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Le clausole del contratto relative alla proprietà intellettuale

I SOCIAL NETWORKS

3. Social network e contratti 1 Introduzione

3.3 Le clausole del contratto relative alla proprietà intellettuale

Tra le tante clausole che compongono le condizioni generali praticate dai gestori di social network non sono poche quelle che riguardano la proprietà intellettuale. Si suddividono in quattro gruppi:

- Clausole sulla proprietà intellettuale del gestore;

- Clausole sulla proprietà intellettuale degli utenti in senso stretto; - Clausole sulla proprietà intellettuale degli utenti in senso ampio; - Clausole sulla proprietà intellettuale dei terzi.

Non sorprende che attorno ai social networks ruotino un gran numero di diritti di proprietà intellettuale e che una parte consistente di essi faccia capo al gestore. Tipicamente è titolare di diritti sul software utilizzato dal social network e di alcune delle applicazioni relative ad esso, ma potrebbe anche essere titolare di brevetti per invenzione sulle tecnologie impiegate per la prestazione del servizio (ad esempio il database di cui è richiesto l’allestimento per il funzionamento del

social network), oltre naturalmente ai testi e alla grafica del sito web da cui è

possibile accedere al servizio, nonché ai diritti sui segni distintivi impiegati nella prestazione del servizio come marchi e domain name.

Altra parte dei diritti di proprietà intellettuale inerenti al social network fanno senz’altro riferimento agli utenti in senso stretto e con ciò si indicano i contenuti da essi pubblicati come foto, immagini, video, testi da associare al proprio profilo ma anche la personalizzazione dell’aspetto della propria pagina web che ospita il profilo con l’aggiunta di immagini di sfondo, grafica, colonne musicali ed altri contenuti scelti individualmente.

Sono poi titolari di diritti di proprietà intellettuale sia gli sviluppatori di applicazioni compatibili con il social network sia i gestori di siti web interoperabili con il social network ciascuno in ragione delle caratteristiche specifiche delle pagine amministrate, sia infine gli inserzionisti pubblicitari in ragione delle caratteristiche della pubblicità che veicolano attraverso il social.

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Tuttavia, il concentrarsi di diritti di proprietà intellettuale intorno al social

network non significa necessariamente che il suo funzionamento richieda la

stipulazione di contratti di licenza incrociati tra soggetti che interagiscono attraverso la piattaforma ed eventualmente dei terzi che si limitino ad accedere alle informazioni pubbliche su di essa ospitate. Perché ciò accada occorre infatti che le utilizzazioni di volta in volta considerate siano effettivamente imputabili ai non titolari e che rientrino nel perimetro dell’esclusiva sui beni immateriali interessati. La verifica di ciò, inoltre, appare complicata dalla varietà di ordinamenti nazionali coinvolti vista la natura transfrontaliera dei social e la localizzazione simultanea in diversi luoghi del mondo63.

Uso della proprietà intellettuale del gestore da parte dell’utente:

quando l’utente accede al sito ed interroga il social network il server che gestisce il sistema deve svolgere delle operazioni di calcolo in accordo con le istruzioni predisposte dal gestore, ma la struttura centralizzata del sistema esclude che queste operazioni siano svolte sul terminale dell’utente e che dunque abbiano luogo riproduzioni del software riservate (diverso il caso in cui l’accesso al social

network avvenga attraverso un software che l’utente deve scaricarsi sul proprio

terminale; qui il download e la riproduzione del software nella memoria permanente del terminale interferisce di per sé con l’esclusiva del gestore e l’uso del programma può poi implicare l’esercizio di ulteriori attività riservate). La navigazione del social network implica senz’altro una riproduzione delle informazioni racchiuse nel database sottostante (una prima volta nella memoria operativa del terminale ed una seconda nello schermo), ma essa riguarda singole informazioni e non la struttura del database dal quale provengono. Lo stesso ragionamento può essere fatto con riferimento ai testi, alla grafica ed agli altri contenuti protetti dal diritto d’autore che compaiono sullo schermo dell’utente del

social network. Si tratta di una riproduzione strumentale al godimento dell’opera

63 A. COGO, Le regole del contratto tra social network e utente sull’uso della proprietà

intellettuale del gestore, dell’utente e degli altri utenti – riflessioni a partire dall’individuazione del fenomeno, dei suoi soggetti e della funzione del contratto, in AIDA 2011

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che costituisce una delle “utilizzazioni legittime” che giustificano l’applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 5 comma 1 dir. 2001/29/CE.

Il discorso si fa diverso per due categorie di utenti in senso ampio, ovvero: - Gli sviluppatori di applicazioni compatibili

- I gestori di siti web esterni collegati da social plug-in.

Entrambi devono riprodurre linee di codice scritte dal gestore del social network per poter rendere le loro applicazioni ed i loro siti interoperabili con la piattaforma. Inoltre i social plug-in determinano l’inserimento di finestre che riprendono in tutto la grafica caratteristica del social network ed i suoi segni distintivi oltre ad alcuni suoi contenuti: ciò che sembra presupporre l’esercizio di facoltà riservate al gestore del social network dai diritti d’autore o connessi sui contenuti ripresi sul sito esterno; ma potrebbe anche riflettersi sulla percezione che i visitatori hanno della provenienza imprenditoriale dei servizi su di esso offerti64.

L’uso della proprietà intellettuale degli utenti da parte del gestore del social

network:

Si possono distinguere una serie di situazioni:

1. Pubblicazione dei contenuti secondo le istruzioni impartite dagli utenti. L’infrastruttura tecnologica del social network determina il tipo di contenuti che gli utenti possono pubblicare, le modalità della pubblicazione, la cerchia delle persone raggiunte e questo con la possibilità, tuttavia, per l’utente di intervenire su questi parametri scegliendo su un certo numero di opzioni preimpostate, senza che il gestore debba/possa intervenire sul flusso di dati attivato dall’utente perché si ottenga il risultato desiderato. Detto questo, si può affermare che queste utilizzazioni sono interamente ed unicamente imputabili agli utenti stessi. Il gestore mette solo a disposizione l’infrastruttura necessaria per la pubblicazione del contenuto.

64 A.COGO, op. cit.

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2. Promozione dei contenuti così inseriti sul social network presso gli altri utenti. La conclusione a cui si è arrivati al punto precedente va immediatamente rivista nel caso in cui il gestore non si limiti a mettere a disposizione l’infrastruttura ma preveda anche l’inoltro o la promozione dei contenuti caricati presso soggetti che, secondo quanto disposto dall’utente, possono accedervi attraverso il social network. Il gestore in questo caso, interviene nella comunicazione e “studia” il comportamento di ciascun utente individuando ad esempio quali contenuti sono di suo particolare interesse, ciò che pare sufficiente per imputargli una nuova utilizzazione economica dei contenuti caricati dagli utenti. D’altra parte, in estrema sintesi, è chiaro il modello di business che sta alla base del social

network: il gestore si assume il rischio economico della pubblicazione dei

contenuti degli utenti e se tutto va secondo i piani, il costo della piattaforma è più che compensato dai ricavi pubblicitari che essa è in grado di generare grazie anche e soprattutto a questi meccanismi.

3. Utilizzazioni di questi contenuti al fine di studiare e migliorare il funzionamento dell’infrastruttura tecnologica. Si tratta delle riproduzioni che possono rendersi necessarie per riorganizzare il database, per ottimizzare il funzionamento, per aggiornare il formato dei contenuti agli

standard tecnici intervenuti medio tempore, all’eventuale riallocazione del datacenter in un luogo diverso. Esse sembrano tutte ascrivibili al gestore

benché funzionali a realizzare la pubblicazione dei contenuti secondo le istruzioni impartite dagli utenti.

4. Eventuale diffusione dei contenuti al di fuori del social network. Ovvero i casi in cui il gestore utilizzi i contenuti degli utenti al di fuori della piattaforma direttamente o per mezzo di terzi. Può accadere, ad esempio, che il gestore se ne serva per pubblicizzare il social network commissionando la pubblicazione di banner promozionali su siti di terzi, oppure il gestore o un terzo da lui autorizzato attingano dal social network per promuovere prodotti o servizi diversi. In entrambi i casi si tratta comunque di utilizzazioni nuove distinguibili da quella dell’utente, infatti quella posta in essere dal gestore/terzo da lui autorizzato è diretta a

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promuovere i servizi/beni ai quali il contenuto è associato ed è quindi distinguibile anche sul piano tipologico da quella riferibile all’utente. L’uso della proprietà intellettuale dell’utente da parte degli altri utenti:

Tra le applicazioni che possono essere innestate sul social network alcune delle più significative consentono agli utenti di esprimere apprezzamento (“like”) per i contenuti caricati o segnalati da altri utenti appartenenti alla loro rete (gli “amci”), di commentare questi contenuti o di arricchirli di metadata che possono ad esempio indicare nomi di persone, luoghi o cose ad essi collegati (c.d. tagging). L’utente, quando attiva queste funzioni, rilancia la diffusione del contenuto originario tra propri amici che vengono avvisati attraverso il sistema delle notifiche. Sul fatto che i rilanci non costituiscano a loro volta un’utilizzazione dell’opera a cui si riferiscono sembra pacifico. Soluzione in parte diversa, invece, deve darsi nel caso in cui l’utente “condivida” i contenuti caricati da altri utenti, li ripubblichi cioè sul proprio profilo o su quello di un amico (c.d. sharing). In questo caso, infatti, siamo di fronte ad un’autonoma comunicazione al pubblico imputabile al’utente; nel momento in cui condivide egli fa proprio il contenuto altrui ed estende la cerchia delle persone che possono accedervi così da comprendere quanto meno i “nodi” del proprio network non condivisi con l’autore della pubblicazione originaria.

L’uso della proprietà intellettuale dell’utente da parte degli altri soggetti che interagiscono con il social network:

E’ questo il caso in cui gli sviluppatori di applicazioni compatibili, i gestori di siti

web esterni che utilizzino social pulg-in, i navigatori della rete ed i fornitori di

servizi a valore aggiunto attingano dagli user generated content provenienti dagli iscritti. Come già analizzato in occasione della diffusione dei contenuti al di fuori del social network, basti qui ricordare che in tutti questi casi si tratta di utilizzazioni nuove distinguibili da quella dell’utente.

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L’uso della proprietà intellettuale degli altri soggetti che interagiscono con il

social network da parte del gestore e degli utenti.

può poi accadere che il gestore e gli utenti si servano della proprietà intellettuale delle altre categorie di soggetti del social network appena menzionate. L’aspetto più interessante sembra l’inserimento di social plug-in in siti web esterni cui consegue la possibilità di travasi d’informazioni verso la piattaforma e di traffico verso le pagine web così collegate. Infatti gli utenti del social network possono interagire con i contenuti lì pubblicati come se fossero invece ospitati dalla piattaforma manifestando il loro gradimento, commentando, suggerendoli ai propri amici o ripubblicandoli sul proprio profilo. Chiaramente, a monte di queste interazioni tra siti web esistono accordi tra gestori.

Quanto detto fin qui aiuta a capire perché le condizioni generali di contratto praticate dai maggiori social network si diffondano spesso sulla proprietà intellettuale di tutti i soggetti in campo. Nell’uso del servizio ciascuno esercita probabilmente diritti di proprietà intellettuale altrui ed alcune di queste utilizzazioni potrebbero non rientrare nelle eccezioni e limitazioni previste dagli ordinamenti nazionali applicabili. Serve dunque la creazione di un “ombrello” che ripari tutti i partecipanti dal rischio d’incorrere nella violazione dei diritti altrui65. Il modo in cui questo ombrello è costruito può variare, può infatti seguire almeno due modelli diversi:

1. Un primo modello viene utilizzato in particolare da alcuni social network di origine statunitense e si compone di quattro tipi di clausole (una per ciascuna categoria di soggetti). La sua peculiarità è che sottopone la proprietà intellettuale dei professionisti e rispettivamente degli users a regole d’ispirazione opposta. Veniamo ad analizzare le clausole:

- Le clausole sulla proprietà intellettuale del gestore del social network sono impostate sulla rivendicazione dell’esclusività del proprio diritto su tutti gli elementi che compongono il servizio offerto; sulla descrizione delle utilizzazioni concesse agli utenti in senso stretto ed in senso ampio; e sul

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divieto perentorio di travalicare i limiti così fissati. D’altra parte la proprietà intellettuale costituisce il cuore di questi servizi e l’unico patrimonio delle imprese che li gestiscono pertanto non stupisce che cerchino di proteggerlo con ogni mezzo;

- Le clausole sulla proprietà intellettuale degli utenti in senso stretto appaiono viceversa subito più vaghe ed ispirate all’idea che lì esclusività garantita dal diritto d’autore e dai diritti connessi sia in contrasto con l’intenzione dell’utente di condividere immagini, video, pensieri e musica quanto meno con gli amici e spesso con chiunque mostri interesse. In sostanza, dunque, queste clausole si limitano ad esplicitare che con il caricamento dei contenuti e con l’esercizio delle opzioni predisposte del gestore l’utente autorizza tutte le utilizzazioni connesse alla piattaforma compatibili con il livello di riservatezza impostato; e reciprocamente che con la rimozione dei contenuti o con la variazione verso l’alto del livello di riservatezza egli revoca l’autorizzazione precedentemente concessa. In altri termini, l’utente autorizza tutte le utilizzazioni aliene delle proprie opere e prestazioni protette compatibili con le caratteristiche naturali dell’ambiente artificiale in cui essi si trovano.

- Nelle clausole degli utenti in senso ampio torna invece a manifestarsi lo schema proprietario: alcuni di essi (soprattutto gli sviluppatori) sono soggetti al potere di mercato dei gestori di social network maggiori in particolare, quando l’accesso alla piattaforma sia per loro necessario per raggiungere il pubblico; questo spiega perché spesso le condizioni generali di contratto siano spesso sbilanciate in favore del gestore il quale si riserva il diritto di acquisire, ad esempio, le tecnologie sottostanti alle applicazioni distribuite attraverso la sua piattaforma.

- Le clausole sulla proprietà intellettuale dei terzi intesi come tutti i titolari di diritti sui contenuti illecitamente veicolati attraverso il social network. Esse mirano ad escludere la responsabilità del gestore per gli illeciti commessi dagli utenti con l’uso del servizio messo loro a disposizione. A questo fine rivendicano l’applicabilità delle norme a tutela degli internet

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2. Un secondo modello è invece utilizzato da alcuni social networks europei ed è molto semplificato rispetto al precedente, semplificazione che deriva di certo anche dalla minore raffinatezza del servizio offerto che anzitutto non ha ad oggetto una piattaforma e dunque non prevede né applicazioni di terzi né interazioni con siti web esterni. Ma pare anche derivare da una impostazione di fondo diversa secondo cui il servizio può essere prestato e goduto senza lo scambio di licenze tra gestore ed utenti o tra utente ed utente. Di conseguenza nelle condizioni generali di contratto non c’è traccia di rivendicazioni relative alla proprietà intellettuale del gestore tantomeno della concessione di licenze per l’uso del servizio da parte degli utenti registrati e per i visitatori del sito; allo stesso modo nessuna clausola attribuisce al gestore licenze sui contenuti caricati dagli utenti. Il contratto quando si preoccupa dei rapporti tra gli utenti si limita ad affermare che il controllo sulle utilizzazioni dei contenuti spetta a chi li ha caricati con l’obbligo per tutti gli altri del rispetto delle leggi vigenti in materia di proprietà intellettuale. L’unico aspetto sul quale si concentrano le condizioni generali in questi social networks riguardano la ripartizione della responsabilità tra gestore ed utenti in caso di violazione di diritti di terzi e si riproducono le medesime norme previste in materia di responsabilità degli internet service providers.