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La responsabilità dei fornitori di servizi di social network.

6.1 Il c.d diritto all’oblio

7. Social Networks e Responsaiblita’ del Provider 1 Introduzione

7.3 La responsabilità dei fornitori di servizi di social network.

Il principio base della disciplina europea in materia di responsabilità verso terzi degli Internet Service Providers è quello della net neutrality in base al quale i prestatori dei servizi possono beneficiare di esenzioni di responsabilità, nel caso in cui non conoscano né controllino le informazioni trasmesse o memorizzate, limitandosi a fornire un servizio tecnico, automatico e passivo. Infatti gli Stati membri non possono imporre un obbligo di sorveglianza di carattere generale sui servizi dell’informazione benché essi possano stabilire alcuni obblighi di informazione alle autorità che concernono anche dati sull’identificazione dei destinatari dei servizi.

Gli host providers (che, ai sensi dell’art. 14 della Direttiva sul commercio, si tratta di un servizio di memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio) nella cui categoria rientrano i social networks, non sono responsabili per la violazione dei diritti di terzi se non abbiano “conoscenza effettiva” dell’illiceità dell’attività o dell’informazione e se non appena al corrente di tali fatti omettano di rimuovere le informazioni o di disabilitarne l’accesso.

Al momento del recepimento della Direttiva da parte degli Stati membri, la nozione troppo vaga di “conoscenza effettiva” e l’eccessiva discrezionalità da parte degli Stati membri nel prevedere le modalità di controllo su tali attività hanno ostacolato una piena armonizzazione a livello europeo. La normativa italiana ai fini dell’imputazione di responsabilità in capo al provider richiede che la conoscenza dell’illiceità delle informazioni sia qualificata ovvero dipendente

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dalla “comunicazione delle autorità competenti”86. Mentre quella francese, ad esempio, la “conoscenza effettiva” e dunque la responsabilità del provider, scatta qualora un destinatario notifichi in modo dettagliato e circostanziato la lesione dei propri diritti.

L’interpretazione di questa articolata disciplina ha data adito a diversi dubbi; ad esempio è stato messo in discussione il carattere neutrale degli Internet Service

Providers da parte della dottrina e da alcune decisioni giurisprudenziali che ne

contestano l’attività di mera intermediazione passiva fornita da motori di ricerca e

social network argomentando sulla base del fatto che i meccanismi di raccolta

pubblicitaria permettono a tali servizi di accumulare ingenti profitti per cui dovrebbe essere loro applicato il principio “cuius commoda, eius et incommoda” tradizionalmente legato al rischio di impresa; ovvero essi dovrebbero rispondere per “responsabilità professionale qualificata per colpa presunta quanto meno nelle ipotesi in cui risulti dimostrato che, attraverso mezzi di controllo consentiti dallo stato attuale della tecnica, avrebbero potuto evitare il danno. La tesi, per quanto apparentemente fondata, non convince per una serie di ragioni, anzitutto in linea generale la gratuità della prestazione non incide sulla diligenza del soggetto chiamato a rispondere (si pensi ad esempio al revirement giurisprudenziale in materia di contratto di trasporto secondo cui il titolo di imputazione della responsabilità ex art. 2054 c.c. non dovrebbe variare se tratti di trasporto amichevole o di trasporto di cortesia, in fondo, gli intermediari di internet cos’altro sono se non dei carrier dei soggetti che trasportano contenuti forniti da altri?) Del resto nessuno dei servizi di social network agisce per scopi puramente filantropici, i gestori di questi servizi spostano i costi e le aspettative di profitto dai soggetti che generalmente non usufruiscono direttamente dei servizi stessi ad altri soggetti (in genere i soggetti che realizzano investimenti pubblicitari) e questo è un altro tratto caratteristico dell’economia di internet87. E a proposito

86 In particolare l’art. 17 D.lgs 70/2003 sancisce che “il prestatore è civilmente responsabile del

contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa aventi funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l’accesso, non ha provveduto ad informarne l’autorità competente”.

87 G.M. R

ICCIO, Social Network e Responsabilità Civile, Il Diritto dell’Informazione e dell’ Informatica, fasc. 6- 2010 Milano, Giuffrè

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della possibilità tecnica di controllo delle informazioni, altre voci sostengono che i

social networks di fatto avrebbero la facoltà di mettere discrezionalmente in

evidenza determinate informazioni controllandone così la diffusione (almeno per ciò che riguarda i contenuti immessi senza selezione dei destinatari); anche e solo in quanto nelle stesse condizioni contrattuali predisposte dal servizio questo dichiara la “facoltà di interrompere o disabilitare il servizio nei confronti dei singoli utenti, la facoltà di decidere se i contributi informativi immessi dagli utenti siano conformi ai termini d’uso e in alcuni casi l’esistenza di una copyright policy diretta a tutelare i titolari di diritti d’autore per eliminare i contenuti lesivi, anche mediante software di verifica dei contenuti immessi”. Ma a queste opinioni seppur fondate dal punto di vista tecnico, si oppongono coloro che sostengono che il

social network rimanga comunque neutrale rispetto alle informazioni inserite e

create dall’utente anche quando svolga la sua attività al fine di profitto e anche quando rimuova determinati contributi coerentemente alla policy contrattuale in quanto: “La neutralità consiste infatti nel fornire un ambiente per la distribuzione e la propagazione di contenuti di un certo tipo da parte dell’utenza secondo le condizioni indicate nel contratto, funzione che rimane tale anche quando il

provider non sia completamente passivo”. Pensare ad un diverso regime di

responsabilità degli Internet Service Provider in generale e dei social networks in particolare, comporterebbe una serie di effetti rischiosi per la libertà di manifestazione del pensiero in rete: gli intermediari sarebbero spinti ad un’attività di sorveglianza e controllo preventivi eccessivi con rischi di censura e, in definitiva, di vanificazione della filosofia con cui è nato e si è poi diffuso il web e dei relativi benefici sociali. Interpretazione che viene confermata anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in merito alla disciplina europea con specifico riguardo ai social network88.

88 In un caso veniva infatti chiesto alla Corte in via pregiudiziale se le Direttive 2000/31/CE,

2001/29/CE, 2004/48 lette in combinato disposto e interpretate alla luce delle esigenze di tutela dei diritti fondamentali applicabili, permettessero agli Stati membri di autorizzare un giudice nazionale ad ingiungere ad un prestatore di servizi di hosting di “predisporre un sistema di filtraggio delle informazioni memorizzate sui server di detto prestatore dagli utenti dei suoi servizi, che si applichi indistintamente nei confronti di tutti questi utenti a titolo preventivo, a spese esclusive del prestatore, e senza limiti di tempo, idoneo ad identificare i files elettronici contenenti opere musicali, cinematografiche o audiovisive rispetto alle quali il richiedente il

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7.4 Concludendo

In genere un obbligo risarcitorio in capo al danneggiante può avere un effetto deterrente così da ridurre gli eventi dannosi ed in particolare, la responsabilità civile – per colpa o oggettiva – dovrebbe indurre l’interessato ad adottare tutte le cautele atte a minimizzare il costo sociale della propria attività. Inoltre, quando il danneggiante possa assicurarsi o trasferire il costo del risarcimento su un’ampia platea di soggetti si otterrà una condivisione del costo degli eventi dannosi, evitando che tali eventi possano pregiudicare gravemente le condizioni di vita del particolare soggetto sul quale si abbattono.

Come già osservato, rispetto all’attività dei provider di social network i profili di maggior interesse attengono ai danni conseguenti all’attività altrui (utenti della rete sociale)

Nell’attribuzione al provider di una responsabilità oggettiva e di responsabilità per colpa, l’unica soluzione possibile pare la piena esenzione dalla responsabilità in caso di mancata conoscenza della presenza di un determinato contenuto e della sua illiceità; in caso di collaborazione con le autorità competenti ed in caso di rimozione dei contenuti illeciti, per evitare di incorrere nelle medesime problematiche emergenti in entrambe le casistiche di responsabilità del provider. Infatti, in entrambi i casi, la situazione in cui si trova il provider potrebbe condurre a ridurre eccessivamente anche l’esercizio di attività socialmente utili

provvedimento di ingiunzione affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare la messa a disposizione del pubblico di dette opere, lesiva del diritto d’autore”. La Corte in conformità di alcuni suoi precedenti, ha affermato che “l’ingiunzione di predisporre il sitema di filtraggio controverso non può considerarsi conforme all’esigenza di garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, la tutela del diritto di proprietà intellettuale, di cui godono i titolari del diritto d’autore, e, dall’altro, quella della libertà d’impresa, di cui beneficiano operatori come i prestatori di servizi di hosting”. Inoltre, tale sistema di filtraggio lederebbe anche i diritti fondamentali degli utenti dei servizi di tale prestatore: il loro diritto alla tutela dei dati personali e la loro libertà di ricevere o di comunicare informazioni, tutelati dagli artt. 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. La Corte evidenzia infatti che un sistema di filtraggio siffatto consentirebbe “l’identificazione, l’analisi sistematica e l’elaborazione delle informazioni relative ai profili creati sulla rete sociale dagli utenti della medesima”, che si configurano come dati personali protetti in quanto in grado di consentire l’identificazione degli utenti. Inoltre una tale ingiunzione lederebbe la libertà di informazione degli utenti “poiché tale sistema potrebbe non essere in grado di distinguere adeguatamente tra un contenuto illecito ed un contenuto lecito, sicché il suo impiego potrebbe produrre il risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito”.

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perché dovendo risarcire tutti i danni causati dalla propria attività, anche quelli che non avrebbero potuto essere prevenuti, o che avrebbero potuto esserlo solo a costi esorbitanti, lo porta ad internalizzare tutti i costi sociali della propria attività, questo anche quando non riesce ad appropriarsi dei benefici sociali che ne derivano. Pertanto, il potenziale danneggiante, se non riesce a trasferire su terzi i costi della responsabilità in cui potrebbe incorrere, è indotto ad astenersi dall’attività stessa.

8. Social network e diritti di proprietà’ intellettuale