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LEGISLAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELL’INFANZIA

3 IL BAMBINO, VITTIMA PRINCIPALE DEL MALTRATTAMENTO

3.5 LEGISLAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELL’INFANZIA

DELL’INFANZIA

I servizi incaricati di tutelare il minore non possono prescindere, nel loro operato, dalle norme nazionali e internazionali che hanno rappresentato un grande passo in avanti sia sul versante della promozione dei diritti dei minori, sia su quello concernente la protezione di questi ultimi da ogni forma di violenza.

Tra le norme e gli atti più importanti introdotti a livello internazionale vi sono:

la Dichiarazione di Ginevra, anche definita come Dichiarazione dei diritti del

bambino, adottata dalla Quinta Assemblea Generale della Società delle Nazioni

nel 1924. La particolarità di questa dichiarazione consiste nel rivolgersi all’umanità intera affinché garantisca protezione ai minori e non agli stati membri per deciderne gli obblighi;

la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata dall’Assemblea Generale dell’O.N.U. il 20 novembre 1959. Questo documento riafferma gli stessi principi della Dichiarazione di Ginevra, chiedendo inoltre agli stati sia di riconoscere questi principi, sia di applicarli e provvedere alla loro diffusione140;

la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e la

legge applicabile in materia di protezione dei minori, recepita dal nostro

ordinamento solo recentemente con l’art. 42 della legge 31 maggio 1995, n. 218;

la Convenzione europea sull’adozione dei minori, adottata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata con legge 22 maggio 1974, n. 357;

139

P. Taccani, M. Giorgetti, Lavoro di cura e automutuo aiuto. Gruppi per caregiver di anziani non

autosufficienti, FrancoAngeli, Milano, 2010, p.181.

140

64

la Convenzione europea sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in

materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell’affidamento,

approvata a Lussemburgo il 20 maggio 1980 e ratificata con legge 15 gennaio 1994, n.64;

la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, stipulata dall’O.N.U. a New York il 20 novembre 1989, ma entrata in vigore a livello internazionale il 2 settembre 1990 e ratificata dall’Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176. È una convenzione molto ampia che ha avviato una progressiva affermazione dei diritti dei minori e ha stabilito l’obbligo per gli stati di emanare norme volte a proteggere i bambini da ogni tipo di sfruttamento e abuso. In particolare, la suddetta Convenzione si occupa dei minori maltrattati o abusati agli articoli 9, 19 e 39. L’art. 9 prevede che il minore non debba essere separato dai suoi genitori contro la sua volontà a meno che le autorità competenti non valutino la situazione e lo ritengano necessario (per esempio nel caso di maltrattamento o trascuratezza). L’art. 19 incarica gli stati di adottare «ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale…», ed infine l’art. 39 prevede che gli stati adottino «ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di

maltrattamenti…»141

;

La risoluzione europea A3-0172 dell’8 luglio 1992, conosciuta come Carta

europea dei diritti del fanciullo, che considera il bambino come soggetto

vulnerabile che necessita di protezione e di condizioni particolari per crescere tranquillo e diventare un adulto responsabile;

il Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo sulla vendita, la

prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, stipulato il 6

settembre del 2000 e ratificato dall’Italia con legge n. 46 dell’11 marzo 2002;

141

Artt. 19.39 della legge 27 maggio 1991, n. 176, consultabile sul sito: http://www.camera.it/_bicamerali/leg14/infanzia/leggi/Legge%20176%20del%201991.htm

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la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo, approvata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata dall’Italia con legge 20 marzo 2003, n.77, «che riconosce al minore dotato di sufficiente capacità di discernimento, nei procedimenti che direttamente lo interessano, il diritto di ricevere ogni informazione pertinente, di essere consultato e di esprimere la propria opinione e di essere informato delle eventuali conseguenze»142 che potrebbero derivare da essi.

la Convenzione sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il

riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori, approvata a L’Aja il 19 ottobre

1996 ma non ancora ratificata.

A seguito di queste numerose convenzioni e dichiarazioni internazionali, anche nel nostro ordinamento giuridico varie iniziative legislative hanno introdotto nel corso degli anni una disciplina specifica per tutelare il minore da ogni forma di violenza e dallo sfruttamento sessuale. Tra le norme più importanti vi sono:

Legge n. 66 del 15/02/96: “Norme contro la violenza sessuale”. In particolare,

con questa legge la violenza sessuale si configura come un reato contro la libertà personale e non più contro la morale e il buon costume, come stabilito dal codice Rocco. Si tratta di una legge volta a tutelare l’integrità fisica e psichica di quei soggetti che subiscono violenza sessuale. Una tutela particolare è riservata ai minori (soggetti particolarmente deboli) con l’introduzione dei seguenti articoli nel codice penale: 609 bis143, 609 quater144, 609 quinquies145 e 609 octies146.

142

M. Sesta, op. cit., p.20.

143

Art.609-bis (violenza sessuale) - Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali é punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1. abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2. traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Articolo aggiunto dall’art.3, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

144

Art. 609-quater (atti sessuali con minorenne). - Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1. non ha compiuto gli anni quattordici; 2. non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi

66 Inoltre tale legge prevede modalità di indagine e di ascolto del minore più a misura della piccola vittima come è evidente nell’art 472, comma 3 bis147.

Legge n. 285 del 28.08.1997: “Disposizioni per la promozione di diritti ed

opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”. Tale legge favorisce la possibilità di

diffondere sul territorio nazionale risposte adeguate ai bisogni di crescita dei minori, partendo da servizi finalizzati al contrasto della povertà e al ricovero in istituti educativo-assistenziali148.

Legge n. 269 del 03/08/98:“Norme contro lo sfruttamento della prostituzione,

della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”; definisce una disciplina specifica nella lotta allo

sfruttamento sessuale dei minori e introduce nel codice penale una serie di nuovi articoli: 600 bis149, 600 ter150, 600 quater151 e 600 quinques152.

previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non é superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci. Articolo aggiunto dall’art. 5, L.15 febbraio 1996, n.66.

145

Art. 690-quinquies (corruzione di minorenne). - Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

146

Art. 609-octies (violenza sessuale di gruppo). - La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 609-ter. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112. Articolo aggiunto dall’art. 9, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

147

Art 472, comma 3-bis - Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 609-bis, 609- ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.

148

D. Gregorio, M. Tomish, Tra famiglia e servizi : nuove forme di accoglienza dei minori, FrancoAngeli, Milano, 2007.

149

Art. 600-bis. Prostituzione minorile. Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da dodici a ventiquattro anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164. Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l’autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

67

Legge n. 476/1998: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei

minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale” approvata a

L’Aia il 29/05/1993.

Legge n. 328 del 8/11/00: “Legge quadro per la realizzazione del sistema

integrato di interventi e servizi sociali”. La legge propone un’organizzazione del

sistema degli interventi sociali entro cui trovano spazio le azioni di protezione dei minori vittime di violenza come stabilito nell’art 22c della suddetta legge: “interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l’inserimento presso famiglie, persone, strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

Legge n. 149 del 28/03/01: “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 -

Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”, entrata in vigore il 1° luglio 2007. La legge

sancisce all’art 1 che «il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia» e all’art. 2 stabilisce che «le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono

150

Art 600-ter. Pornografia minorile. Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma , con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

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Art 600-quater. Detenzione di materiale pornografico. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

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Art 600-quinques. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

68 essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto», in modo tale che la via dell’adozione venga intrapresa solo in quelle situazioni in cui il programma di sostegno non abbia dato esito positivo.

Legge n. 154 del 04/04/01: “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”. Questa legge «ha creato un articolato sistema diretto a contrastare ogni forma di violenza maturata all’interno del nucleo familiare»153;

Legge n. 38 del 06/02/06: “Disposizioni in materia di lotta contro lo

sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”. La legge prevede pene più severe per molti reati sessuali contro i

minori e l’introduzione del concetto di “pornografia virtuale”, che consiste in immagini virtuali «realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali».

Legge n.54 dell’8/02/06: “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e

affidamento condiviso dei figli”. La legge prevede che l’affidamento sia di

regola disposto a favore di entrambi i genitori e che si ricorra all’affidamento all’uno o all’altro genitore solo nel caso in cui l’affidamento condiviso risulta essere pregiudizievole per i figli, contrastando con il loro interesse materiale e morale.

Decreto-legge n. 11 del 23/02/09: “Misure urgenti in materia di sicurezza

pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, convertito in legge dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, e pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2009;

Legge n. 172 del 1/10/12: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del

Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”. La Convenzione di Lanzarote è entrata

in vigore il 1° luglio 2010 e costituisce il primo strumento internazionale con il quale gli abusi sessuali contro i bambini sono considerati reati. «Oltre alle

153

69 fattispecie di reato più diffuse in questo campo (abuso sessuale, prostituzione infantile, pedopornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici), la Convenzione disciplina anche i casi di grooming (adescamento attraverso Internet) e di turismo sessuale. La Convenzione delinea misure preventive che comprendono lo screening, il reclutamento e l’addestramento di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre e di insegnare loro a proteggersi, stabilisce inoltre programmi di supporto alle vittime, incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento e prevede l’istituzione di centri di aiuto via telefono o via internet»154.

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4 IL RUOLO CENTRALE DELL’ÉQUIPE