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Le misure post-delictum: la confisca “allargata” o per sproporzione:

IL SEQUESTRO E LA CONFISCA NEI REATI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

4.2 Le misure post-delictum: la confisca “allargata” o per sproporzione:

dell’ istituto; c) I presupposti applicativi; d) Il rapporto tra beni

confiscabili e reato; e) La sproporzione tra i beni posseduti e le

fonti di produzione delle ricchezze; f) L’ omessa giustificazione

della provenienza dei beni; g) L’ applicazione della confisca

“allargata” nel giudizio di cognizione; h) (segue) L’

applicazione in sede esecutiva; i) Esecuzione e revoca della

confisca “allargata”

4.2 Le misure post-delictum: la confisca “allargata” o per sproporzione:

a) Una panoramica : La confisca “allargata” o per sproporzione è istituto

disciplinato dall’ art. 12-sexies d.l. n. 306/1992, rappresenta la forma più temibile di aggressione dei beni delle organizzazioni criminali. Il novero dei reati che essa ricopre, progressivamente ampliatosi nel tempo, è oggi molto esteso e ricomprende oltre all’associazione di tipo mafioso, i delitti scopo delle associazioni criminose e i delitti tipici della criminalità

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organizzata246; il provvedimento ablatorio può avere ad oggetto denaro,

beni e utilità svincolati dal reato per cui è stata pronunciata condanna o la sentenza di patteggiamento: qualunque bene, di cui il condannato, anche per interposta persona, sia titolare o abbia la disponibilità a qualsiasi titolo, può essere colpito, se non può esserne giustificata la provenienza e sempre che risulti essere di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all’ attività economica svolta; l’assenza di un legame tra la res ed il reato consente di estendere la misura ablativa anche temporalmente e di espropriare beni acquisiti prima del reato. Anche in tal caso, qualora non sia possibile procedere alla confisca estesa, è ordinata la confisca di altri

beni, di valore equivalente, di cui il reo abbia la disponibilità247. La misura

non solo è particolarmente estesa, ma risulta essere gravosa sul piano probatorio, essendo a carico del condannato la giustificazione della provenienza dei beni “sproporzionati” che ex-lege si presumono illecitamente cumulati.

b) Caratteristiche principali dell’ istituto : La confisca “allargata” o per

sproporzione fu introdotta dal d.l. 20 giugno 1994, n. 399, il quale aggiunse al già citato d.l. n. 306/1992 l’art. 12-sexies con cui si prevede a seguito di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per reati di criminalità organizzata, la confisca obbligatoria per i beni illecitamente accumulati di cui non sia giustificata la provenienza. La misura viene applicata a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per i delitti di particolare allarme sociale, idonei a creare risorse economiche utilizzabili per il compimento di ulteriori delitti. Essa presenta tre caratteri principali: in primo luogo, non vi è nesso di pertinenza tra reato e res oggetto di confisca; in secondo luogo, il provvedimento ablativo è estremamente ampio e quindi in grado di aggredire tutti i beni di valore sproporzionato rispetto al reddito o all’attività economica del condannato,

246

Così E.SQUILLACI, La confisca “allargata” quale fronte avanzato di

neutralizzazione dell’ allarme criminalità, in Dir. pen. proc., 2009, p.1538

e ss.

135 che siano nella sua diretta o indiretta disponibilità; infine, l’onere probatorio è imposto al destinatario della misura in ordine alla legittima provenienza dei beni e all’ effettiva mancanza di titolarità. La compressione dei diritti costituzionalmente garantiti e il ricorso a meccanismi presuntivi, propri del sistema inquisitorio, sono giustificati dalla necessità di contrastare il fenomeno della criminalità organizzata attraverso l’ aggressione dei patrimoni illeciti, con l’ obiettivo principale di impedire l’infiltrazione nel circuito economico legale degli ingenti proventi delle attività svolte o controllate dalle associazioni criminose. La peculiare afflittività che connota l’istituto, ha condotto parte della dottrina a configurare tale tipologia di confisca come vera e propria sanzione

patrimoniale248 o pena accessoria249 o ancora come sanzione sui generis del

tutto svincolata da un fatto di reato250; altra dottrina invece l’ha definita

come poena mixta251 o come misura di prevenzione di tipo patrimoniale,

sia pure post delictum252. L’ orientamento giurisprudenziale prevalente

propende per una qualificazione di misura di sicurezza patrimoniale atipica

con funzione dissuasiva253 oltre che preventiva, con la conseguenza che la

misura sarebbe così soggetta non al principio di irretroattività della legge,

248 Così A. M. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali tra

funzionalità e garantismo, cit. pp. 317 ss. e 517 e ss., secondo il quale

trattasi sostanzialmente di una pena.

249 Così F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Cedam, Padova,

2009, p.850; F. SCUDIERO, La confisca allargata. Caratteristiche e limiti

di configurabilità, cit. p. 1278.

250 Così F. SGUBBI, L’ art.12 quinquies della legge n. 356 del 1992 come

ipotesi tipica di anticipazione: dalla Corte costituzionale all’ art. 12 sexies,

in Atti del VI congresso nazionale di diritto penale. Diritto penale, diritto di

prevenzione e processo penale nella disciplina del mercato finanziario,

Giappichelli, Torino, 1996, p. 30.

251 Cfr. A. CISTERNA, Strumenti e tecniche di accertamento della confisca

per sproporzione e della confisca per valore equivalente, in Giur.it, 2009,

p. 2085 che definisce la confisca “allargata” come “sanzione penale con finalità special-preventive”.

252 Cfr. G. PICCIOTTO, La confisca ex art. 12 sexiesd.l.n.306 del 1992, in

Giur.mer., 2009, p.209.

253 Cfr. Cass., Sez., Un., 17 luglio 2001, n. 29022, Derouach, in Cass.

pen., 2001, p. 3385; Cass., Sez. IV, 10 gennaio 2002, Amelio, in Riv. pen.,

2002, p. 472; Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2004, n. 920, Montella, in

Cass. pen., 2004, p. 1182. La tesi accolta dalla giurisprudenza viene

riconosciuta come la più accreditata anche da parte della dottrina: v. F.VERGINE, Il “contrasto” all’ illegalità economica, cit., p. 175.

136 bensì al diverso principio dell’ applicazione della legge vigente al momento

della decisione, ai sensi dell’art. 200 c.p.254

.

c) I presupposti applicativi : Come già anticipato, la confisca “allargata” è

provvedimento ablativo disposto post-delictum. Presupposto per la sua applicabilità è dunque la pronuncia di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti indicati dall’ art. 12-sexies. In origine, la confisca “allargata” si applicava a seguito di condanna per reati sintomatici di contiguità mafiosa e per delitti

tipicamente strumentali al proliferare del crimine organizzato255. Negli anni

si è assistito ad un graduale arricchimento di ulteriori ipotesi delittuose che ha dato origine ad un nuovo catalogo dei delitti, al cui accertamento consegue la confisca “allargata”, che risulta, però, essere molto esteso,

eterogeneo e talvolta incoerente256. Secondo parte della dottrina, ciò

sarebbe dovuto all’ inclusione, nel novero dei delitti, di fattispecie criminose estranee al fenomeno della criminalità organizzata e alla ratio propria dell’ istituto della confisca “allargata”, non configurandosi queste,

come fonti di flussi economici finanziari occulti257. La norma, peraltro,

omette di specificare se la confisca “allargata” sia applicabile solo in caso di reato consumato, oppure anche nell’ ipotesi di tentativo. L’ orientamento prevalente in giurisprudenza ritiene tuttavia che la previsione, non menzionando in alcun modo l’ ipotesi autonoma e più lieve di delitto tentato, si riferisca espressamente al solo reato consumato e , poiché le norme sfavorevoli devono ritenersi di stretta interpretazione, non ammette un’ estensione della portata della norma in malam partem. La confisca

254 Cfr. Cass., Sez. I, 15 novembre 2012, n. 44534, in CED Cass.,

254698; Cass., Sez. I, 25 febbraio 2009, n. 8404, in CED Cass., 242862; Cass., Sez. VI, 2 giugno 1995, n. 775, in CED Cass., 201701.

255 Si tratta dei reati di associazione a delinquere di tipo mafioso (art.

416- bis c.p.), estorsione ( art. 629 c.p.), sequestro di persona ( art. 630 c.p.), ricettazione ( art. 648, comma 1, c.p. ), riciclaggio ( art. 648-bis c.p. ), usura e usura impropria ( artt. 644 e 644-bis c.p.) etc..

256 E.SQUILLACI, La confisca “allargata” quale fronte avanzato di

neutralizzazione dell’ allarme criminalità, cit.,p. 1529 e ss.

257 Come ad es. il reato di istigazione alla corruzione ( art. 322, comma 2,

137 “allargata” non può dunque essere disposta in conseguenza di una

condanna per tentativo di uno dei reati presupposto258. Il delitto deve

dunque accertarsi solo con una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il proscioglimento nel merito o nel rito ne impedisce la confisca, la quale, sempre in virtù dell’ esclusione operata dal tenore letterale della norma, non trova applicazione neppure in caso di

estinzione del reato per prescrizione o per morte del reo259. Nel caso in cui,

invece, venga pronunciata una sentenza di non luogo a procedere ex art. 649 c.p.p. in presenza di un giudicato di condanna, la confisca può essere disposta in tal caso, poiché, il provvedimento di non doversi procedere, trova fondamento in una precedente affermazione di responsabilità penale260.

d) Il rapporto tra beni confiscabili e reato : Tra gli argomenti più

controversi, sia in dottrina che in giurisprudenza, relativi alla confisca “allargata”, troviamo la questione riguardante la natura del rapporto intercorrente tra res oggetto di confisca e il reato per cui è intervenuta condanna. Non offrendo l’ art. 12-sexies alcuna indicazione riguardante la natura di tale rapporto, l’ interpretazione prevalente esclude qualsiasi vincolo pertinenziale tra beni e reato presupposto, ed anzi individua nell’ assenza di derivazione causale dei beni confiscabili dal reato commesso uno degli aspetti peculiari della disciplina, rispondente alla necessità di fornire all’ autorità giudiziaria impegnata nel contrasto alla criminalità

organizzata, strumenti duttili ed efficaci261. Tale lettura interpretativa non è

258 Cfr. Cass., Sez. V, 23 giugno 2015, n. 26443, in CED Cass., 263988;

Cass., Sez. V, 17 gennaio 2014, n. 2164, in CED Cass., 258821; Cass., Sez. V, 20 settembre 2013, n. 38988, in CED Cass., 257568; Cass., Sez. II, 7 ottobre 2010, n. 36001, in CED Cass., 248164.

259 259 Cfr. Cass., Sez. V, 17 giugno 2015, n. 25475, in CED Cass.,

263904; Cass., Sez. II, 29 marzo 2010, n. 12325, in CED Cass., 247012; Cass., Sez. I, 10 maggio 2010, n. 17716, in CED Cass., 247067.

260 Cfr. Cass., Sez. VI, 7 marzo 2013, n. 10887, in CED Cass., 254785. 261 Cfr. Cass., Sez. I, 25 febbraio 2009, n. 8404, in CED Cass., 242863;

Cass., Sez. III, 9 ottobre 2008, n. 38 429, in CED Cass., 241273; in dottrina v. O:MAZZA, Commento al d.l. 20 giugno 1994,n. 399 conv. In l. 8

138 stata, ovviamente, esente da critiche, e, poiché ha suscitato delle preoccupazioni sul piano della legittimità costituzionale, ha determinato delle interpretazioni orientate a voler introdurre, in modo vario, un collegamento con il fatto criminoso. La giurisprudenza, in alcune pronunce, pur riconoscendo che la confisca ex art. 12-sexies colpisce tutti i beni di valore sproporzionato al reddito o all’ attività economica di cui il condannato non sappia giustificare la provenienza, senza distinguere se essi siano o meno collegati al reato presupposto, ha circoscritto l’ intervento ablatorio in un ambito di ragionevolezza temporale, escludendolo quando l’ acquisizione dei beni sia avvenuta in tempi antecedenti alla commissione

del delitto, così lontani da escludere qualsiasi riferimento ad esso262. Anche

in dottrina si è affermata l’ esigenza di un nesso causale tra beni e reato, in modo da evitare l’ aggressione all’ intero patrimonio dell’ imputato,

soprattutto in fase cautelare263. Sul punto è intervenuta la Suprema Corte

che, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha negato la sussistenza di un vincolo pertinenziale tra beni confiscabili e reato, escludendo sia una derivazione delle cose da confiscare dal delitto per cui è intervenuta condanna, sia la

loro provenienza dell’ attività illecita del condannato264

. Se fosse richiesta una pertinenza del bene con il reato, l’ art. 12-sexies verrebbe in tutto o in parte a sovrapporsi a istituti già esistenti quali, la confisca disposta obbligatoriamente per il prezzo del reato ex art. 240 c.p., da cui si distinguerebbe solo in quanto renderebbe obbligatoria la confisca anche delle cose destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto o il profitto, e la confisca obbligatoria ex art. 416-bis e 644

moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, cit. p. 320 e

ss.

262 Cfr. Cass., Sez. I, 17 gennaio 2013, n. 26 34, in CED Cass., 254250;

Cass., Sez. V, 23 aprile 1998, Bocca, in CED Cass., 211763

263 G.CHIARELLO, Sequestro preventivo ex art.321 c.p.p. e 12 sexies

l.n.356 del 1992: misura di prevenzione o provvedimento cautelare?, in Cass. pen., 1996, p.1633 e ss.

264 Cfr. Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2004, n. 920, Montella. Tale principio

è stato successivamente avallato da Cass., Sez. II, 19 agosto 2011, n. 32563, in Giur.it, 2012, p.1416.

139

c.p.265. Se fosse invece richiesto un accertamento della provenienza dei

beni non dal reato oggetto del giudizio, ma dall’ attività illecita del condannato, si finirebbe per allargare indefinitamente la questione oggetto del processo. Attenendosi, dunque, al tenore letterale della norma deve ritenersi che la confisca “allargata” consegua alla sola condanna del soggetto che dispone di quei beni che ne sono oggetto, senza alcun accertamento del nesso di derivazione di taluni beni con il fatto delittuoso per cui è intervenuta condanna o dall’ attività criminosa del condannato. Ne deriva quindi, che la confisca possa essere applicata anche a beni acquisiti in epoca anteriore o successiva alla commissione del reato per cui è stata pronunciata condanna, anche se il loro valore sia superiore ai proventi del reato stesso266.

e) La sproporzione tra i beni posseduti e le fonti di produzione delle ricchezze : I beni di cui il condannato abbia a qualsiasi titolo la

disponibilità sono confiscati, qualora abbiano valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte o all’ attività economica. L’ accertamento circa il requisito della sproporzione implica un confronto tra l’ aspetto statico della ricchezza posseduta, corrispondente al valore del patrimonio, e l’ aspetto dinamico costituito dalle fonti di produzione di tale

ricchezza, ovvero il reddito e l’ attività economica267

, ed ha come oggetto non “qualsiasi difformità tra guadagni e capitalizzazioni, ma…un incongruo squilibrio tra questi, da valutarsi secondo le comuni regole di

esperienza”268

. Secondo il dato letterale, i parametri legislativi cui rapportare il valore dei beni nella disponibilità del condannato sono alternativamente indicati nel reddito dichiarato dall’ interessato ai fini delle

265 Così G.FIDELBO, Sequestro preventivo e confisca ex art. 12 sexies

l.n.356/92: dall’ esclusione del nesso pertinenziale con il reato al rafforzamento dei presupposti, cit. p. 1189.

266 Cfr. Cass., Sez. VI, 7 giugno 2012, n.22020, in CED Cass., 252849;

Cass., Sez. I, 13 marzo 2009, n. 11269, in CED Cass., 243493; Cass., Sez. IV, 17 novembre 2008, n. 42802, in Giur.it, 2009, p.2499.

267 Cfr. G.NANULA, La lotta alla mafia. Strumenti giuridici-strutture di

coordinamento-legislazione vigente, Giuffrè, Milano, 1996, p. 29;

F.VERGINE, Confisca, in Arch. Pen., 2013, 3, p. 42 e ss.

140 imposte sul reddito ovvero nell’ attività economica svolta dal medesimo. La giurisprudenza, di conseguenza, ha affermato il principio per cui, data l’ alternatività e la non concorrenza dei due parametri, la valutazione operata dal giudice circa il requisito della sproporzione debba quindi limitarsi a prendere in considerazione uno soltanto degli stessi, escludendo una

duplice valutazione con l’ altro termine di raffronto269. Anche la dottrina

configura l’ attività economica come parametro sussidiario finalizzato ad una valutazione di congruità del reddito dichiarato, rilevante quando quest’ ultimo risulti alterato per occultare attività criminose, irrilevante qualora invece il reddito risulti inferiore a quello percepito effettivamente a causa

di una situazione di elusione o evasione fiscale270. Si è assistito, di recente,

alla formazione di un nuovo orientamento giurisprudenziale, secondo cui il binomio reddito-attività non è regolato da un rapporto di sussidiarietà bensì di concorrenza, in quanto la non proporzionalità del reddito dichiarato rispetto ai beni può essere superata dalla proporzionalità del giro di affari connesso all’ attività economica, anche se non evidenziato in tutto o in

parte nella dichiarazione dei redditi271. Tale considerazione fa emergere un

dato non di poca rilevanza, ovvero, se il riferimento venisse configurato come alternativo sarebbero confiscabili beni non proporzionati ai redditi dichiarati, anche se proporzionati all’ attività svolta ma priva di riscontro fiscale, diversamente, se questo fosse invece inteso come concorrente, dovrebbero essere considerate tutte le fonti lecite e proporzionate di produzione delle disponibilità finanziarie, qualunque esse siano, comprese le attività economiche lecite dell’ interessato, anche se prive di riscontro

reddituale272. In ogni caso, la stima della proporzione deve essere effettuata

in relazione alla somma dei singoli beni, e non del patrimonio inteso come

269 Cass., Sez. I, 26 ottobre 1996, n. 5202, Scarcella, in CED Cass.,

205738; Cass., Sez. I, 23 agosto 1994, n. 2860, Moriggi, in CED Cass., 198941.

270 Così F.SCUDIERO, La confisca allargata. Caratteristiche e limiti di

configurabilità, cit. p. 1280.

271 Cfr. Cass., Sez. VI, 21 dicembre 2012, n. 49876, in CED Cass.,

253956; Cass., Sez. V, 23 ottobre 2007, n. 39048, in CED Cass., 238216.

141 complesso unitario, di modo che venga preso in considerazione il reddito dichiarato o l’ attività economica al momento dei singoli acquisti, rispetto quindi al valore dei beni acquisiti di volta in volta, tralasciando il reddito e l’ attività al momento dell’ applicazione della misura rispetto al valore di tutti i beni presenti273.

f) L’ omessa giustificazione della provenienza dei beni : Nel caso in cui

venga accertato lo squilibrio tra patrimonio e redditi dichiarati o attività economica sorge una presunzione di illecita accumulazione patrimoniale che, ai sensi del più volte citato art. 12-sexies, può essere superata dall’ interessato, solo giustificando la provenienza delle disponibilità economiche sospette; in mancanza di una esauriente spiegazione viene disposta la confisca. Tuttavia, l’ art. 12-sexies non fa alcun riferimento alla legittimità della provenienza dei beni, presente invece nell’ art. 12- quinquies d.l. n. 306/1992. Nonostante tale lacuna normativa, la giurisprudenza sostiene che la presunzione di illecita accumulazione del patrimonio può essere vinta solamente da una spiegazione esaustiva in termini economici e non semplicemente giuridico-formali della liceità della

provenienza dei beni274: il condannato non può limitarsi a indicare un atto

formalmente legittimo in virtù del quale il bene è entrato nel suo patrimonio, ma è tenuto invece a indicare la provenienza del bene in senso economico-sostanziale, spiegando in quale modo si sia procurato i mezzi per acquisire quel determinato bene di valore sproporzionato sia al reddito che all’ attività economica, e dimostrando la sua derivazione da legittime

disponibilità finanziarie275. Questa prova liberatoria non inciderà sul

giudizio di sproporzione ma consentirà di superare la presunzione e dovrà avere come oggetto tutte le componenti della parte di patrimonio che risulta non proporzionata alle capacità economiche del condannato, anche se di

273 Così F.SCUDIERO, La confisca allargata. Caratteristiche e limiti di

configurabilità, cit. p. 1280.

274

Cfr. Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2004, n. 920, Montella.

275 Cfr. Cass., Sez. I, 15 giugno 1994, Malasisi, in Cass. pen., 1995, p.

907, con nota di M.CERASE, ivi, p. 914; Cass., Sez.I, 14 ottobre 1996, Scarcella, in CED Cass., 205739.

142 valore superiore all’ ammontare dei proventi accertati del reato

presupposto276. Le disponibilità patrimoniali sospette, poiché non

equilibrate rispetto ai redditi o all’ attività economica, se ingiustificate sono oggetto di apprensione coattiva: poiché non è richiesta la prova negativa della non provenienza dal reato per cui è intervenuta la condanna, ma la prova positiva della liceità della provenienza di tutte le disponibilità sospette, talora a distanza di molto tempo, teoricamente potrebbe essere disposta la confisca anche di un patrimonio lecito di cui non si riesca a

dimostrare la provenienza lecita277.

g) L’ applicazione della confisca “allargata” nel giudizio di cognizione :

La confisca “allargata” viene disposta nel giudizio di cognizione con la sentenza di condanna o di applicazione della pena. Come conferma il richiamo dello stesso art. 12-sexies, comma 4, l’ ablazione definitiva può essere preceduta dal provvedimento cautelare disposto nel corso del procedimento, ovvero il sequestro di cui all’ art.321, comma 2 c.p.p.. In questa ipotesi peculiare, il sequestro preventivo presuppone, sotto il profilo del fumus, l’ astratta configurabilità di una delle fattispecie criminose individuate dall’ art. 12 sexies, senza che rilevino la sussistenza e la gravità degli indizi di colpevolezza a carico dell’ indagato; sotto il profilo del

periculum, cioè della confiscabilità del bene, la presenza di seri indizi in

ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti per l’ applicazione della

confisca, dei quali la piena prova è riservata al merito278. Sebbene l’

eventuale provvedimento cautelare anticipi, almeno in parte, gli accertamenti sullo stato patrimoniale dell’ imputato, per giungere all’ ablazione definitiva occorrerà verificare nel processo la sussistenza di presupposti applicativi della confisca “allargata”. Poiché successivo all’ accertamento della responsabilità penale, l’ indagine svolta sul patrimonio

276 Cfr. E.SQUILLACI, La confisca “allargata” quale fronte avanzato di

neutralizzazione dell’ allarme criminalità, cit., p. 1534

277 V. E.SQUILLACI, La confisca “allargata” quale fronte avanzato di

neutralizzazione dell’ allarme criminalità, cit., p. 1535.

278 Così F.VERGINE, Il “contrasto” all’ illegalità economica, cit., p. 176 e

143 del reo costituirà dunque il segmento finale e accessorio del processo di

cognizione279. In presenza dei presupposti richiesti, essendo esclusa

qualunque valutazione circa l’ opportunità della misura, la confisca è sempre disposta dal giudice con sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti: la situazione concernente l’ ablazione deve essere contenuta nel provvedimento decisorio, non potendo essere disposta dopo la pronuncia della sentenza e prima che questa passi in

giudicato280. Per quanto concerne l’ ambito di applicazione della misura,

essa incontra due limiti fondamentali: in primo luogo, non può essere irrogata dal giudice di appello qualora non sia stata disposta dal giudice di primo grado e non sia stata proposta impugnazione dal pubblico ministero in relazione a tale punto della decisione, diversamente opinando si configurerebbe una violazione del principio devolutivo e del divieto di