• Non ci sono risultati.

CAPITOLO II – WHISTLEBLOWING: SVILUPPO DELLA

8. Linee guida ANAC

Davanti a questo quadro normativo, l’ANAC decide di introdurre una serie di Linee guida per cercare di chiarire alcune questioni interpretative relative all’art 54 bis e fornire agli enti indicazioni sulle misure più idonee da applicare per una piena tutela del

whistleblower121.

Con la determinazione 28 aprile 2015, n.6, quindi, il tema del whistleblowing ottiene una regolamentazione che possiamo definire completa.

L’ANAC, criticando la protezione fornita dalla legge e considerandola come eccessivamente generale ed astratta, delinea una serie di precisazioni che verranno seguite dall’Authority per la gestione delle segnalazioni e che, come precisato nel documento, possono rappresentare un utile riferimento per le amministrazioni tenute ad applicare l’art 54 bis122

.

119Art. 31: ”Al comma 1, dell'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le

parole: «Corte dei conti,» sono inserite le seguenti «o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC),»”.

120Art. 19, comma 5, lettera a): ”Riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui

all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

121

Cfr. P. COSMAI, Ad un anno dalle Linee guida il primo rendiconto ANAC sul whistleblowing, in Azienditalia – Il personale, X, 2016, p. 512.

122 ANAC, “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d.

62 8.1. Ambito applicativo in senso soggettivo

Dal combinato disposto dell’art. 1 comma 51 e 59 della l. 6 novembre 2012, n.190, l’ANAC ritiene che la normativa coinvolga le amministrazioni in senso lato, quindi gli Enti pubblici in senso stretto, ma anche quelli vigilati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni (enti pubblici non economici) e, di conseguenza, precisa come per “dipendente pubblico” debbano intendersi i dipendenti di queste strutture.

8.2. Divieto dell’anonimato

L’Authority sottolinea come la ratio dell’art 54 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sia quella di tutelare l’identità di chi denuncia, il quale dovrà essere necessariamente un dipendente pubblico individuabile e riconoscibile.

Per quanto riguarda le segnalazioni anonime, l’ANAC ribadisce come queste non potranno essere prese in considerazione, salvo che non siano adeguatamente circostanziate e ricche di particolari, quindi in grado di far emergere fatti relativi a contesti determinati123.

Dette segnalazioni anonime, comunque, se dovessero essere considerate rilevanti, saranno gestite in modo diverso da quanto previsto dalla normativa in esame.

8.3. Superiore gerarchico

Nelle Linee guida viene chiarito come per “diretto superiore gerarchico” debba intendersi il Responsabile della prevenzione, che sarà sostituito dall’ANAC nel caso in cui la segnalazione riguardi

63

proprio il Responsabile, di conseguenza, anche se il dipendente rivolgerà la segnalazione al proprio superiore gerarchico, questa dovrà essere poi trasmessa al R.P.C. (o eventualmente all’ANAC) che la gestirà.

8.4. Condotte illecite

L’Autorità da una spiegazione ampia di “condotte illecite”, perché all’interno di questa locuzione fa rientrare l’intera gamma di delitti contro la pubblica amministrazione124, ma anche l’abuso di potere e soprattutto le fattispecie che possono essere qualificate come inquinamento dell’azione amministrativa ab externo125

.

8.5. In ragione del rapporto di lavoro

La locuzione “in ragione del rapporto di lavoro” viene interpretata in maniera molto ampia nelle Linee guida, infatti si ritiene che siano comprese anche le notizie acquisite in maniera casuale126 e, nel caso di trasferimento, comando o distacco del dipendente verso un’altra amministrazione, questi può porre in essere una segnalazione riguardante una diversa amministrazione da quella in cui sta prestando servizio, la quale, a sua volta, la inoltrerà all’ente a cui i fatti si riferiscono o all’ANAC.

Le notizie, ovviamente, dovranno essere fondate, e non verranno prese in considerazione voci o meri sospetti.

124 Libro II – Titolo II – Capo I c.p. 125

A mero titolo esemplificativo: nepotismo, demansionamento, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, ripetuta violazione delle tempistiche procedimentali.

126 Ragionamento già elaborato da R. CANTONE, La tutela del whistleblower: l’art 54-bis del

64

Questo modo estensivo di intendere il riferimento al rapporto lavorativo, ribalta sicuramente l’idea iniziale degli interpreti, ampliandola molto.

8.6. Limiti alla tutela

Come previsto nel comma 1 dell’art 54 bis, la tutela trova un limite “casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del codice civile”, però non è specificato il momento in cui la protezione nei confronti del denunciante venga meno, ecco che l’ANAC cerca di fare chiarezza individuando questo momento nella sentenza di primo grado sfavorevole al segnalante.

Un altro limite alla tutela è riscontrabile se il nominativo del whistleblower sia da considerarsi indispensabile per la difesa dell’incolpato, però non è specificato chi debba valutare l’indispensabilità o meno.

L’Autorità sostiene che a decidere sulla questione debba essere il Responsabile dell’Ufficio procedimenti disciplinari, su richiesta dell’interessato, e la sua scelta, qualunque essa sia, dovrà essere motivata.

Ritiene, altresì, opportuno che suddetto Responsabile venga a conoscenza del nominativo del segnalante solo nel momento in cui il segnalato chieda che sia resa nota l’identità del segnalante.

8.7. Gestione delle segnalazioni

All’interno del documento sono poi elencate alcune indicazioni relative delle segnalazioni, si specifica che queste dovranno essere

65

gestite in modo trasparente, dovrà essere tutelato il soggetto che gestisce la segnalazione e il contenuto di essa, in più dare la possibilità al segnalante di verificare lo stato di avanzamento dell’istruttoria.

Sono, altresì, previste una serie di cautele legate alla tutela della riservatezza del segnalante, attuabili tramite scelte oculate nell’ambito delle politiche di accesso, conservazione e sicurezza dei dati.

Documenti correlati