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Le misure ablatorie : la confisca di prevenzione

IL SEQUESTRO E LA CONFISCA NEI REATI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

4.3 Il sequestro e la confisca nel procedimento di prevenzione :

4.3.2 Le misure ablatorie : la confisca di prevenzione

Rilievi introduttivi e i rapporti con la confisca “allargata”; b)

Caratteristiche principali dell’ istituto; c) (segue) La confisca

della cauzione; d) La confisca ex art. 34, comma 7, d.lgs. n.

159/2011; e) La revocazione della confisca; f) I rapporti con il

sequestro e la confisca disposti nel procedimento penale

4.3.2 Le misure ablatorie : la confisca di prevenzione

a) Rilievi introduttivi e i rapporti con la confisca “allargata” : Nell’

attuale sistema di prevenzione la misura ablatoria è costituita dalla confisca. La confisca di prevenzione è disciplinata dall’ art. 24 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159; essa non richiede, ai fini dell’ adozione del provvedimento, l’ accertamento di un fatto di reato e la dichiarazione di colpevolezza, ma presuppone una pericolosità sociale, che può prescindere dalla commissione dei reati, e un rapporto tra beni, di cui non sia provata la legittima provenienza, e soggetti pericolosi che ne dispongono: viene applicata infatti nei confronti dei soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o alla camorra o ad altre associazioni che perseguono finalità e agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso322 e ha ad oggetto i beni di cui l’ indiziato abbia la disponibilità diretta o indiretta, quando il loro valore risulti sproporzionato al reddito dichiarato o all’ attività economica svolta ovvero quando si ha motivo di ritenere che gli stessi siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, sempre che non ne sia dimostrata la legittima provenienza. Prima di passare ad analizzare nel dettaglio la disciplina della confisca di prevenzione, occorre far luce sui rapporti, ed in particolare sulle differenze, che vi intercorrono con l’ istituto della confisca “allargata” o per sproporzione, di cui abbiamo già parlato in

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precedenza323. Le due misure presentano infatti presupposti e struttura in

parte analoghi, ma maturano in contesti differenti: entrambe comportano l’ ablazione di beni nella disponibilità a qualunque titolo, anche per interposta persona, che si presumono illecitamente accumulati a causa della sproporzione tra il patrimonio e la capacità economica dell’ interessato, sempre che il destinatario della misura non giustifichi la provenienza dei beni mediante l’ allegazione di elementi idonei a vincere la presunzione; ma solo per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il

reimpiego324. Inoltre la confisca “allargata” consegue ad un fatto di reato,

tra quelli indicati nell’ art. 12-sexies, accertato nel processo penale, mentre la confisca di prevenzione sottintende la valutazione, effettuata in un procedimento di prevenzione, di una pericolosità emergente da condotte

non necessariamente penalmente illecite325. La disomogeneità funzionale e

strutturale delle due fattispecie giustifica la diversità di disciplina delle due

tipologie di confisca326. Il legislatore nel regolare i profili di possibile

interferenza, ha optato per l’ autonomia dei due sistemi: procedimento penale e procedimento di prevenzione posso instaurarsi parallelamente e indipendentemente l’ uno dall’ altro, come si ricava dall’ art. 29 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, secondo cui l’ azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente dall’ esercizio dell’ azione penale; di conseguenza sequestro e confisca possono essere disposti anche contemporaneamente nelle due diverse sedi. A norma dell’ art. 30 d. lgs. n. 159/2011 il sequestro e la confisca di prevenzione possono essere disposti

323 Vedi supra § 4.2

324 Cfr. Cass., Sez. Un., 29 luglio 2014, n. 33451, Repaci, in CED Cass.,

260247.

325 Così M.F. CORTESI, Confisca di prevenzione “antimafia” e confisca

”allargata” : rapporti e interferenze processuali, in Arch. pen., 2014, n. 3,

cit., p. 1 e ss.

326 Cfr. Cass., Sez. I, 28 maggio 2008, n. 21357, in CED Cass., 240091

che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’ art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 nella parte in cui, a differenza di quanto previsto per la misura di prevenzione, consente la confisca indipendentemente dal tempo trascorso dall’ esecuzione del sequestro dei medesimi beni.

161 anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro nel processo penale, così come il sequestro disposto nel processo penale può intervenire quando già si è provveduto al sequestro o alla confisca di prevenzione; si procede all’ esecuzione della confisca che per prima diviene definitiva: qualora la confisca di prevenzione divenga per prima definitiva, il giudice penale, nel disporre la confisca dei medesimi beni in sede penale a seguito di sentenza irrevocabile di condanna dichiara la stessa già eseguita; se la sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca interviene per prima, il tribunale che disponga successivamente la confisca di prevenzione, la dichiara già eseguita in sede penale. Nulla invece è disposto per l’ ipotesi in cui a seguito di una diversa valutazione dei medesimi elementi probatori si pervenga nel procedimento di prevenzione e nel giudizio penale a conclusioni contrapposte in ordine alla sussistenza dei presupposti che legittimano il provvedimento ablativo. Tuttavia la giurisprudenza prevalente pare orientata a riconoscere in tal caso una reciproca preclusione processuale, che relativizza il principio di autonomia tra i due sistemi: il provvedimento divenuto definitivo, qualunque sia la sede in cui è stato pronunciato, costituisce un ostacolo ad una pronuncia che presuppone accertamenti divergenti sui presupposti comuni delle due ipotesi di confisca, e può essere rimesso in discussione solo qualora le divergenze argomentative riguardino profili diversi dai presupposti comuni, oppure in caso di sopravvenienza di nuovi fatti che modifichino il quadro in base al

quale il provvedimento è stato emanato327.

b) Caratteristiche principali dell’ istituto : Il tribunale dispone la confisca

dei beni sequestrati di cui la persona, nei confronti della quale è stato instaurato il procedimento, “non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria

327 Cfr. M.F. CORTESI, Confisca di prevenzione “antimafia”e confisca

162 attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego” ( art. 24, comma 1, d. lgs. n.

159/2011 )328. L’ equivoca formulazione normativa, laddove si riferisce

alla confisca di beni sequestrati di cui l’ interessato non possa giustificare la legittima provenienza, pone il dubbio che sia stato posto a carico dell’ interessato un vero e proprio onere probatorio, dubbio che, però, è stato

decisamente respinto dalla giurisprudenza di legittimità329. Tale assunto

risulta essere incompatibile con le regole che governano il processo penale, al cui genus appartiene il procedimento di prevenzione, ponendosi in contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3, Cost.), con il diritto di difesa (art. 24, Cost.) e con la presunzione di non colpevolezza (art. 27, comma 2, Cost.), i quali devono trovare pieno ed incondizionato rispetto nel procedimento di prevenzione reale. Diversamente opinando, equivarrebbe a porre a carico dell’ interessato una probatio diabolica difficilmente superabile. Con formula ampia ed omnicomprensiva, si richiede poi che i beni siano nella titolarità, anche per interposta persona fisica e giuridica, della persona nei cui confronti è instaurato il procedimento ovvero egli deve averne , a qualsiasi titolo, la disponibilità. In tal caso, il concetto di disponibilità consente di estendere l’ operatività della norma a tutte quelle situazioni in cui l’ interessato esercita una signoria, anche di fatto, sui beni, determinandone effettivamente la

destinazione e l’ impiego330. Per l’ adozione della confisca di prevenzione

è, altresì, necessario che il valore dei beni sia sproporzionato rispetto al

328 Cass., Sez. V, 19 settembre 2014, n. 9726; Cass., Sez. I, 23 dicembre

2009, Graziano e altro, in Guida dir., 2010, n. 8, p. 91.

329 Cfr. Cass., Sez. Un., 26 giugno 2014, n. 4880, in Dir. pen. proc., 2015,

p. 275; Cass., Sez. VI, 9 giugno 2015, n. 31751, in CED Cass., 264461, secondo cui, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l’ onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione dell’ esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece il soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione indicare gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con proventi di attività illecita ovvero ricorrendo ad esborsi proporzionati rispetto alla sua capacità reddituale.

163 reddito, dichiarato ai fini delle imposte, o all’ attività economica del

proposto331 ovvero, in alternativa, che il bene risulti essere frutto di attività

illecite o che ne costituiscano il reimpiego332. Rispetto al sequestro dei beni

il rapporto di connessione tra il bene e l’ attività illecita deve essere oggetto di una prova completa e rigorosa, non essendo idonea la sussistenza di “sufficienti indizi” come richiesto, invece, ai fini dell’ operatività del

provvedimento interinale di cautela333. Pertanto nel corso del giudizio di

prevenzione devono emergere prove che permettano, in primo luogo, al pubblico ministero di sostenere la proposta di applicazione della confisca, e, poi al Tribunale di giustificare l’ adozione del relativo decreto. La formulazione normativa contenuta nell’ art. 18, comma 1, d. lgs. n. 159/2011, laddove si precisa che le misure di prevenzione patrimoniali possono essere richieste ed applicate indipendentemente dalla pericolosità

331 Cass., Sez. II, 12 maggio 2016, n. 40008, in CED Cass., 268232;

Cass., Sez. V, 4 febbraio 2016, n. 14047, in CED Cass., 266426, secondo cui in tema di confisca di prevenzione, ai fini dell’ accertamento della sproporzione tra redditi e attività dichiarate ed il valore degli acquisti non è sufficiente il generico richiamo agli indici ISTAT, il cui valore è meramente indicativo e necessita di una lettura critica che consenta di verificare, sulla base dei dati accertati in sede di indagine, l’inadeguatezza delle entrate conseguite dal nucleo familiare rispetto al valore degli acquisti medesimi.

332 Cass., Sez. II, 13 maggio 2016, n. 23805, in CED Cass., secondo cui

in tema di misure di prevenzione, nelle ipotesi in cui il reimpiego del denaro proveniente da fonte sospetta di illiceità penale, avvenga mediante addizioni, accrescimenti, trasformazioni o miglioramenti di beni già nella disponibilità del soggetto medesimo, in virtù del pregresso acquisto del tutto giustificato da dimostrato titolo lecito, il provvedimento ablativo deve essere rispettoso del generale principio di equità e, per non contrastare il principio costituzionale di cui all’ art. 42 Cost., non può coinvolgere il bene nel suo complesso, ma, nell’ indispensabile contemperamento delle generali esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle private della garanzia della proprietà tutelabile, deve essere limitato soltanto al valore del bene medesimo, proporzionato all’ incremento patrimoniale per il reimpiego in esso effettuato di profitti illeciti. Il che si realizza mediante la confisca della quota ideale del bene, rapportata al maggior valore assunto per effetto del reimpiego e valutata al momento della confisca medesima.

333 Cfr. Cass., Sez. VI, 30 settembre 2008, N.A., in CED Cass, 241607,

secondo cui in tema di misure di prevenzione patrimoniale nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, l’ accertamento dell’ illecita provenienza dei beni ai fini di provvedimenti di sequestro e di confisca va compiuto in relazione a ciascun bene suscettibile della misura e non all’ intero patrimonio.

164 sociale dell’ interessato al momento della proposta, ha sollevato seri dubbi interpretativi sulla necessità che siffatto presupposto fosse necessario tout

court a detti strumenti. A riguardo è intervenuta la Suprema Corte che,

pronunciandosi a Sezioni Unite, ha ribadito sì l’ inutilità della prova della sussistenza dell’ attualità della pericolosità sociale del soggetto, ma ha inoltre evidenziato il fatto che il nuovo assetto normativo, contenuto nel d. lgs. n. 159/2011, non avrebbe comunque escluso l’ esigenza di verificare l’ esistenza della stessa pericolosità al momento dell’ acquisizione della

res334. Quanto all’ art. 25, comma 1, del nuovo codice antimafia, esso

dispone che nel caso in cui il soggetto proposto per l’ applicazione di una misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l’ esecuzione del provvedimento di confisca, la stessa venga disposta sul denaro o altri beni di valore equivalente. Si procede, in modo analogo, quando i beni non possono essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell’ esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede. Si tratta di una disciplina, che trae origine dalla prassi applicativa e che, secondo la dottrina, determina effetti del tutto discutibili, in base al fatto che scinde il vincolo tra la misura di prevenzione reale ed il bene di illegittima provenienza, consentendo di aggredire patrimoni di origine

lecita, quale conseguenza, invero, della condotta illegittima del proposto335.

Proprio per queste ragioni, occorre aderire ad una lettura rigorosa del precetto in questione, con la conseguenza che il denaro e gli altri beni di

334 Cfr. Cass., Sez. Un., 26 giugno 2014, n. 4880, in Dir. pen. proc., 2015,

p. 275, secondo cui la pericolosità sociale, oltre ad essere un presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche “misura temporale” del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla cd. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’ arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla cd. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come accade ordinariamente, l’ intero percorso esistenziale del proposto, oppure se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato.

335 Così M.F. CORTESI – L. FILIPPI, Il processo di prevenzione, in Trattato

165 valore equivalente sottoposti al sequestro ed alla confisca, ai sensi dell’ art. 25 d. lgs. n. 159/2011, devono essere nella diretta disponibilità della persona sottoposta al procedimento di prevenzione. Qualora risulti che i beni confiscati con provvedimento definitivo dopo l’ assegnazione o la destinazione siano rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, l’ organo che ha disposto il relativo provvedimento può

disporre la revoca dell’ assegnazione o della destinazione336

. Ancora, ai sensi dell’ art. 26, comma 1, d. lgs. n. 159/2011, quando si accerta che taluni beni siano stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la confisca, il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione. Tale precetto autorizza, quindi, il giudice della prevenzione ad emettere un provvedimento che inerisce la sfera propriamente civilistica, creando un ibrido che può essere giustificato solamente dalla necessità di un tempestivo intervento giudiziale al fine di non porre nel nulla l’ attività

di prevenzione, che esige un intervento più rapido e celere337. La dottrina

specifica inoltre come tale disposto debba essere interpretato quale logica prosecuzione di quello contenuto nel precedente art. 25 d. lgs. n. 159/2011. Se, infatti, i beni risultano intestati legittimamente a terzi in buona fede, il provvedimento cautelare e, poi, quello ablativo vengono disposti su denaro o altri beni del proposto di valore equivalente. Qualora si accerti, invece, nel corso del procedimento di prevenzione, che l’ intestazione o il trasferimento a terzi sia fittizio, il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione, con un provvedimento, pregiudiziale rispetto a quello di confisca dei medesimi beni. Al secondo comma del medesimo articolo, si dispone che, ai fini della prova della fittizia intestazione o trasferimento a terzi, si presumono, fino a prova contraria, fittizi: a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell’ ascendente, del

336 Così recita l’ art. 48, comma 15, d. lgs. n. 159/2011.

337 Cfr. M.F. CORTESI – L. FILIPPI, Il processo di prevenzione, in Trattato

166 discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente nonché i

parenti entro il sesto grado e gli affini entro il quarto338; b) i trasferimenti e

le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione. Ci troviamo di fronte a presunzioni iuris tantum, che consentono al proposto l’ esercizio del diritto alla prova contraria. Come precedentemente accennato, come conseguenza dell’ eliminazione del nesso di interdipendenza tra misure personali e misure reali, si prevede che, nel caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la misura, la confisca possa essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso, termine che non deve essere superato a pena di

improcedibilità dell’ azione di prevenzione proposta339. Ai sensi dell’ art.

18, commi 2 e 3, d. lgs. n. 159/2011, nel caso in cui la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, esso prosegue nei confronti degli eredi o,

comunque, degli aventi causa340. Ai sensi dell’ art. 24, comma 2, d. lgs. n.

159/2011, la confisca è disposta, di regola, “ con l’ applicazione della misura di prevenzione”, “ma può essere differita, sempre nell’ ambito dello stesso procedimento, nel caso di <<indagini complesse>> o compendi patrimoniali rilevanti per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal

338 Cass., Sez. I, 10 novembre 2015, n. 5184, in CED Cass., 266247,

secondo cui, ai fini della confisca prevista ex art. 24 d. lgs. n. 159/2011, l’ accertamento giudiziale in capo al proposto, dei beni formalmente intestati ai terzi, opera diversamente per il coniuge, i figli ed i conviventi di quest’ ultimo, rispetto a tutte le altre persone fisiche e giuridiche, in quanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l’ assenza di risorse economiche proprie del terzo intestatario, mentre, con riferimento alle seconde, devono essere acquisiti elementi di prova circa il carattere fittizio dell’ intestazione.

339 Cass., Sez. VI, 20 ottobre 2011, n. 484, in CED Cass., 251648.

340 A riguardo Cass., Sez. Un., 22 dicembre 2016, n. 12621, secondo la

quale nel caso in cui l’azione di prevenzione prosegua ovvero sia esercitata dopo la morte del soggetto socialmente pericoloso, la confisca può avere ad oggetto non solo i beni pervenuti a titolo di successione ereditaria, ma anche i beni che, al momento del decesso, erano comunque nella disponibilità del de cuius , per essere stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi.

167 codice di procedura penale, in quanto compatibili. A norma del comma 3 del medesimo articolo, la confisca successiva all’ applicazione di una misura di prevenzione personale è disposta quando ne ricorrono le condizioni, come conseguenza di un sequestro successivo, su richiesta dei soggetti di cui all’ art. 17, commi 1 e 2, d. lgs. n. 159/2011, in un nuovo e diverso procedimento instaurato dopo l’ applicazione della misura personale, qualora gli elementi per disporre la confisca, ed anche il sequestro, siano emersi successivamente all’ instaurazione del precedente procedimento. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha ordinato la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento. Sono previste nell’ ambito del sistema di prevenzione altre peculiari forme di confisca.

c) (segue) La confisca della cauzione : Alla violazione da parte del

sottoposto degli obblighi o dei divieti derivanti dall’ applicazione della misura di prevenzione, consegue la confisca dei beni oggetto di cauzione o l’ esecuzione, a cura del cancelliere, sui beni costituiti in garanzia sino alla concorrenza dell’ ammontare della cauzione, a norma dell’ art. 32, comma 1, d. lgs. n. 159/2011. Provvede lo stesso tribunale che ha imposto la cauzione, con le forme dell’ udienza di prevenzione, pertanto con la garanzia del contraddittorio tra le parti.

d) (segue) La confisca ex art. 34, comma 7, d. lgs. n. 159/2011 : Nel

termine di quindici giorni antecedenti la scadenza dell’ amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche o del sequestro di cui all’ 34 d. lgs. n. 159/2011, il Tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, a cui può partecipare anche il giudice delegato, la revoca della misura ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il

reimpiego341. Avverso il provvedimento di confisca è consentito proporre

341 Cfr. Cass., Sez. V, 14 giugno 2007, n. 33617, in CED Cass., 236968;

168 impugnazione ai sensi dell’ art. 27 d. lgs. n. 159/2011 ossia l’ appello ed, eventualmente, il ricorso per cassazione.

e) La revocazione della confisca : L’ art. 28 d. lgs. n. 159/2011 introduce

per la prima volta nell’ ambito del sistema di prevenzione penale l’ istituto

della revocazione della confisca342. Tale istituto consente di far venir meno

l’ efficacia del provvedimento ablatorio definitivo allorquando si dimostri il difetto originario dei presupposti per l’ applicazione della misura e costituisce un mezzo proponibile non solo dal prevenuto, ma anche dal terzo estraneo al provvedimento, che, in precedenza, poteva utilizzare solo