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Legge 4 Maggio 1983 n 184: disciplina dell’adozione e

Capitolo I L’importanza della maternità:

I.5. L’Adozione: l’evoluzione dell’istituto

I.5.1. Legge 4 Maggio 1983 n 184: disciplina dell’adozione e

Attualmente, in Italia, è la l. 4 Maggio 1983, n. 18452, che disciplina l’istituto dell’adozione e dell’affidamento dei minori53

. Tale legge, all’art. 27 dispone che ‘’l’adozione fa assumere, al minore adottato, lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali porta anche il cognome’’5455

.

51 Così si può leggere inhttps://it.wikipedia.org/wiki/Adozione 52 Relativa alla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori

53 Si veda A. Finocchiaro, M. Finocchiaro, Adozione e affidamento dei minori, Giuffré

Editore, Milano, 2001.

54 Art. 27 L. adozione: ‘’Per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio nato

nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Se l’adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, l’adottato assume il cognome della famiglia di lei. Con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia d’origine, salvi i divieti matrimoniali.’’

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Essa prevede la possibilità di adottare sul territorio nazione o in uno Stato Estero aderente alla Convenzione dell’Aia56 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, oppure in un Paese con cui l’Italia abbia stabilito un patto bilaterale in materia di adozione.

Sempre secondo quanto stabilisce la sopra citata legge, vi sono dei requisiti fondamentali per procedere all’adozione, tra cui: l’adozione dev’essere consentita ai coniugi uniti in matrimonio dal almeno tre anni , non dev’esserci stato un caso di separazione57, nemmeno di fatto, e per il calcolo dei tre anni può essere computato anche il periodo di convivenza pre-matrimoniale; la differenza di età tra adottanti e adottato dev’essere ricompresa tra i 18 e i 45 anni, uno dei due genitori può superare anche i 45 ma non andando oltre i 55; il limite può essere derogato se i genitori siano già adottanti di altri figli di cui uno sia minore o quando l’adozione riguardi fratelli o sorelle di un bambino già da loro adottato; gli adottanti devono essere idonei ad educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare.

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Si tratta di un accordo internazionale, firmato a l’Aja (Olanda) il 29 maggio 1993, sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, che vincola gli Stati firmatari, sia di origine che di accoglienza del minore, a rispettare delle procedure operative rigorose nello svolgimento delle pratiche adozionali, allo scopo di arginare il triste fenomeno del “mercato” dei bambini. La diversità culturale e socio-economica dei Paesi firmatari ha impedito la definizione di schemi comuni troppo rigidi, favorendo l’emanazione di una piattaforma di regole di garanzia che possono trovare concreta attuazione solo nel diritto interno o negli accordi bilaterali e multilaterali tra Stati.

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La separazione personale dei coniugi è un istituto giuridico italiano regolamentato dal codice civile italiano (artt. 150 e ss.), dal codice di procedura civile italiano e da una serie di norme speciali. La separazione sospende gli effetti in attesa del divorzio. In questa situazione cessano i doveri di coabitazione e di fedeltà.

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Questo punto viene verificato dal Tribunale per i minorenni di competenza tramite i servizi socio assistenziali degli Enti Locali. Il centro prioritario di questo testo è, certamente, il miglior interesse del bambino58. Egli è dichiarato adottabile dal Tribunale per i Minorenni quando è in stato di abbandono, privo di assistenza morale e materiale dai genitori e dai parenti tenuti a provvedervi, a meno che la privazione sia temporanea e dovuta a dei motivi di forza maggiore59. Il minore che è stato affidato a una Comunità di accoglienza o si trova in affidamento familiare60, può essere dichiarato adottabile nel caso in cui la famiglia di origine non mantenga stretti contatti con il bambino unitamente ad un valido rapporto affettivo ed educativo.

Ciò comporta forme di coesistenza genitoriali diverse rispetto al

58 Si veda L. Sacchetti, Adozione e affidamento dei minori, Maggioli, Rimini, 1983. 59 Art. 8 L. adozione: ‘’Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni

del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall’inizio con l’assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti.’’

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Di solito sono i Servizi sociali che stabiliscono la necessità di affidare temporaneamente un minore a una famiglia diversa da quella di origine. In alternativa, può essere il Tribunale per i minorenni a disporre per decreto l'allontanamento del bambino dai suoi genitori o tutori.

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passato61, come per esempio nel caso dell’adozione in casi particolari. Quest’ultima si differenzia dall’adozione cd. legittimante (o piena), in quanto non dà vita alla costituzione di un rapporto di filiazione sostitutivo a quello che il minore aveva con i propri genitori di sangue, bensì si viene a creare un rapporto di filiazione adottiva che si va ad unire al rapporto precedente. L’istituto dell’adozione in casi particolari è stato introdotto dalla l. 184/1983 per realizzare il diritto del minore ad avere una famiglia, qualora non potesse provvedere all’adozione piena. L’istituto in esame è ammesso solo in ipotesi tassative indicate rispettivamente all’art. 44 della legge sull’adozione62

.

61 Si veda Ministero della giustizia, Ufficio centrale per la giustizia minorile, Affidamenti e

adozioni: l’applicazione della legge 184/83 negli anni 1993/1999, 1999.

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Art 44 L. adozione: ‘’I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al co. 1 dell’art.7 : a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre, b) dal coniuge quando il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge, c) quando il minore si trovi nelle condizioni di cui all’art. 3 della l. 5.2.1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre, d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. L’adozione, nei casi previsti dal co.1, è consentita anche in presenza di figli. Nei casi di cui alle lettere a), c), d) del co.1, l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche ai non coniugati. Se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere disposta solo a seguito della richiesta da parte di entrambi i coniugi. Nei casi di cui lettere a) e d) co.1 l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.

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