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I magistrati nel codice Vat Gr 2306 e nel P Lond Lit 108: un calcolo sticometrico

2 «Error noster irreparabiliter…»: storia delle attribuzioni dell’opera

3. I magistrati nel codice Vat Gr 2306 e nel P Lond Lit 108: un calcolo sticometrico

Il titolo De eligendis magistratibus, scelto dal primo editore W. Aly nel 1943, è puramente convenzionale, nonostante sia stato spesso riproposto da tutti coloro che si sono occupati delle

153 Alla pagina 115 dello stesso lavoro lo studioso riconfermò l’attribuzione a Teofrasto, riconoscendo, però, un

«wording» quanto meno «ambigous». L’attribuzione ai Νόμοι fu accolta con sicurezza da Crawford-Whitehead 1983, 577, MacDowell 1986, 138, Humphreys 1988, 492, n. 73, e anche da Luzzatto 2010, 93. In particolare, la studiosa intitola un paragrafo del suo contributo «Un codice di Teofrasto a 4 colonne», ed è il suo articolo ad essere citato come lavoro di riferimento per il DEM su Pinakes: <https://pinakes.irht.cnrs.fr/notices/cote/68937/>.

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pergamene155. Dei due frammenti pervenutici, solo il secondo, il fr. B, tratta esplicitamente e

diffusamente di materia magistratuale156. Delle otto colonne di testo, quindi, solo sei sono dedicate al

tema dell’elezione dei magistrati; le due colonne del fr. A riguardano la procedura di ἀνάκρισις157.

Questa considerazione, associata all’esame del metodo adoperato dall’autore nel riportare aneddoti procedurali di varie πόλεις, dà l’impressione di essere dinanzi a ciò che rimane di un testo più vasto di diritto comparato, per quanto abbozzato nella forma.

Per avere un’idea puramente ipotetica di quanto potrebbe essersi perso si può tentare di stabilire un confronto con l’Ath., un testo con un focus ben diverso, perché dedicato nello specifico ad una costituzione, quella di Atene, tuttavia tramandato in gran parte anch’esso da un testimone unico158.

Nell’opera tramandata dal P. Lond. Lit. 181, infatti, numerosi sono gli accenni ai magistrati nell’analisi diacronica della costituzione di Atene, e tuttavia la sezione precipuamente dedicata alle magistrature è quella dei capp. L-LXII. Una porzione di testo, dunque, non solo notevolmente più estesa di quella preservata dal fr. B del Vat. Gr. 2306, ma anche più approfondita nella trattazione delle singole questioni particolari.

Ecco una breve ricognizione delle magistrature nel corso della storia di Atene citate dall’autore dell’Ath.:

- Ath. III: le magistrature nell’antico ordinamento pre-draconiano: i magistrati, primariamente in carica a vita e successivamente per dieci anni, erano scelti tra i nobili e i ricchi. Le magistrature più importanti erano quelle di re, arconte e polemarco. Anni dopo, furono istituiti i tesmoteti, che avevano il compito di salvaguardare le usanze tradizionali e di dirimere le controversie giudiziarie.

- Ath. IV, 2-4, l’ordinamento magistratuale voluto da Draconte: l’elezione era di appannaggio dei cittadini capaci di armarsi da opliti; essi poi eleggevano i nove arconti e i tesorieri tra coloro che possedevano un capitale non ipotecato di almeno dieci mine, le magistrature minori

155 «De eligendis magistratibus» si legge anche per esteso anche nei titoli dei contributi di Sbordone 1948, Keaney–

Sgezedy-Maszak 1976, rispettivamente Le pergamene vaticane «De eligendis magistratibus», Theophrastus’ De Eligendis Magistratibus: Vat. Gr. 2306, Fragment B. Un più cauto Keaney nel 1974 intolava il suo lavoro dedicato al fr. A Theophrastus on Greek Judicial Procedure. Sensato in quest’ottica il titolo prescelto da Oliver nel 1977: The Vatican

Fragments of Greek Political Theory.

156 Per un’analisi dettagliata delle tematiche e delle magistrature trattate nel testo si rimanda al commento. 157 Per l’analisi dell’ἀνάκρισις cf. il commento al testo.

158 Per uno studio recente e ben condotto sul P. Lond. Lit. 108 rimando a Del Corso 2008. Su papiri ed edizioni dell’Ath.

cf. Montanari 1993. La riproduzione digitale del papiro londinese si può consultare nella sezione “Digitased manuscripts” sul sito Internet della British Library: <http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=papyrus_131_f001r>. Per una sintesi bibliografica sui rotoli cf. CPF I 1*, 24 (Aristoteles), 7, 280s. Si veda in particolar modo il papiro berlinese P.

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tra quanti erano in possesso di armi e infine strateghi e ipparchi tra figli legittimi di madre legittima con un capitale non ipotecato di almeno cento mine.

- Ath. VIII, le magistrature soloniane: Solone propose di eleggere i magistrati sorteggiando i candidati scelti dalle singole tribù.

- Ath. XXII, 2, le magistrature clisteniche: si sceglieva uno stratego per tribù e a capo dell’esercito vi era il polemarco.

- Ath. XXVI, 1-2, le magistrature all’epoca di Cimone: gli strateghi erano scelti secondo l’elenco degli opliti e spesso si trattava di uomini inesperti. Alla morte di Efialte, poi, si decise di ammettere anche gli zeugiti al sorteggio per i nove posti da arconte.

- Ath. XXIX, 2-5, i commissari eletti con il decreto di Pitodoro: costoro stabilirono che tutte le magistrature non dovessero gravare economicamente sulle casse della città fino alla fine della guerra.

- Ath. XXX, 2-5, il documento costituzionale “per il futuro” scritto sotto il governo dei Cinquemila: si propose di eleggere tra i membri del Consiglio gli strateghi, gli arconti, lo ieromnemone, i tassiarchi, gli ipparchi, i filarchi, i comandanti delle guarnigioni, gli amministratori dei tesori sacri ad Atena, gli ellenotami, gli altri tesorieri, i ministri dei sacrifici e altri dieci commissari.

- Ath. XXXI, costituzione “per il presente” sotto i Cinquemila: i magistrati sarebbero stati nominati da un Consiglio di Quattrocento membri, quaranta per ciascuna tribù; gli strateghi sarebbero stati eletti tra i Cinquemila e sarebbero stati nominati anche un ipparco e dieci filarchi. Non sarebbe stato possibile rinnovare più di una volta per ciascuna carica le magistrature diverse dal Consiglio e dalla strategia.

- Ath. XXXII, 3, governo dei Quattrocento: i Quattrocento e i dieci strateghi plenipotenziari entrano nel palazzo del Consiglio, assumendo il controllo della città.

- Ath. XXXIII, 1, governo dei Cinquemila dopo il rovesciamento dei Quattrocento: sotto i Cinquemila scelti tra gli opliti si votò la gratuità di tutte le magistrature.

- Ath. XXXV, 1, oligarchia dei Trenta: i Trenta elessero cinquecento consiglieri e gli altri magistrati tra i candidati scelti tra i mille, governando autocraticamente la città.

- Ath. XXXIX, 6, accordo sotto l’arcontato di Euclide, dopo il rovesciamento del regime dei Trenta: tra gli esclusi dell’amnistia politica figurano i Trenta, i Dieci e gli ex-magistrati del Pireo, che avrebbero dovuto rendere conto delle proprie azioni ai cittadini del Pireo.

- Ath. XLIII, 1-4, ordinamento magistratuale contemporaneo a chi scrive: i magistrati erano eletti per sorteggio, eccetto gli amministratori dell’esercito, delle feste e delle fonti. Da quel momento furono i pritani a stabilire se confermare in carica i magistrati.

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- Ath. XLIV, 4, compiti dei proedri: i proedri acquisirono il potere di eleggere gli strateghi, gli ipparchi e le altre cariche militari nell’assemblea.

- Ath. XLV, cambio dei poteri del Consiglio: i tesmoteti furono autorizzati a deferire al tribunale condanne e multe proposte dal Consiglio, che prima, invece, aveva pieni poteri in ciò. Il Consiglio poteva giudicare i magistrati, specie quanti si occupavano di amministrazione, ma anche per questo la decisione ultima spettava al tribunale. Anche i privati cittadini adesso potevano denunciare i magistrati per cattiva condotta.

- Ath. XLVII, collaborazione del Consiglio con i magistrati: il Consiglio, che ora aveva mantenuto soprattutto potere preventivo su molte faccende, collaborava con i magistrati quasi in tutto. L’autore descrive qui l’attività dei dieci tesorieri di Atena e dei dieci venditori. - Ath. XLVIII, cassieri, contabili e correttori: erano eletti dieci cassieri, dieci contabili e dieci

correttori, nominati dopo un sorteggio.

- Ath. XLIX, 3, collaborazione del Consiglio con il tesoriere: il tesoriere collabora con il Consiglio negli ambiti dei fondi militari, della costruzione delle Vittorie e dei premi delle Panatenee. C’era poi un tesoriere che si occupava nello specifico dell’indennità per gli invalidi.

Queste sono, dunque, le menzioni delle magistrature in Ath., accennate nel più ampio racconto della storia costituzionale di Atene o, per quanto concerne la situazione contemporanea all’autore, nella sezione sulla collaborazione di Consiglio e magistrati.

I capitoli L-LXII, invece, sono interamente dedicati ai magistrati, alle loro funzioni e alle strategie di elezione. L’autore tratta, nell’ordine, le seguenti magistrature elette per sorteggio (Ath. L- LX): dieci commissari per il restuaro dei templi, dieci commissari di polizia, dieci sovrintendenti per il mercato – cinque per la cttà e cinque per il Pireo –, dieci ispettori delle misure, dieci ispettori del grano, dieci ispettori del commercio, undici membri che si occupino dei prigionieri, cinque comparitori in processo, i Quaranta, cinque costruttori delle strade, dieci contabili e sostituti, un segretario della pritania, un segretario delle leggi, dieci commissari per i sacrifici espiatori, dieci commissari annuali per i sacrifici e le feste quinquennali che non fossero Panatenee, un arconte di Salamina, un demarco per il Pireo, sei tesmoteti e il loro segretario, poi un arconte, un re, e un polemarco con due paredri ciascuno, dieci organizzatori dei giochi. I magistrati eletti per alzata di mano sono, invece, tutti quelli militari, ossia dieci strateghi, dieci tassiarchi, due ipparchi, dieci filarchi, un ipparco per Lemno, un tesoriere per la nave Paralo e uno per la nave di Ammone (Ath. LXI-LXII). Nel cap. LXII si discute, inoltre, soprattutto dei compensi, argomento, questo, mai trattato nel DEM.

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Nel frammento B del DEM, del resto, vengono citati solo strateghi, tesorieri, guardiani delle leggi, gimnasiarchi, tassiarchi, filarchi, il tutto per 6 colonne di 44 linee ciascuna, con una media di 12/13 lettere per linea, per un totale di 3.168 lettere approssimato per difetto, o 4224 approssimato per eccesso. La sezione magistratuale del P. Lit. Lond. 181 interessa il f. 4v e si estende dalla l. 19 della colonna II alla l. 36 della col. VI. Il papiro ha in totale 37 colonne di 44-50 linee ciascuna. In particolare la col. II ha 45 linee, idem la III, 46 la IV, 45 la V. Contando che la sezione presa in esame inizia alla l. 19 della col. II e termina alla l. 36 della VI, si contano 199 linee di diversa lunghezza, la cui estensione varia tra 52 e 57 lettere per linea, per un totale di 10.348 lettere approssimato per difetto e 11.343 approsimato per eccesso. Se ne deduce che su 37 colonne solo circa 4 sono interamente dedicate ai magistrati. La piccola sezione del DEM è poco più di 1/3 di quella del P. Lit. Lond. 108, e questo dunque deve farci prendere in considerazione la possibilità che non solo la trattazione sui magistrati potesse essere più ampia di quella giunta fino a noi, ma anche che l’opera tutta potesse estendersi ancora e trattare altri temi di diritto comparato.