Caterina Gagliardi
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Il principio di non discriminazione nell’ordi-
namento sportivo. 3. Pratiche di culto e discriminazione religiosa. 4. Conside- razioni conclusive.
1. Premessa
Nel vincolo contrattuale che lo lega alla Federazione sportiva di ap- partenenza, l’atleta1, assimilato dalla Corte di Giustizia delle Comunità
Europee ad un prestatore di lavoro subordinato2, deve ritenersi destina-
tario della tutela giuslavorista e civile contemplata a livello nazionale3 e
comunitario4 al fine di vedersi garantito il rispetto dei principi e dei di-
ritti relativi alla non discriminazione ed alle libertà fondamentali5. In
1 Ai fini della presente indagine, per atleta si intende colui che sia legato da un vin-
colo di natura contrattuale con la rispettiva Federazione sportiva.
2 Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 15 dicembre 1995, in Foro.it, 1996,
IV, pag. 1 ss.
3 M.G
RANDI, G.PERA, Commentario Breve allo Statuto dei lavoratori, Padova,
1985, pag. 1.
4 Il divieto di discriminazione è sancito dall’art. 14 della CEDU, che garantisce la
parità di trattamento nel godimento dei diritti riconosciuti nella Convenzione. Il proto- collo n. 12 (2000) della CEDU amplia la portata del divieto di discriminazione garan- tendo la parità di trattamento nel godimento di ogni diritto, ivi compresi i diritti con- templati dal diritto nazionale. Cfr. B.MICOLANO, Il diritto antidiscriminatorio nella
giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, Milano, 2009.
5 Secondo V.P
ACILLO, Il divieto di discriminazione religiosa nel rapporto di lavoro
subordinato, in www.olir.it: «Il legislatore italiano (…) fa infatti divieto al datore di
lavoro di assumere quali criteri di assunzione, licenziamento, di inquadramento e/o differenziazione di trattamento dei lavoratori le convinzioni in materia religiosa, tute- lando ancora una volta il diritto del lavoratore di non subire conseguenze pregiudizievo- li in ragione della fede professata (o non professata) o delle opinioni religiose da lui
particolare, secondo quanto statuito dalle vigenti previsioni normative e dall’orientamento giurisprudenziale delineatosi, l’atleta deve essere tutelato da qualsiasi forma di discriminazione, anche di natura religio- sa6, non solo in fase di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato,
ma, anche nell’espletamento della medesima prestazione7.
2. Il principio di non discriminazione nell’ordinamento sportivo
Per quanto quello sportivo rientri sicuramente tra gli ambiti di appli- cazione della disciplina antidiscriminatoria, lo stesso sistema non si preoccupa di cristallizzare le condotte lesive o, comunque, pregiudizie- voli, del diritto di professare l’appartenenza ad un credo religioso e di esercitarne le relative pratiche di culto. Piuttosto, diversi sono gli statuti delle Federazioni sportive tesi a prevedere l’esclusione, durante la ma- nifestazione agonistica, di qualsiasi forma discriminatoria8, tanto diretta
quanto indiretta9, prevedendo l’irrogazione di sanzioni disciplinari in
caso contrario10.
manifestate (…)». Cfr. S.COGLIEVINA, Diritto antidiscriminatorio e religione. Ugua-
glianza, diversità e libertà religiosa in Italia, Francia e Regno Unito, Tricase, 2013,
pag. 57.
6 Cfr. D.M
AFFEIS,La discriminazione religiosa nel contratto, in www.olir.it, pag. 8:
«L’attribuzione, ad opera del contraente, di rilevanza ad un connotato durevole della controparte contrattuale, qual è la religione, è idonea, per limitarsi al singolo, a lederne un diritto della personalità, mentre, sul piano collettivo, crea odiosi fenomeni di intolle- ranza».
7 Cfr. Legge contro la Discriminazione del 30 giugno 2013.
8 In proposito, alla luce della normativa vigente in materia di discriminazione raz-
ziale, etnica e religiosa, la Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manife- stazioni Sportive, n. 14/2007, del 08.03.2007, ha disciplinato la procedura attraverso la quale regolamentare l’introduzione negli impianti sportivi di striscioni o di quanto altro ad essi assimilabile, nonché tamburi ed altri mezzi di diffusione, prevedendone il divie- to se non espressamente autorizzati.
9 Cfr. Legge contro la discriminazione, art. 2.
10 Il Codice di Giustizia Sportiva dell’UEFA, approvato dal Consiglio Federale del
16.10.2013, all’art. 11, co. 2, statuisce: «Il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dalla lettera g)
È innanzitutto il Codice disciplinare della Fifa che, all’art. 58, defi- nisce la discriminazione come l’offesa alla dignità di una persona o di un gruppo di persone attraverso parole o azioni di disprezzo, discrimi- natorie o denigratorie nei confronti della razza, del colore, della lingua, della religione e delle origini, mentre il principio di non discriminazio- ne rinviene il principale referente codicistico nell’art. 6 del Codice di
Comportamento Sportivo del Coni11, oltre ad essere richiamato espres-
samente dalle previsioni federali statutarie e regolamentari.
L’art. 2, co. 5, dello statuto adottato dalla Federazione Italiana
Giuoco Calcio «promuove l’esclusione dal giuoco del calcio di ogni
forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violen- za». Allo stesso modo, lo Statuto della Fédération Internationale de
Football Association prevede che «la discriminazione di qualsiasi tipo
nei confronti di un paese, un soggetto o un gruppo di persone per moti- vi di appartenenza etnica, sesso, lingua, religione, appartenenza politica o per qualsiasi altro motivo è da ritenersi rigorosamente vietata e puni- bile con la sospensione o l’espulsione»12.
dell’art. 19, comma 1, nonché con l’ammenda da € 10.000,00 ad € 20.000,00 per il settore professionistico. I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 che commettono una violazione del comma 1 sono puniti con l’inibizione o la squalifica non inferiore a quattro mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dalla lettera g) dell’art. 19, comma 1, nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda da € 15.000,00 ad € 30.000,00». Il testo del codice è consultabile sul sito: www.uefa.it.
11 Codice di Comportamento Sportivo del Coni, art. 6: «I tesserati, gli affiliati e gli
altri soggetti dell’ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all’origine etnica o territoriale, al sesso, all’età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche». Il testo del Codice è consultabile sul sito: www.coni.it.
12 A tale proposito, successivamente all’approvazione della Risoluzione contro il
razzismo nel calcio, avvenuta in occasione del Congresso straordinario del 2001 a Bue- nos Aires, la Fifa ha istituito le Giornate contro la Discriminazione; queste ultime sono organizzate nel corso delle competizioni agonistiche e tra le differenti attività previste dal Protocollo è contemplata la lettura da parte dei capitani delle rispettive squadre di una apposita dichiarazione antidiscriminatoria, a seguito della quale giocatori ed arbitri esibiscono una bandiera con su scritto «Say No to Racism» in FEDERATION INTERNA- TIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION, Tout sur la Fifa. Développer le jeu. Toucher le
Nel contemplare uno specifico riferimento al fattore religioso, l’art. 1, co. 1.06, dello statuto della Federazione Italiana Triathlon prevede che: «L’attività della FI.Tri è estranea ad ogni distinzione di religioni, di politica, di razza e di sesso»13. Analogamente, lo statuto della Fede- razione Italiana Danza Sportiva, all’art. 1, co. 7, è preposto ad evitare
che l’identità religiosa del singolo atleta possa costituire causa ostativa della pratica sportiva, prevedendo che «la FIDS persegue le sue finalità istituzionali in ossequio ai principi di democrazia interna e di ugua- glianza e pari opportunità, con esclusione di ogni forma di violenza, xenofobia e di discriminazione razziale, religiosa e politica»14. Dello
stesso tenore letterale, il disposto normativo di cui all’art. 1, co. 4, dello statuto della Federazione Italiana Pallacanestro15, ai sensi del quale
«l’ordinamento della F.I.P. è retto in base al principio di democrazia interna, nonché al principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza, parità e pari opportuni- tà ed in conformità con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazio- nale con esclusione di ogni forma di discriminazione razziale, religiosa e politica, e nella salvaguardia della tutela sanitaria delle attività sporti- ve».
Anche gli statuti della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio16,
della Federazione Pugilistica Italiana17, della Federazione Italiana di
13 Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.fitri.it.
14 Gli statuti della FIBA e della FIDS sono disponibili sui rispettivi siti ufficiali:
www.fiba.it e www.fids.it.
15 Statuto FIP, art. 1, co. 2: «Le finalità istituzionali sono attuate nel rispetto dei
principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità, con esclusione di ogni forma di discriminazione razziale, religiosa e politica, e nella salvaguardia della tutela sanitaria delle attività sportive». Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficia- le: www.fip.it.
16 Statuto FISG, art. 1, co. 1: «La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (…). È
ispirata al principio democratico di partecipazione all’attività sportiva da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità (…)».Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.fisg.it.
17 Statuto FPI, art. 1, co. 5: «La F.P.I. è retta sui principi di libera e democratica
partecipazione alla attività sportiva in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale». Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.fpi.it.
Atletica Leggera18, della Federazione Italiana Badminton19, della Fede- razione Italiana Giuoco Calcio20, della Federazione Ciclistica Italia- na21, della Federazione Italiana Nuoto22, della Federazione Italiana Giuoco Squash23, della Federazione Ginnastica d’Italia24, della Fede- razione Italiana Pallavolo25, della Federazione Italiana Sport Eque-
18 Statuto FIDAL, art. 1, co. 1: «La Federazione Italiana di Atletica Leggera (FI-
DAL) associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, fonda- ta nel 1898, è formata da tutte le società e associazioni sportive costituite ai sensi della normativa vigente che senza scopo di lucro praticano in Italia l’atletica leggera, ispiran- dosi al principio di democrazia e di opportunità (…)».Il testo dello statuto FIDAL è disponibile sul sito: www.fidal.it.
19 Statuto FIBA, art. 1, co. 1.4: «È retta dal presente statuto e dai propri regolamen-
ti, che si conformano ai principi di democrazia interna e della partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità (…)». Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.fiba.it.
20 Statuto FIGC, art. 1, co. 3: «L’ordinamento della FIGC si ispira al principio di
democrazia interna e garantisce la partecipazione degli atleti e dei tecnici all’attività sportiva e federale». Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.figc.it.
21 Statuto FCI, art. 1, co. 5: «La F.C.I. è retta da norme statutarie e regolamentari,
sulla base del principio di democrazia interna e della partecipazione all’attività sportiva da parte di tutti, in condizioni di parità, in adesione all’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, in conformità delle deliberazioni del C.O.N.I.». Il testo è disponibile sul sito: www.federciclismo.it.
22 Statuto FIN, art. 1, co. 4: «L’ordinamento della F.I.N. è retto in base al principio
di democrazia interna, nonché del principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque, uomini e donne, in condizioni di uguaglianza, parità e pari opportuni- tà». Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.fin.it.
23 Statuto FIGS, art. 1, co. 2: «(…) È retta da norme statutarie e regolamentari ispi-
rate al principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità». Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficia- le: www.figs.it.
24 Statuto FGI, art. 1, co. 5: «L’ordinamento statutario e regolamentare è ispirato al
principio democratico e di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità». Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.federginnastica.it.
25 Statuto FIPAV, art. 1, co. 3: «La FIPAV non persegue fini di lucro ed è retta dal-
le norme del presente Statuto e da quelle regolamentari sulla base del principio di de- mocrazia interna, del principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiun- que in condizioni di parità e in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed inter-
stri26, della Federazione Italiana Sport Invernali27, della Federazione Italiana Taekwondo28, della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco29,
della Federazione Italiana Canoa Kayak30, della Federazione Italiana Bocce31, della Federazione Italiana Baseball Softball32, della Federa- zione Italiana Pesistica33, della Federazione Italiana Scherma34 e della
nazionale nonché con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, della FIIVB e del CONI». Il testo dello statuto è consultabile sul sito: www.fipav.it.
26 Statuto FISE, art. 1, co. 1: «La Federazione Italiana Sport Equestri (…) si ispira a
principi democratici e al principio della partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità». Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.fise.it.
27 Statuto FISI, art. 1, co. 3: «La FISI è retta dal principio democratico e garantisce
la partecipazione di tutti all’attività federale in condizioni di parità e di pari opportuni- tà». Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.fisi.org.
28 Statuto FITA, art. 1, co. 3: «La FITA è (…) ispirata al principio democratico ed
al principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni d’uguaglianza e di pari opportunità (…)».Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.fita.it.
29 Statuto FITARCO, art. 1, co. 1.1.4: «Le norme statutarie e regolamentari della
FITARCO s’ispirano ai principi di democrazia interna, di libertà di accesso all’attività del tiro con l’arco da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari opportu- nità ed al principio della trasparenza degli atti». Il testo dello statuto è disponibile sul sito: www.fitarco-italia.org.
30 Statuto FICK, art. 1, co. 3: «La F.I.C.K. persegue lo svolgimento dell’attività
sportiva e ne garantisce la pratica da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale». Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: wwwfedercanoa.it.
31 Statuto FIB, art. 1, co. 7: «La Federazione Italiana Bocce (…) è ispirata al princi-
pio democratico e al principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiun- que in condizione di uguaglianza e pari opportunità». Il testo dello statuto è disponibile sul sito: www.federbocce.it.
32 Statuto FIBS, art. 1: «La F.I.B.S. è apartitica e apolitica e non persegue fine di
lucro. (…) Organizza e disciplina lo svolgimento dell’attività sportiva e ne garantisce la pratica da parte di chiunque, in condizioni di parità e pari opportunità in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale». Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www.fibs.it.
33 Lo statuto della Federazione Italiana Pesistica, accanto all’enunciazione del
principio di democrazia e di partecipazione di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, all’art. 1, co. 10, statuisce che «La FI.PE. è estranea a qualsiasi
Federazione Italiana Rugby35, pur non prevedendo alcuno specifico
richiamo al fenomeno discriminatorio di natura religiosa, contemplano la partecipazione alla pratica sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità36.
Eppure il divieto di discriminazioni, sancito prevalentemente nel- l’intento di assicurare una eguale partecipazione allo sport da parte di chiunque, tanto da potersi ritenere in esso ricompreso anche il divieto di porre in essere trattamenti di sfavore causati dall’identità religiosa del singolo atleta, non può non essere interpretato ed applicato tenendo conto della aconfessionalità propria dell’ordinamento sportivo.
Dall’analisi delle disposizioni statutarie si evince come soltanto al- cune delle principali Federazioni sportive nazionali assumono una posi- zione ben determinata rispetto al fattore religioso, facendo emergere la neutralità37 del sistema sportivo che vuole rimanere estraneo ad ogni
«questione» religiosa.
In un tale assetto normativo non è tanto l’analisi delle ipotesi in cui la violazione delle disposizioni sportive implica la lesione del diritto di libertà religiosa ad assumere una rilevanza centrale quanto piuttosto la constatazione che la questione discriminatoria si delinea, aprioristica- mente, nella misura in cui le Federazioni sportive non intendono assu- mere alcuna posizione o decisione in merito al mondo delle religioni nonché all’identità religiosa dei propri associati, non essendo la tutela
questione politica, religiosa e razziale». Il testo dello statuto è disponibile sul sito uffi- ciale: www.fipe.it.
34 Statuto FIS, art. 1: «La F.I.S. è apartitica e apolitica. (…) Promuove lo svolgi-
mento dell’attività sportiva e ne garantisce la pratica da parte di chiunque, in condizioni di parità e di pari opportunità in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale e inter- nazionale». Il testo dello statuto è disponibile sul sito: www.federscherma.it.
35 Lo statuto della Federazione Italiana Rugby, all’art. 2, co. 3, si preoccupa di ga-
rantire «la partecipazione all’attività sportiva in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, con esclusione di qualsiasi ingerenza razziale, politica o religiosa». Il testo dello statuto è disponibile sul sito ufficiale: www. firugby.it.
36 Diversamente, lo statuto della Federazione Italiana Vela, al pari dello statuto del-
la Federazione Italiana Giuoco Handball, introduce esplicitamente il concetto di «aconfessionalità», allorquando all’art. 1, co. 4, statuisce che «La FIV è apartitica, apo- litica e aconfessionale».
37 Sul concetto di laicità im-positiva, M. d’Arienzo, La laicità francese: “aperta”,
del sentimento religioso dell’atleta destinata a trovare una «giusta» col- locazione in seno alle richiamate Carte federali.
Secondo una tale impostazione l’esercizio del diritto di libertà reli- giosa, destinato a trovare concreta attuazione al di fuori del sistema sportivo, risulta essere ingiustamente compresso se si tiene conto, per come emerso anche a livello giurisprudenziale38, che l’affiliazione ad
una società, implicante la volontaria sottomissione dell’atleta alle nor- me del rispettivo ordinamento, non può implicare alcuna accettazione di limitazioni dei diritti fondamentali39.
3. Pratiche di culto e discriminazione religiosa
Se si volge l’attenzione al concreto espletamento del rapporto di la- voro sportivo e se si tiene conto della relazione intercorrente tra la pro- fessione della fede religiosa e l’esercizio della «professione» sportiva, e più in particolare, dell’osservanza dei precetti religiosi durante l’esple- tamento della disciplina agonistica, la soggezione alle norme di diversa derivazione, per un verso confessionale e per un altro sportiva, può im- plicare fenomeni discriminatori nelle ipotesi in cui le une prevalgono sulle altre senza che il diritto di libertà religiosa trovi espressione.
In tale prospettiva, particolare interesse riveste il rapporto tra le re- gole alimentari prescritte dalle diverse religioni40 e le misure adottate
dal sistema sportivo al fine di consentirne o meno l’osservanza. Con particolare riguardo alla pratica del digiuno, l’accordo raggiun- to tra il Consiglio Centrale dei musulmani in Germania e le organizza-
38 Giudice I Istanza Spagna Barcellona, 18.11.1991, Smith c. Asociaciòn clubs Ba-
loncesto.
39 Cass. Civ., Sez. Un., 26 gennaio 1971, n. 174; Cass. Civ., Sez. Un., 24 giugno
1972, n. 2135.
40 A.G.C
HIZZONITI,M.TALLACCHINI, Cibo e Religione: diritto e diritti, in Quaderni
del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’università Cattolica del Sacro Cuore, Tri-
case, 2010, pag. 19: «Si può facilmente constatare che la stragrande maggioranza delle religioni, in maniera più o meno determinante, attribuisce al cibo significati tali da giu- stificare la predisposizione di regole che finiscono col condizionare a vari livelli la vita del fedele». Da ultimo, A.FUCCILLO, Il cibo degli dei. Diritto, religioni, mercati ali-
zioni del calcio professionistico tedesco ha previsto l’introduzione della possibilità per i propri adepti di disputare le partite senza attenersi al- l’osservanza del Ramadan. La formulazione della clausola contrattuale si è basata su quanto espresso dall’Istituto Teologico egiziano Al-Azhar del Cairo, a parere del quale, qualora sussista un contratto di lavoro sportivo che sia l’unica fonte reddituale del calciatore professionista, è consentito all’atleta musulmano di astenersi dal digiuno durante le par- tite disputate nel periodo coincidente con il mese del Ramadan. Ciò sul presupposto che, in forza del vincolo contrattuale vigente tra l’associa- zione ed il calciatore, quest’ultimo è tenuto ad assicurare una buona
performance fisica rispetto alla quale l’osservanza dei dettami del pro-
prio credo religioso potrebbe incidere negativamente.
Le prescrizioni alimentari di diversa natura hanno avuto concreta at- tuazione relativamente al caso di Demba Ba il quale, nel trasferimento dal Newcastle al Chelsea, ha visto comprese e soddisfatte le esigenze legate alla religione professata: i dirigenti, infatti, hanno autorizzato il consumo di cibo halal preparato secondo le linee-guida della legge islamica, prevedendo altresì un tempo ed un luogo da dedicare alla pre-