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3.3 La confisca di “valore”:

3.3.1 Il sequestro dell’equivalente :

a) Caratteri principali : Le disposizioni sul sequestro di cui all’ art.321,

commi 2 e 2-bis, c.p.p., oltre a ricomprendere le ipotesi di confisca diretta di beni, trovano applicazione anche nei casi di confisca per equivalente del

prezzo, prodotto e profitto del reato. Come già accennato in precedenza233,

la misura viene applicata su quei beni che non hanno un nesso di pertinenzialità con il fatto di reato, ed è proprio quell’ impossibilità di reperire le cose aventi diretto collegamento con la commissione del reato che ne costituisce il presupposto giustificante per l’adozione, che permane comunque in rapporto di sussidiarietà rispetto alla confisca diretta. La confisca per equivalente, e di conseguenza il sequestro che la precede, possono essere disposti ogniqualvolta ci si trovi nell’impossibilità, anche transitoria e reversibile, di reperire i beni costituenti profitto del reato; è

231 Cass., Sez.III, 11 aprile 2012, n. 17485, in Guida dir., 2012, nn.33-

34, p. 78.

232 Cass. Sez.III, 4 ottobre 2012, n. 38740, in Proc. Pen. e giust.2013, n.2,

p.60, con commento di L.PUCCETTI, Prima di procedere alla confisca “per

equivalente” bisogna approvvigionarsi in via diretta del profitto del reato accumulato dalla società. Il principio ivi espresso ha ottenuto conferma

da Cass., Sez. Un., 5 marzo 2014, n.10561, in Cass. pen,, 2014, p.2797.

128 sufficiente che tale impossibilità sussista al momento della richiesta e

dell’adozione del sequestro234

. Dunque, anche nella consapevolezza che i beni esistano, ma siano momentaneamente impossibili da apprendere, sarà legittimo procedere per equivalente. La ratio consiste nel fatto di evitare che l’ indagato, durante il trascorre del tempo necessario per la ricerca dei beni, possa occultare o disperdere il proprio patrimonio, rendendo così impossibile il sequestro per equivalente, il quale risulterebbe necessario qualora la ricerca risultasse improduttiva. Occorre infine evidenziare che, dato il carattere sanzionatorio della confisca per equivalente, per procedere all’ adozione della misura sarà sufficiente la configurazione del fumus

commissi delicti e la corrispondenza fra il valore dei beni colpiti dalla

misura e il profitto o prezzo ipotizzati235, senza che ricorra la sussistenza di

specifiche esigenze cautelari. Quanto ai profili dinamici, si precisa che : nel sequestro a fini di confisca (così come il sequestro preventivo di cui al comma 1, art.321 c.p.p.) l’ iniziativa è demandata al pubblico ministero ed il provvedimento è disposto con ordinanza del giudice; nell’ordinanza di sequestro il giudice ha l’onere di indicare la somma sino alla concorrenza della quale la misura è da eseguirsi, mentre non è tenuto ad indicare specificamente i beni vincolabili, salvo che disponga, negli atti, di elementi sufficienti a stabilirlo. Quando il giudice non individua i beni da apprendere, detta individuazione spetterà al pubblico ministero, nella veste

di organo esecutivo della misura236.

b) Estensione dei principi generali propri del sequestro preventivo : E’

opinione pacifica sia in dottrina che in giurisprudenza, ritenere applicabili i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità ex art. 275 c.p.p., relativo alle cautele personali, anche ai decreti di sequestro preventivo. Data la mancanza di una norma in materia di misure cautelari reali che sancisca espressamente l’ applicazione dei suddetti principi, occorrerà

234 Cass., Sez. V, 19 settembre 2011, L., CED 251205. 235 Cass., Sez. III, 6 marzo 2014, C., CED 259103.

236 Cass., Sez. III, 10 gennaio 2012, P.M. in proc. M., CED 252095;

129 procedere in via analogica. La soluzione prospettata dalla dottrina è favorevole all’estensione analogica della disposizione di cui all’art.275 c.p.p. anche ai decreti di sequestro in funzione preventiva in quanto suscettibili di revoca parziale ex art.324, comma 7, c.p.p. ogni volta che l’imposizione del vincolo è sproporzionata rispetto alle finalità cautelari perseguite237. Ne deriva che, se è resa la facoltà di ridurre il sequestro a causa di una sproporzione , dal lato fisiologico un provvedimento corretto dovrebbe ispirarsi ab origine al criterio di proporzionalità al fine di evitare un successivo adeguamento che dimostrerebbe un’ errata estensione del provvedimento genetico con la conseguente compressione indebita del soggetto che lo subisce. Analogamente, prima della riforma dell’art. 104 disp. att. c.p.p. ad opera della legge 94 del 2009, veniva ritenuto indizio importante il rinvio operato dal citato articolo all’intero capo VI delle disposizioni di attuazione e coordinamento, fra le quali l’art. 85, che prevede la possibilità di restituzione dei beni sequestrati con imposizione di prescrizioni specifiche e prestazione di idonea cauzione, previsioni considerate in linea con quell’idea di “graduazione” delle misure cautelari, sorta nell’ambito delle cautele personali, secondo cui bisogna raggiungere il risultato dovuto imponendo il minimo sacrificio possibile dei diritti del

soggetto colpito dalle misure stesse238. La riscrittura dell’art. 104 disp. att.

c.p.p. ha però comportato l’ espunzione del rinvio prima menzionato. Spostando l’attenzione sulla giurisprudenza, vengono considerate maggiormente in linea con i criteri ex art. 275 c.p.p., quelle pronunce che ritengono legittima l’apposizione del vincolo cautelare preventivo su beni dell’imputato gravati da diritti reali di garanzia a favore di terzi, ma limitatamente alle sole facoltà il cui libero esercizio possa pregiudicare la

funzione preventiva della misura239. Analogamente risponde ai criteri di

237 F.FIORE, Accertamento dei presupposti e problematiche in tema di

sequestro preventivo, in Riv.it.dir.proc.pen., 1995, cit. p.560 e

P.BALDUCCI, Il sequestro preventivo nel processo penale, cit. p.203.

238 F.VIGGIANO, Sul sequestro preventivo di beni costituiti in pegno, in

Giur. It., 1995, II, p.500 ss.

130 adeguatezza e proporzionalità il sequestro preventivo dei soli beni la cui

disponibilità è pregiudizievole per le superiori esigenze preventive240. In

tema di rapporti tra sequestro preventivo e procedura fallimentare la giurisprudenza ha adottato una logica di progressività dell’ intervento coattivo. Se infatti, da un lato, è ormai pacifica l’ insensibilità dell’intervento cautelare alla procedura fallimentare, relativamente al sequestro del profitto diretto del reato, qualora, invece, si disponga il sequestro dell’ equivalente, rimane ferma la necessità di un accertamento caso per caso da parte dell’autorità giudiziaria. Ciò perché, trattandosi di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti, una volta esclusa l’eventualità che l’autore del reato rimanga in possesso di beni di valore equivalente al profitto, la pretesa dello Stato di effettuare il predetto prelievo deve trovare tutela nell’ambito della procedura fallimentare, in

applicazione della normativa di settore241. Anche il rapporto intercorrente

tra sequestro preventivo prodromico alla confisca qualificata dalla res

illicita e quello per equivalente è ispirato ad un principio di progressività

del vincolo cautelare. Il rapporto di sussidiarietà istauratosi tra la forma classica di confisca e quella moderna del tantundem, tale che la seconda è esperibile solo quando il giudice abbia verificato l’assoluta impossibilità, anche temporanea, di reperire e apprendere i beni legati da un vincolo pertinenziale con il reato per cui si procede, può ritenersi espressione di quel principio di progressività che impone la scelta della misura più afflittiva solo quando tutte le altre appaiano inidonee al raggiungimento dello scopo242.

240 Cass. Sez.VI, 17 maggio 2002, Venerusio, in C.E.D. Cass., n.222749,

la quale afferma che se il pericola da evitare è l’eventuale vendita delle quote, non l’esercizio degli altri diritti dei soci, l’apposizione del vincolo è circoscritta alla sola attività giuridica.

241 Cass., Sez. II, 14 giugno 2006, Grassi, in Foro it., II, 265.

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IV

IL SEQUESTRO E LA CONFISCA NEI REATI DI