• Non ci sono risultati.

Adrian Loretan

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Ermeneutica conciliare riguardo ai diritti del-

l’uomo. 3. Ermeneutica dei diritti umani e ermeneutica del diritto canonico. 4. Dignitatis humanae personae. 4.1. Fondazione trascendentale di filosofia del diritto. 4.2. Fondazione teologica trascendente. 5. Dignità umana e diritti umani. 6. Prospettive per il futuro dell’ADEC.

1. Premessa

Illustri docenti e ricercatori nell’ambito del diritto ecclesiastico e canonico, è per me un grande onore partecipare al vostro convegno an- nuale. Vorrei porgere il mio saluto mettendo brevemente a fuoco la congiunzione e posta tra diritto ecclesiastico e canonico riferita alla di- gnità umana: dato che questa vale sia nel diritto ecclesiastico sia nel diritto canonico. In questo senso vorrei porre l’accento sulla libertà re- ligiosa, che esattamente cinquant’anni fa il Concilio Vaticano II, nel decreto Dignitatis humanae, ha riconosciuto quale frutto della dignità che appartiene ad ogni persona, quindi indipendentemente dalla fede professata. Mi chiedo quali conseguenze abbia questo ragionamento in merito alla tutela dei diritti fondamentali connessi alla diversità, tanto all’interno della Chiesa quanto all’interno delle religioni.

2. Ermeneutica conciliare riguardo ai diritti dell’uomo

In mezzo al Concilio, nel 1963, Papa Giovanni XXIII ha iniziato a riflettere intorno ai diritti umani nella sua enciclica Pacem in terris. La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite viene interpretata in questa enciclica come fondamento di un ordine giusto

della convivenza civile. La consapevolezza moderna della libertà appa- re un segno del tempo e un’espressione della dignità della persona. Il Concilio segue esattamente questo filone interpretativo, come dimo- strano i seguenti elementi:

- la dichiarazione conciliare Dignitatis humanae (1965) riconosce la persona umana individuale come soggetto della storia costituziona- le moderna;

- la dichiarazione conciliare Nostra aetate (1965) rifiuta esplicitamente una lettura particolaristica di diritti umani: «Viene dunque tolto il fondamento ad ogni teoria o prassi che […] introduce discrimina- zione in ciò che riguarda la dignità umana e i diritti che ne deriva- no» (n. 5/870);

- il Concilio introduce all’interno della Chiesa la riflessione sui diritti umani in termini teologico-giuridici: non esiste «quindi in Cristo e nella Chiesa nessuna ineguaglianza (…)» (LG 32/365 vedi c. 208), «Tuttavia ogni genere di discriminazione di diritti fondamentali della persona (…) deve essere superato ed eliminato come contrario al disegno di Dio» (GS 29/1410).

Il Concilio rispetta perciò il diritto individuale di condurre una pro- pria vita responsabile ed autonoma in libertà. Attraverso questa dichia- razione la Chiesa si riconcilia con lo stato di diritto moderno e con le libertà e i diritti fondamentali espressi dalla Rivoluzione francese e in precedenza espressamente negati.

3. Ermeneutica dei diritti umani e ermeneutica del diritto canonico

Questa cornice di riferimento ai diritti umani è rilevante per il Codex

Iuris Canonici?

1. Secondo un’interpretazione tradizionale del Concilio e accertato che il Codice prescinde dai diritti umani, la risposta non può che essere negativa. Tuttavia per la prima volta nella storia del diritto canoni- co un Codice della Chiesa contiene un esplicito riferimento al prin- cipio di uguaglianza (canone 208), ma resta da verificare se questo canone sia da solo adatto a sostenere richieste di parità.

2. Se al contrario si presuppone un’interpretazione del Concilio e del Codice nel quadro di riferimento dei diritti umani, la loro importan- za può essere affermata. Il Sinodo dei vescovi del 1974 – sul tema

Diritti umani e riconciliazione – tiene per esempio presente che

«nel desiderio di (…) meglio compiere il suo ministero, la Chiesa vuol manifestare rispetto e cura dei diritti dell’uomo nel proprio ambito» (602).

Il catalogo di diritti fondamentali del CIC 1983 fa peraltro intendere che le istituzioni ecclesiastiche possono essere legittimate solo come istituzioni di libertà, come ha espressamente ribadito il papa del Conci- lio: Paolo VI.

Il compito più nobile del diritto canonico consiste nel «dare degli spunti, promuovere, proteggere e rendere possibile uno spazio di vera libertà». Le due interpretazioni del Concilio indicano tuttavia due dire- zioni opposte. Come va intesa quindi la dignità umana?

4. Dignitatis humanae personae

Dopo la Dichiarazione universale di diritti dell’uomo del 1948, co- me la maggior parte delle costituzioni, anche la legge fondamentale della Chiesa promuove con un catalogo dei diritti fondamentali dei cre- denti. Una costituzione moderna per la Chiesa non può non aprirsi con il riferimento alla dignità umana o, più precisamente nell’espressione latina dignitatis humanae personae, con la quale il Concilio ha iniziato la Dichiarazione sulla libertà di religione.

Dal 1945 molte nuove costituzioni e patti internazionali parlano del- la dignità umana, almeno nel preambolo, ma per lo più nella parte ordi- namentale. L’espressione dignità umana compare per la prima volta nel preambolo della Carta delle Nazioni Unite. Dopo fa ingresso nel pream- bolo e nel primo articolo della Dichiarazione universale di diritti del- l’uomo e negli identici preamboli dei Patti internazionali riguardanti i diritti politici e civili e quelli economici, sociali e culturali del 19 di- cembre 1966. Ma prima ancora l’espressione dignità umana viene uti- lizzata dal Concilio Vaticano II nelle parole introduttive della menzio-

nata dichiarazione sulla libertà di religione. Ancor prima che il testo della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo trovi una realizza- zione giuridica mondiale, la suprema autorità della Chiesa cattolica aveva impegnato i propri membri – siamo nel 1965 – a rispettare la di- gnità umana.

4.1. Fondazione trascendentale di filosofia del diritto

In senso kantiano il termine dignità è collegato al divieto assoluto di strumentalizzare un essere umano. Le descrizioni kantiane della dignità umana partono dal suo concetto di autonomia come facoltà di porre dei limiti a se stesso. In questa prospettiva la dignità è propria ad ogni uo- mo in quanto essere umano. Essa rappresenta il cardine dell’universali- smo normativo nel campo della morale e della legge. È la premessa normativa da sempre presupposta, connotato almeno implicito di ogni argomentazione morale o giuridica.

Nell’ambito della costituzione l’espressione dignità umana è basila- re: vuol dire che costituisce la costituzione e non il contrario. La dignità umana costituisce la costituzione storica; non è quest’ultima a costituire la dignità umana. Per sottolinearne il carattere prepositivo precedente ad ogni costituzione reale, in termini filosofici si parla di una relazione trascendentale. Trascendentale vuol dire essere condizione della possi- bilità di costituire qualcosa. La dignità umana è pertanto un presupposto epistemologico necessario per costituire una società uguale e libera. Perciò essa è anche costitutiva della conseguente democrazia.

4.2. Fondazione teologica trascendente

Nella formulazione della dichiarazione conciliare Dignitatis

humanae personae il concetto di dignità e il concetto di persona sono

congiunti, cosa che sia i teologi sia i giuristi difendono. Non si può pro- gnosticare come si evolverà il rapporto tra i diritti di libertà universal- mente pensati e le tradizioni religiose. Con certezza si può solo dire che l’idea di dignità umana detiene una posizione centrale rispetto a incon- tri produttivi e critici tra pensiero contemporaneo dei diritti umani e tradizioni religiose (così afferma Heiner Bielefeldt in una pubblicazione

per la commissione tedesca Iustitia et Pax con il titolo – tradotto in ita- liano – Spunti per la richiesta di validità dei diritti umani).

La dichiarazione conciliare Dignitatis humanae si rivolge in primo luogo alla sfera del diritto ecclesiastico, come mostrano i molti riferi- menti all’ordine dello stato. Ma la dignità umana è perciò da ridurre al solo spazio delle relazioni tra Stato e Chiesa? Essa costituisce un rife- rimento fondamentale per entrambe le istituzioni, ma stiamo forse par- lando di due concezioni diverse della dignità umana nel diritto ecclesia- stico e nel diritto canonico? Se si paragona la dignità umana nel diritto canonico (c. 208) e nel diritto statale si può effettivamente ricavare questa impressione. Ma è veramente possibile che nella sfera sociale della chiesa non si debba parlare di dignità umana come immagine di- vina? La dignità umana è un riferimento fondamentale teologico e filo- sofico che precede come un a priori prepositivo anche la costituzione della chiesa.

La Dichiarazione universale di diritti dell’uomo del 1948 vive di presupposti spirituali che essa stessa non è in grado di produrre. Una ONG attiva in tutto il mondo come la chiesa cattolica ricopre perciò un ruolo decisivo per l’interpretazione e per il riconoscimento culturale della dignità umana e per i diritti dell’uomo da essa dedotti. E questo vale anche per gli Stati.

5. Dignità umana e diritti umani

In ultima analisi la dignità umana è la ragione per la quale gli uomi- ni godono di diritti. Si può considerare la dignità umana come una ri- vendicazione di rispetto. La dignità umana costituisce l’intera sfera del- la normatività attraverso la sua universale rivendicazione di rispetto. Senza questa rivendicazione di rispetto rivolta all’uomo come soggetto responsabile non si darebbe diritto. La dignità umana è cioè causa

essendi di ogni diritto, anche di quello canonico.

Chi è titolare della dignità umana? Chi è portatore dell’immagine divina (Gen 1,27)? Kant ha manifestato la speranza che gli uomini tro- veranno un giorno il coraggio di liberarsi dallo stato di minorità per il quale essi stessi sono colpevoli. Questo potrebbe muovere le autorità a

trattare gli uomini secondo la loro dignità. La rivoluzione francese ha creduto di poter trascurare i diritti delle donne. La Chiesa, che ha tratta- to i laici per secoli come oggetto di cura pastorale (vedi il CIC 1917), sottolinea con il termine dignità umana nella dichiarazione del Concilio Vaticano II Dignitatis humanae lo stato ecclesiologico di soggetto che conviene a tutti i suoi membri e a tutti gli uomini.

6. Prospettive per il futuro dell’ADEC

L’Associazione di docenti universitari italiani di diritto ecclesiastico e di diritto canonico (ADEC) sarà di grande importanza non solo per il futuro d’Italia. Sarà anche basilare per creare un ponte tra il diritto sta- tale e il diritto religioso. Le università italiane hanno una tradizione se- colare di discussione tra diritto romano e diritto canonico sin dalla fon- dazione dell’università di Bologna. Siccome oggi la dignità umana co- stituisce il fondamento della relazione tra diritto statale e diritto religio- so, credo che l’Associazione avrà un futuro promettente anche per ri- solvere i problemi della convivenza nell’Europa multiculturale.

PLURALISMO Y LIBERTAD RELIGIOSA