Capitolo III. Il panorama legislativo italiano del fenomeno del Crowdfunding.
3.5 La regolamentazione dell’Equity Crowdfunding Il Regolamento Consob 18592.
3.5.3 La tutela dei diritti dell’investitore.
Durante la trattazione della Legge 221 sull’Equity Crowdfundig, relativamente alle disposizioni sulle start up e sulle PMI innovative, è stato citato il tema della tutela degli investitori, in particolare nell’articolo 30, comma 3 della suddetta Legge, il legislatore demanda alla Consob di adottare una specifica disciplina che tuteli gli investitori, nei casi in cui i soci di controllo delle start up innovative (e PMI innovative) cedano, successivamente alla conclusione dell’offerta, le proprie partecipazioni a terzi.
L’articolo 24 al comma 1196, ha quindi previsto la possibilità di recesso per gli investitori non professionali, qualora si verifichi la cessione delle quote a terzi da parte dei soci che hanno il controllo del capitale sociale; il diritto deve essere contenuto nell’atto costitutivo, o nello statuto della società emittente, e può essere esercitato per tutto il periodo in cui sussistono i requisiti che qualificano l’emittente come start up o PMI innovativa, e comunque per un minimo di tre anni dalla conclusione dell’offerta. Se da un lato il tema della tutela degli investitori risulta tra le priorità della disciplina della legislazione sull’Equity Crowdfunding, dall’altro è necessario che vi sia equilibrio con le scelte del socio di maggioranza, rispetto alla miglior gestione della società; quindi bisognerà che i diritti concessi agli investitori non siano limitanti e penalizzanti per l’operatività della stessa. Questa esigenza di bilanciamento è risolta grazie alla previsione di diritti diversi, associati a categorie differenti di quote per le start up innovative e per le PMI innovative, ossia azioni senza attribuzione del diritto di voto, azioni con attribuzione di un diritto di voto non proporzionale e azioni con attribuzione
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Si veda anche Regolamento Consob n°18592, Parte III “Disciplina dell’Offerta tramite
Portali”; articolo 25 “Costituzione della provvista e diritto di revoca”, comma 3.
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Si veda anche Regolamento Consob n°18592, Parte III “Disciplina dell’Offerta tramite
Portali”; articolo 25 “Costituzione della provvista e diritto di revoca”, comma 2.
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Regolamento Consob n°18592, Parte III “Disciplina dell’Offerta tramite Portali”; articolo 24
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di diritto di voto limitato ad argomenti specifici, o subordinato al verificarsi di condizioni non meramente potestative197. L’esistenza di categorie di azioni di questo tipo è prevista anche per le società a responsabilità limitata198, che possono predisporre la creazione di quote che conferiscano speciali diritti ad alcuni dei soci; questi ultimi vengono così a godere di uno status particolare, con la conseguenza che la cessione delle quote non comporterà anche il trasferimento dei relativi diritti199; il legislatore ha però, in relazione alle offerte pubblicate dalle piattaforme di Equity Crowdfunding, optato per la replicazione del modello già previsto per le società per azioni, per cui è possibile che siano previste categorie di azioni con diritti diversi200.
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Umberto Piattelli, “Il Crowdfunding in Italia. Una regolamentazione all’avanguardia o un
occasione mancata?” G. Giapichelli Editore, Torino. 2013. Pag. 89-93. Citazione. La norma
deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2468 “Quote di partecipazione”: “Le partecipazioni
dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento. Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo […] i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci. […]”; e 2479
“Decisioni dei soci”, comma 5 del Codice Civile “Ogni socio ha diritto di partecipare alle
decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione”.
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Queste tipologie di azioni o strumenti finanziari risulta essere particolarmente utile all’imprenditore per raccogliere le risorse necessarie per lo sviluppo di un progetto, senza rendere più complicata la gestione della società per effetto della concessione di diritti ad un ampia platea di investitori. Per un approfondimento più dettagliato si veda Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n°138-2011/1; luglio 2011. Capitolo 5.
http://www.notariato.it/sites/default/files/138-11-i.pdf.
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Nel caso delle società a responsabilità limitata rileva la centralità della figura del socio rispetto alle società per azioni, per cui non stupisce che il legislatore abbia voluto agganciare i particolari diritti di cui all’articolo 2468, comma 3 del Codice Civile alla persona del socio piuttosto che alla partecipazione, creando un vero e proprio legame tra il socio e il diritto lui assegnato. Si veda a tal proposito la Relazione al Decreto Legislativo n°6 del 17 gennaio 2003 “Riforma organica della disciplina delle società di capitale e società cooperative in attuazione
della Legge Delega n°366 del 3 ottobre 2001”. Capitolo 11, “Della Società a Responsabilità Limitata”; pagg. 21-27.
http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2010/12/Relazione-d.lgs_.- 6_2003.pdf.
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Articolo 2348 del Codice Civile: “Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai
loro possessori uguali diritti. Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive
modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie. Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti”.
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L’ultima osservazione, riguardo l’argomento di questo paragrafo, riguarda la possibilità che esistano, o meglio si siano affermati, sulla base delle esperienze maturate dai gestori delle piattaforme che si occupano di Equity Crowdfunding, esempi concreti e spunti per migliorare ulteriormente le forme di tutela delle parti, che utilizzano questa forma di raccolta, e per individuare le aree più critiche nel funzionamento di questo modello. Sono vari e differenti i servizi che possono essere prestati in ordine alla tutela dei soggetti che utilizzano le piattaforme e che potrebbero sicuramente ispirare l’utilizzo di prassi e magari anche una regolamentazione di tipo secondario, oppure l’istituzione di un codice di comportamento specifico, destinato ad una adesione volontaria da parte delle piattaforme, basato su una disciplina autorizzata, ma nata da una sorta di auto- regolamentazione, che come è già stato osservato costituisce una delle caratteristiche (e dei vantaggi) del mondo del web.
L’opportunità per i gestori è quella di poter decidere autonomamente e volontariamente a quali modelli di best practices aderire e conformarsi e, allo stesso tempo, consentire agli investitori di selezionare le piattaforme che meglio corrispondono alle loro esigenze e più chiaramente esprimono coerenza, tra le possibilità di investimento pubblicate e le attese del soggetto finanziatore (attese non meramente economiche), potendo valutare in modo trasparente e sicuro la sottoscrizione di quote rappresentative di capitale della società emittente, anche in relazione ai servizi da quest’ultima messi a disposizione.
Ciò che infatti sembra essere necessario, in quest’ottica, è l’offerta di forme di tutela degli investitori, ricollegabili a tre fasi della realizzazione di una raccolta attraverso Equity Crowdfunding; nello specifico:
devono essere tutelati gli investitori durante la fase di esame degli investimenti, attraverso lo svolgimento di un’attività di due diligence in grado di informare riguardo eventuali rischi specifici delle offerte;
in fase di sottoscrizione dell’investimento gli investitori devono essere tutelati in termini di ricezione continua di informazioni aggiornate e diffuse riguardo il loro investimento;
durante la gestione dell’investimento, ovvero successivamente alla conclusione dell’offerta, devono essere stabilite specifiche modalità di tutela degli investitori, considerati in modo unitario, in modo da poter fornire una protezione sufficiente
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alla compagine sociale rispetto a singoli comportamenti non corretti, indipendentemente dai diritti associati all’impegno economico sostenuto201
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201
Umberto Piattelli, “Il Crowdfunding in Italia. Una regolamentazione all’avanguardia o un
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