Capitolo III. Il panorama legislativo italiano del fenomeno del Crowdfunding.
3.4 La regolamentazione dell’Equity Crowdfunding La Legge 221/2012.
3.4.1 Le start up innovative All’articolo 25, comma 2
, la Legge 221 stabilisce i requisiti necessari di un’impresa per essere considerata una start up innovativa, nonché le modalità di funzionamento della stessa.
Una start up innovativa, definita come “società di capitali, costituita anche in
forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia […] le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un
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Per un approfondimento si veda: a cura di Roberto Calugi, Valentina Morelli e Gianmarco Paglietti, “I mini-bond. Istruzioni per l’uso”. Per Borsa Italiana, 7 novembre 2014.
http://www.borsaitaliana.it/pro-link/studiericerche/minibondistruzioniperluso2014.pdf.
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Viene infatti riportato nel Preambolo del Decreto 179/2012: “Ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza di emanare ulteriori misure per favorire la crescita, lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, attuare politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e promuovere l'alfabetizzazione informatica, nonché' per dare impulso alla ricerca e alle innovazioni tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese; […]”.
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Notizie/20 12/10/decreto-legge-sviluppo-bis.pdf.
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Legge 221/2012, Sezione IX: “Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start up
innovativa”. Articolo 25: “Start up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizioni e pubblicità”.
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mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione”, deve presentare i
seguenti requisiti obbligatori153:
“la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei
diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci sono detenute da persone fisiche” (dal momento della costituzione e per i successivi 24 mesi);
“è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del
valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non e' superiore a 5 milioni di euro;
non distribuisce, e non ha distribuito, utili (per il periodo in cui ha validità il
regime agevolato154)”;
“ha, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione
di azienda o di ramo di azienda”.
La norma prevede poi anche tre requisiti facoltativi; affinché una start up possa essere considerata tale deve possedere almeno una delle seguenti caratteristiche:
le spese per la ricerca e lo sviluppo devono essere pari o superiori al 15% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione della start-up
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Citazione dall’articolo 25, comma 2 della Legge 221/2012.
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Si veda in proposito l’articolo 31, comma 4 della Legge 221: “Qualora la start-up innovativa
perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se
applicabile, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 4, in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, cessa l'applicazione della disciplina prevista nella presente sezione, […] ferma restando l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa sino alla scadenza del relativo termine. Per la start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo […]
mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi”.
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Notizie/20 12/10/decreto-legge-sviluppo-bis.pdf.
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innovativa. Sono escluse dal calcolo di queste spese quelle sostenute per l’acquisto di beni immobili155
;
la forza lavoro complessiva della società deve essere per almeno un terzo composta da dipendenti, o collaboratori, in possesso di un titolo di dottorato di ricerca, o che stanno svolgendo un dottorato di ricerca, oppure in possesso di una laurea e che abbiano svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero. In alternativa almeno i due terzi della forza lavoro deve essere in possesso di un titolo di laurea magistrale;
la società deve essere titolare, o licenziataria, o depositaria, di almeno un titolo di privativa industriale, relativa alla tutela di un’invenzione industriale, biotecnologica, di una topografia di prodotto a semiconduttori, di una nuova varietà vegetale, di un programma per elaboratore originario registrato presso il relativo registro156, direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.
Il legislatore ha poi previsto specifiche deroghe alle norme di diritto societario, per agevolare la nascita e lo sviluppo delle start up innovative; in particolare per quanto riguarda le disposizioni sulla riduzione del capitale per perdite, nel caso di società per azioni, e la riduzione di capitale per perdite, nel caso di società a responsabilità limitata, che trovano applicazione non entro l’esercizio successivo a quello nel quale si sono verificate le perdite, ma entro il secondo esercizio successivo157; e sull’applicazione delle norme nel caso in cui le perdite riducano il capitale sociale al di sotto del limite legale158, demandando all’assemblea la decisione di rinviare le deliberazioni “inerenti a
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Articolo 25, comma 2, lettera h): “[…]Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e
sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione e' assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa”.
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Questa modifica è stata introdotta dal Decreto Legge n°76/2013 “Primi interventi urgenti
per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”; pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 28 giugno 2013 e convertito in legge il 9 agosto 2013 (n°99).
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Articoli rispettivamente 2446 e 2482-bis del Codice Civile.
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tale situazione alla chiusura dell’esercizio sociale successivo, senza che operi la causa di scioglimento della società per perdita del capitale sociale”159.
Altre deroghe sono contenute nell’articolo 26 della Legge 22: è prevista infatti la possibilità, per le start up costituite in forma di società a responsabilità limitata, di creare categorie di quote del capitale sociale aventi diritti diversi, non solo in relazione ai diritti amministrativi e di distribuzione degli utili, ma anche in relazione al diritto di voto o di voto (non) proporzionale160. Il comma 5 del medesimo articolo, prevede inoltre che solo le quote di partecipazione di start up innovative possano costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di raccolta di capitale online, in deroga alle disposizioni dell’articolo 2468, comma 1 del Codice Civile161.