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3.3 La nuova definizione di capitale

3.3.4 Le deduzioni

Come evidenziato in precedenza, allo scopo di “depurare” i fattori testé delineati da tutta una serie di elementi suscettibili di fornire indicazioni fuorvianti sull’effettiva solidità del capitale bancario, è stato ritenuto necessario considerare taluni fondamentali aggiustamenti e deduzioni da apportare al patrimonio di una banca (prevalentemente al common equity)98.

Fra gli elementi integralmente dedotti dal capitale primario di classe 1 (CET1) i principali sono (Parte Due, Titolo I, Capo 2, Sezione 3 del CRR):

a) le perdite relative all'esercizio in corso;

b) i beni immateriali e l’avviamento;

98

Si ricorda che ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali, il capitale è sempre al netto delle deduzioni

previste dalla regolamentazione. Un aumento delle deduzioni comporta una riduzione del capitale computabile e quindi un maggior fabbisogno di capitale per conseguire i valori desiderati (minimi regolamentari o valori superiori richiesti dall’Autorità di vigilanza o dal management) dei coefficienti di capitalizzazione.

104 c) La differenza tra rettifiche di valore su crediti e perdite attese (Shortfall): al

fine di impedire accantonamenti per perdite su crediti troppo bassi, l’intero ammontare della differenza tra lo stock di accantonamenti e le perdite attese calcolate secondo il metodo IRB deve essere dedotto dal CET1. Ciò rappresenta un trattamento più prudenziale dello standard precedente, in cui solo il 50% di tale differenza veniva dedotta dal Tier l mentre il 50% veniva dedotto dal Tier 2;

d) le attività dei fondi pensione a prestazioni definite nel bilancio dell'ente;

e) Investimenti in azioni proprie: Tutti gli investimenti di una banca nelle

proprie azioni ordinarie, siano essi detenuti direttamente o indirettamente, saranno dedotti dal computo del common equity al fine di evitare il doppio computo del capitale. Inoltre, vanno dedotte anche eventuali azioni proprie che la banca potrebbe essere contrattualmente obbligata ad acquistare.

f) Partecipazioni incrociate nel capitale di entità bancarie, finanziarie e assicurative volte a gonfiare artificialmente la dotazione patrimoniale delle banche: devono essere dedotte integralmente. Le banche devono applicare

agli investimenti di questo tipo nel capitale di altre banche, istituzioni finanziarie ed entità assicurative un approccio di “deduzione corrispondente”. Ciò significa che la deduzione va applicata alla medesima componente patrimoniale nella quale sarebbe computato lo strumento di capitale in esame se fosse stato emesso dalla banca stessa.

Oltre a questi, si rilevano quali principali elementi di novità della nuova disciplina99: 1. Le attività per imposte anticipate (deferred tax assets, DTA): si tratta di

“asset” il cui realizzo è funzione della futura redditività della banca e quindi possono venire meno in caso di liquidazione o situazioni di stress. Nella nuova disciplina si distinguono DTA, cioè imposte recuperabili in futuro per effetto:

di differenze di natura temporanea fra il reddito fiscale e il reddito civilistico;

di perdite fiscali portate a nuovo, ossia non sottratte dall’imponibile dell’anno, ma rinviate a esercizi successivi, nell’ipotesi che in futuro si generino profitti tassabili.

99

105 Le perdite fiscali portate a nuovo (Tax Losses Carried Forward) sono attività che hanno un valore solo se la banca registrerà utili tassabili in futuro e quindi, essendo destinate ad annullarsi nell’ipotesi di crisi, esse sono dedotte integralmente dal CET1. La parte rimanente (generata da differenze temporali), invece, deve essere dedotta solo per la parte eccedente il 10% del CET1. Tuttavia, in Italia, una recente disposizione normativa (cd. decreto Milleproroghe 2011) consente di considerare parte delle DTA per differenze temporali come non più dipendenti da redditi futuri e, in virtù di questo, non più da dedurre dal common equity. Infatti, il Comitato di Basilea ha riconosciuto che tali attività non devono essere dedotte dal capitale bensì incluse tra le attività ponderate per il rischio, con un peso pari al 100 per cento;

2. Gli interessi di minoranza (Minorities interests): si tratta del patrimonio di

pertinenza di terzi nelle banche controllate. Queste risorse, che in passato confluivano interamente nel patrimonio consolidato di vigilanza, verranno ammesse solo per la parte che copre rischi effettivamente presenti nella controllata (che deve essere una banca) in cui è detenuta la partecipazione degli azionisti di minoranza. In altre parole, il patrimonio di terzi è riconosciuto nel CET1 soltanto in misura pari al requisito minimo di capitale della società controllata. Di conseguenza, l’ammontare degli interessi di minoranza eccedente tale soglia deve essere dedotto dal common equity (in pratica, si tratta della differenza tra il CET1 della controllata e il minimo tra il 7% (4,5% + 2,5% di capital conservation buffer) dei RWA di quest’ultima e il 7% dei RWA consolidati).

Ad esempio, nel caso del Gruppo Alfa che controlla al 70% la Banca Beta, dove i terzi investitori controllano il restante 30%, questo 30% potrà essere computato nel patrimonio di Alfa solo per la parte corrispondente al 30% del requisito patrimoniale di Beta. La ratio è che, mentre il capitale di terzi fronteggia chiaramente i rischi della sussidiaria in cui è versato, esso non può essere utilizzato per coprire le perdite di altre società del gruppo100;

100

A.Resti, A.Sironi, La crisi finanziaria e Basilea 3: origini, finalità e struttura del nuovo quadro

106 3. Le partecipazioni significative101 in società finanziarie bancarie e assicurative fuori dal perimetro di consolidamento102: come in passato, essi vengono dedotti dal patrimonio. Vi sono tuttavia due novità: la prima è che la deduzione si applica alla componente di patrimonio corrispondente a quella degli strumenti dedotti (per esempio, una partecipazione al capitale azionario di un’assicurazione viene dedotta dal capitale azionario della banca partecipante, cioè dal suo common equity, mentre in passato la deduzione avrebbe riguardato in parti uguali Tier 1 e Tier 2). La seconda novità è che, come per le DTA, vengono dedotte solo le partecipazioni che eccedono il 10% del common equity della partecipante mentre i valori al di sotto del 10% restano nell’attivo con ponderazione normale 103;

4. Le precedenti deduzioni dal capitale: altri elementi che in base a Basilea 2

erano dedotti per 50% dal capitale Tier 1 e 50% dal capitale Tier 2 (o avevano l’opzione di essere ponderati per il rischio), con Basilea 3 verranno ponderati al 1250%. Ciò significa che tali somme, anziché essere dedotte dal capitale primario, verranno trasformate in RWA applicando un coefficiente pari a 12,5%.

Qualora una banca sia tenuta a effettuare una deduzione da una particolare componente del patrimonio ma non disponga di una quantità sufficiente di tale componente per far fronte alla deduzione, il saldo sarà dedotto dalla componente patrimoniale di rango immediatamente superiore (ad esempio, se una banca non dispone di una dotazione di Tier 1 aggiuntivo sufficiente per far fronte alla deduzione, la differenza sarà dedotta dal Common Equity)104.

E’ altresì previsto che tutti gli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza dovranno contenere clausole c.d. di “bail in”, rivolte a garantire che i fondi necessari per colmare le perdite delle banche in crisi, e consentire loro di proseguire l’operatività, vengano dapprima forniti dagli investitori in titoli ibridi e subordinati, e solo residualmente dallo Stato, cioè dai contribuenti.

101

Tali partecipazioni vengono definite significative se la banca detiene più del 10% del capitale

ordinario dell’emittente.

102

Gli investimenti in entità esterne al perimetro di consolidamento prudenziale sono investimenti in

entità che non sono state consolidate o sono state consolidate in modo tale per cui il loro attivo non risulta incluso nel calcolo delle attività ponderate per il rischio consolidate del gruppo.

103

A.Resti, A.Sironi, La crisi finanziaria e Basilea 3: origini, finalità e struttura del nuovo quadro

regolamentare, op.cit.

104

Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, BASILEA 3: Schema di regolamentazione internazionale

107 Più precisamente, è previsto che tutte le emissioni di Tier 1 e di Tier 2 a partire dal gennaio 2014 includano una clausola in base alla quale i titoli verranno svalutati e/o convertiti in capitale ordinario al verificarsi di un “trigger event”. Quest’ultimo è costituito dalla prima, in ordine di tempo, tra le seguenti due circostanze:

a. una svalutazione del capitale della banca per perdite determinata dall’intervento dell’autorità e necessaria per mantenere in vita la banca; b. la decisione di garantire un supporto finanziario pubblico alla banca.

In questo modo si è certi che, prima che i governi versino nuovamente fondi pubblici, i possessori di titoli riconosciuti come capitale regolamentare sopporteranno i costi della ristrutturazione della banca in cui hanno investito (visto che i loro titoli verranno convertiti in azioni ordinarie e abbattuti per perdite)105.