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Gli strumenti di cautela reale: il sequestro di prevenzione :

IL SEQUESTRO E LA CONFISCA NEI REATI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

4.3 Il sequestro e la confisca nel procedimento di prevenzione :

4.3.1 Gli strumenti di cautela reale: il sequestro di prevenzione :

a) Caratteristiche principali dell’ istituto : Il sequestro “ordinario”

costituisce nel corso del procedimento di prevenzione, la misura cautelare strumentale alla successiva adozione del provvedimento di confisca. Il Tribunale ordina, anche d’ ufficio, con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento di prevenzione “risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito al reddito dichiarato o all’ attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne

costituiscano il reimpiego”311

. Trattasi, pertanto, di un istituto che si distacca dalle dinamiche applicative caratteristiche del rito penale, poiché si consente l’ adozione del medesimo anche a prescindere dalla richiesta del p.m., a differenza del sistema processuale, ove costituisce una regola cardine il principio della domanda cautelare, elemento che connota,

dunque, in maniera palesemente inquisitoria il procedimento de quo312. L’

adozione del provvedimento avviene all’ interno del processo di prevenzione che si muove in ossequio al combinato disposto degli artt. 23 e 7 d.lgs. n. 159/2011, i quali richiamano le disposizioni di cui all’ art. 666 c.p.p., dettate per il procedimento di esecuzione già analizzato in

precedenza313. Il primo presupposto richiesto ai fini dell’ adozione del

provvedimento di sequestro consiste nella prova della disponibilità del bene da parte del soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione. Non è necessaria la titolarità formale, essendo sufficiente che l’ interessato possa esercitare sul bene un potere sintomatico dell’ effettiva appartenenza

311 Così recita l’ art. 20, comma 1, d.lgs. n. 159/2011. 312 Così M.MONTAGNA, Sequestro e confisca, cit., p. 497.

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uti dominus314. La disponibilità, sia essa diretta o indiretta, deve, però, essere attuale, con la conseguenza che non possono essere oggetto di sequestro beni di cui il proposto non può più disporre. Questa necessaria sussistenza del requisito di attualità è bilanciata dalla disposizione contenuta nell’ art. 25, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, ove si prescrive che, se il proposto disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere il provvedimento di sequestro su di essi, la misura patrimoniale ha ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. La ratio di tali disposizioni consiste nell’ impedire che le cadenze procedimentali ovvero l’ illecita condotta dell’ interessato impediscano l’ esecuzione delle misure di prevenzione patrimoniali sia temporanee sia definitive. Quanto al fumus

boni iuris, esso è in tal caso rappresentato dall’ esistenza di un rapporto di

connessione tra il bene e l’ attività illecita, nesso che può essere desunto dalla sussistenza di “sufficienti indizi” da cui emerga che la res è frutto di attività illecita o ne costituisce il reimpiego. Costituisce indizio dai contorni più definiti la sussistenza di una notevole sproporzione tra il valore del bene ed il reddito dichiarato o l’ attività economica svolta, indizio che, da solo, giustifica l’ esecuzione del sequestro.

b) Profili dinamici : Il sequestro è eseguito con le modalità previste nel rito

penale per il sequestro preventivo, così come si deduce dall’ integrale rinvio al contenuto dell’ art. 104 disp. att. c.p.p.. L’ ufficiale giudiziario, svolte le formalità imposte nel precetto citato, procede all’ apprensione materiale dei beni ed all’ immissione dell’ amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l’ assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria (art. 21, comma 1, d.lgs. n. 159/2011). Il Tribunale, se gli occupanti non vi provvedano spontaneamente, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro mediante l’ ausilio della forza pubblica (art. 21, comma 2, d. lgs. n. 159/2011). Nel caso in cui i beni sequestrati sono intestati formalmente a

155 terzi, nei trenta giorni successivi all’ esecuzione del sequestro, essi sono chiamati dal Tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento, con la fissazione di un’ udienza in camera di consiglio ( art. 23, comma 1, d. lgs. n. 159/2011). All’ udienza gli interessati possono

svolgere le loro deduzioni con l’ assistenza di un difensore315

, nonché chiedere l’ acquisizione di ogni singolo elemento utile ai fini della

decisione sulla confisca316. Se non ricorre l’ ipotesi di cui all’ art. 24, d. lgs.

n. 159/2011, il Tribunale ordina la restituzione dei beni ai proprietari ( art. 23, comma 3, d. lgs. n. 159/2011). Le stesse regole si applicano nei confronti dei terzi che vantino diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro. In riferimento alla posizione dei terzi, il sistema di prevenzione non prevede, però, la partecipazione degli stessi come indefettibile. Da ciò deriva, che la mancata presenza nel giudizio non determina invalidità alcuna dei relativi provvedimenti, ma legittima solamente gli interessati a far valere le proprie ragioni con un successivo incidente di esecuzione, svalutando il valore dei suddetti precetti e obbligando i terzi in buona fede a predisporre le relative difese quando il decreto di sequestro o di confisca è stato eseguito e, quindi, quando hanno

già perso il possesso dei beni317. Il provvedimento cautelare è, comunque,

impugnabile dal proposto attraverso la presentazione di un’ opposizione,

315 Cass., Sez. I, 3 dicembre 2014, n. 13035, in CED Cass., 263414,

secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’ art. 23, comma 4, d. lgs. n. 159/2011, nella parte in cui non prevede la necessità di nominare al terzo un difensore d’ ufficio in sostituzione del difensore assente in relazione all’ art. 24 Cost., essendo previsti in tale disposizione strumenti adeguati di partecipazione ed alla difesa della posizione di tale soggetto.

316 Cass., Sez. I, 6 luglio 2016, n. 49180, in CED Cass., 268652, secondo

cui, in tema di confisca di prevenzione, il terzo chiamato a partecipare al procedimento, perché destinatario della presunzione relativa di fittizia intestazione dei beni in realtà riferibili al proposto, ha il diritto, ai sensi degli artt. 2-ter l. n. 575/1965, 23 d. lgs. n. 159/2011 e 6 C.e.d.u., di fornire qualsiasi prova contraria a detta presunzione, anche di natura testimoniale, potendo dedurre col ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge nel caso in cui il provvedimento impugnato non offra alcuna motivazione in ordine al rigetto delle sue istanze istruttorie.

317 Ex plurimis Cass., Sez. VI, 16 dicembre 2015, n. 579, in CED Cass.,

265575; Cass., Sez. VI, 19 maggio 2015, n. 37657, in CED Cass., 264607.

156 che si svolge davanti al medesimo giudice che ha disposto il sequestro secondo le forme previste ex art. 666 c.p.p., e non è ammesso il ricorso per cassazione. Trattasi, pertanto, di un mezzo di impugnazione che non offre esaustiva garanzia, per il fatto che è chiamata a pronunciarsi la stessa

autorità giudiziaria, che ha deciso per l’ adozione della cautela318

. Il sequestro è, in ogni caso, revocato, quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l’ indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente. La revoca non preclude l’ utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso delle indagini patrimoniali disposte ai sensi dell’ art. 19 d.lgs. n. 159/2011. In aggiunta alle forme “ordinarie” di esecuzione della misura cautelare reale, previste all’ art. 20, l’ attuale codice antimafia prevede delle altre ipotesi di sequestro contraddistinte per caratteri di eccezionalità, finalizzate ad evitare che le cadenze processuali possano in qualche modo compromettere la positiva esecuzione del provvedimento cautelare nella prospettiva della definitiva ablazione degli stessi attraverso la confisca. Tali forme “eccezionali” sono previste dall’ art. 22 d. lgs. n. 159/2011, rispettivamente ai commi 1, dove troviamo il sequestro “precauzionale”; al comma 2, vi è invece disciplinato il sequestro “urgente”; al comma 3 è infine contenuta la disciplina del sequestro “successivo” all’ applicazione di una misura di prevenzione personale.

c) (segue) Il sequestro “precauzionale” : Il Procuratore della Repubblica

presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora il proposto ovvero il Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, se le misure sono richieste nei confronti dei soggetti di cui all’ art. 4, comma 1, lett. c), d. lgs. n. 159/2011, il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell’ esercizio dei poteri di cui all’ art. 371-bis c.p.p., il direttore della Direzione investigativa antimafia e

318 In questi termini Cass., Sez. II, 21 aprile 2016, n. 20237, in CED

Cass., 266892; Cass., Sez. II, 13 gennaio 2015, n. 4400, in CED Cass.,

157 antiterrorismo ed il questore, con la proposta, possono richiedere al Presidente del tribunale competente per l’ applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni “ prima della fissazione dell’ udienza” quando vi sia “concreto pericolo” che i beni di cui si chiede la confisca, ai sensi dell’ art. 24 d. lgs. n. 159/2011, vengano “dispersi, sottratti o alienati” (art. 22, comma 1, d. lgs. n. 159/2011). Il Presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. I presupposti per l’ adozione di tale provvedimento sono i medesimi previsti per quello ordinario, a cui deve, però, aggiungersi la sussistenza del concreto pericolo che i beni vengano dispersi, sottratti o alienati, sussistenza desunta da elementi probatori che devono essere contenuti nella proposta per l’ applicazione della misura patrimoniale, con l’ indicazione specifica dei beni da sequestrare, anche se intestati a terzi, sempre che siano nella disponibilità dell’ interessato. Il sequestro disposto perde efficacia se non è convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla presentazione della proposta della misura di prevenzione.

d) (segue) Il sequestro “urgente” : Il sequestro “urgente”, a norma dell’

art. 22, comma 2, d. lgs. n.159/2011, è disposto nel corso del procedimento dal Presidente del Tribunale con decreto motivato “nei casi di particolare urgenza”, a richiesta del Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona proposta, del Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo nell’ esercizio delle funzioni di cui all’ art. 371-bis c.p.p., del direttore della Direzione investigativa antimafia e antiterrorismo, del questore ovvero del Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, se le misure sono richieste nei confronti dei soggetti di cui all’ art. 4, comma 1, lett. c), d. lgs. n. 159/2011 o degli organi incaricati dal tribunale di svolgere le ulteriori indagini, a norma dell’ art. 19, comma 5, d. lgs. n. 159/2011. Si procede in modo analogo se, nel corso del procedimento, anche su segnalazione dell’ amministratore giudiziario, emerge l’ esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di confisca, eventualità derivante dall’ obbligo gravante, ex

158 art. 35, comma 6, d. lgs. n. 159/2011, su quest’ ultimo di segnalare al giudice delegato l’ esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della relativa gestione. Anche in tale ipotesi i presupposti applicativi sono analoghi a quelli imposti per il sequestro ordinario, a cui si aggiunge il requisito ulteriore

della “particolare urgenza”319

. Il sequestro è soggetto a convalida, a pena di inefficacia, da parte del tribunale, ma nel più breve termine di dieci giorni

successivi all’ adozione del provvedimento320

.

e) (segue) Il sequestro “successivo” all’ applicazione di una misura di prevenzione personale : L’ art. 24, comma 3, d. lgs. n. 159/2011 prevede,

infine, che il sequestro possa essere adottato, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l’ applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta del Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, del Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo nell’ esercizio delle funzioni di cui all’ art. 371-bis c.p.p., del direttore della Direzione investigativa antimafia ed antiterrorismo o del questore ovvero del Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, se le misure sono richieste nei confronti dei soggetti di cui all’ art. 4, comma 1, lett. c), d. lgs. n. 159/2011 provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni contenute nel titolo dedicato alle misure di prevenzione patrimoniali. In questo caso, il provvedimento non viene adottato inaudita altera parte, ma in seguito al contraddittorio sviluppatosi in udienza in virtù dell’ applicazione del combinato disposto degli artt. 23 e 7 d. lgs. n. 159/2011, elemento che permette all’ interessato di svolgere le proprie difese non già ex post, bensì attraverso un contraddittorio diretto e

pieno con il pubblico ministero321.

319 Cass., Sez. V, 24 giugno 2008, N.F., in CED Cass., 240435

320 Cass., Sez. VI, 24 novembre 2015, n. 3924, in CED Cass., 265921 321 Cass., Sez. I, 6 marzo 2012, n. 36311, in CED Cass., 253352.

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