti e per il controllo dell’infezione in ambiente ospedaliero” pubblicate nel- la Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2002.

il sistema dovrà quindi strutturare linee guida utilizzabili come rac- comandazioni.

In ogni caso, siamo dell’avviso che l’innovazione sulle linee guida non sia destinata a mutare il reale significato delle stesse.

Gli strumenti di esercizio professionale: le buone pratiche clinico-assistenziali

Più complessa, più contraddittoria e più problematica la definizio- ne di buona pratica.

Il nodo fondamentale è se questa espressione si riferisca a documenti o ad attività concrete, oppure ad entrambi.

Nella normativa italiana, la prima – verosimilmente l’unica – defi- nizione di “buona pratica” è della fine dello scorso secolo. Nel D.M. 15 luglio 1997 troviamo una definizione di “buona pratica clinica” (Good clinical practice): la buona pratica clinica “è uno standard in- ternazionale di etica e qualità scientifica per progettare, condurre, registrare e relazionare gli studi clinici che coivolgono esseri umani”. Difficile pensare che il legislatore del 2012 volesse riferirsi a questa specifica definizione di buona pratica, elaborata con riferimento allo svolgimento della sperimentazione con l’essere umano. La confusio- ne regna sovrana nel momento in cui il documento ministeriale che abbiamo appena citato è denominato “Linee guida di buona pratica clinica”, laddove per linee guida si intende qualcosa di simile più a un indirizzo che non alle raccomandazioni di cui abbiamo visto sopra.

Nel contesto della medicina di laboratorio, troviamo la “buona pra- tica di laboratorio” che viene recepita in un atto avente valore di leg- ge7come “il processo organizzativo e le condizioni in cui gli studi non

clinici sulla sicurezza per la salute umana e l’ambiente vengono pro- grammati, eseguiti, controllati, registrati e riportati”. In questo caso, verosimilmente ci avviciniamo di più alle intenzioni del legislatore

7Decreto Legislativo 2 marzo 2007, n. 50, “Attuazione delle direttive 2004/9/CE e 2004/10/CE,

concernenti l’ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) e il ravvicina- mento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’applica- zione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche”.

del 2017, nella parte in cui la buona pratica attiene alla operatività di determinati processi e alla messa in atto di principi clinico-assisten- ziali calati nella realtà organizzativa.

Le buone pratiche si sono affermate negli ultimi anni, spesso, co- me “pratiche per la sicurezza”.

A questi proposito, è stato scritto: “Una buona pratica può essere definita come ogni attività, procedura o comportamento riguardante percorsi assistenziali, basata su standard di qualità e sicurezza. Que- sti standard hanno origine da evidenze, da letteratura e/o da organiz- zazioni sanitarie.”8

La legge 24/2017 innova lessicalmente anche in relazione alle buo- ne pratiche, che diventano “clinico-assistenziali”, mentre in prece- denza erano caratterizzate dalla espressione “accreditate dalla comu- nità scientifica”. Se intendiamo – e riteniamo che ciò sia corretto – che l’accreditamento evocato da quest’ultima formula non debba essere garantito da particolari requisiti formali, invero non citati nella stes- sa norma, è pacifico che la mancata reiterazione nella legge Gelli del- la formula sia avvenuta semplicemente perché pleonastica. Per con- tro, è verosimile che il legislatore abbia voluto essere innovativo con la introduzione della attribuzione “clinico-assistenziali”.

Abbiamo già visto la difficoltà nella definizione delle “buone pra- tiche” quale documento professionale. Nel disposto della legge 24/2017 la “buona pratica clinico-assistenziale” precisa il concetto rispetto al decreto Balduzzi.

Con la legge 24 le buone pratiche si diversificano tra le buone

pratiche per la sicurezza e le buone pratiche clinico-assistenziali. Il

decreto Balduzzi non operava questa distinzione.

Per l’analisi delle prime, contemplate dall’art. 3 della legge Gelli, si rimanda all’apposito capitolo di commento. Qui ci limitiamo a se- gnalare che fra di esse possiamo annoverare le “Raccomandazioni mi- nisteriali”9. Consistono in documenti che vengono formati con-

70 LE LINEE GUIDA E LE BUONE PRATICHE

8Labella B., Caracci G., Tozzi Q., De Blasi R., Le buone pratiche per la sicurezza dei pa-

zienti. Monitor, 11/31, 21-34, 2012.

giuntamente dal Ministero e da società e associazioni scientifiche e si sono imposte per il loro essere intrinsecamente pensate per la si- curezza delle cure. Trattano infatti argomenti di carattere clinico-as- sistenziale-organizzativo. Le Raccomandazioni ministeriali sono nate del 2005 e hanno l’obiettivo di “ridurre i rischi e promuovere l’assunzione di responsabilità da parte degli operatori per favorire il cambiamento di sistema”. Ad oggi sono diciassette e sono relati- ve alla conservazione e alla preparazione dei farmaci contenenti clo- ruro di potassio, alla riconciliazione farmacologica, alla corretta in- dicazione del sito chirurgico, alla prevenzione degli errori trasfu- sionali ecc.

Le Raccomandazioni ministeriali sono quindi da considerarsi o, comunque, da fare rientrare ai fini della legge 24/2017 nel novero delle buone pratiche per la sicurezza. Stesso destino hanno i vari documenti regionali, anche questi variamente denominati, che perseguono gli obiettivi della sicurezza. Anche le check list della sa- la operatoria10– emanate del 2009 – sono da annoverarsi tra le

buone pratiche, in quanto direttamente tese alla prevenzione degli errori e a creare un ambiente di lavoro sicuro. Lo stesso documen- to che le ha implementate parla specificamente di sicurezza.

Anche le linee guida, talvolta, non possono essere considerate tali nonostante il nomen juris. Ci riferiamo alle recenti linee guida in radiologia11che, essendo improntate alla sicurezza della presta-

zione radiologica, sono più assimilabili alle buone pratiche che al- le linee guida12.

Vi è una differenza di cogenza tra linee guida e, quanto meno, le buone pratiche per la sicurezza: le linee guida sono raccomandazioni da cui è possibile discostarsi se non attengono alle specificità del ca-

10Ministero della salute, Manuale per la sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e

Checklist, http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=250&area=qualita&menu= sicurezza

11Linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimenta-

te (art. 6, decreto legislativo 187/2000), pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2015

12A bene vedere in realtà sembrano avere più carattere meramente organizzativo che es-

so concreto, mentre le seconde sono da ritenersi maggiormente vin- colanti in quanto pensate e strutturate proprio per la sicurezza del- le cure. Detto in altre parole: mentre è possibile ed è doveroso non attenersi alle linee guida cliniche se non portano benefici – o se ad- dirittura portano danni – per quanto concerne la salute del paziente, non vi sono mai motivi per non attenersi a una buona pratica che per- segue la sicurezza delle cure (es. il lavaggio delle mani preopera- torio).

Diverse, come detto, sono le “buone pratiche clinico-assisten- ziali”, da intendere con riferimento alle prestazioni sanitarie alle qua-

Nel documento Sicurezza delle cure (pagine 64-82)