Capitolo III - Esperienze a confronto
3. L’ordinamento francese
3.3 Le procedure concorsuali
L’ordinamento francese conosce tre procedure concorsuali in senso
proprio, volte a disciplinare il trattamento della crisi.
procedura e a quelli concessi durante la fase di negoziazione dell’accordo (purché ritenuti essenziali).
527 Cfr. F.PÉROCHON, Entreprises en difficulté, cit. p. 71. La scelta effettuata dagli operatori mostra chiaramente l’importanza attribuita alla riservatezza, a dimostrazione del fatto che il vero punto di forza delle procedure amiables è proprio questa caratteristica. Sono parzialmente difformi le statistiche riportate dalla società Ellisphere, secondo cui una procedura di conciliation su quattro sarebbe stata omologata nel periodo 2008-2014, che sottolinea come il rapporto sale a uno a due per la regione Ile-de-France (v. Ellisphere, L’homologation de la conciliation, febbraio 2015, disponibile su www. Informations-economiques.fr).
528 Cfr. Y.CHAPUT, Le droit français, cit., p. 174 che osserva come tali procedure «condui[sent] le débiteur à anticiper ses difficultés et à préparer, à l’amiable, des
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Sia la procedura di sauvegarde che il redressement judiciaire, di cui,
secondo molti la prima rappresenta una versione anticipata,
529mirano
a consentire il proseguimento dell’attività, a salvaguardare l’impiego e
a premettere l’esdebitazione.
530Il legislatore francese esprime
chiaramente l’intento di tutelare non solo gli interessi dei creditori ma
anche degli altri stakeholder, in particolare dei dipendenti e più in
generale di tutti coloro che traggono un beneficio dal proseguimento
dell’attività di impresa. La liquidation judiciaire trova invece
applicazione, sempre in presenza dello stato di insolvenza, quando
risulti impossibile il risanamento.
531Sin da subito si nota come il
legislatore francese abbia predisposto un sistema, almeno sulla carta e
all’apparenza, coerente e ragionato in cui emerge con chiarezza
l’obiettivo perseguito. La priorità del legislatore è quella del
salvataggio dell’impresa, che è a sua volta espressamente condizionata
alla viability di quest’ultima.
532In altre parole, quando il risanamento
529 V. Y. CHAPUT, La sauvegarde, cit., p. 16 e P. PETEL, Le nouveau droit des
entreprises en difficulté, in La Semaine Juridique Entreprises et Affaires 2005, p.
1509 che la definisce quale procedura collettiva «allégée». Secondo P.ROUSSEL -GALLE, La procédure de sauvegarde, cit. p. 27-51 invece, nonostante le numerose similitudini, lo spirito della sauvegarde sarebbe completamente diverso da quello del redressement. Anche F.-X.LUCAS, Aperçu de la reforme, cit., p.1184, osserva che la sauvegarde «est la réplique du redressement judiciaire, mais d’un
redressement judiciaire que l’on a expurgé de toutes ses dispositions inquiétantes».
530 Si veda l’art. L. 620-1, cod. comm., «[la] procédure est destinée a faciliter la
réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi, et l’apurement du passif». Le finalità sono le
medesime indicate dall’art. L. 631-1 cod. comm., relativo alla procedura di
redressement judiciaire.
531 Art. L-640-1 cod. comm. che dispone: «Il est institué une procédure de
liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur […] en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible». La procedura di liquidazione
francese si svolge come una procedura di natura liquidatoria, con la finalità di cedere i beni del debitore al fine di soddisfare i creditori. Avverte però F. PÉROCHON, Entreprises en difficulté, cit., p. 538 che anche nella liquidation si dissociano le sorti dell’impresa da quelle del debitore, essendo prevista la cessione (anche parziale) dell’impresa come going concern «à un cessionaire, qui saura,
est-it espéré réussir là où le débest-iteur à échoué».
532 La procedura di liquidation judiciaire ricopre dunque negli intenti un ruolo residuale, trovando applicazione solo quando non sarà possibile aprire una procedura che assicuri la continuità aziendale. Cionnonostante in due casi su tre
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è apparentemente possibile, occorre tentare.
533Il legislatore francese
sposa quindi l’approccio multivaloriale, per cui la procedura
concorsuale deve essere gestita nell’interesse di tutti i soggetti
coinvolti dal dissesto (e quindi i creditori, il debitore, i dipendenti, i
fornitori, ecc.).
534Quello che interessa è capire se a questa
dichiarazione d’intenti faccia seguito un sistema che effettivamente
appresta una qualche forma di tutela anche per soggetti diversi dai
creditori.
Allo stesso modo del legislatore statunitense e italiano, quello
francese prevede una serie di benefici per il debitore, al fine di
favorire il ricorso alla procedura di sauvegarde, in cui il dissesto è
meno grave (il debitore non versa ancora in cessation des paiements) e
l’esito positivo della procedura dovrebbe essere agevolato.
L’apertura della procedura di sauvegarde può essere richiesta solo su
domanda del debitore
535in presenza di difficoltà insormontabili
536ma
«[on] constate l’absence de tout espoir de redressement» e dunque la liquidation rimanga nei fatti la procedura cui si fa più spesso ricorso (v. F. PÉROCHON,
Entreprises en difficulté, cit., p. 537).
533 La valutazione pare simile a quella richiesta dal legislatore italiano per l’accesso alla procedura di amministrazione straordinaria imponendo una valutazione circa la sussistenza di concrete prospettive di recupero. Il venire meno di tali prospettive comporta naturalmente l’obbligo di conversione della procedura da redressement in
liquidation judiciaire.
534 Cfr. A. BRUNET, op.cit., §1, che osserva come in seguito ai diversi interventi normativi si è assistito a un’evoluzione della funzione del diritto concorsuale francese, per cui attualmente «la mission première du législateur est de sauver
l'entreprise débitrice et, si possible, de payer ses créanciers».
535 Cfr. Articolo L. 620-1 cod. comm., «il est institué une procédure de sauvegarde
ouvert sur demande d’un débiteur». Il monopolio del debitore sull’apertura della
procedura è previsto, secondo C. SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en
difficulté, Paris, 8°ed. 2013, al fine di responsabilizzarlo. Il carattere volontario della
procedura è altresì strettamente legato con la natura delle difficoltà, non ancora tali da determinare la cessation des paiements: «le fait que le dirigeant se présente
devant le tribunal, avant que ses difficultés ne deviennent trop graves, et en particulier avant la cessation des paiements, commande un traitement particulier»
(così P.ROUSSEL-GALLE, La procédure de sauvegarde, cit. p. 28).
536 È del tutto irrilevante la natura delle difficoltà (che potranno così essere finanziarie, economiche, sociali, o di altro tipo), rilevando soltanto l’intensità delle stesse. Così C. SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises, cit. pp. 246-247 ss., che rileva come la giurisprudenza abbia accolto una definizione estesa di difficoltà
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in assenza della cessation des paiements. La procedura di
redressement, che persegue le medesime finalità, troverà applicazione
invece in presenza dello stato di insolvenza
537e conseguentemente la
legittimazione attiva per l’apertura della procedura è estesa anche ai
creditori
538e al pubblico ministero,
539esistendo pur sempre un
interesse pubblico alla soluzione della crisi.
insormontabili, al fine di «mantenir toutes les potentialités de la procédure de
sauvegarde». In questo senso si è pronunciata anche la (discussa) pronuncia della Cour de Cassation (Cass. Com. 8 marzo 2011) relativa alla società HOLD - Heart of La défense (cui in Francia si fa riferimento con il nome Cœur Défense) che secondo
la ricostruzione della Cour d’Appel de Paris aveva fatto ricorso strumentalmente alla procedura trattandosi di una holding finanziaria (dunque sostanzialmente una scatola vuota che non svolgeva attività d’impresa in senso stretto e senza dipendenti), al fine di eludere le condizioni contrattuali (particolarmente gravose) in cui si era venuta a trovare. Come osserva M. MENJUCQ,Affaire cœur défense. La Cour de Cassation recadre la cour d’appel de Paris sur la notion de difficultés justifiant une sauvegarde, in Rev. proc. coll., 2011 n. 2, rep. 2, la Cassazione ha
interpretato le disposizioni del codice alla lettera, chiarendo che la natura delle difficoltà è irrilevante (non dovendo tali difficoltà riguarda l’attività, ma potendo essere semplicemente finanziarie) e ritenendo necessaria e sufficiente l’unica condizione delle difficoltà insormontabili.
537 Naturalmente il sopraggiungere della cessation des paiements durante la
sauvegarde comporta l’obbligo di convertire la procedura. L’articolo L. 622-10 cod. comm., impone al Tribunale, su istanza di parte o anche d’ufficio di convertire la
procedura, inter alia, (i) in redressement se sopraggiunge l’insolvenza, purché sia possibile la continuazione dell’attività di impresa; (ii) in liquidation se sopraggiunge l’insolvenza ma non risulta possibile la continuità; e (iii) in redressement se non è stato predisposto alcun piano, ma l’impresa verserà «de manière certaine et à bref
délai» in stato di insolvenza.
538 Rileva F.PÉROCHON, Entreprises en difficulté, cit. p. 219, come la «saisine du
Tribunale» effettuata da parte dei creditori presenti comunque alcune difficoltà (tra
cui la prova dello stato di insolvenza) e rischi (ossia il rischio di dover risarcire il danno qualora il giudice rigetti l’istanza e ritenga il creditore abbia agito con malafede). Nella prassi sono i creditori istituzionali (principalmente le banche) a richiedere l’accertamento dello stato di insolvenza.
539 Sino alla pronuncia del Conseil Constitutionel n. 2012-286 del 7 dicembre 2012 era ammessa dall’art. L. 631-5 cod. comm. l’apertura della procedura concorsuale d’ufficio, adesso ritenuta costituzionalmente illegittima in quanto lesiva del principio del giusto processo. Come aveva osservato J.-L.VALLENS, La preuve de la
cessation des paiements, in Rev. proc. coll., 2009 étude 25, §20, attesa l’attribuzione
del potere di apertura della procedura al pubblico ministero si trattava di una «anomalie procédurale que rien ne justifie plus)». Con la riforma del 2014 l’art. L. 631-5 cod. comm. è stato modificato e adesso prevede che, quando il Tribunale ritiene che un soggetto versi in stato di cessation des paiements deve informare il p.m. il quale potrà esercitare il suo (pre-esistente) diritto di instaurare la procedura concorsuale.
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Nella sauvegarde il debitore non subisce lo spossessamento, ma deve
essere autorizzato dal juge-commissaire per il compimento degli atti
di straordinaria amministrazione. Il diverso grado della crisi presente
nel redressement comporta invece l’esigenza di esercitare un maggior
controllo sul debitore:
540il debitore continua a esercitare l’attività
d’impresa
541ma è affiancato da un administrateur judiciaire,
542che
assume un ruolo più decisivo.
543Cambia l’atteggiamento del legislatore con riferimento alle cessioni.
Nella sauvegarde il piano può prevedere la cessione di rami d’azienda
o singoli beni non strumentali
544e mai invece dell’impresa nel suo
complesso, essendo il plan de cession estraneo a questa procedura
545e
540 Funzione della fase di osservazione è sempre quello di effettuare una vera e propria «diagnostic», così F.PÉROCHON, Entreprises en difficulté, cit. pp. 413 e 521. Nel redressement tale fase è più strutturata ed è intervallata da controlli periodici effettuati dal Tribunale. L’articolo L.631-15 prevede ad esempio che l’administrateur, entro due mesi dall’apertura della procedura, predisponga una relazione relativa alla capacità (soprattutto finanziaria) del debitore di mantenere in vita l’azienda nel prosieguo e attribuisce al Tribunale il potere di valutare se consentire il proseguimento della procedura o la sua conversione in liquidation. 541 Questa caratteristica è coerente con la finalità di risanamento. Il
debtor-in-possession è, infatti, colui che più è in grado di gestire la ripresa economica
dell’impresa, purché sia munito dei giusti incentivi e i suoi interessi siano allineati con quelli degli altri stakeholders.
542 Le funzioni dell’administratuer vengono graduate dal Tribunale e possono spaziare dall’assistenza nella gestione ordinaria dell’impresa sino alla supervisione dello stesso, v. Y.CHAPUT, Le droit français, cit. p. 178.
543 A differenza della sauvegarde, dove la predisposizione del piano compete al debitore, coadiuvato dall’administrateur i ruoli sono in questa procedura invertiti: «il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de
plan» (Articolo L. 631-19 cod. comm.). Sul punto v. diffusamente F.PÉROCHON,
Entreprises en difficulté, cit. p. 521.
544 Articolo L. 626-1 e 626-2 cod. comm. Sul punto anche P. DELEBECQUE –M. GERMAIN, Traitè de droit commercial, Paris 2004, Vol. II, n. 3172, che osserva come nella sauvegarde «l’entreprise n’est pas a vendre», a differenza da quanto avviene invece nel redressement (v. infra, nota 548).
545 È stato giustamente osservato che la procedura «è finalizzata alla riorganizzazione e non al vero e proprio risanamento» (E. FRASCAROLI, Il
concordato fallimentare, cit. p. 1249). Il divieto di procedere a una cessione
dell’impresa viene giustificato facendo appello alla ratio della sauvegarde che sembra incompatibile con una espropriazione del debitore: «la philosophie de la
sauvegarde reposant sue une démarche volontaire du débiteur ne doit pas pouvoir aboutir à son expropriation», ma a ben vedere appare eccessivamente rigida ben
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ritenuto alla stregua di una «expropriation» del debitore.
546E’
importante notare che nella sauvegarde la continuazione dell’attività
d’impresa rileva quindi soltanto quando è diretta (o soggettiva). Il
bene tutelato è non tanto il proseguimento dell’attività in sé (e dunque
il concetto di impresa in senso oggettivo), quanto la possibilità per il
debitore, persona fisica o giuridica, di risanare la propria attività e
proseguirla. Caratteristica questa di cui il legislatore è ben
consapevole, volendo porre le condizioni per indurre il debitore a
anticipare veramente l’emersione della crisi, creando una procedura
per lui assolutamente vantaggiosa, soprattutto rispetto al
redressement.
547été préférable […] de permettre une cession avec l’accord du débiteur» (così C.
SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, Paris, 8°ed. 2013, p. 601 e nello stesso senso anche F. PÉROCHON, Entreprises en difficulté, cit. p. 445). L’impossibilità che la procedura scaturisca in un plan de cession rappresenta un vantaggio per il debitore, che è così incentivato a instaurare la procedura avendo la certezza che essa non potrà che concludersi con un plan de continuation (v. F.-X. LUCAS, Du plan de continuation, cit., p. 39). Differentemente, sia nell’ordinamento Italiano che in quello statunitense la nozione di risanamento è più ampia (coprendo anche l’ipotesi in cui la continuazione dell’attività avviene sotto la direzione di un nuovo soggetto) ed è altresì ammesso anche il piano c.d. liquidatorio (ossia che prevede una liquidazione atomistica).
546 Espropriazione illegittima in ragione del fatto che il debitore non è del resto ancora in stato di cessation des paiements, così Y.CHAPUT, Le droit français, cit. p. 181. Invero si tratta dello stesso ragionamento proposto dalla nostra dottrina per sostenere l’illegittimità costituzionale delle offerte concorrenti introdotte nell’estate del 2015. V. S.AMBROSINI, Il nuovo concordato preventivo, cit., p. 363 e G.BOZZA,
Brevi considerazioni su alcune norme dell’ultima riforma, in Fallimenti e Società.it,
p. 12. Al fine di eliminare ogni dubbio, la Commissione Rordorf ha ritenuto di consentire le offerte concorrenti nel concordato preventivo solo quando il debitore sia insolvente e non solo in stato di crisi (COMMISSIONE RORDORF, Relazione allo
schema di legge delega, cit. p. 12).
547 La differenza tra sauvegarde e redressement deve, infatti, essere ravvisata proprio nell’assenza di elementi che possono essere valutati come «menaçants» (così F.-X. LUCAS, Aperçu de la réforme, cit., p. 1184), incitando il «chef
d’entreprise à utiliser la procédure de sauvegarde, en lui octroyant des avantages qu'il n'aura pas s'il attend la cessation des paiements» (così P.M.LE CORRE,
1807-2007, 200 ans, cit., §22). In controtendenza devono essere interpretate invece alcune
novità del 2014, in particolare la possibilità per i creditori di proporre un piano concorrente (solo nella sauvegarde in cui sono previste le classi). Questa novità rende la procedura più rischiosa per il debitore, ma F.-X.LUCAS, Présentation de
l’ordonnance portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, in Bull. Joly Entreprises, Mars-Avril 2014, n° 2, p. 111 la
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Nel redressement la procedura si svolge alternativamente tramite un
plan de continuation o tramite la cessione integrale dell’impresa (plan
de cession).
548La continuazione soggettiva benefica di un chiaro favor
legislativo in quanto la cessione come going concern può essere
approvata dal Tribunale in via subordinata, solo se il piano risulti
«manifestement insusceptible de permettre le redressement»
549.
Le modalità operative delle procedure sono per il resto simili.
L’apertura della procedura determina la sospensione delle azioni
esecutive e cautelari (suspension des poursuites) e alcuni effetti tipici
delle procedure concorsuali,
550cui segue un periodo di osservazione
ritiene necessaria e confida nel ruolo dei Tribunali i quali dovranno vigilare per assicurare che i piani concorrenti non realizzino «une expropriation illégitime du
débiteur».
548 Il plan de cession non è disciplinato direttamente nella parte del code de
commerce relativa al redressement (ma in quella relativa alla liquidation judiciaire)
dando atto a un acceso dibattito in dottrina circa la funzione del piano di cessione e circa la necessità di approvarlo nell’ambito di una procedura di liquidation (quindi previa conversione). Come osserva G. COUTURIER ,Le plan de cession, instrument de restructuration des entreprises défaillantes, in Bulletin Joly Sociétés, 1 février
2008 n° 2, p. 142, al plan de cession non può essere attribuita una funzione meramente liquidatoria e non consiste in una mera cessione dell’attivo. Il plan de
cession impone l’applicazione di una disciplina specifica, posto che la cessione
dell’impresa comporta il trasferimento dei contratti in corso di esecuzione (a prescindere dalla volontà del terzo contraente ceduto), dei dipendenti e il proseguimento dell’attività. È dunque corretto (oltre che economicamente più efficiente, atteso il significato negativo attribuito nel comune sentire alla liquidation) eseguire e approvare il plan de cession nell’ambito del redressement, posto che, come osserva L.-C. HENRY, Le plan de cession et la loi de sauvegarde des
entreprises, in Gazette du Palais, 7-8 sept. 2005, p. 39, «les apparences ne doivent pas tromper: les objectifs du plan de cession sont ceux de la procédure de sauvegarde et ceux du redressement».
549 Così Articolo L. 631-22 cod. comm., recentemente modificato. Il rapporto di subordinazione tra le due opzioni è stata introdotta nel 2005, quando lo stesso articolo prevedeva che Tribunale potesse preferire la cessione soltanto se il debitore non fosse in condizione di assicurare la continuità. In dottrina E. MOUIAL -BASSILANA,Plan de cession versus plan de continuation: la faveur discrète de la Cour de cassation envers la cession, in L’Essentiel, 2 décembre 2014, n. 11, p. 2, ha
osservato che il carattere sussidiario del piano di cessione è in realtà solo apparente. L’ampia discrezionalità attribuita all’autorità giudiziaria e la lettera della norma che non stabilisce dei criteri precisi, consente un ampio spazio di manovra e anzi, i Tribunali sembrano spesso propensi a favorire la cessione.
550 Tra cui: l’apertura del concorso tra creditori e il divieto di pagare i creditori anteriori, la sospensione del corso degli interessi legali e convenzionali e la cristallizzazione del passivo.
Tesi di dottorato di Costanza Alessi, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli, nell’anno accademico 2016/2017. Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore. Sono comunque fatti salvi i diritti dell’Università LUISS Guido Carli di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.