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CAPITOLO III I CRITERI DELLA SCELTA GIUDIZIALE

4. La detenzione in carcere

4.2. Le linee della giurisprudenza costituzionale sulle

Il recente aggiornamento del testo residuo del terzo comma dell'art. 275 c.p.p. effettuato dalla legge 47/2015 ha risposto all'esigenza di adeguare il dettato normativo alle interpolazioni dovute alle diverse pronunce della Corte costituzionale. Già a partire dagli anni novanta, il legislatore ha via via esteso il numero dei meccanismi presuntivi nella materia delle cautele personali, ove la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., operante per taluni gravi delitti, ha finito per rievocare da vicino i vecchi schemi del mandato di cattura obbligatorio, così da imporre un reiterato intervento censorio dei giudici costituzionali391. Nel quinquennio compreso tra il 2010 e il

2015, la Consulta è andata a ridimensionare le ipotesi delittuose per le quali era stata prevista l'operatività delle presunzioni assolute di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., rievocando in parte quella ratio che aveva originariamente ispirato la disciplina: i giudici hanno progressivamente eroso l'ambito di obbligatorietà della misura carceraria, dichiarando con una serie di decisioni l'incostituzionalità della presunzione assoluta di adeguatezza della stessa, in riferimento a molte dei numerosi delitti introdotti nel 2009392. La Corte, attraverso ben otto declaratorie di

illegittimità costituzionale393, ha fatto cadere le presunzioni iuris et de

391 BONINI V., La attenuazione degli (altri) automatismi in peius, p. 140.

392 FARINELLI E., L'ambito di operatività della presunzione di adeguatezza della

custodia cautelare in carcere, in www.archiviopenale.it, n. 1, 2013, pp. 7 s.

393 In senso cronologico: Corte cost., sent. 21/07/2010, n. 265, in ordine ai delitti di cui agli artt. 600-bis, comma 1, 609-bis e 609-quater c.p.; Corte cost., sent. 12/05/2011, n. 164, in ordine al delitto di cui all'art. 575 c.p.; Corte cost., sent. 22/07/2011, n. 231, in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990; Corte cost., sent. 03/05/2012, n. 110, in ordine al delitto di cui all'art. 416 c.p., realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 c.p.; Corte cost., sent. 29/03/2013, n. 57, in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolar l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; Corte cost., sent. 18/07/2013, n. 213, in ordine al delitto di cui all'art. 630 c.p.; Corte cost., sent. 23/07/2013, n. 232, in ordine al delitto di cui all'art. 609-octies c.p.; da ultimo, Corte cost., sent.

iure per quasi tutti i reati elencati dal terzo comma dell'art. 275 c.p.p., trasformandole in presunzioni relative, superabili allorché venga dimostrato che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte anche con altre differenti misure394. In altre parole, il giudice delle leggi ha

ritenuto l'incostituzionalità dell'assolutezza presuntiva per la maggior parte dei delitti richiamati dall'art. 275, comma 3, c.p.p., laddove non veniva consentita la valorizzazione di elementi specifici dai quali risultasse che, a fronte dei pericula di cui all'art. 274 c.p.p., si potessero disporre cautele alternative al carcere. Riferendosi a queste fattispecie, per le quali nel 2009 si era prevista la presunzione assoluta di adeguatezza della misura carceraria, il legislatore ha rilevato che esse non presentavano caratteristiche criminologiche tali da postulare esigenze di cautela affrontabili unicamente con lo strumento carcerario395. La Corte costituzionale nei suoi interventi non ha negato

del tutto la ragionevolezza della presunzione, ma solo il suo carattere assoluto, non superabile neppure dinnanzi all'evidenza di cautele meno severe della misura intramuraria396. Non è la presunzione in sé a essere

incompatibile con i principi costituzionali, ma è il suo carattere assoluto, che nega l'operatività della regola del minor sacrificio necessario. Pertanto l'assolutezza della presunzione di cui al terzo comma dell'art. 275 c.p.p. è stata dichiarata illegittima nella parte in cui, ove sussistono gravi indizi di colpevolezza in relazione a determinate fattispecie di reato, non fa salva l'ipotesi in cui siano

26/03/2015, n. 48, in ordine al reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Si veda, altresì, in termini similari, Corte cost., sent. 16/12/2011, n. 331, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, d.lgs. 286/1998, che pure prevedeva una presunzione assoluta analoga a quella dell'art. 275, comma 3, c.p.p. relativamente alle figure di favoreggiamento

dell'immigrazione illegale.

394 TURCO E., La riforma delle misure cautelari. The reform of the precautionary

measures, in www.processopenaleegiustizia,it, n. 5, 2015, pp. 110 s.

395 Cfr. BORRELLI P., Una prima lettura delle novità della legge 47 del 2015 in

tema di misure cautelari personali, cit., pp. 10 ss.

396 In tal senso, LEO G., Cade la presunzione di adeguatezza esclusiva della

custodia in carcere anche per il concorso esterno nell'associazione mafiosa, in

acquisiti elementi dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte anche con misure extracarcerarie397.

Partendo dall'idea che né l'allarme sociale, né la gravità del reato possono costituire giustificazioni della praesumptio iuris et de iure, e considerando che esse sono inevitabilmente legate a logiche di diritto penale sostanziale, la Corte salverà la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere soltanto per il delitto di associazione mafiosa in senso stretto, mentre la medesima presunzione verrà esclusa per tutti gli altri delitti associativi e non associativi398. Gli

snodi argomentativi seguiti dai giudici costituzionali hanno fatto leva su una regola di giudizio frutto del bilanciamento tra i diversi principi in gioco - e ormai consolidata - secondo la quale le presunzioni legali limitative dei diritti fondamentali possono esser eccezionalmente ammissibili solo se ragionevoli, ovvero solo se fondate su un preciso radicamento empirico399. La presunzione assoluta di adeguatezza della

misura carceraria è stata giustificata solo a fronte del fenomeno mafioso, considerando che, per le sue caratteristiche intrinseche, richiede una risposta cautelare coercitiva comprovata da una precisa base empirica sul tipo di illecito in esame. Orbene, per i delitti di mafia, la presunzione iuris et de iure è stata ritenuta necessaria dalla Corte, la quale ha affermato come l'appartenenza a questo tipo di associazioni implicasse «un’adesione permanente a un sodalizio criminoso di norma fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali e dotato di particolare forza intimidatrice»400.

397 PILLA E., I criteri di scelta, in AA.VV., Il rinnovamento delle misure cautelari. Analisi della legge n. 47 del 16 aprile 2015, T. Bene (a cura di), Giappichelli, Torino, 2015, pp. 36 s.

398 TONINI P., La carcerazione cautelare per gravi delitti: dalle logiche dell'allarme

sociale alla gestione in chiave probatoria, in Riv. dir. pen. e proc., n. 3, 2014, p.

264.

399 MANES V., Lo “sciame di precedenti” della Corte costituzionale sulle

presunzioni in materia cautelare, in Riv. dir. pen. e proc., n. 4, 2014, p. 458.

Sul versante sovranazionale, le norme convenzionali non pongono, in linea di massima, un ostacolo alla presenza, nelle legislazioni dei singoli Stati, di presunzioni all'interno delle fattispecie incriminatrici, purché - lo esige l'art. 6, comma 2, Cedu - questo avvenga entro limiti ragionevoli, tenendo anche conto della gravità dei fatti e dell'effettività del diritto di difesa401. La Corte di Strasburgo, sulla ragionevolezza

delle presunzioni contenute nell'art. 275, comma 3, c.p.p., si era pronunciata limitandosi ad affermare che, nell'ambito della criminalità organizzata di tipo mafioso, «une présomption légale de dangerosité peur se justifier, en particuiler lorsqu'elle n'est pas absolue, mais se prete à être contredite par la preuve du contraire»402. Ebbene, da

questo asserimento si può dedurre una certa diffidenza per le presunzioni assolute “invincibili”, in relazione ai reati associativi indicati nell'art. 275, comma 3, c.p.p.403

Già nel 1995 la Corte costituzionale era stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità delle presunzioni di pericolosità con il quadro delle garanzie costituzionali, in particolare con il principio del minor sacrificio necessario discendente dalla lettura combinata degli artt. 3, 13 e 27, comma II, Cost. In quest'occasione i giudici hanno osservato come il fatto che le presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. siano circoscritte all'area dei delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso rende manifesta «la non irragionevolezza dell'esercizio della discrezionalità legislativa, atteso il coefficiente di pericolosità per le condizioni primarie di base della convivenza e della sicurezza collettiva», concludendo che la predeterminazione della cautela più

401 Corte e.d.u., sent. 07/10/1988, Salabiaku c. Francia, § 28 ss.; Corte e.d.u., sent. 08/04/2003, Weh c. Austria, § 46; Corte e.d.u., sent. 04/10/2007, Anghel c. Romania, § 60. BUZZELLI S. - CASIRAGHI R. - CASSIBBA F., Diritto a un equo processo, cit., p. 164.

402 Corte e.d.u., sent. 06/11/2003, Pantano c. Italia, § 69.

403 MARZADURI E., L'applicazione della custodia in carcere alla luce della nuova

rigorosa per tali illeciti, salvi gli istituti disposti specificamente a salvaguardia di peculiari situazioni soggettive, non risulta in contrasto con i principi costituzionali404.

A distanza di anni, in seguito alla scelta del legislatore del 2009 di introdurre con il cosiddetto “pacchetto sicurezza” nuove fattispecie di reato al meccanismo presuntivo di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., la Consulta, in più riprese, ha demolito quasi del tutto l'ambito operativo delle presunzioni iuris et de iure. Quanto alle indicazioni più generali, queste pronunce, intervenute a partire dal 2010, si fonderanno su un chiaro denominatore comune, che rappresenta lo starting point del percorso argomentativo: l'obiettivo di fondo sarà quello di valorizzare il “massimo livello di tutela dei diritti”, cui fa da pendant il principio del minor sacrificio necessario della libertà in sede cautelare. Muovendo da tale idea, nella maggior parte dei casi scrutinati, la Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole la presunzione di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., sgretolandone l'assolutezza e restituendo al giudice il potere di applicare la misura più idonea corrispondente al grado effettivo di pericolo405. In relazione alle fattispecie depennate dal testo dell'articolo

in esame, la Corte ha ridefinito la disciplina, sostituendo alla presunzione assoluta di adeguatezza della misura carceraria una presunzione solamente relativa, dal momento che viene riconosciuta la possibilità di fornire la prova che il periculum libertatis può essere neutralizzato anche con misure alternative al carcere. Questo “congegno” si potrebbe definire semi-discrezionale, in quanto intermedio tra il regime discrezionale ordinario e quello “quasi- obbligatorio” previsto dal legislatore fino a quel momento406.

404 Così Corte cost., ord. 24/10/1995, n. 450 del Considerato.

405 MANES V., Lo “sciame di precedenti” della Corte costituzionale sulle

presunzioni in materia cautelare, cit., p. 458.

406 Di tale opinione, GIALUZ M., Gli automatismi cautelari tra legalità

L'inizio di questo filone garantista, finalizzato a una significativa valorizzazione del principio del favor libertatis, ebbe origine con la sent. 265/2010. La pronuncia gettò difatti le fondamenta per la progressiva demolizione del novum, introdotto nel 2009 al terzo comma dell'art. 275 c.p.p., attraverso l'eliminazione del primo tassello del “mosaico” costruito dal legislatore securitario407. In questa sede, i

giudici vollero esaltare l'inviolabilità della libertà personale nella sua massima estensione, riconoscendo che «la compressione della libertà personale dell'indagato o dell'imputato va contenuta (...) entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari riconoscibili nel caso concreto»408. Riconoscendo che la modifica del decreto legge

11/2009 operata sul corpo della norma è stata mossa dall'esigenza di contrastare situazioni “a forte impatto” per la collettività, è stato affermato che «la eliminazione o riduzione dell'allarme sociale cagionato dal reato del quale l’imputato è accusato, o dal diffondersi di reati dello stesso tipo, o dalla situazione generale nel campo della criminalità più odiosa o più pericolosa, non può essere (...) annoverata tra le finalità della custodia preventiva» e, tanto meno, non «può essere considerata una sua funzione». Nel caso si accetti una diversa ratio, continua l'argomentazione della Corte, l'istituto custodiale verrebbe orientato «verso finalità metacautelari», finalità che la Costituzione riserva invece «esclusivamente alla sanzione penale inflitta all’esito di un giudizio definitivo di responsabilità»409. Sin dal leading case del

2010, infatti, viene dedotta la tendenziale irrilevanza della mera gravità in astratto del reato, tanto sotto il profilo sanzionatorio, quanto sotto il profilo del rilievo del bene giuridico protetto dalla norma410. Se così

2013, p. 112.

407 La Corte, in questa occasione, dichiarò l'illegittimità costituzionale della presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere in ordine ai delitti di cui agli artt. 600-bis, comma 1, 609-bis e 609-quater c.p.

408 Così Corte cost., sent. 21/07/2010, n. 265, § 5 del Considerato in diritto. 409 Così Corte cost., sent. 21/07/2010, n. 265, § 12 del Considerato in diritto. 410 Corte cost., sent. 21/07/2010, n. 265, § 11 del Considerato in diritto. Riprendono

non fosse si finirebbe con trasgredire la fondamentale indicazione che vieta di sovrapporre il concetto della cautela con quello della pena, confondendo piani che vanno tenuti distinti in virtù del principio di non colpevolezza ex art. 27, comma II, Cost.411 Entrando nel merito

alla questione sollevata, richiamando i principi di uguaglianza ex art. 3 Cost. e di ragionevolezza, la Corte afferma che, «per quanto odiosi e riprovevoli i fatti che integrano i delitti in questione»412, le esigenze

cautelari relative a tali fattispecie ben possono essere soddisfatte anche con misure diverse da quella carceraria, smontando così l'assolutezza della presunzione di adeguatezza di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. Le considerazioni ora ricordate e la conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale, riferite qui a taluni delitti monosoggettivi a sfondo sessuale - oltre ad altri reati sempre monosoggettivi (sent. 164/2011, sent. 331/2011 e sent. 213/2013, concernenti rispettivamente l'omicidio volontario, i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e il sequestro di persona a scopo di estorsione) - sono state successivamente estese ad altre figure criminose, comprendenti anche fattispecie necessariamente plurisoggettive (sent. 232/2013, relativa al violenza sessuale di gruppo), talune delle quali a carattere associativo, ma diverse da quelle di stampo mafioso: in particolare, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (sent. 231/2011) e l'associazione per delinquere finalizzata a commettere delitti in materia di contraffazione e alterazione di segni distintivi (sent. 110/2012)413.

Un analogo percorso argomentativo sarà utilizzato peraltro dai giudici costituzionali nella sent. 231/2011414: ancora una volta, viene

232/2013, § 6; 48/2015, § 7.

411 MANES V., Lo “sciame di precedenti” della Corte costituzionale sulle

presunzioni in materia cautelare, cit., pp. 464 s.

412 Così Corte cost., sent. 21/07/2010, n. 265, § 10 del Considerato in diritto. 413 Cfr. Corte cost., sent. 26/03/2015, n. 48, § 5 del Considerato in diritto.

414 I giudici costituzionali, in tale sede, dichiarano l'illegittimità della presunzione

evidenziato come la custodia cautelare non ripete la logica della sanzione, dal momento che «la gravità astratta del reato (…) è elemento significativo in sede di giudizio di colpevolezza (…) ma inidoneo a fungere da elemento preclusivo della verifica del grado delle esigenze cautelari e all'individuazione della misura concretamente idonea a farvi fronte». Peraltro «il contenimento dell'allarme sociale causato dal reato non può essere annoverato tra le finalità della custodia cautelare» dal momento che presuppone la certezza circa la responsabilità del delitto dal quale detto allarme è scaturito415. Nella medesima sentenza la Consulta volle affermare che

la “natura associativa” è, di per sé, un fattore inidoneo a sorreggere la presunzione legislativa416. In questa prospettiva, la legittimità

dell'assolutezza della presunzione non può essere giustificata in ragione del carattere necessariamente plurisoggettivo. Non gli astratti e generici schemi strutturali, ma solo le specifiche e concrete note costitutive, possono fornire la necessaria giustificazione empirica all'assolutezza della presunzione, come nel caso della fattispecie associativa di stampo mafioso, caratterizzata da una solida e permanente adesione tra gli associati che rende la misura intramuraria l'unica idonea a tagliare i legami con l'organizzazione criminale417.

Anche attraverso la sent. 48/2015418, la Corte costituzionale ha voluto

all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

415 Così Corte cost., sent. 22/07/2011, n. 231, § 4 del Considerato in diritto. In tal senso, LEO G., Presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia

cautelare in carcere nei procedimenti concernenti il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico, in www.penalecontemporaneo.it, 22.07.2011, pp. 4 s.

416 Tale enunciazione sarà poi ripresa successivamente dalla stessa Corte nella sent. 110/2012, § 6.

417 Cfr. Corte cost., sent. 22/07/2011, n. 231, § 4 del Considerato in diritto. MANES V., Lo “sciame di precedenti” della Corte costituzionale sulle

presunzioni in materia cautelare, cit., p. 465.

418 Con tale sentenza, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della presunzione assoluta di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. per il concorso esterno al delitto previsto dall'art. 416-bis c.p.,

ribadire quanto già precedentemente affermato con la pronuncia 139/2010419, ossia che le presunzioni di adeguatezza della custodia

cautelare in carcere, specie quando limitano i diritti fondamentali della persona, vanno ritenute incostituzionali per contrarietà al principio di uguaglianza laddove arbitrarie e irrazionali, «cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit». I giudici hanno affermato che, con riguardo ai delitti di mafia, la presunzione assoluta posta dall’art. 275, comma 3, c.p.p. appariva in grado di superare una simile verifica, non essendovi spunti per contraddire la generalizzazione. I giudici delle leggi, in tale sede, confermano che il delitto di associazione mafiosa è connotato da «condizioni di assoggettamento e di omertà» e «implica ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente adesione tra gli associati, una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento territoriale e, dall'altro, una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento della forza intimidatrice del sodalizio criminoso» capace di fornire una congrua base statica alla presunzione considerata; tuttavia negando tali tratti per il “concorso esterno”, escludendo di conseguenza, in questo caso, l'assolutezza presuntiva di adeguatezza della misura carceraria420.

Viene così condivisa dai giudici costituzionali la regola d'esperienza, peraltro evocata dalla stessa Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza “Pantano contro Italia”421, secondo la quale la presunzione

assoluta di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. si giustificava alla luce della natura specifica del fenomeno della criminalità organizzata e soprattutto quella di stampo mafioso, in particolar modo considerando che la carcerazione temporanea dei soggetti accusati del delitto in

419 Corte cost., sent. 16/04/2010, n. 139. In questa sede si sono delineati i limiti entro i quali sono tollerabili, specie in materia di diritti fondamentali, i meccanismi presuntivi di carattere assoluto.

420 Corte cost., sent. 26/03/2015, n. 48, § 5 del Considerato in diritto. 421 Corte e.d.u., sent. 06/11/2003, Pantano c. Italia.

questione tende a tagliare i legami esistenti tra le persone interessate e il loro ambito criminale di origine, al fine di minimizzare il rischio che esse mantengano contatti personali con le strutture delle organizzazioni criminali e possano commettere nel frattempo delitti. Ebbene, prendendo atto che la appartenenza ad associazioni di stampo mafioso comporta «un’adesione permanente a un sodalizio (...) fortemente radicato nel territorio»422, solo la misura della custodiale risultava

adeguata a recidere il collegamento tra il partecipe e l'ambiente che aveva originato la condotta criminosa423.

Sempre con riguardo alla pericolosità mafiosa, con l'ord. 136/2017 i giudici costituzionali hanno avuto modo di confermare questo orientamento, ribadendo la ragionevolezza della presunzione assoluta per i delitti di cui all'art. 416-bis c.p., dal momento che «l'appartenenza a un'associazione di tipo mafioso implica, nella generalità dei casi e secondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa, un'esigenza che può essere soddisfatta solo con la custodia in carcere, non essendo le misure “minori” sufficienti a troncare i rapporti tra l'indiziato e l'ambito delinquenziale di appartenenza in modo da neutralizzare la pericolosità»424. Appare così rafforzata l'idea per cui

rispetto al normotipo dell'associato all'organizzazione mafiosa, la specificità del vincolo solidale, capace di mantenersi inalterato nonostante le vicende personali, sembra in grado di fornire una congrua “base statica”425 alla presunzione iure et de iure di pericolosità

del soggetto indiziato426.

422 Corte cost., sent. 26/03/2015, n. 48, § 4 del Considerato in diritto. 423 Cfr. PILLA E., I criteri di scelta, cit., p. 37.

424 Così Corte cost., ord. 12/06/2017, n. 136 del Considerato.

425 Il concetto è ripreso da diverse pronunce della Consulta in tema di presunzioni di pericolosità, cfr. Corte cost., 22/07/2011, n. 231; Corte cost., 29/03/2013, n. 57. 426 CENTORAME F., Associati di mafia, carcere cautelare obbligatorio e

(in)eccepibilità costituzionale. Mafia members, compulsory pre-trial detention and constitutional (un)exceptionability, in www.processopenaleegiustizia.it, n. 5,