• Non ci sono risultati.

Le tipologie di ‗membership‘ richieste dalle organizzazioni internazionali

Sezione IV: Il requisito ‗esterno‘ per la partecipazione dell‘UE alle OI

15. Le tipologie di ‗membership‘ richieste dalle organizzazioni internazionali

In questa sezione verranno analizzati i c.d. requisiti ‗esterni‘, necessari per la partecipazione dell‘UE alle OI. Come è stato già precisato, per requisito ‗esterno‘ si fa riferimento a quanto

145

Corte g iust., Opinione 1/76.

146

Frid, c it., pp. 153-155.

147 Corte g iust., Opinione 1/91, 1991.

148 Opin ione 1/91 The European Economic Area (1991).

149 In particolare , l‘Accordo EEA prevedeva il c .d. princ ipio di o mogeneità, in base al quale le stesse norme dovevano

essere implementate ed applicate, nello stesso modo, in tutti gli Stati facenti parte dell‘EEA . Tale principio avrebbe permesso alla Co rte EEA di determinare l‘interpretazione di quelle norme sia sulla base dell‘accordo EEA che del diritto comunitario, senza essere soggetta alla g iurisprudenza comunitaria antecedente alla firma dell‘accordo EEA.

150

A seguito dell‘opin ione negativa della CGCE, l‘accordo è stato nuovamente negoziato in re lazione al sistema d i supervisione giuridica . Ciò ha portato a sostituire la Corte EEA con una Corte EFTA, co mposta da soli giud ici dei paesi dell‘EFTA e con una giurisdizione più limitata. La Corte, sulla base di queste modifiche, ha emesso un‘opinione positiva.

151

previsto dallo Statuto dell‘OI alla quale l‘accesso viene richiesto, e all‘approccio dei paesi terzi in relazione ad esso. L‘esame dello status dell‘UE all‘interno di una OI dipende, infatti, non solo dalle peculiarità del diritto comunitario e dagli obiettivi dell‘UE sulla scena internazionale, ma anche dalle norme dell‘OI a cui si richiede l‘accesso. In primo luogo, verrà fatto un bre ve cenno alla ‗membership‘ tradizionale richiesta dalle OI, basata sul concetto di ‗statehood‘, e alla sua progressiva evoluzione. In fine, verranno, indicate le varie tipologie di partecipazione possibili all‘interno di una OI sulla base del trattato istitutivo, in altre parole lo status di osservatore, la partecipazione esclusiva e la partecipazione congiunta.

15.1 ‘Membership’ tradizionale e sua evoluzione

Tradizionalmente, la ‗membership‘ alle OI si basava sulla nozione di ‗Statehood‘, nel senso che solo gli Stati, in quanto detentori di sovranità, potevano prendere parte alle attività delle OI. Negli anni ‘70, si è assistito ad un‘evoluzione che ha permesso l‘ingresso anche alle organizzazioni regionali, in particolare con riferimento alla CE. In primo luogo, tale sviluppo ha preso il via nell‘ambito di alcune OI sulla pesca, ed è stato poi rafforzato dalla modifica dello Statuto della FAO, prima ed unica agenzia dell‘ONU che oggi ammette la partecipazione della CE.152

Come specificato in alto, è il trasferimento di competenze da parte degli Stati membri alla OI da essi costituita che può rendere inevitabile che sia quest‘ultima a partecipare alle OI che agiscono nei campi di competenze trasferite. Tuttavia, essendo ogni organizzazione un‘entità giuridica autonoma, le regole poste per divenire membri differiscono da un ente all‘altro. Soltanto quei soggetti che possiedono i requisiti e le condizioni richieste dallo statuto possono entrare a fare parte dell‘ente. In realtà, l‘evoluzione della ‗membership‘ delle OI trova a volte degli ostacoli nell‘opposizione dei Paesi terzi all‘ingresso di organizzazioni regionali, quando proprio il loro consenso è fondamentale poiché l‘unanimità o la maggioranza qualificata è richiesta per l‘ammissione di un nuovo membro. Nel caso specifico della CE, i Paesi terzi sollevano una serie di perplessità, di natura sia pratica che giuridica, sulla sua possibile ‗membership‘ all‘interno di alcuni enti internazionali. Queste possono essere sintetizzate come segue. In primo luogo, i Paesi terzi nutrono preoccupazione rispetto alla mancanza di una chiara definizione delle competenze comunitarie e alle correlate questioni di responsabilità giuridica che ciò comporta. Diversi Stati membri, inoltre, esprimono perplessità sulla capacità della CE di obbligare i propri Stati membri a mantenere gli impegni assunti in sede internazionale. Altre argomentazioni pongono l‘accento sul fatto che la presenza della CE potrebbe indurre alla formazione di ‗blocchi‘ all‘interno delle OI, e questo ostacolerebbe il processo decisionale dell‘ente.153 Infine, gli Stati terzi sono poco disposti ad accettare le difficoltà che si generano nei casi di partecipazione congiunta della CE e dei suoi Stati membri in relazione all‘esercizio dei diritti di membro, poiché le complesse regole interne che ne disciplinano le procedure rallentano i lavori dell‘OI e li complicano.154

Alla luce delle perplessità espresse dagli Stati terzi, va, infine, ricordato che questi non sono tenuti ad accettare una organizzazione regionale come membro di un‘altra OI di cui facciano già parte alcuni o tutti i membri della prima. Essi possono preferire trattare esclusivamente con i suoi membri. Ciò avviene poiché gli Stati terzi non sono vincolati dallo statuto di una organizzazione regionale che preveda il trasferimento alla stessa, da parte dei suoi membri, di competenze in materia di relazioni internazionali, sulla base del principio generale del diritto dei trattati per cui un trattato non può creare diritti ed obblighi per gli Stati terzi senza il loro consenso (artt. 34-36 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, 1969).155

152 Zanghì C., Diritto delle Organizzazioni internazionali, Giappichelli Editore – Torino, 2001, pp. 108-116.

153 Sack osserva che alcune delle preoccupazioni sollevate dagli Stati terzi nei confronti della ‗me mbership‘ della CE

sono fondate, e suggerisce che sta alla delegazione della CE dimostrare qualità tattiche nei confronti dei suoi partner affinché la CE venga percepita dalla co mun ità internazionale co me un attore avente una voce sola, Sack J., The European Community‘s Membership of International Organisations, in Common Mark et Law Review, 32 : 1227-1256, 1995, pg. 1236.

154

Sack J., cit., pp.1232-1237.

155

15.2 Tipologie di ‘membership’: status di membro e status di osservatore

La prima forma di acquisto dello status di membro di un ente internazionale si realizza con la partecipazione del soggetto alla stipulazione dell‘accordo istitutivo, attraverso il quale l‘ente in questione diventa membro originario o fondatore.156 I soggetti che non rispondono ai requisiti necessari per appartenere a quest‘ultima catego ria, possono entrare a farne parte attraverso l‘adesione all‘accordo157

o la procedura di ammissione.158

È nello statuto dell‘ente internazionale che si rinvengono le indicazioni dei requisiti necessari per la ‗membership‘, così come la determinazione dei titolari della qualità di membro. Sono previste diverse tipologie di ‗membership‘ che comportano un maggiore o minore godimento dei diritti di membro. Si distinguono, in generale, i casi di ‗full membership‘, all‘interno dei quali rientrano la partecipazione esclusiva e la partecipazione congiunta, da quelli di semplice osservatore.

Lo status di membro comporta la nascita di diritti (rappresentanza, partecipazione, voto) ed obblighi (cooperazione, esecuzione, finanziamento).159 L‘espressione più nota di tale status è la capacità attiva di esercizio dei diritti eguale per tutti.160 Nel caso della CE, il ruolo di membro può essere esercitato per mezzo di una partecipazione esclusiva o alternata. Come già precisato, la diversa tipologia di partecipazione discende dai poteri posseduti dalla CE/UE.

La partecipazione esclusiva prevede che solo la CE possa diventare membro di una OI, poiché gli Stati Membri non hanno più competenza per negoziare o diventare parte dei trattati istituitivi. La CE partecipa come membro, con l‘esclusione dei suoi Stati Membri, alle seguenti OI sulla pesca: ‗Northwest Atlantic Fisheries Organisation‘ (NAFO), ‗North East Atlantic Fisheries Commission‘ (NEAFC), ‗North Atlantic Salmon Conservation Organisation‘ (NASCO), ‗International Baltic Sea Fisheries Commission‘ (IBSFC). È perciò alla Commissione, come istituzione comunitaria, che spetta il potere di rappresentanza, mentre gli Stati membri rimangono semplici osservatori, non godendo né del diritto di parlare, né di votare. Le parti terze posso no negoziare solo con il portavoce della Commissione. La partecipazione esclusiva garantisce alla CE una ‗membership‘ in tutto e per tutto pari alle altre parti terze. Esempi di questa parità si ritrovano nel contributo della CE in termini di budget (esso è calcolato sulla base della stessa formula delle altri parti contraenti) e nella partecipazione agli organi dell‘OI (la CE vi partecipa con gli stessi diritti delle altre parti).161 La CE partecipa ad alcune OI insieme con i suoi Stati Membri sulla base del principio dell‘esercizio alternato o congiunto dei diritti di ‗membership‘. Questa tipologia di partecipazione, definita mista, può avvenire quando la CE possiede competenze esclusive in alcuni campi di attività dell‘OI, e condivide competenze con i suoi Stati Membri in altri settori. La CE possiederà, nelle questioni che ricadono nella sua competenza, un numero di voti pari a quello dei suoi Stati membri aventi diritto di voto. Perciò, quando la CE esercita il suo diritto al voto, gli Stati Membri non possono esprimere il proprio, e viceversa. La partecipazione alternata prevede che alla CE e agli Stati Membri sia richiesto di indicare, prima di ogni incontro, chi di loro sia competente in relazione alla specifica questione oggetto del dibattito, e in seco ndo luogo, chi eserciterà il diritto di voto in relazione all‘argomento trattato.162

L‘analisi della partecipazione alternata si baserà su due casi studio, la ‗Food and Agriculture Organisation‘ (FAO) e l‘Organizzazione Mondiale per il Commercio (OMC), selezionati per l‘interesse che rivestono ai fini della presente ricerca. La FAO, in quanto unica Agenzia specializzata delle Nazioni Unite che ha accolto la CE come membro, potrebbe

156 In questa categoria rientra l‘accordo che la CE ha stipulato con l‘OM C, d i cui si tratterà a mp ia mente nel Capito lo III. 157 In questa categoria rientra l‘accordo che la CE ha stipulato con la FAO, di cu i si tratterà a mp ia mente nel Cap itolo III. 158 Sands P. and Klein P. (eds.), Bowett's law of international institutions, 5. ed. - London : Sweet & Ma xwell, 2001, pp.

533-538.

159

Esistono tipi minori di status oltre quello di me mbro ordinario, quali lo status di ‗associato‘ e lo status di ‗cooperatore‘.

160

Panebianco M., Martino G., Elementi di diritto dell‘organizzazione internazionale, Milano, Giuffrè Editore, 1997, pp. 69-70.

161

Frid, c it., pg. 325-349.

162

costituire un precedente per le relazioni tra l‘UE e le OI appartenenti al sistema delle Nazioni Unite.163 L‘OMC, che è una OI di cui la CE è membro fondatore, riveste una grande importanza nel definire le attuali politiche commerciali a livello internazionale.164

Lo status di osservatore prevede che uno Stato o una organizzazione regio nale possa prendere parte alle riunioni dell‘ente internazionale, in alcuni casi con il diritto di intervento, ma non goda dei pieni diritti spettanti ai membri, quali il diritto di voto e di parola. La partecipazione con lo status di osservatore è la forma più frequente di partecipazione dell‘UE alle OI.165 Nel presente lavoro, per l‘analisi dello status di osservatore verranno prese in considerazione, in primo luogo, il sistema delle Nazioni Unite, e in secondo luogo, alcune organizzazioni monetarie e finanziarie internazionali, quali il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiali.