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Considerando la serie di decreti e circolari precedentemente analizzati che hanno riorganizzato l’assetto dell’ente dal 1951, l’aggiornamento della legge risulta essere ormai inevitabile.

Il disegno di legge (Istituzione del Centro Nazionale dei Sussidi Audiovisivi, n. 961) che inaugura il lungo iter legislativo, è presentato alla Presidenza del Senato nel marzo 1953 dal Ministro della Pubblica Istruzione Antonio Segni in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e col Ministro del Tesoro Silvio Gava. Il disegno

100 “Il nuovo cinema. Rassegna della cinematografia scolastica scientifica educativa”, n. 21, 1954, p. 27. Per l’elenco dei proiettori omologati cfr. Figura 1; per un approfondimento su alcuni modelli cfr. Figura da 2 a 13.

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di legge non viene discusso a causa dello scioglimento delle Camere nel giugno dello stesso anno101. Verrà ripresentato il 19 settembre 1953 al Consiglio dei Ministri che ne approva nuovamente la presentazione alla Presidenza del Senato nel dicembre 1953. Approvato il 10 giugno 1954102 passa nuovamente in discussione alla Camera103. Per l’applicazione effettiva delle norme proposte serviranno ancora due anni e altrettanti interventi politici. Si riportano qui solo i passaggi più significativi del disegno di legge per dimostrare la volontà di un definitivo cambio di rotta.

I risultati delle iniziative intraprese104 a partire dal 1951 che hanno dato una nuova identità all’ente anche senza l’effettiva approvazione di nuove proposte di legge, pongono la base per il testo del nuovo disegno di legge del dicembre 1953. Esso infatti riflette l’organizzazione della cinematografia scolastica così come è stata ridisegnata con le circolari dopo il primo dicembre 1951.

Innanzitutto tende a precisare il carattere democratico del nuovo ente, che mira a conservare i legami disciplinari con il Ministero della Pubblica Istruzione e altresì l’autonomia tecnica ed amministrativa (art. 1):

«Il provvedimento di legge che fondava la Cineteca Autonoma per la Cinematografia Scolastica dichiarava nel suo articolo I che l’organismo in questione aveva finalità preminentemente politiche, come era naturale, in quel particolare momento della nostra vita nazionale, e stabiliva una stretta collaborazione con l’Istituto Luce (art. 4, 5, 7) sia in sede di preparazione didattica dei programmi di produzione, sia in fase di realizzazione tecnica. Ne risultò una preminenza dei criteri e degli interessi produttivi del coefficiente tecnico in modo tale che nella produzione – del resto assai limitata – mancò del tutto la impostazione didattica e pedagogica. […] Si voleva praticamente sperimentare la possibilità di assimilare la Cineteca Autonoma, come servizio, alla istruzione tecnica»105.

101 La I Legislatura, decaduta il 24 giugno 1953 è rimasta in carica 1874 giorni a partire dall’8 maggio 1948. La II Legislatura entra in carica il 25 giugno 1953 per rimanervi fino all’11 giugno 1958.

102 Senato della Repubblica, II Legislatura, Discussioni, CXXXII seduta pomeridiana, 10 giugno 1954.

103 Camera dei Deputati, Atti Parlamentari n. 961, Disegno di Legge Approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione Pubblica e Belle Arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 10 giugno 1954, pp. 1-4.

104 L’istituzione presso ogni Provveditorato agli studi di un Centro provinciale per la cinematografia scolastica con il compito di creare cineteche stabili provinciali e il numero di film in dotazione della Cineteca portato da 78 a 200 con una capacità distributiva passata da 1300 a 3500.

105 Antonio Segni, Relazione del Ministro Segni che accompagna la presentazione al Parlamento del

disegno di legge concernente l’istituzione del Centro Nazionale per i Sussidi Audiovisivi, “Il nuovo

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Il patrimonio del nuovo ente, denominato Centro Nazionale per i Sussidi Audiovisivi, sarà composto dal patrimonio della cessata Cineteca Scolastica (Art. 2), dal contributo annuo di 20 milioni iscritti alla previsione di spesa del Ministero della Pubblica Istruzione, da eventuali donazioni e dai ricavi derivanti dalla vendita e dal noleggio dei film (Art. 3) ai nuovi centri provinciali per i sussidi audiovisivi istituiti presso ogni provincia (Art. 4). Gli art. 5, 6, 7, e 8 definiscono gli organi del Centro, le norme della loro costituzione e amministrazione nonché i compiti ad essi assegnati. Gli art. 9 e 10 definiscono i requisiti necessari per la nomina di Direttore del Centro Nazionale. Nella stessa seduta del 10 giugno 1954106 in Senato viene discusso e approvato un altro disegno di legge (Concessione di un contributo annuo dello Stato a favore della

cineteca autonoma per la cinematografia scolastica), presentato anch’esso il 10

dicembre 1953107. Si ridiscute della provenienza dei fondi utili per attuare i futuri programmi previsti della Cineteca, in attesa del definitivo cambio previsto dal disegno di legge, visto poc’anzi, Istituzione del Centro Nazionale dei Sussidi Audiovisivi. Un atto necessario per adempiere alle più semplici attività attribuendo la spesa e la dipendenza dell’ente al Ministero della Pubblica Istruzione.

È opportuno considerare il disegno Concessione di un contributo annuo dello Stato a

favore della cineteca autonoma per la cinematografia scolastica come una sorta di

paracadute finanziario in previsione della non immediata approvazione dell’Istituzione

del Centro Nazionale dei Sussidi Audiovisivi per ottenere prontamente fondi a

disposizione.

L’approvazione finale della concessione del contributo avviene qualche mese dopo in occasione della conversione in legge il 22 giugno 1954 (n. 393), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 9 luglio 1954. Il Parlamento nell’approvare il disegno di legge relativo allo stato di previsione di spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per l’esercizio finanziario vi ha apportato, fra l’altro, la seguente modifica al capitolo n. 243, aggiungendo la denominazione “Contributo alla cineteca autonoma per la cinematografia scolastica”, con lo stanziamento di lire 20.000.000.

È così autorizzata la concessione del contributo annuo di lire 20.000.000 a favore della Cineteca Autonoma per la Cinematografia scolastica (Art. 1). L’apposita dotazione

106 Senato della Repubblica, II Legislatura, Discussioni, CXXXII seduta pomeridiana, 10 giugno 1954.

107 Camera dei Deputati, Atti parlamentari n. 497, Disegni di legge e relazioni, seduta del 10 dicembre 1953.

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dello Stato è inserita nella previsione di spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per gli a.a. 1952-1953 e 1953-1954108.

L’anno di svolta per la riorganizzazione dell’ente è il 1956. Ancora in attesa dell’approvazione da parte della Camera dei Deputati del disegno di legge che istituisce il nuovo ente, ci penserà il nuovo Ministro della Pubblica Istruzione, l’On. socialista democratico Paolo Rossi, ad emanare una circolare, la 60/R, per la completa applicazione delle norme presenti nel disegno proposto da Antonio Segni (intanto divenuto Presidente del Consiglio). Il testo della 60/R che riassume, amplia, riordina e concretizza tutte le disposizioni previste a partire dal dicembre 1951 (dalla circolare 9197 del 22 dicembre 1951 firmata dal Ministro Zoli) fino a tutto il 1954 è presentato dal Gabinetto del Ministero della Pubblica Istruzione in data 7 aprile 1956 ed è indirizzato ai Provveditori agli Studi:

«Con le disposizioni che seguono si è voluto, pertanto, riportare il campo di attività degli uffici periferici, cui è affidata, per competenza, la materia dei sussidi audiovisivi scolastici, in linea con le accresciute esigenze della Scuola e dell’insegnamento. È appena il caso di aggiungere che tali disposizioni, pur apportando alcune innovazioni nella materia oggetto dell’attività dei Centri, non modificano sostanzialmente le precedenti disposizioni impartite con le circolari del 22-12-1951, n. 9197 e del 12-2-1952, numero 11819, delle quali rappresentano, in un certo qual modo, il necessario completamento»109.

Vengono di seguito impartiti nuovi ordini che riguardano delle modifiche nei Centri Provinciali; il Comitato dei Centri, in carica un biennio, sarà costituito dal Direttore, da un genitore di alunni frequentanti le scuole locali, da un rappresentante della Provincia e da un rappresentante del Comune capoluogo. Il numero dei componenti è esteso a 5 unità con l’inserimento di un membro in rappresentanza del Comitato locale per le scuole popolari. Nei capoluoghi con popolazione superiore ai 70 mila abitanti

108 Concessione di un contributo annuo dello Stato a favore della cineteca autonoma per la

cinematografia scolastica, Gazzetta Ufficiale, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, n. 154, 9 luglio

1954, p. 2131.

109 Circolare 60/R, Gabinetto del Ministero della Pubblica Istruzione, Archivio Centrale dello Stato (d’ora in poi ACS), Ministero della Pubblica Istruzione (1784-1982), Gabinetto (1861-1974), Archivio Generale (1861-1974), Affari generali (1962-1974), busta 53, p. 1. È opportuno notare che la collocazione presso l’ACS è errata in quanto la circolare è del 1956 mentre è ubicata nella sottocategoria Affari generali 1962-1974.

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potranno invece essere chiamati collaboratori, consulenti o prestatori d’opera con incarico saltuario o annuale.

Il disegno di legge stabilisce anche il principio della libertà didattica nella scelta e nell’acquisizione di materiali didattici (libri e film) dall’industria privata nazionale: «Se l’utilizzazione dei nuovi sussidi audiovisivi vien fatta con piena libertà didattica, non è in facoltà degli insegnanti alcuna rinuncia, quando ad essi si offre l’occasione di integrare le loro lezioni con quei sussidi che costituiscono il necessario aggiornamento didattico ed educativo della scuola moderna»110.

Per quanto riguarda invece la messa in sicurezza delle aule da proiezione, il nuovo regolamento impone l’impossibilità di utilizzare proiettori appartenenti a privati o acquistati senza una preventiva autorizzazione del Centro territoriale di competenza, ma di servirsi delle apparecchiature annualmente omologate dal Ministero della P.I.:

«Per quel che riguarda gli apparecchi da proiezione cinematografica o fissi o altre apparecchiature audiovisive, l’Ufficio Centrale pubblica di anno in anno l’elenco della apparecchiature omologate dalla Commissione tecnica nazionale presso la Cineteca Centrale, in base alla disposizione ministeriale n. 37855 del 25 marzo 1953. Non è perciò ammesso in nessun caso l’acquisto di apparecchiature non omologate dalla citata Commissione ministeriale»111.

La principale necessità dell’ente, come vedremo, è di avere altri introiti per la completa gestione. A tal proposito, la principale trasformazione riguarda la responsabilità amministrativa del Centro Provinciale che viene trasferita direttamente al Direttore del Centro sotto la vigilanza del Provveditore agli Studi, ma non più dipendente da quest’ultimo.

Calcolando gli sforzi finanziari che il Ministero è chiamato a sostenere per lo sviluppo dei sussidi audiovisivi si «esige necessariamente un rimborso spese per il noleggio e spedizione o altro, oppure la stampa delle copie richieste dei film offerti attraverso il proprio Catalogo dei Film. Si è manifestata dunque la necessità di un’amministrazione regolare e di una oculata contabilità che giustifichi sia le acquisizioni di denaro e o di materiale del Centro e del suo ufficio»112.

110 Ivi, p. 2.

111 Ivi, p. 3.

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Per il conseguimento dei suoi fini ogni Centro dispone quindi del patrimonio del precedente Centro provinciale per la cinematografia scolastica (la nuova denominazione prevista è Centro Provinciale per i Sussidi Audiovisivi), di una percentuale obbligatoria sui contributi volontari che i Capi d’istituto chiedono agli alunni all’atto dell’iscrizione, del rimborso spese per la distribuzione di film agli istituti scolastici, di contributi del Comune e della Provincia e dei proventi derivanti da spettacoli di beneficenza autorizzate dal Provveditorato.

L’approvazione del disegno di legge proposto dal Ministro della P.I. Antonio Segni, visto in apertura di paragrafo, avviene nell’ottobre 1956 durante la seduta in Senato n. 453 (CDLII seduta del 3 ottobre 1956)113. Per arrivare alla conclusione di quest’iter durato ben tre anni, se si considera che la prima presentazione risale al settembre 1953, è stato necessario discuterne in diverse sedute alla Camera (Commissioni in sede legislativa - VI Commissione Istruzione e belle arti)114 e soltanto al termine dell’ultima seduta, avvenuta il 18 luglio 1956115, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto; il risultato su 30 presenti e votanti è di 19 voti favorevoli e 11 contrari. La Commissione approva e ufficializza con piccole modifiche il giorno successivo, il 19 luglio 1956116.

Nell’analizzare alcuni passaggi della legge definitiva è inevitabile imbattersi in alcune ripetizioni in quanto essa non apporta, se non in alcuni casi specifici che analizzeremo, stravolgimenti al disegno di legge (Istituzione del Centro Nazionale dei Sussidi

Audiovisivi, n. 961) presentato nel settembre 1953.

I punti principali sui quali si è dibattuto sono l’art. 6, l’art. 10 e la cifra di 20 milioni (prevista nell’art. 3) che il Ministero della P.I. stanzierebbe per le attività di formazione del personale, del corpo docente, per la produzione e per la distribuzione dei film. La somma di 20 milioni è giudicata irrisoria da parte di alcuni membri della VI Commissione Istruzione e belle arti che discute il disegno di legge: nello specifico l’onorevole comunista Stellio Lozza è preoccupato che con tale cifra il nuovo ente

113 Senato della Repubblica, II Legislatura, CDLII seduta del 3 ottobre 1956, p. 18394.

114 14 ottobre 1954 (Camera dei Deputati, VI Commissione Istruzione e belle arti, seduta di 14 ottobre 1954, p. 325); 21 dicembre 1954 (Camera dei Deputati, VI Commissione Istruzione e belle arti, seduta del 21 dicembre 1954, p. 443); 28 gennaio 1955 (Camera dei Deputati, VI Commissione Istruzione e belle arti, seduta del 28 gennaio 1955, p. 447);12 ottobre 1955 (Camera dei Deputati, VI Commissione Istruzione e belle arti, seduta del 12 ottobre 1955, p. 507); 24 marzo 1956 (Camera dei Deputati, VI Commissione Istruzione e belle arti, seduta del 24 marzo 1956, p. 649).

115 Camera dei Deputati, VI Commissione Istruzione e belle arti, seduta del 18 luglio 1956, p. 759.

116 Camera dei Deputati, Atti parlamentari, Discussione, seduta antimeridiana, giovedì 19 luglio 1956, p. 27958.

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autonomo possa risultare «una grossa impalcatura con poca e nessuna funzionalità». Secondo Lozza, nello stato in cui versa, l’ente non sarebbe in grado di produrre film adatti alla scuola e di conseguenza ci si troverebbe «ad avere una Cineteca autonoma che non riesce a produrre film e li accetta da ogni dove, anche se di scarto, costringendo, a volte, gli scolari ad assistere a proiezioni che, ben lungi dall’essere educative, obbediscono a moventi reclamistici o magari di propaganda politica a favore di partito»117. Dello stesso avviso sono anche Angelo Nicosia dell’MSI e Aldo Moro che, facendo un confronto con il precedente contributo di 2 milioni che la Cineteca Autonoma riceveva nel 1939 (e che al 1954 con la svalutazione sarebbero oltre 100 milioni), evidenziano come i 20 milioni previsti oggi verrebbero «assorbiti quasi tutti dal personale»118 e come l’ente rischierebbe così di diventare uno «strumento di semplice distribuzione di documentari»119.

Nell’impossibilità di modificare tale capitolo di spesa in quanto, come suggerisce il presidente della Commissione in sede legislativa Antonio Segni (da poco decaduto dalla carica di Ministro della P.I.)120, ciò comporterebbe l’approvazione di un’altra legge speciale con il conseguente “blocco” del disegno di legge per un certo periodo di tempo; l’art. 3, dopo alcuni rinvii, viene votato favorevolmente dalla Commissione nella seduta del 12 ottobre 1955121. Analizzando i film messi in circolazione dalla Cineteca Scolastica negli anni Cinquanta, possiamo rilevare come le preoccupazioni degli onorevoli sull’esiguità dei fondi previsti, tali da non permettere la produzione di nuovi film per la scuola, non erano del tutto infondate. Infatti, il nuovo ente che si va costituendo non sarà in grado di produrre nuovi film per la scuola e per ampliare il patrimonio filmico risulterà necessario distribuire un numero sempre maggiore di documentari provenienti dall’Ambasciata americana, dall’Ambasciata britannica e/o realizzate da altre case di produzione private122.

117 Stellio Lozza, Camera dei Deputati, VI Commissione Istruzione e belle arti, seduta di 14 ottobre 1954, pp. 326-327.

118 Angelo Nicosia, Camera dei Deputati, VI Commissione Istruzione e belle arti, seduta di 14 ottobre 1954, p. 327.

119 Aldo Moro, Camera dei Deputati, VI Commissione Istruzione e belle arti, seduta di 14 ottobre 1954, p. 328.

120 Inoltre Segni fa notare come si sia già provveduto ad erogare altri fondi con la legge speciale

Concessione di un contributo annuo dello Stato a favore della cineteca autonoma per la cinematografia scolastica di qualche mese prima (luglio 1954). Antonio Segni, Camera dei Deputati, VI Commissione

Istruzione e belle arti, seduta di 14 ottobre 1954, pp. 328-329. Cfr. anche nota 108.

121 Camera dei Deputati, VI Commissione Istruzione e belle arti, seduta del 12 ottobre 1955, p. 515. Presidente della Commissione il democristiano Raffaele Resta.

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Oggetto delle ultime tre giornate di discussioni è l’art. 6 che in origine prevedeva il Ministro pro tempore della P.I. in qualità di Presidente del Centro Nazionale; per gli onorevoli Lozza, il democristiano Giovanni Pitzalis e Benedetto Cottone del PNM, la carica deve essere affidata ad una figura differente dal Ministro della P.I, perché si verrebbe a creare la situazione in cui il controllore controlla sé stesso, in quanto il Centro Nazionale per i Sussidi Audiovisivi che si sta istituendo sarà sotto la tutela del Ministro della P.I., quindi è il Ministro che controlla direttamente il funzionamento dell’ente: «In conseguenza, il presidente dell’ente deve essere necessariamente un’altra persona perché non è possibile che il Ministro della pubblica istruzione vigili e tuteli se stesso»123. Si deciderà soltanto nell’ultima seduta del 18 luglio 1956 che il ruolo di Presidente venga identificato nella figura del Sottosegretario di Stato per la Pubblica Istruzione (Art. 6), che guida anche il Consiglio di Amministrazione124, perché il Sottosegretario deve rispondere anche davanti al Parlamento dell’andamento dell’ente. La legge è pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 6 novembre 1956 con il titolo di Legge 12 ottobre 1956, n. 1212.

Composta di 12 articoli, la legge sopprime definitivamente la Cineteca Autonoma per la Cinematografia Scolastica e istituisce il Centro Nazionale per i Sussidi Audiovisivi «col compito di promuovere la cinematografia didattica e culturale e gli altri sussidi audiovisivi in ogni ordine e grado di scuola»125 (art. 1); ne trasferisce il patrimonio (art. 2) costituito inoltre dal «contributo annuo di lire 20.000.000 già attribuito alla Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica ed iscritto per l'anno 1953-54 al capitolo n. 239 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica

123 Giovanni Pitzalis, Camera dei Deputati, VI Commissione Istruzione e belle arti, seduta del 12 ottobre 1955, p. 516.

124 Consiglio di Amministrazione composto inoltre da un funzionario del Ministero della Pubblica Istruzione e un Professore o un Preside di ruolo di scuole secondarie statali, due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante del Ministero del Tesoro ed infine un tecnico scelto per la sua competenza nel campo della cinematografia didattica e scientifica. Dal marzo 1957 al marzo 1960 vengono eletti come membri del Consiglio di Amministrazione: Maria Jervolino, Sottosegretario di Stato per la P. I. (Presidente fino al 1959, verrà sostituita dal senatore Angelo Di Rocco); Enrico D’Arienzo, Ispettore generale nel Ministero della P.I.; Lorenzo Caboara professore di storia e filosofia nel liceo classico di Genova; Amedeo Tosti in rappresentanza della Direzione Generale dello Spettacolo; Pasquale Lancia, in rappresentanza degli enti cinematografici vigilati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Mario Marino, Direttore di sezione presso il Ministero del Tesoro e Libero Innamorati in qualità di tecnico della cinematografia didattica e scientifica. Gabinetto del Ministero della Pubblica Istruzione, ACS, Ministero della Pubblica Istruzione (1784-1982), Gabinetto (1861-1974), Archivio Generale (1861-(1861-1974), Affari generali (1962-(1861-1974), busta 53.

125 Legge 12 ottobre 1956, n. 1212, Gazzetta Ufficiale, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, n. 281, 6 novembre 1956, p. 4033.

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istruzione»126 (art. 3 A), dei proventi su vendite e noleggio dei film anche tramite i Centri Provinciali (art. 3 B), di contributi volontari e donazioni da parte di scuole, istituti e enti anche privati (art. 3 C).

L’art. 4 definisce ancora una volta l’istituzione dei Centri Provinciali per i Sussidi Audiovisivi visti in precedenza, mentre gli art. 5, 6, 7 e 8 ne definisce ruoli e responsabilità: gli organi del Centro Nazionale sono il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti (art. 5) composto da 3 membri (art. 7).

Come già detto, il Presidente viene identificato nella persona del Sottosegretario di Stato per la Pubblica Istruzione che presiede il Consiglio di Amministrazione composto inoltre da: un funzionario del Ministero della Pubblica Istruzione, un Professore o un Preside di ruolo di scuole secondarie statali, un rappresentante del Ministero del Tesoro ed infine un tecnico scelto per la sua competenza nel campo della cinematografia didattica e scientifica (art. 6).

L’art. 9 invece, identifica la figura del Direttore del Centro Nazionale come coordinatore delle «attività per quanto riguarda sia l'attuazione dei compiti istituzionali, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione, sia il funzionamento degli uffici centrali e periferici»127. Il ruolo di Direttore del Centro nazionale ha durata triennale «a seguito di concorso per titoli a un preside o a un professore di istituti medi superiori, di sicura e riconosciuta competenza pedagogica, tecnica e cinedidattica»128 (art. 10).

Come anticipato, uno degli articoli più dibattuti è stato proprio l’art. 10 inerente la nomina del Direttore. Qui vi notiamo la modifica più rilevante e un chiaro segnale positivo di democratizzazione della struttura dell’ente. Il disegno del 1953 prevedeva che per il ruolo di Direttore del Centro Nazionale fosse incaricato, senza alcun tipo di

concorso, un preside o un professore di istituti medi superiori, di riconosciuta

competenza pedagogica, tecnica e cinedidattica, designato dal Ministro pro tempore della Pubblica Istruzione previo parere del Consiglio di amministrazione del Ministero. I membri della Commissione parlamentare erano tutti d’accordo nel voler modificare tale voce per evitare che questa norma di legge fosse destinata a favorire una persona eventualmente già scelta. Le varie discussioni e modifiche hanno portato

126 Ibidem.

127 Ivi, p. 4034.

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alla decisione di incaricare il Direttore «a seguito di concorso per titoli a un preside o a un professore di istituti medi superiori, di sicura e riconosciuta competenza pedagogica, tecnica e cinedidattica»129.

Questo particolare cambiamento trova anche dei riscontri documentari conservati presso l’Archivio Centrale dello Stato di Roma riguardanti il concorso, le graduatorie