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Raffaele Coppola

SOMMARIO: 1. Il Centro di Ricerca “Renato Baccari” nell’orizzonte na-

zionale ed europeo. Le radici della libertà. 2. Luci e ombre in materia di liber- tà di religione e di credo. 3. Chiusure della giurisprudenza e liberalismo poli- tico.

1. Il Centro di Ricerca “Renato Baccari” nell’orizzonte nazionale ed europeo. Le radici della libertà

La molteplicità di esperienze che ha caratterizzato la mia vita di stu- dioso non mi ha mai allontanato dall’Università anche in questa fase, indubbiamente conclusiva, in cui dirigo nell’Ateneo barese il Centro di Ricerca “Renato Baccari” del nostro Dipartimento di giurisprudenza. Esso si propone di promuovere ricerche in linea con l’universalità del diritto canonico ed il carattere prevalentemente nazionale del diritto ecclesiastico nell’orizzonte europeo, che in queste giornate ci occupa.

Mi sia consentito aggiungere che la collana del Centro, denominata “Quaderni di Giornate canonistiche baresi”, accoglie monografie su tematiche di diritto ecclesiastico e canonico, di diritto ecclesiastico comparato o concernenti la dottrina sociale della Chiesa, senza trascu- rare l’obiettivo della ricostruzione storico-giuridica nel quadro del- l’utrumque ius, sul presupposto, inoltre, della centralità culturale del diritto canonico e dell’indole interdisciplinare del diritto ecclesiastico dello Stato, che continuamente sperimentiamo, anche in questi mo- menti. Detta collana è a disposizione principalmente degli studiosi delle nostre discipline, quindi di ognuno di voi, specie dei più giovani e di quanti sentano il bisogno di un tale punto di riferimento.

Vengo subito al merito del presente intervento, che ho preparato ve- locemente prima della partenza per questa felice occasione, di ritorno

nell’Università di Trento dopo oltre vent’anni. L’ordinamento italiano, nella sua evoluzione, manifesta un elevato grado di compatibilità rispet- to ai contenuti della libertà tout court (anche religiosa), che non vulneri la libertà altrui. Quasi una religione della libertà, di crociana memoria1,

le cui caratteristiche si dimensionano sulla dignità umana e i cui limiti «sono identici ai limiti dell’autorealizzazione umana»2.

Le radici della libertà quale libertà di scelta (religiosa o meno, nel senso di “giusta misura” intravisto da Platone e ripreso dai classici del pensiero filosofico, da Locke a Berlin)3 trovano ampio spazio in seno

all’ordinamento italiano nelle sue norme d’indole bilaterale o unilatera- le statale in merito alla libertà di religione, individuale e collettiva, co- me interpretate dalla giurisprudenza specie costituzionale. L’essenza della libertà, scriveva Berlin in Freedom and Its Betrayal, «è sempre consistita nella capacità di scegliere come si vuole scegliere e perché così si vuole, senza costrizioni o intimidazioni, senza un sistema im- menso che ci inghiotta; e nel diritto di resistere, di essere impopolare, di schierarti per le tue convinzioni per il solo fatto che sono tue. La vera libertà è questa, e senza di essa non c’è mai libertà, di nessun genere, e nemmeno l’illusione di averla»4.

Diverso è il discorso se il confronto si allarga alle tematiche proprie del nostro convegno nazionale ADEC, ai rapporti quindi fra democrazie e religioni nel quadro dell’Europa del XXI secolo, specie ai temi di questo Panel su libertà religiosa, convivenza e discriminazioni.

1 Cfr. B.C

ROCE, L’Idea liberale – Contro le confusioni e gli ibridismi, Bari, 1994,

7-10.

2 E.N. L

UTTWAK,S. CREPERIO VERRATTI,Che cos’è davvero la democrazia, Mila-

no, 1996, 164.

3 Cfr. E.N. L

UTTWAK, S. CREPERIO VERRATTI, Il libro delle libertà – Il cittadino e

lo Stato: regole, diritti e doveri in una democrazia, Milano, 2000, 48-49, 79, 172-173,

513-519 (per Platone e Locke, brani scelti); I.BERLIN,Libertà, a cura di H.HARDY,

Milano, 2005, 97 ss., 169 ss. (per i saggi di Berlin che hanno suscitato più ampia di- scussione).

4 Freedom and Its Betrayal è pubblicato da Princeton University Press, Princeton

2. Luci e ombre in materia di libertà di religione e di credo

Desidero soffermarmi su alcune direttive o prospettive di impegno, che rivelano altrettante carenze nazionali in rapporto agli orientamenti dell’UE sulla promozione e tutela della libertà di religione e di credo, recentemente pubblicati da «Coscienza e libertà»5 come risultanti dalla

riunione del Consiglio Affari Esteri (Lussemburgo, 24 giugno 2013), a prescindere da altri documenti ugualmente interessanti ma meno effica- ci ai fini di un quadro generale, quantunque indiretto, dello stato del- l’Unione nella soggetta materia. Per esser sintetico limiterò questo pic- colo contributo all’enunciazione dei punti maggiormente critici o più emblematici, almeno secondo la personale valutazione.

a. Tutela, in egual misura, tanto dei credenti quanto di coloro che cam- biano ovvero abbandonano la propria religione o il proprio credo, che posseggono convinzioni non teiste e ateiste e che non professa- no alcuna religione o credo (§ 2).

b. Prevalenza della libertà religiosa individuale su quella collettiva, dato che l’UE non considera i meriti delle diverse religioni o dei diversi credo, o la loro assenza, ma garantisce che sia difeso, come scrive- va Ruffini, il diritto di credere e di non credere (§ 7), «se non si vuole, a nulla»6.

c. Le restrizioni della libertà religiosa devono essere intese alla luce dell’universalità dei diritti umani e del principio di non discrimina- zione (§ 14).

d. Le limitazioni al diritto di esprimere pareri su una religione o un cre- do, salvo l’incitamento all’odio, sono una fronte di grande vulnera- bilità per le persone appartenenti a minoranze religiose o di credo, ma colpiscono anche la maggioranza, non da ultimo coloro che hanno opinioni religiose non tradizionali (§ 31).

e. Salvaguardia dell’esercizio del diritto di replica. Le leggi atte a cri- minalizzare la blasfemia, come da alcuni ipotizzato (il caso Charlie

5 D

OCUMENTI, Consiglio dell’Unione Europea, in Coscienza e libertà, 2013, n. 47,

96-120.

6 Cfr. con riferimento ai Diritti di libertà del maestro torinese e alle prime aperture

dei Giudici di Palazzo della Consulta, R.COPPOLA, I principi della Corte costituzionale

Hebdo), limitano la libertà d’espressione riguardo alla religione o ad altri credo (§ 32).

f. Gli Stati devono incoraggiare, tramite i sistemi di istruzione e ulterio- ri mezzi, il rispetto della diversità e la comprensione reciproca tra- mite la promozione di una conoscenza più approfondita della diffe- renza di religioni e credo nell’ambito della propria giurisdizione (§ 33).

g. Dovere di abrogare le leggi discriminatorie, di attuare norme atte a tutelare la libertà di religione o di credo e di porre fine alle pratiche ufficiali che causano discriminazioni, nonché dovere di proteggere i cittadini dalle discriminazioni commesse da attori statali e di altro tipo di grande influenza, religiosi o meno (§ 35).

h. I criteri di registrazione delle organizzazioni religiose o di fede non vanno mai utilizzati come strumento di controllo statale ma solo al fine di agevolare l’esercizio della libertà di religione o di credo; ga- ranzia di tutela dei siti del patrimonio religioso e dei luoghi di cul- to, specialmente quando i gruppi di persone riuniti in tali luoghi so- no minacciati (§ 42).

i. Rispetto e riconoscimento del lavoro svolto dai difensori dei diritti umani a nome di gruppi religiosi, organizzazioni filosofiche, non confessionali o di altre organizzazioni della società civile (§ 43). l. Condivisione di informazioni su progetti finanziati in Paesi terzi nel

settore della libertà di religione o di credo al fine di ottenere un mi- gliore coordinamento e un utilizzo efficiente delle risorse (§ 56). m. Gli Stati membri dell’UE dovranno porre in rilievo, ove del caso, la

libertà di religione o di credo all’interno del riesame periodico uni- versale del Consiglio dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite. L’attuazione delle raccomandazioni accettate dallo Stato oggetto di riesame sarà monitorata ed appoggiata, se opportuno (§ 63).

3. Chiusure della giurisprudenza e liberalismo politico

Sembra in conclusione di poter affermare, calibrando le parole, che le aperture ricavabili dagli orientamenti esposti sono inversamente pro- porzionali alle chiusure della giurisprudenza delle Corti europee proba-

bilmente perché è più facile emanare simili direttive che decidere casi concreti in assenza di adeguate risposte normative da parte degli Stati membri dell’Unione. Inoltre è più agevole promuovere la libertà reli- giosa sul piano dei rapporti esterni con l’evidente obiettivo della coope- razione internazionale, nonché di produrre tali risposte in tempi più o meno brevi (e perfino lunghi), che reinterpretare attraverso l’opera dei giudici il principio di “unità nella diversità”, il quale guida i passi delle istituzioni europee ad ogni livello.

Tornando ai classici del pensiero filosofico, da cui abbiamo preso le mosse, sento di asserire anche in questa sede che nel mezzo del dibatti- to politico internazionale si trova tuttora Rawls, grande fautore del libe- ralismo politico, che definirei un uomo per tutte le stagioni, come Tom- maso Moro. L’idea fondamentale di ogni sua riflessione è, ancora una volta, che la giustizia intesa come equità sociale possa ben convivere con la libertà, aggiungerei pure religiosa. È dunque consentito realizza- re una società tollerante e pluralista nella quale i rapporti tra le persone siano retti non solo dall’uguaglianza dei diritti ma anche da quella delle opportunità nell’accoglienza e nel riguardo di tutti7.

Rawls fu criticato sia dai liberali, che lo rimproveravano di ritenere l’economia di mercato e la proprietà privata come fattori secondari, sia dai socialisti, che lo accusavano di dare priorità ai diritti civili e politici, quantunque fondamentali come la libertà religiosa, ossia alle libertà c.d. “formali”8. In verità il suo pensiero è disputato da ambedue le correnti

di pensiero politico e dai loro maldestri epigoni, in un quadro generale sempre meno entusiasmante, essendo egli costantemente attento a porre in luce la compenetrazione fra libertà e uguaglianza, architrave delle democrazie nel panorama nazionale ed europeo.

7 Cfr. J.R

AWLS, Liberalismo politico, Milano, 1994, 24-25, 173-175, 306-309.

8 Cfr. E. N. L

UTTWAK, S. CREPERIO VERRATTI,Che cos’è davvero la democrazia,

IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE