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Theophrastus habitauit in eo genere rerum: la testimonianza di Cicerone

2 «Error noster irreparabiliter…»: storia delle attribuzioni dell’opera

4. Theophrastus habitauit in eo genere rerum: la testimonianza di Cicerone

È opportuno, a questo punto, chiedersi se il DEM possa essere davvero opera di Teofrasto159. Che

l’autore si fosse dedicato ad argomenti politici, giuridici e magistratuali, è certo160; nel catalogo di

Diogene Laerzio (cf. D.L. V 42-49) si annoverano le opere Περὶ βασιλείας αʹ, Περὶ παιδείας βασιλέως

αʹ, Νόμων κατὰ στοιχεῖον κδʹ, Νόμων ἐπιτομῆς αʹ βʹ γʹ δʹ εʹ ϛʹ ζʹ ηʹ θʹ ιʹ, Νομοθετῶν αʹ βʹ γʹ, Πολιτικῶν αʹ βʹ γʹ δʹ εʹ ϛʹ, Πολιτικῶν πρὸς τοὺς καιροὺς αʹ βʹ γʹ δʹ, Πολιτικῶν ἐθῶν αʹ βʹ γʹ δʹ, Περὶ τῆς ἀρίστης πολιτείας αʹ, Περὶ τυραννίδος αʹ, Πρὸς Κάσανδρον περὶ βασιλείας αʹ, Περὶ νόμων αʹ, Περὶ παρανόμων αʹ, Προβλήματα πολιτικά, φυσικά, ἐρωτικά, ἠθικὰ αʹ, Περὶ βασιλείας αʹ βʹ, Πῶς ἂν ἄριστα πόλεις οἰκοῖντο αʹ, Περὶ δικανικῶν λόγων αʹ, Πολιτικοῦ αʹ βʹ.

Particolarmente innovativo risulta il Νόμων κατὰ στοιχεῖον κδʹ, stando al titolo: probabilmente, infatti, si trattò di una sorta di enciclopedia ante litteram, con la materia divisa per argomenti e disposta alfabeticamente161. Teofrasto si occupò di argomenti estremamente tecnici del

159 La citazione dal titolo del paragrafo, più correttamente Theophrastus […] habitauit […] in eo genere rerum si legge,

più estesamente, nel passo ciceroniano infra. Sul ruolo di Teofrasto all’interno del Peripato si veda l’agile ricapitolazione fornita da Gottschalk 1998; cf. Ibid., 281: «Theophrastus’ relation to the Peripatos is very different from that with other schools or individual thinkers: in a very real sense, Theophrastus was the Peripatos».

160 Cf. anche la voce in RE: Regenbogen 1940, col. 1516. La ricostruzione del profilo biografico di Teofrasto apprestata

da Regenbogen rimane insuperata, cf. anche Dorandi 1998, 29. Sugli interessi giuridici di Teofrasto cf. anche Banfi 2010, 38-45.

161 Cf. Rossetti 1999, 655, n.6 e Banfi 2010, 40. La composizione dell’opera potrebbe essere avvenuta tra 322 e 318,

stando al parere di Szegedy-Maszak 1981, 81, dunque poco prima che salisse al potere Demetrio, cf. Banfi 2010, 45 e

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diritto civile e penale, come εἰσαγγελία, istituto degli ἀγορανόμοι, προβολή, ἀναδικία, ostracismo (cf. Banfi 2010, 41s.).

Una delle fonti più autorevoli a riguardo, e su buona parte del pensiero politico ellenistico, è senza dubbio Cicerone162. Come si legge in Cic. Leg. III 13-14, testimonianza cruciale sulla questione, Teofrasto aveva lavorato sul tema specifico dei magistrati163:

Atticus: Reddes igitur nobis, ut in religionis lege fecisti admonitu et rogatu meo, sic de magistratibus, ut disputes quibus de causis maxime placeat ista descriptio.

Marcus: Faciam, Attice, ut uis, et locum istum totum, ut a doctissimis Graeciae quaesitum et disputatum est, explicabo, et, ut institui, nostra iura attingam.

Att.: Istud maxime exspecto disserendi genus.

Mar.: Atqui pleraque sunt dicta in illis libris, quod faciendum fuit, quom de optuma re publica quaereretur. Sed huius loci de magistratibus sunt propria quaedam, a Theophrasto primum, deinde a Dione Stoico quaesita subtilius.

Att.: Ain tandem? Etiam a Stoicis ista tractata sunt?

Mar.: Non sane, nisi ab eo quem modo nominaui et postea a magno homine et in primis erudito, Panaetio. Nam ueteres uerbo tenus acute illi quidem, sed non ad hunc usum popularem atque ciuilem, de re publica disserebant. Ab Academia magis ista manarunt Platone principe. Post Aristoteles inlustrauit omnem hunc ciuilem in disputando locum Heraclidesque Ponticus, profectus ab eodem Platone. Theophrastus uero institutus ab Aristotele habitauit, ut scitis, in eo genere rerum, ab eodemque Aristotele doctus Dicaearchus huic rationi studioque non defuit. Post a Theophrasto Phalereus ille Demetrius, de quo feci supra mentionem, mirabiliter doctrinam ex umbraculis eruditorum otioque non modo in solem atque in puluerem, sed in ipsum discrimen aciemque produxit. Nam et mediocriter doctos magnos in re publica uiros, et doctissimos homines non nimis in re publica uersatos, multos commemorare possumus: qui uero utraque re excelleret, ut et doctrinae studiis et regenda ciuitate princeps esset, quis facile praeter hunc inueniri potest?

«Attico – Ed allora, come hai già fatto a proposito della legge sul culto per mio ammonimento e richiesta, ci vorrai esporre così anche riguardo ai magistrati per quali ragioni specialmente si debba fare questa distinzione.

Marco – Farò quel che vuoi, Attico, e spiegherò per intero tutto questo argomento come fu studiato e discusso dai più dotti Greci, e, secondo il solito, toccherò delle nostre leggi.

162 Per la conoscenza di Cicerone del Peripato si veda il volume miscellano Fortenbaugh-Steinmetz 1989, e in particolare

l’articolo di Görler 1989 dedicato agli allievi di Aristotele.

163 Testo dall’edizione Plinval 1959 e traduzione da Ferrero-Zorzetti 19742. La testimonianza in esame compare tra le

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Attico – Mi aspetto proprio un tal genere di esposizione.

Marco – Eppure il più già è stato esposto, come pur si doveva fare, in quei libri quando s’indagava sulla miglior forma di Stato; ma su questo argomento dei magistrati alcune questioni furono studiate molto sottilmente prima da Teofrasto, poi dallo stoico Dione.

Attico – Tu dici? Anche dagli Stoici fu trattato questo?

Marco – Non proprio, salvo da colui che ho menzionato ora, e poi da quel grande e coltissimo uomo di Panezio. Gli Stoici antichi soltanto astrattamente e pur con acutezza discussero dello Stato, ma non in questa maniera pratica per l’utilità del popolo e dello Stato. Queste dottrine derivarono da questa scuola filosofica e in primo luogo da Platone; in seguito Aristotele illustrò nella sua filosofia tutta questa materia politica, ed Eraclide Pontico, muovendo sempre da Platone; ma Teofrasto, allievo di Aristotele, elesse la sua dimora, come sapete, in mezzo a tal sorta di problemi, e anche Dicearco, istruito dallo stesso Aristotele, non mancò d’applicarsi a questo genere di studi; quindi, derivando da Teofrasto, quel Demetrio Falereo già da me citato, trasse in maniera ammirevole questa scienza non solo dai quieti ed umbratili recessi dei dotti al sole ed alla polvere, ma addirittura nei pericoli della lotta politica. Possiamo infatti ricordare molti grandi uomini politici mediocremente preparati per cultura e molti uomini coltissimi che non si dedicarono troppo alla vita pubblica; ma al di fuori di questi, chi potremmo facilmente ritrovare che eccellesse in ambedue le attività, e tenesse la palma negli studi scientifici e nel governo dello Stato?».

Il passo è un’utilissima ricapitolazione degli studi giuridici greci sui magistrati noti a Cicerone. Spicca la menzione di Teofrasto, che secondo l’Arpinate avrebbe indagato subtilius le diverse magistrature, assieme a Dione Stoico164. Non solo, Cicerone scrive addirittura che Teofrasto ‘era a casa propria’ in

eo genere rerum. Tra gli Stoici, l’Arpinate nomina l’erudito Panezio165; la scuola stoica aveva

indagato astrattamente e con acutezza ciò che poi Teofrasto avrebbe indagato ad hunc usum

popularem et civilem, quindi in una maniera più pratica e tecnica, dato che ci porta nella direzione

del nostro trattato166. Dopo la menzione di Platone e di Aristotele – Cicerone qui doveva riferirsi

164 Il passo Sed huius loci de magistratibus sunt propria quaedam, a Theophrasto primum, deinde a Dione Stoico quaesita

subtilius costituisce il fr. 591 Fortenbaugh di Teofrasto (cf. anche il fr. 589 Fortenbaugh). L’identità di questo Dione

Stoico è controversa. Già Turnèbe 1596 aveva corretto in Dio<ge>ne, ipotizzando si trattasse di Diogene di Babilonia, autore di un’opera sulle leggi (cf. Ath. XII 526); l’ipotesi è largamente accettata dalla comunità accademica (cf. Ferrero- Zorzetti 19742, 540s., n. 17, Dyck 2004, 483). Nel 1991 a supporto di questa tesi fu pubblicata una testimonianza di

filosofia politica di Diogene (cf. Obbink-Vander Waerdt 1991). Tuttavia, nel 1903, il frammento non era stato incluso da Von Arnim nel terzo volume dei SVF.

165 La menzione di Panezio nel passo da Cic. leg. III 14 costituisce il fr. 48 Straaten = 103 Alessa. Per altre menzioni

ciceroniane di Panezio cf. anche Cic. rep. I 10, I 34.

166 I lavori dedicati a temi politici non erano preminenti nella Scuola Stoica (cf. Dyck 2004, 483 e la monografia di Erskine

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soprattutto all’Aristotele della Politica167 – si cita Eraclide Pontico, discepolo di Platone e autore di

alcuni libri politici168.

Certamente peculiare è la menzione di Dicearco di Messina, che era discepolo di Teofrasto, ma era stato istruito da Aristotele sulla materia, scrivendo poi delle Constitutiones di Pallene, Corinto e Atene169. Il passo ciceroniano è un’importante testimonianza dello studio di argomenti magistratuali all’interno del Peripato170, e la figura di Dicearco ne è emblema, poiché per le sue Costituzioni doveva

aver assiduamente dialogato con Teofrasto, suo maestro, e con il maestro di costui, Aristotele. L’approccio tecnico alla materia dell’elezione dei magistrati fu quindi tipico del lavoro di Teofrasto e della sua cerchia; ciò non autorizza, però, a identificare con sicurezza i disiecta membra del codice Vat. Gr. 2306 con un’opera specifica di quelle tramandate dal catalogo di Diogene Laerzio. Si veda, in particolare, il già menzionato frammento περὶ συμβολαίων tramandato da Stob. IV 2, 20 (= fr. 97 Wimmer = fr. 650 Fortenbaugh = fr. 21 Szegedy-Maszak), che ha come oggetto le leggi che regolamentano la compravendita. L’autore descrive il contratto nelle sue componenti e nei diversi momenti di attuazione, poi passa ad analizzare la legislazione in merito in diverse città e infine consiglia l’istituzione di un pubblico registro. «Il criterio che guida Teofrasto potrebbe essere così identificato: in primo luogo si definisce quale sia il punto problematico, bisognevole di ulteriori indagini (ad esempio la pubblicità degli atti relativi alla compravendita), quindi si procede all’esposizione degli strumenti che i singoli ordinamenti hanno elaborato per rispondere all’esigenza considerata ed infine viene indicata la soluzione ritenuta migliore» (cf. Banfi 2010, 43). A un primo livello la descrizione del processo di ricerca ricorda da vicino quello messo in atto nel DEM, salvo, obiezione cruciale, l’analisi critica dell’autore, ma v’è di più (cf. infra).

5. La collaborazione di Aristotele e Teofrasto su argomenti giuridici: la