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La tutela della proprietà intellettuale in internet

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Academic year: 2021

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UNIVERSITA’ DI PISA

Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di laurea Specialistica in Giurisprudenza

La tutela della proprietà intellettuale in Internet

Il Candidato

Il Relatore

Silvia Livornini

Ilaria Kutufà

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2

A Laura, sempre con me.

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3

INDICE

Introduzione

Capitolo 1: La Proprietà Intellettuale:

- Parte Prima: La disciplina tradizionale

1. Introduzione

2. Disciplina e principi della tutela della proprietà intellettuale

3. Conclusioni

- Parte Seconda: Tutela della Proprietà Intellettuale con l’avvento di

internet

1. Introduzione

2. Disciplina: differenze ed analogie. Le singole fattispecie

3. Conclusioni

4. Il caso delle opere orfane

Capitolo 2: Gli Illeciti Civili

1. Introduzione

2. Fattispecie

3. Rimedi

3.1

L’Autorità Garante per le Comunicazioni

3.2

Conclusioni

(4)

4

Capitolo 3: La Responsabilità del Provider

1. Chi è il provider

2. Quadro normativo – D. Lgs. 70/03

3. Il Peer to Peer

3.1

Cos’è il Peer to Peer

3.2

Quadro normativo

4. Responsabilità penale e provider – cenni

5. Provider e illeciti civili

6. Social network e responsabilità del provider – cenni

7. Riflessioni finali

Capitolo 4: I Social Networks

1. Introduzione

2. Identità digitale e tutela della proprietà intellettuale

3. Social network e contratti

3.1 Introduzione

3.2 Profili contrattuali alla luce delle condizioni generali del

contratto connesse ai siti di social network

3.3 Le clausole del contratto relative alla proprietà intellettuale

3.4 Social network e new economy

4. Classificazione dei soggetti che a vario titolo interagiscono con il

social network

5. Social media e disciplina applicabile

6. La questione privacy

6.1 il cd. diritto all’oblio

(5)

5

7.1 Introduzione

7.2 La responsabilità dell’utente

7.3 La responsabilità dei fornitori di servizi di social network

7.4 Concludendo

8. Social network e diritti di proprietà intellettuale

8.1 Introduzione

8.2 Disciplina

8.2.1 Il Social media fa proprietà intellettuale?

9. Conclusioni

Conclusioni

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6

INTRODUZIONE

A partire dalla fine degli anni 80, con la diffusione commerciale dei computers, si è avuto un sempre crescente sviluppo delle reti informatiche e telematiche che vede l’apice con la propagazione a livello mondiale della rete internet che ha prodotto e tutt’ora continua a produrre enormi cambiamenti nelle dinamiche dei rapporti umani a livello tecnologico, culturale, sociale e giuridico.

Questo lavoro si propone di analizzare i cambiamenti avvenuti nell’ambito della tutela della proprietà intellettuale con l’avvento di internet e dei social networks con il passaggio dal web 1.0 al web 2.0, ovvero quell’insieme di applicazioni

online che hanno permesso di tramutare la rete internet da semplice “contenitore

di contenuti” dotato di limitate potenzialità di interazioni tra utenti a strumento di condivisione attiva, anche e soprattutto in tempo reale, di informazioni in un ambiente virtuale del quale lo stesso utente diviene, in prima persona, autore e manipolatore. L’era digitale ha trasformato il modo in cui i diritti di proprietà intellettuale sono commercializzati, i social media hanno fornito diverse piattaforme virtuali attraverso le quali la società moderna può cercare di monetizzare i propri diritti di proprietà intellettuale ma allo stesso tempo la rete ha creato nuove minacce per gli stessi viste le infinite possibilità che gli utenti hanno di violare i diritti spesso anche in modo inconsapevole.

Al primo capitolo si compie un rapido excursus sulla disciplina tradizionale della proprietà intellettuale, sui principi fondamentali e su ciò che la caratterizza per passare poi ad una rapida analisi dei cambiamenti conseguenti all’introduzione della rete, alle reazioni della società giuridica e al necessario adeguamento, non sempre facile, degli strumenti a disposizione per la regolamentazione della proprietà intellettuale; allo scardinamento di principi fondanti e alla rivoluzione di

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equilibri stabili da secoli in materia; alla nascita di nuove figure ad hoc e all’adeguamento di quelle tradizionali.

Al secondo capitolo si andranno ad analizzare gli illeciti civili che anch’essi hanno subito non pochi cambiamenti dovuti all’introduzione della rete. Cambiamenti sia in ordine alle fattispecie: modifica e adeguamento di quelle tradizionali e creazione di nuove; sia in ordine alla repressione e al contrasto che si trovano a fare i conti con problematiche proprie della rete quali ad esempio l’ immaterialità o l’extraterritorialità.

Al terzo capitolo poi, si affronta il problema della responsabilità in caso di illecito e per la precisione la responsabilità di un soggetto centrale nel mondo della rete, il

provider. Si passa in rassegna la figura del provider identificandolo e

qualificandolo analizzando il D.Lgs. 70/03 che dedica gli artt. 14, 15, 16, 17 ad una descrizione accurata della sua attività e in che limiti possa egli considerarsi responsabile. Di regola l’internet service provider risulta assoggettato al beneficio dell’esonero della responsabilità a condizione che egli svolga effettivamente il ruolo di mero intermediario. Si affrontano anche, in particolare, casi di responsabilità penale, solo accennata, e civile del provider nonché i casi di responsabilità nei social network che verranno poi approfonditi nel successivo capitolo.

Al capitolo quattro si affronta il complicato mondo dei social network. L’analisi inizia con lo studio dell’evoluzione dal web 1.0 al web 2.0 da intendersi come il passaggio dall’era dei siti statici a quelli interattivi con la piena partecipazione dell’utente al mondo virtuale, una piena partecipazione che lo rende protagonista di questo nuovo sistema. L’utente diviene esso stesso creatore di contenuti anche attraverso l’utilizzo dei social networks e questo suo nuovo status necessita di una regolamentazione e di una disciplina. Si affronteranno i temi dell’identità digitale necessaria per entrare a far parte della community, della contrattualistica tra i vari protagonisti che a vario titolo si trovano ad interagire con il social network, la questione che si pone in merito alla privacy, la distribuzione della responsabilità in caso di commissione di illeciti e la disciplina in merito alla proprietà intellettuale in questo complicato ambito.

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A conferma dell’importanza e della complessità della materia, si è avvertita l’esigenza di istituire in sede parlamentare una Commissione di studio su questi temi: la “Commissione di studio sui diritti e doveri relativi ad internet, istituita il 28 luglio 2014, ha proceduto ad una serie di audizioni di esperti, associazioni e soggetti istituzionali oltre che ad una consultazione pubblica durata 5 mesi. Il risultato del lavoro di un anno è stato la “Dichiarazione dei diritti in Internet” approvata dalla Commissione e pubblicata il 28 luglio 2015.

Con la “Dichiarazione dei diritti in Internet” l’Italia definisce ufficialmente la propria posizione rispetto a temi quali la governance della rete e privacy, sicurezza e diritti esercitati in rete, offrendo un quadro di riferimento a chi dovrà legiferare su queste materie.

Nel preambolo si legge: "Questa Dichiarazione dei diritti in Internet è fondata sul pieno riconoscimento di libertà, eguaglianza, dignità e diversità di ogni persona. La garanzia di questi diritti è condizione necessaria perché sia assicurato, perché si eviti il prevalere di poteri pubblici e privati che possano portare ad una società della sorveglianza, del controllo e della selezione sociale".

Quattordici in tutto i principi che definiscono la "cittadinanza sul web", punti cardine che disegnano il futuro del web e tracciano le linee all'interno delle quali dovranno muoversi le future norme di legge. È stata concepita ricalcando l'impianto della carta costituzionale e pone come principio chiave l’accesso a

internet, considerato bene universale la cui fruizione deve essere garantita a tutti:

l’articolo 2 recita infatti che “Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale”.

Altrettanto importanti, poi, i diritto all'oblio, alla sicurezza, all'inviolabilità dei sistemi informatico e il diritto alla privacy e alla riservatezza, sanciti dall'articolo 5, secondo cui "ogni persona ha diritto di accedere ai dati raccolti sul suo conto, ottenerne la rettifica e la cancellazione se le circostanze lo richiedono".

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Preambolo

Internet ha contribuito in maniera decisiva a ridefinire lo spazio pubblico e privato, a strutturare i rapporti tra le persone e tra queste e le Istituzioni. Ha cancellato confini e ha costruito modalità nuove di produzione e utilizzazione della conoscenza. Ha ampliato le possibilità di intervento diretto delle persone nella sfera pubblica. Ha modificato l’organizzazione del lavoro. Ha consentito lo sviluppo di una società più aperta e libera. Internet deve essere considerata come una risorsa globale e che risponde al criterio della universalità. L’Unione europea è oggi la regione del mondo dove è più elevata la tutela costituzionale dei dati personali, esplicitamente riconosciuta dall’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali, che costituisce il riferimento necessario per una specificazione dei principi riguardanti il funzionamento di Internet, anche in una prospettiva globale. Questa Dichiarazione dei diritti in Internet è fondata sul pieno riconoscimento di libertà, eguaglianza, dignità e diversità di ogni persona. La garanzia di questi diritti è condizione necessaria perché sia assicurato il funzionamento democratico delle Istituzioni, e perché si eviti il prevalere di poteri pubblici e privati che possano portare ad una società della sorveglianza, del controllo e della selezione sociale. Internet si configura come uno spazio sempre più importante per l’autorganizzazione delle persone e dei gruppi e come uno strumento essenziale per promuovere la partecipazione individuale e collettiva ai processi democratici e l’eguaglianza sostanziale. I principi riguardanti Internet tengono conto anche del suo configurarsi come uno spazio economico che rende possibili innovazione, corretta competizione e crescita in un contesto democratico. Una Dichiarazione dei diritti di Internet è strumento indispensabile per dare fondamento costituzionale a principi e diritti nella dimensione sovranazionale.

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Art. 1. (Riconoscimento e garanzia dei diritti).

1. Sono garantiti in Internet i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dalle costituzioni nazionali e dalle dichiarazioni internazionali in materia.

2. Tali diritti devono essere interpretati in modo da assicurarne l’effettività nella dimensione della Rete.

3. Il riconoscimento dei diritti in Internet deve essere fondato sul pieno rispetto della dignità, della libertà, dell’eguaglianza e della diversità di ogni persona, che costituiscono i principi in base ai quali si effettua il bilanciamento con altri diritti.

Art. 2. (Diritto di accesso).

1. L’accesso ad Internet è diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale.

2. Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale.

3. Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla Rete. 4. L’accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda dispositivi, sistemi operativi e applicazioni anche distribuite.

5. Le Istituzioni pubbliche garantiscono i necessari interventi per il superamento di ogni forma di divario digitale tra cui quelli determinati dal genere, dalle condizioni economiche oltre che da situazioni di vulnerabilità personale e disabilità.

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Art. 3. (Diritto alla conoscenza e all’educazione in rete).

1. Le istituzioni pubbliche assicurano la creazione, l'uso e la diffusione della conoscenza in rete intesa come bene accessibile e fruibile da parte di ogni soggetto.

2. Debbono essere presi in considerazione i diritti derivanti dal riconoscimento degli interessi morali e materiali legati alla produzione di conoscenze.

3. Ogni persona ha diritto ad essere posta in condizione di acquisire e di aggiornare le capacità necessarie ad utilizzare Internet in modo consapevole per l’esercizio dei propri diritti e delle proprie libertà fondamentali.

4. Le Istituzioni pubbliche promuovono, in particolare attraverso il sistema dell’istruzione e della formazione, l’educazione all’uso consapevole di Internet e intervengono per rimuovere ogni forma di ritardo culturale che precluda o limiti l’utilizzo di Internet da parte delle persone.

5. L'uso consapevole di Internet è fondamentale garanzia per lo sviluppo di uguali possibilità di crescita individuale e collettiva, il riequilibrio democratico delle differenze di potere sulla Rete tra attori economici, Istituzioni e cittadini, la prevenzione delle discriminazioni e dei comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle libertà altrui.

Art. 4. (Neutralità della rete).

1. Ogni persona ha il diritto che i dati trasmessi e ricevuti in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone.

2. Il diritto ad un accesso neutrale ad Internet nella sua interezza è condizione necessaria per l’effettività dei diritti fondamentali della persona.

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Art. 5. (Tutela dei dati personali).

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, per garantire il rispetto della sua dignità, identità e riservatezza.

2. Tali dati sono quelli che consentono di risalire all’identità di una persona e comprendono anche i dati dei dispositivi e quanto da essi generato e le loro ulteriori acquisizioni e elaborazioni, come quelle legate alla produzione di profili. 3. Ogni persona ha diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano, di ottenerne la rettifica e la cancellazione per motivi legittimi.

4. I dati devono esser trattati rispettando i principi di necessità, finalità, pertinenza, proporzionalità e, in ogni caso, prevale il diritto di ogni persona all’autodeterminazione informativa.

5. I dati possono essere raccolti e trattati con il consenso effettivamente informato della persona interessata o in base a altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Il consenso è in via di principio revocabile. Per il trattamento di dati sensibili la legge può prevedere che il consenso della persona interessata debba essere accompagnato da specifiche autorizzazioni.

6. Il consenso non può costituire una base legale per il trattamento quando vi sia un significativo squilibrio di potere tra la persona interessata e il soggetto che effettua il trattamento.

7. Sono vietati l’accesso e il trattamento dei dati con finalità anche indirettamente discriminatorie.

Art. 6. (Diritto all’autodeterminazione informativa).

1. Ogni persona ha diritto di accedere ai propri dati, quale che sia il soggetto che li detiene e il luogo dove sono conservati, per chiederne l’integrazione, la rettifica, la cancellazione secondo le modalità previste dalla legge. Ogni persona ha diritto di conoscere le modalità tecniche di trattamento dei dati che la riguardano.

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2. La raccolta e la conservazione dei dati devono essere limitate al tempo necessario, rispettando in ogni caso i principi di finalità e di proporzionalità e il diritto all’autodeterminazione della persona interessata.

Art. 7. (Diritto all’inviolabilità dei sistemi, dei dispositivi e domicili informatici).

1. I sistemi e i dispositivi informatici di ogni persona e la libertà e la segretezza delle sue informazioni e comunicazioni elettroniche sono inviolabili. Deroghe sono possibili nei soli casi e modi stabiliti dalla legge e con l'autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria.

Art. 8. (Trattamenti automatizzati).

1. Nessun atto, provvedimento giudiziario o amministrativo, decisione comunque destinata ad incidere in maniera significativa nella sfera delle persone possono essere fondati unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell’interessato.

Art. 9. (Diritto all’identità).

1. Ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata delle proprie identità in Rete.

2. La definizione dell’identità riguarda la libera costruzione della personalità e non può essere sottratta all’intervento e alla conoscenza dell’interessato.

3. L’uso di algoritmi e di tecniche probabilistiche deve essere portato a conoscenza delle persone interessate, che in ogni caso possono opporsi alla costruzione e alla diffusione di profili che le riguardano.

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4. Ogni persona ha diritto di fornire solo i dati strettamente necessari per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge, per la fornitura di beni e servizi, per l’accesso alle piattaforme che operano in Internet.

5. L’attribuzione e la gestione dell'Identità digitale da parte delle Istituzioni Pubbliche devono essere accompagnate da adeguate garanzie, in particolare in termini di sicurezza.

Art. 10. (Protezione dell’anonimato).

1. Ogni persona può accedere alla rete e comunicare elettronicamente usando strumenti anche di natura tecnica che proteggano l’anonimato ed evitino la raccolta di dati personali, in particolare per esercitare le libertà civili e politiche senza subire discriminazioni o censure.

2. Limitazioni possono essere previste solo quando siano giustificate dall’esigenza di tutelare rilevanti interessi pubblici e risultino necessarie, proporzionate, fondate sulla legge e nel rispetto dei caratteri propri di una società democratica.

3. Nei casi di violazione della dignità e dei diritti fondamentali, nonché negli altri casi previsti dalla legge, l’autorità giudiziaria, con provvedimento motivato, può disporre l’identificazione dell’autore della comunicazione.

Art. 11. (Diritto all’oblio).

1. Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei riferimenti ad informazioni che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza pubblica. 2. Il diritto all’oblio non può limitare la libertà di ricerca e il diritto dell’opinione pubblica a essere informata, che costituiscono condizioni necessarie per il funzionamento di una società democratica. Tale diritto può essere esercitato dalle

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persone note o alle quali sono affidate funzioni pubbliche solo se i dati che le riguardano non hanno alcun rilievo in relazione all’attività svolta o alle funzioni pubbliche esercitate.

3. Se la richiesta di cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati è stata accolta, chiunque può impugnare la decisione davanti all’autorità giudiziaria per garantire l’interesse pubblico all’informazione.

Art. 12. (Diritti e garanzie delle persone sulle piattaforme).

1. I responsabili delle piattaforme digitali sono tenuti a comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti di utenti, fornitori e concorrenti.

2. Ogni persona ha il diritto di ricevere informazioni chiare e semplificate sul funzionamento della piattaforma, a non veder modificate in modo arbitrario le condizioni contrattuali, a non subire comportamenti che possono determinare difficoltà o discriminazioni nell’accesso. Ogni persona deve in ogni caso essere informata del mutamento delle condizioni contrattuali. In questo caso ha diritto di interrompere il rapporto, di avere copia dei dati che la riguardano in forma interoperabile, di ottenere la cancellazione dalla piattaforma dei dati che la riguardano.

3. Le piattaforme che operano in Internet, qualora si presentino come servizi essenziali per la vita e l’attività delle persone, assicurano, anche nel rispetto del principio di concorrenza, condizioni per una adeguata interoperabilità, in presenza di parità di condizioni contrattuali, delle loro principali tecnologie, funzioni e dati verso altre piattaforme.

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Art. 13. (Sicurezza in rete).

1. La sicurezza in Rete deve essere garantita come interesse pubblico, attraverso l’integrità delle infrastrutture e la loro tutela da attacchi, e come interesse delle singole persone.

2. Non sono ammesse limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero. Deve essere garantita la tutela della dignità delle persone da abusi connessi a comportamenti quali l’incitamento all’odio, alla discriminazione e alla violenza.

Art. 14. (Governo della rete).

1. Ogni persona ha diritto di vedere riconosciuti i propri diritti in Rete sia a livello nazionale che internazionale.

2. Internet richiede regole conformi alla sua dimensione universale e sovranazionale, volte alla piena attuazione dei principi e diritti prima indicati, per garantire il suo carattere aperto e democratico, impedire ogni forma di discriminazione e evitare che la sua disciplina dipenda dal potere esercitato da soggetti dotati di maggiore forza economica.

3. Le regole riguardanti la Rete devono tenere conto dei diversi livelli territoriali (sovranazionale, nazionale, regionale), delle opportunità offerte da forme di autoregolamentazione conformi ai principi indicati, della necessità di salvaguardare la capacità di innovazione anche attraverso la concorrenza, della molteplicità di soggetti che operano in Rete, promuovendone il coinvolgimento in forme che garantiscano la partecipazione diffusa di tutti gli interessati. Le istituzioni pubbliche adottano strumenti adeguati per garantire questa forma di partecipazione.

4. In ogni caso, l’innovazione normativa in materia di Internet è sottoposta a valutazione di impatto sull'ecosistema digitale.

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5. La gestione della Rete deve assicurare il rispetto del principio di trasparenza, la responsabilità delle decisioni, l’accessibilità alle informazioni pubbliche, la rappresentanza dei soggetti interessati.

6. L’accesso e il riutilizzo dei dati generati e detenuti dal settore pubblico debbono essere garantiti.

7. La costituzione di autorità nazionali e sovranazionali è indispensabile per garantire effettivamente il rispetto dei criteri indicati, anche attraverso una valutazione di conformità delle nuove norme ai principi di questa Dichiarazione.

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CAPITOLO 1

PARTE PRIMA

LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE: LA

DSICIPINA TRADIZIONALE

SOMMARIO: Parte Prima: 1. Introduzione – 2. Disciplina e principi della proprietà intellettuale – 3. Conclusioni. Parte Seconda: 1. Introduzione – 2. Disciplina: differenze e analogie. Le singole fattispecie. – 3. Conclusioni – 4. Il caso delle opere orfane.

1. Introduzione

Di diritto industriale si inizia a parlare intorno al XIX secolo in una nota opera enciclopedica – il Digesto Italiano – dove si distribuisce la materia in due settori: quello del diritto industriale pubblico (che si occupa della disciplina dei pesi e delle misure, delle industrie pericolose e delle coalizioni operaie) e quello del diritto industriale privato (che si occupa di temi quali la disciplina del rapporto di lavoro, della concorrenza, dei segni distintivi e delle invenzioni). Estranea resta invece la materia del diritto d’autore in quanto fatta oggetto di autonoma voce. Nella seconda edizione dell’opera – il Nuovo Digesto Italiano – invece, il diritto industriale perde il diritto del lavoro e si arricchisce del diritto d’autore. In questo periodo storico si cerca di organizzare tutto in concetti e massimo esperto di ciò è

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stato Josef Kolehr, giurista tedesco che si è fatto garante della scientificità della materia industriale coniando una nuova figura concettuale che ha avuto molta fortuna, quella del “bene immateriale”. Egli propone come bene l’invenzione o l’opera e lo aggettiva come immateriale in modo da coglierne la specificità – un prodotto spirituale e quindi immateriale – e da qui la contrapposizione tra corpus

mysticum (l’opera, l’invenzione) e corpus mechanicum (il libro, il dispositivo).

Nel secondo dopoguerra e fino ai giorni nostri il contenuto del diritto industriale varia continuamente e nella sua massima estensione rientrano in esso: disciplina dell’azienda, della concorrenza, dei segni distintivi, dei brevetti per invenzione e per modello, delle opere letterarie e scientifiche e la tutela del consumatore; mentre nella sua estensione minima rientrano in esso: la concorrenza, il diritto dei segni distintivi e quello delle invenzioni e dei modelli, temi indicati come oggetto della proprietà industriale dalla Convenzione di Unione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale ratificata in Italia nel testo di Stoccolma con L. 28 aprile 1976 n. 424.

Tra le altre fonti normative fondamentali in materia di proprietà industriale si ricordano: la Convenzione istitutiva dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) del 14 luglio 1967 integrata da strumenti internazionali quali: Convenzione di Unione di Berna per la Protezione delle opere letterarie ed artistiche (CUB), l’Arrangement di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, la Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo, il Patent Cooperation

Treaty, la Convenzione Internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o

esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione. Ai sensi dell’art. 2 viii della Convenzione OMPI1, si deve intendere per “Proprietà Intellettuale” i diritti relativi:

- alle opere letterarie, artistiche e scientifiche

1 L’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) o World Intellectual Property

Organizzation (WIPO) è un’organizzazione specializzata delle Nazioni Unite fondata nel 1967 con

sede a Ginevra, ha lo scopo di sviluppare una politica internazionale a tutela della valorizzazione della proprietà intellettuale che premia la creatività, stimola l’innovazione e contribuisce allo sviluppo economico.

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- alle interpretazioni degli artisti interpreti e alle esecuzioni degli artisti esecutori, ai fonogrammi e alle emissioni di radiodiffusione

- alle invenzioni in tutti i campi dell’attività umana - alle scoperte scientifiche

- ai disegni e modelli industriali

- ai marchi di fabbrica, di commercio e di servizio, ai nomi commerciali e alle denominazioni commerciali

- alla protezione contro la concorrenza sleale

- e tutti gli altri diritti inerenti all’attività intellettuale nei campi industriale, scientifico, letterario e artistico.

Dunque oltre centottanta Stati nel mondo riconoscono una omogeneità funzionale a tutte queste materie e si riconoscono nella comune esigenza di svilupparne un regime ed un’amministrazione internazionali2.

Al concetto di proprietà intellettuale fanno dunque capo le tre grandi aree del diritto d’autore, diritto dei brevetti e diritto dei marchi.

Con l’espressione proprietà intellettuale ci si riferisce all’insieme dei diritti di carattere personale, ovvero il diritto morale di essere riconosciuto autore dell’opera o ideatore della soluzione tecnica o del marchio, che è un diritto personalissimo ed inalienabile; e patrimoniale, ovvero diritti connessi allo sfruttamento economico del risultato della propria attività creativa, che invece è un diritto disponibile e trasmissibile. Diritto morale e diritto patrimoniale sono strettamente connessi, possono apparire e da alcuni sono ritenuti, come due aspetti di uno stesso diritto. Spesso la lesione dell’uno comporta quasi inevitabilmente la lesione dell’altro. La cessione del diritto patrimoniale, pur ampia che sia troverà sempre un limite nel rispetto del diritto morale.

Nell’ultimo decennio, in Italia, sono stati predisposti ed attivati strumenti avanzati per la protezione della proprietà intellettuale quali: l’istituzione nel 2003 delle Sezioni Specializzate in materia di proprietà intellettuale presso i tribunali delle

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più importanti città italiane (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia); l’entrata in vigore del Codice di Proprietà Industriale nel 2005 a cui hanno fatto seguito le modifiche introdotte alla Legge sul Diritto d’autore ed allo stesso C.P.I. in occasione del recepimento della direttiva 2004/48/CE; nel 2007 è stato costituito l’Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione risultato di un primo tentativo di coordinamento strategico delle entità operanti nella tutela della proprietà intellettuale; dal 2009, per effetto del D.lgs 197/08 è operativa la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) nel Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per valorizzare e tutelare la proprietà industriale e al tempo stesso sostenere la lotta alla contraffazione; istituzione nel 2009 del Consiglio Nazionale Anticontraffazione con L. 99/09; pubblicazione nel 2010 del “Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale”.

2.

Disciplina e principi della tutela della proprietà intellettuale

Dunque con proprietà intellettuale ci si riferisce a quell’insieme di strumenti giuridici ed amministrativi rivolti a tutelare e valorizzare i frutti della creatività e dell’ingegno umano. In particolare, il concetto di proprietà intellettuale si applica alla protezione delle arti letterarie, figurative, musicali e più recentemente del

software (diritti d’autore) mentre la proprietà industriale riguarda l’innovazione

sotto un profilo tecnologico (brevetti e modelli di utilità) e distintivo (marchi e

design). Attraverso questi strumenti viene riconosciuto in capo ai titolari un diritto

morale e patrimoniale che consente lo sfruttamento esclusivo delle loro creazioni e la possibilità di tutelarsi contro eventuali copiature da parte di soggetti non autorizzati. Mentre i diritti di proprietà industriale si acquistano mediante un processo di registrazione del bene, il diritto d’autore è un diritto non titolato, non c’è infatti l’obbligo di eseguire un processo amministrativo per l’ottenimento del

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diritto che nasce automaticamente con la creazione dell’opera. L’eventuale registrazione rafforza e definisce meglio il diritto afferente all’autore.

La materia della proprietà industriale è regolata in Italia dalle norme del Codice della Proprietà Industriale adottato con D.lgs. 30/053 e punto di riferimento della normativa in materia di proprietà intellettuale è costituito dalla L. 633/41 c.d. “Legge sul diritto d’autore”. Anche se il testo legislativo è risalente non appare affatto obsoleto in quanto negli anni ha subito numerose integrazioni e modificazioni ad opera di provvedimenti di origine comunitaria4.

Oggetto di tutela della Legge sul diritto d’autore sono, ai sensi dell’art. 2575 del c.c., “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.

La L. 633/41 ripete alla lettera, nel suo art. 1, il contenuto del citato articolo del codice civile richiamando espressamente, al secondo comma, tra le opere meritevoli di tutela anche “i programmi per elaboratore e le banche dati che per la scelta o la disposizione del materiale, costituiscono una creazione intellettuale dell’autore”5.

3 Il Codice della Proprietà Industriale è stato introdotto nell’ordinamento giuridico italiano dal

D.lgs. 30/05 e rappresenta un testo unico che raccoglie tutte le norme attinenti al campo dei brevetti e dei marchi ed ha lo scopo non solo di semplificare e modernizzare la materia, ma anche di attuare l’armonizzazione delle norme interne con il diritto comunitario e le convenzioni internazionali. Per ogni titolo di proprietà industriale il codice regola l’oggetto del diritto, i requisiti per ottenerlo e le eccezioni agli stessi, gli effetti della tutela, la sua durata, i diritti e gli oneri ad essa connessi, le limitazioni a tali diritti, le cause di decadenza e di nullità. Con la recente pubblicazione del regolamento di attuazione, si regola e si implementa l’applicazione del C.P.I. Da esso è esclusa la normativa sul diritto d’autore, il cui riferimento è ancora la L. 633/41.

4 Il testo attualmente in vigore della L. 633/41 ha subito numerose integrazioni e modificazioni ad

opera dei seguenti interventi normativi: -

- D.lgs. 518/92 – Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla “tutela giuridica dei programmi per elaboratore”-

- L. 248/00 – “Nuove norme a tutela del diritto d’autore” (ha stabilito le modalità di copia dei libri e ha previsto l’obbligatorietà dell’apposizione del bollino SIAE su ogni supporto contenente programmi per elaboratore)

- D.lgs. 68/03 – Attuazione della direttiva 29/2001/CEE sui “programmi per elaboratore”- - L. 128/04 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 72/04, recante

“interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo”

5 Al successivo art. 2 viene data definizione di ciò che si intende per la varie categorie di opere

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Da ciò se ne deduce che l’opera, per poter essere tutelata, deve rappresentare qualcosa di innovativo, (deve cioè avere il carattere dell’originalità), e non meramente ripetitivo, (ed avere anche quindi il carattere della creatività), rispetto alla realtà preesistente. Dunque, creatività ed originalità sono due aspetti complementari ma autonomi e distinti, il concetto di creatività non coincide con quello della novità assoluta ma va individuato in un grado di originalità che, seppur minimo, sia idoneo a distinguere un’opera dalle altre. L’obiettivo è infatti quello di non creare confusione ai fruitori sull’identità dell’autore6. La Suprema Corte specifica poi che originalità e creatività non si intendono solo in senso sostanziale ma possono riferirsi anche alla forma espositiva ed organizzativa del lavoro intellettuale, il altre parole, “oggetto della protezione del diritto d’autore non è l’idea o il contenuto intrinseco dell’opera ma la rappresentazione formale ed originale in cui essa si realizza ai fini della sua comunicazione a terzi”7.

Ai sensi dell’art. 2576 c.c. colui che ha realizzato un’opera dell’ingegno creativa ed originale vanta un titolo originario d’acquisto del diritto d’autore sull’opera stessa. I diritti che egli acquisisce possono raggrupparsi in due categorie, quella dei diritti morali e quella dei diritti patrimoniali.

- Diritti morali: sono le situazioni giuridiche legate allo status di ideatore dell’opera, sono pertanto assoluti ovvero incedibili ed illimitati nel tempo e si esprimono nel diritto alla paternità dell’opera, nel diritto di inedito, nel diritto all’integrità dell’opera e nel diritto di ritirare l’opera dal commercio.

- Diritti patrimoniali: si sostanziano nel potere di disporre commercialmente dell’opera, sono trasmissibili ad altri soggetti e hanno durata limitata nel tempo; consistono nel diritto di riprodurre, diritto di rappresentare, diritto di eseguire, diritto di diffondere, diritto di distribuire, diritto di trasformare e modificare, diritto di noleggiare e diritto di prestare8.

6A.SIROTTI GAUDENZI, La tutela del diritto d’autore in Rete, http://www.notiziariogiuridico.it 7 Cassazione Civile, sez. I, 2 dicembre 1993, n. 1195, in Rivista di diritto industriale 1994, II, 157. 8 Il primo comma dell’art. 20 L.D.A. stabilisce infatti che “indipendentemente dai diritti esclusivi

di utilizzazione economica dell’opera ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od

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Aspetto che emerge fin da subito parlando di tutela della proprietà intellettuale, è la necessità che si ha di bilanciare due diritti fondamentali quali il diritto esclusivo che detiene il titolare sulle proprie opere e la libertà di circolazione di idee e informazioni nella società civile. Troviamo regolamentazione di questo fenomeno nel capo V della legge sul diritto d’autore che riguarda le “Eccezioni e limitazioni”.

Le c.d. “libere utilizzazioni” rappresentano una delle eccezioni sopra citate, infatti esistono casi in cui il principio secondo il quale è sempre necessario il consenso dell’autore per qualunque utilizzazione di un opera tutelata viene disatteso. Ciò accade ad esempio nei casi di riassunto, citazione o riproduzione di parti di un’opera per fini didattici o di discussione e a patto che non si vada a costituire concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera da parte dell’autore; ma anche la riproduzione di opere per uso personale con mezzi non idonei alla diffusione al pubblico. Il solo difettare di uno solo dei presupposti però provoca un utilizzo illecito dell’opera.

Altro esempio di bilanciamento degli interessi in gioco a favore di quello pubblico su quello privato dell’autore è sancito dall’art. 65 della L.D.A. il quale prevede la libera riproduzione di “articoli di attualità di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste o giornali oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico” con finalità pubblicitarie o di documentazione e nel rispetto di alcune condizioni quali: a) la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata; b) purché si indichino la fonte da cui sono tratti e la data ed il nome dell’autore.

altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.

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3. Conclusioni

Con l’avvento dell’innovazione tecnologica e digitale, sono molti gli autori che si sono dedicati ad una rivisitazione dei principi a fondamento del sistema di proprietà intellettuale. Si sono rivoluzionati equilibri economici e giuridici stabili ormai da secoli, fino a pochi anni fa infatti non era concepibile un’opera dell’ingegno scollegata dal suo supporto fisico (romanzo – libro cartaceo) ma con l’avvento tecnologico l’opera tende a dematerializzarsi e ad essere totalmente indipendente dal supporto fisico.

La reazione del mondo della scienza giuridica, che ha accolto con grande interesse questi mutamenti, è stato senz’altro opposto a quella del diritto applicato che ha fin da subito cercato di combattere la novità e riaffermare il modello tradizionale ma con scarsi risultati vista l’inarrestabilità del fenomeno. Nell’attuale contesto globale sia ha quindi necessità di una definizione chiara del regime giuridico applicabile e un vaglio di adeguatezza della protezione offerta dai diritti di proprietà intellettuale per il nuovo patrimonio culturale immateriale.

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PARTE SECONDA

TUTELA DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE

CON L’AVVENTO DI INTERNET

1. Introduzione

Internet è la “rete delle reti”, cioè “un insieme di reti di computers sparse in tutto

il mondo e collegate tra loro, a cui possono accedere migliaia di utenti per scambiare tra loro informazioni di vario tipo”9. Una delle ragioni del suo successo planetario è da riscontrare senza dubbio per essersi caratterizzata, fin dal suo sviluppo al grande pubblico, come potente mezzo di comunicazione di massa espressione di democrazia globale priva di una regolamentazione che potesse dirsi ufficiale. L’altra faccia della medaglia a questa libertà di espressione, però è da subito stata la sua estrema vulnerabilità ed i costanti e molteplici attacchi alla sua sicurezza anche e soprattutto in termini di lesione di diritti (dei minori, della personalità, copyright, di proprietà intellettuale ecc.). Si inizia a manifestare di conseguenza una necessità di regolamentazione, che a sua volta però, può creare ulteriori problematiche sempre con riferimento alla delicata tematica della lesione dei diritti, questa volta inerenti alla privacy.

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Nel 1998 internet era una realtà a cui avevano accesso ancora poche centinaia di unità in tutta Europa e la Commissione Europea realizza il c.d. libro verde “Il diritto d’autore e le sfide tecnologiche” per dare le linee guida e giungere ad un’armonizzazione sul tema tra le legislazioni dei vari Paesi membri della Comunità10. La legislazione degli Sati membri è stata fortemente influenzata dall’attività normativa dell’Europa che nonostante gli sforzi volti a creare una esauriente normativa sul diritto d’autore, essa è risultata sempre inadeguata e superata rispetto alle esigenze della sfera digitale; per supplire a tali carenze, interviene attivamente la Corte di Giustizia UE emanando sentenze di forte impatto per il diritto di internet11.

Le opere in rete non godono dell’effettività di tutela di cui godono quelle su supporto tradizionale, con internet i giuristi devono affrontare nuove sfide per trovare strumenti adatti alla tutela delle opere immesse in internet. La risposta alla sfida potrebbe essere data in due modalità differenti: mantenendo le tecniche tradizionali di protezione cercando di adattarle alla nuova realtà, oppure creando tecniche alternative ed originali.

In ogni caso, con l’avvento della rete, i presupposti fondanti della disciplina della proprietà intellettuale entrano in crisi.

La proprietà intellettuale è stata pensata sul presupposto della produzione e della circolazione di oggetti materiali, l’interesse dell’autore o dell’inventore allo sfruttamento economico dell’opera o dell’invenzione è giuridicamente

10 Con l’avvento della società dell’informazione e con lo sviluppo delle nuove tecnologie la

disciplina del diritto d’autore è stata oggetto di numerosi interventi Europei, in seguito al primo Libro verde ne sono infatti stati pubblicati altri in rapida successione: nel 1995 il Libro verde su “I diritti d’autore e i diritti connessi nella Società dell’informazione”, dedicato alla necessità di adeguare i concetti tradizionali della materia ai cambiamenti del modo in cui sono state create e fruite le opere all’interno dello spazio digitale; nel 1998 il Libro verde “La lotta alla contraffazione e alla pirateria nel mercato interno”, dedicato ad una delle problematiche più evidenti e difficili da risolvere legate al mercato comune ed alle nuove tecnologie; nel 2008 il Libro verde “Il diritto d’autore nell’economia della conoscenza”.

11 A titolo di esempio, nel 2011, con sentenza C-70/20 Scarlet Extended SA – Societé belge des

auteurs, compositeurs et editeurs SCRL, la Corte sancisce un innovativo principio di diritto

stabilendo che non è legittima l’imposizione da parte di un giudice di uno Stato membro del filtraggio di dati, imposta ad un fornitore di servizi internet, se nella legislazione nazionale manca una dettagliata disciplina della materia. Con questa sentenza, si è operato un bilanciamento di interessi tra le libertà fondamentali quali libertà di pensiero, di informazione e il diritto d’autore.

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protetto,(con la tecnica dell’esclusiva), accordandogli una riserva di riproduzione o/e di distribuzione di oggetti. I rimedi alle lesioni della riserva poi, si manifestano attraverso misure cautelari, (come il sequestro), o definitive, (come la distruzione o l’assegnazione in proprietà di cose); bene, la realtà digitale mette in crisi sia questo sistema rimediale perché sottrae ad esso cose suscettibili di appropriazione e di disappropiazione, sia la regola dell’esaurimento della privativa nella distribuzione degli esemplari. Questo per ciò che attiene il presupposto della materialità; ma crea problemi anche in relazione a quello dell’intermediazione in quanto le reti telematiche incidono sul presupposto depotenziandolo in ragione della interattività consentita all’utilizzatore finale. Per ciò che riguarda infine il presupposto-principio della territorialità, la proprietà intellettuale accorda ai titolari degli interessi da proteggere una tutela governata da questo principio; l’esclusiva nella fruizione dell’opera come quella d’uso dei segni distintivi è tradizionalmente parametrata al territorio dello Stato che l’accorda ma le reti, consentono invece una disseminazione planetaria.

La convergenza di nuove tecnologie poi, porta alla nascita di nuovi prodotti quali le opere multimediali12. Esse sono caratterizzate da tre elementi: a) l’opera deve essere espressa in forma digitale; b) deve essere composta da diverse opere protette dal diritto d’autore; c) deve funzionare grazie ad un software. Nel 1999 poi, il legislatore italiano, con D.L. 169/99, modifica alcuni articoli della L.D.A. adeguando l’ordinamento italiano alla direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica della banche dati. Secondo la Direttiva comunitaria la banca dati è definita come “una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo”. Ciò che rileva ai fini della tutela del diritto d’autore è il sistema utilizzato per gestire le informazioni raccolte.

12 Parte della dottrina inquadra l’opera multimediale all’interno delle opere collettive ovvero quelle

opere dell’ingegno costituite dalla “riunione di opere o di pareti di opere che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento a un determinato fine” così come stabilito dall’art. 3 L.D.A. Altri invece la qualificano come opera complessa che ai sensi dell’art. 10 L.D.A. è “quell’opera creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone”.

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2. Disciplina: differenze ed analogie. Le singole fattispecie

Per quanto attiene alla diffusione delle opere tutelate dalla normativa sul diritto d’autore, si rileva che i files contenenti testi, immagini, musica, filmati rinvenibili nella rete telematica in veste elettronica o digitale godono senza dubbio alcuno della stessa protezione delle opere tradizionali in cui sono sempre convertibili, attraverso la stampa su materiale cartaceo trattandosi comunque di un’attività intellettuale ed immateriale dell’uomo (corpus mysticum) che prescinde dalla natura del supporto veicolare (corpus mechanicum) dell’espressione artistica e dal giudizio di valore sull’apporto artistico13.

Alle opere letterarie riprodotte nella rete si estende la normativa applicabile alle opere su supporto cartaceo salvo il caso in cui gli autori rinuncino ai diritti previsti dalla normativa in favore del “no copyright”.

Per quanto attiene alle immagini, quelle reperibili in rete si classificano in due categorie:

- le immagini create direttamente tramite il computer; - le copie digitali di immagini esistenti.

Ai sensi dell’art. 2 L.D.A. si devono considerare oggetto di tutela le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia (ad esempio immagini digitalizzate tramite scanner o istantanee di riprese video). La L. 633/41 all’art. 87 comma 2 e all’art. 2 poi, per ciò che riguarda le fotografie che vengono riprodotte sul web, individua tre categorie:

- le riproduzioni fotografiche: mere riproduzioni di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili; tali prodotti non godono in alcun modo della protezione prevista per le altre fotografie;

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- le semplici fotografie: immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute con processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole fotografiche.

Questi due tipi di fotografia si distinguono per la durata dei diritti patrimoniali ovvero 20 anni dalla data di produzione, e per la necessità di indicazione di alcuni dati sull’esemplare e cioè, nome dell’autore, data di produzione, nome dell’autore dell’opera d’arte eventualmente ritratta che sono richiesti per poter accedere alle tutele previste dalla legge.

- le opere fotografiche: si distinguono dalle precedenti in quanto contengono un apprezzabile apporto creativo; per questo motivo godono della stessa tutela prevista all’art. 2 per le altre opere dell’ingegno, dunque i diritti patrimoniali si estinguono dopo 70 anni dalla scomparsa dell’autore.

A causa della difficoltà nel reperire una difesa efficace in grado di contrastare i continui attacchi al diritto d’autore cui si espongono le immagini fotografiche

online, è stato adottato un metodo di riproduzione di immagini “a bassa

risoluzione”, ma questa tecnica mostra limiti evidenti in quanto un’immagine, anche se di bassa qualità, può essere utilizzata per pubblicazioni su internet o per opere multimediali. Un altro strumento, senz’altro più efficace, è il digital

watermarking o procedimento “filigrana” che consiste nella tecnica di

“protezione-identificazione” del prodotto digitale che può essere visibile o invisibile ma anche questa tecnica non rende l’immagine invulnerabile.

La L.D.A. menziona pure, al suo art. 2, “le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale”. La ratio della normativa è quella di tutelare ogni forma di espressione musicale che si avvale di una successione di suoni e silenzi. Su

internet è possibile accedere a molti files audio in diversi formati quali: midi,

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La giurisprudenza ha poi attribuito al domain name14 funzione distintiva15 esso può corrispondere:

- al marchio o all’insegna - al nome di una persona - al titolo di un’opera

Il nome a dominio è un innovativo strumento tecnico di indirizzo delle risorse logiche del world wide web della rete internet ed anche un’espressione che a seguito della commercializzazione di internet può essere utilizzato quale segno distintivo del sito web, di prodotti e servizi, reali e virtuali, dell’imprenditore. Problematiche interessanti riguardano poi il fenomeno del link tra diversi siti. Navigando in rete infatti è possibile imbattersi in link interni, che collegano pagine dello stesso sito, e link esterni, che consentono invece di spostarsi in pagine ospitate da un diverso sito. Negli USA queste pratiche, se non esplicitamente autorizzate da parte del titolare del sito linkato vengono considerate illecite; anche in Italia si sono criticate ma pare che anziché prendere in considerazione la normativa in tema di diritto d’autore, ci si dovrebbe riferire a quella in tema di lesione del diritto alla concorrenza. Tematiche queste, che verranno analizzate nel prosieguo.

Per quanto riguarda la tutela del software, il primo ordinamento che ha riconosciuto ad esso dignità di opera intellettuale è stato quello statunitense

14 Il nome a dominio è costituito da un Top Level Domain (TLD) e da un Second Level Domain

(SLD). Il TLD può essere generico (gTLD) quando è atto a distinguere il settore di operatività (.com per le attività commerciali e .org per le organizzazioni no profit) o geografico (ccTLD) quando è atto a segnalare la localizzazione virtuale dell’elaboratore. Il SLD posto a sinistra gTLD o ccTLD rappresenta l’elemento individualizzante della risorsa logica-informatica posta su un determinato elaboratore (sito web) e può essere costituita da più sottodomini separati da un punto, sempre procedendo da destra verso sinistra. L’attribuzione e la gestione degli indirizzi IP, domain

name e altri parametri usati da internet è coordinata a livello internazionale da ICANN (internet corporation for assigned names and numbers). La gestione dei nomi a dominio italiani è

attualmente affidata all’organo unitario denominato Registro del ccTLD.it.

15 Infatti il nome a dominio può rilevare anche come segno distintivo perché alla luce della

progressiva commercializzazione della rete internet l’imprenditore non si avvale di un indirizzo

internet qualsiasi ma richiede un determinato nome a dominio per rendere identificabili ai

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attraverso il Computer Software Amendment Act del 1980 che ha fortemente influenzato altre normative nazionali. Anche la Comunità Europea ha deciso di fornire ai programmi la protezione che si riconosce alle altre opere d’autore attraverso la direttiva 91/250/CEE che è stata recepita nel nostro ordinamento con D.lgs. 518/92 novellando la L.D.A. Il software viene distribuito in varie forme e tra le molteplici tipologie si distingue:

- L’open source che è caratterizzato dal fatto di essere una sorta di sistema aperto che quindi chiunque può implementare attraverso il proprio contributo16. L’open source pone interessanti problemi sotto l’aspetto della proprietà intellettuale anche se sembra ormai pacifico, dato l’apporto costante fornito da più soggetti, la sua inclusione nella categoria delle opere collettive e dunque tutelabile ai sensi dell’art. 10 L.D.A.

- Il freeware che rappresenta uno dei tipi di software più presenti in rete. Può essere copiato ed utilizzato gratuitamente ma il codice sorgente non può essere utilizzato in assenza del consenso dell’autore in capo al quale devono riconoscersi i diritti derivanti dalla proprietà intellettuale17.

- Il shareware in cui i programmi circolano liberamente sulla rete e possono essere copiati ed utilizzati ma entro certi limiti indicati dalla licenza.

- Programmi di pubblico dominio sono quelli per i quali l’autore si spoglia completamente di ogni diritto riconosciutogli dalle norme in tema di proprietà intellettuale: chiunque può copiare ed utilizzare il programma, assemblandolo ad altri o modificandolo.

Tutto ciò porta a concludere che se si vuole inserire un’opera altrui all’interno di un sito web è sempre necessario interrogarsi preliminarmente sulla natura dell’opera e sulla relativa disciplina applicabile.

16 Ad esempio Linux, sistema operativo ideato da uno studente universitario nel 1991 che si è

sviluppato grazie all’apporto di programmatori di tutto il mondo.

17 A questa categoria appartiene il cardware, che può essere copiato ed utilizzato da chiunque a

patto che venga inviata all’autore una comunicazione, nonché una somma simbolica a compenso della propria fatica. Anche in questo caso l’autore non si spoglia dei diritti derivanti dalla paternità dell’opera.

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3. Conclusioni

Come verrà meglio analizzato con riferimento agli illeciti e, più precisamente alla disciplina dei rimedi, ci troviamo di fronte ad un generale stato di fallibilità dei modelli legali analizzati che appaiono senz’altro bisognosi di una riforma.

L’analisi svolta fino ad ora, pare avere avuto solo risvolti pressoché negativi, ma come altra faccia della medaglia, si deve riflettere su come, nell’era della new

economy in cui gradualmente si giunge alla smaterializzazione del supporto di

informazione, non sono i beni materiali ad avere valore ma le idee, i concetti, le immagini. Quindi si può affermare che sulla rete la proprietà del capitale fisico diviene sempre meno rilevante a favore dei beni immateriali che invece ne assumono sempre di più.

4. Il caso delle opere orfane

Nell’era del web 2.0 i contenuti sono quasi tutti fruibili nella loro versione digitale diventando così disponibili per un più ampio numero di soggetti ma non tutte le opere sono considerate “digitalizzabili” a causa della difficoltà, per alcune di esse, della rintracciabilità degli autori e conseguentemente della necessaria autorizzazione alla diffusione sul web. Queste opere, c.d. orfane, rappresentano un immenso patrimonio da tutelare e proprio in considerazione di questo è stata presentata alla Commissione Europea una proposta di Direttiva poi approvata nel testo della dir. 2012/28/UE. Essa si propone l’obiettivo di fornire condizioni e limiti entro cui gli Stati membri potranno muoversi in relazione alle opere orfane appartenenti al patrimonio comune. È inoltre prevista facoltà per l’autore di interrompere in qualsiasi momento lo status di opera orfana e riappropriarsi dei diritti a lui spettanti. Questa direttiva è ispirata al principio secondo cui il diritto d’autore è il fondamento economico dell’industria creativa, in quanto stimola l’innovazione, la creazione, gli investimenti e la produzione; la digitalizzazione e

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la diffusione di massa delle opere sono pertanto un mezzo per tutelare il patrimonio culturale europeo18.

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CAPITOLO 2

GLI ILLECITI CIVILI

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Fattispecie – 3. Rimedi – 3.1 L’Autorità Garante per le Comunicazioni – 3.2 Conclusioni – 4. Competenza e

Giurisdizione per atti illeciti su internet.

1. Introduzione

Con la rivoluzione digitale si è avuto un radicale cambiamento del significato di illecito in materia di diritto d’autore e della proprietà intellettuale influenzando di conseguenza anche le politiche di contrasto e repressione delle condotte contra ius commesse sul web. La repressione si trova a fare i conti con ostacoli propri della rete che mette in crisi alcuni dei capisaldi della proprietà intellettuale come la materialità (ci si trova di fronte infatti ad una incorporeità ed ad un’assenza di res suscettibili di appropriazione e spossessamento)19; come l’intermediazione e la territorialità con la relativa difficoltà di perimetrazione della violazione soprattutto

19 I.KUTUFÀ, Iniziativa economica privata e Internet: la proprietà industriale ed intellettuale tra

garanzie di protezione e libertà di utilizzazione, in Internet e Costituzione Giappichelli Editore –

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con riferimento all’individuazione del locus commissi delicti, alla selezione di rimedi idonei a contrastare l’illecito ed alla identificazione dei soggetti responsabili, aspetti che scontano tutti il problema della diffusione transfrontaliera della comunicazione.

In argomento, la dottrina ha elaborato uno schema tripartito di violazioni modellato sulla distinzione formulata, in tema di stampa20, come segue:

- Illeciti di internet che rappresentano una nuova categoria di illeciti che trovano l’elemento distintivo proprio nel mezzo telematico ovvero, in mancanza di esso non si sarebbero configurati;

- Illeciti attuati per mezzo di internet che rappresentano ipotesi tradizionali di illecito ma commesse con le diverse modalità proprie della rete;

- Illeciti contro internet che sono compiuti in danno dell’architettura tecnologica che permette la fruizione ed il funzionamento del mezzo stesso. Le tipologie di violazione classiche hanno dunque subito una moltiplicazione ed una modificazione; le fattispecie tipiche quali concorrenza sleale, contraffazione e utilizzo non lecito di segni distintivi altrui, si connotano cioè di specialità secondo l’ottica digitale. Fattispecie atipiche quali ad esempio domain grabbing, file

sharing, utilizzo illecito dei meta-tag o del linking o del framing, nascono con internet e risultano realizzabili solo con questo strumento.

2. Fattispecie

Domain grabbing: consiste nella diffusa pratica contraffattoria mediante

registrazione, presso la Registration Authorithy, di marchi o segni distintivi altrui

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normalmente celebri o rinomati21 come nome a dominio, al solo fine di appropriarsi della notorietà del segno e di ottenere un ingiusto profitto o recare danno al soggetto titolare del relativo diritto di privativa, ciò costituisce illecito contraffattorio ai sensi dell’art. 22 C.P.I. Con l’attribuzione al nome a dominio della qualifica di segno distintivo, non si può dunque ritenere lecita la sua registrazione identica o simile al marchio o segno distintivo altrui pur in difetto della somiglianza o identità del settore merceologico qualora si accerti l’abuso del diritto consistente nell’effettuare la registrazione al solo scopo di lucrare sulla successiva cessione del nome a dominio al soggetto titolare del marchio o di danneggiare lo stesso. In questi casi, oltre all’ipotesi di contraffazione, si ritiene sussistere anche un caso di concorrenza sleale per attività confusoria, appropriazione di pregi o concorrenza parassitaria22.

Meta-tag: con essi si fa riferimento a parole chiave codificate nel linguaggio della

rete e non visibili sulla pagina web che numerosi motori di ricerca utilizzano per individuare ed indicizzare i vari siti presenti sulla rete. L’uso confusorio dei

meta-tag può assumere rilievo secondo due profili:

- contraffazione di marchio in cui i meta-tag pur non visibili svolgono una funzione identificativa a livello interno idonea ad influenzare la scelta del consumatore utente. Solo in apparenza sembra non sussistere violazione e questo perché il marchio non appare esternamente ma al momento della ricerca, la funzione dei meta-tag si attiva ed assume valore lesivo del diritto esclusivo del marchio.

- concorrenza sleale per attività confusoria (quando l’utente vede visualizzati dal motore di ricerca i vari indirizzi contenenti il marchio o il nome ricercato,

21 Esistono differenze tra appropriazione di marchio rinomato e non rinomato: nel caso in cui il

domanin name sia identico o simile al marchio altrui non rinomato occorre infatti oltre all’identità

o somiglianza anche l’identità o affinità dei servizi o prodotti offerti. Ci troviamo di fronte all’applicazione del principio di specialità della tutela del marchio sancito all’art. 2569 n. 1 c.c. ed all’art. 20 comma 1 del C.P.I. lett. a) e b). Nel caso il marchio goda poi di particolare rinomanza e notorietà, può riconoscersi anche un potere di agganciamento e attrazione meritevole di tutela a prescindere dal rischio di confusione per il pubblico. E. TOSI, Contraffazione di marchio e

concorrenza sleale in internet: dal classico “domain grabbing” all’innovativo “key-word” marketing confusorio, Riv. Dir. Ind., fasc. 4-5, 2009 pag. 387

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ne deduce un collegamento tra le imprese con rischio di sviamento e sfruttamento della notorietà del marchio o del nome commerciale altrui), per appropriazione di pregi e per sfruttamento parassitario (attraverso l’uso di termini generici che non abbiano alcuna correlazione con l’attività svolta dal titolare del sito o che siano attributivi di qualità in realtà insussistenti con conseguenti effetti decettivi) a seconda dei casi e dei diversi presupposti normativi (art. 2598 rispettivamente nn. 1, 2 ,3)23.

Linking e Framing: sono altre due tecniche di indirizzamento del sito web.

Il linking si basa sul funzionamento ipertestuale del sistema web di internet e permette di saltare da una pagina all’altra nello stesso sito ovvero da una pagina di un sito a quella di un altro. Si può distinguere tra:

- deep linking che sussiste quando il link trasferisce l’utente direttamente ad una data pagina posta all’interno di un altro sito web senza passare attraverso la

home page identificativa del titolare del sito stesso;

- surface linking che sussiste invece quando il link si limita a trasportare l’utente ad altro sito web consentendo però all’utente di visionare la home page24. La lesività del deep linking pare evidente in quanto impedisce l’identificazione del fornitore dell’informazione e crea così confusione tra segni distintivi (quello del sito agganciatore e quello del sito agganciato) oltre che creare un ingiusto approfittamento dell’attività altrui. Tutto ciò non avviene invece nell’ipotesi del

surface linking che, agganciandosi alla home page, permette invece la piena

identificazione del titolare dell’informazione ed esclude di conseguenza qualsiasi tipo di ipotesi confusoria, di sviamento e di approfittamento parassitario.

Il framing rappresenta un’ipotesi particolare di linking, attraverso la quale l’utente si collega ad un sito, utilizza un link che lo collega ad una pagina di un altro sito ma, questa pagina, a differenza di quanto avviene nel linking, verrà visualizzata all’interno della cornice (frame) del primo sito: pertanto i segni distintivi e gli

23 E.TOSI, op. cit. 24 E.TOSI, op. cit.

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