• Non ci sono risultati.

Meritevolezza degli interessi e ricerca della causa concreta del trust

Nel documento Il trust familiare: problemi e prospettive (pagine 126-130)

In virtù della legge n. 364/1989, il trust, sia esso interno o internazionale, è un istituto ammissibile e riconoscibile nel nostro ordinamento giuridico.

103 Il riferimento è al più volte citato decreto 25.09.2002 del Tribunale di Belluno.

104 PELLEGRINI, L’iscrizione tavolare del diritto in favore del trustee, cit., p. 811.

105 DOLZANI, Trust immobiliare in regime tavolare, cit., p. 1561. Peraltro, l’effetto segregativo del trust, nell’ambito del sistema tavolare, opera in modo più efficace di quanto non accada nel sistema della conservatoria perché il principio di continuità di cui agli artt. 21 e 22, l. tav. è molto più forte di quello codificato all’art. 2650 c.c., impendendo l’iscrizione tavolare a carico di un soggetto finché non ne esista un’altra a suo favore. Sul punto si veda PELLEGRINI L., L’iscrizione tavolare del diritto in favore del trustee, cit., p. 811.

117

-Conseguentemente, come recentemente evidenziato dalla Cassazione Civile, con sentenza 19.04.2018, n. 9637, il giudice italiano non deve, di volta in volta, valutare se il trust sia astrattamente meritevole di tutela nel nostro ordinamento, ex art. 1322 c.c., in quanto «la valutazione (astratta) della meritevolezza di tutela è stata compiuta, una volta per tutte, dal legislatore», tramite la legge di ratifica della Convenzione.

Il giudice deve, invece, accertare quale sia la c.d. causa concreta del trust sottoposta al suo esame e deve valutare se questa si ponga in insanabile contrasto con qualche inderogabile principio del nostro ordinamento107. In particolare, «la causa concreta va sottoposta ad un vaglio particolarmente attento e, in caso di esito negativo, il trust sarà non riconoscibile, non potendo l’ordinamento fornire tutela ad un regolamento di interessi che, pur veicolato da negozio in astratto riconoscibile in forza di convenzione internazionale, in concreto contrasti con i fini di cui siano espressione norme imperative interne»108.

In tal senso, privilegiato si rivela il punto di vista del giudice tavolare, «in quanto sganciato dalla contenziosità ed immerso in un’analisi ufficiosa del programma negoziale»109. Infatti, il sistema tavolare è retto dal principio di legalità, a norma del quale ogni iscrizione nel libro fondiario presuppone un’espressa pronuncia da parte del giudice tavolare, il quale non si limita a verificare la regolarità formale dell’atto da pubblicizzare, ma, considerato che, a norma dell’art. 26, l. tav., gli atti che comportano l’acquisto o la modificazione di un diritto tavolare devono avere una valida causa, opera un controllo anche di tipo sostanziale, saggiando, in particolare, l’effettivo programma negoziale perseguito dalle parti tramite l’istituzione del trust110.

Non stupisce, quindi, che, nonostante la giurisprudenza tavolare in materia di trust sia esigua, vista la limitata estensione territoriale del regime dei libri fondiari, a soffermarsi sul tema della causa concreta del trust siano stati in più occasioni proprio i giudici tavolari.

Nel valutare la meritevolezza del programma negoziale, il giudice dovrà verificare «non solo la pura legittimità della causa sottesa allo specifico negozio giuridico, ma soprattutto l’esistenza di scopi – naturalmente leciti – altrimenti preclusi dal diritto vigente nonché

107 Come evidenziato dal Trib. Udine, 18.08.2015, «il controllo della liceità della “causa concreta” comporta […] la necessità di verificare se chi ha istituito il trust abbia utilizzato quello strumento, nel caso concreto, allo

scopo di aggirare l’applicazione di principi o norme dell’ordinamento interno e in una situazione in cui, al contrario, l’applicazione di quei principi o norme era da considerare inderogabile».

108 Cass. Civ., 10105/2014, cit.

109 Trib. Trieste, 23.09.2005.

110 È evidente che, per poter compiere tale analisi, è indispensabile che la domanda tavolare venga corredata dall’atto istitutivo del trust. Infatti, lo scopo perseguito dal disponente tramite il trasferimento del diritto al

118

-l’attitudine funzionale di quello specifico trust e del programma che l’accompagna al raggiungimento del target»111.

Laddove la causa concreta del trust non superi il vaglio di meritevolezza, la conseguenza non sarà, in ogni caso, la nullità del trust – sanzione, questa, che presuppone la riconoscibilità del vincolo – bensì il suo disconoscimento112.

Così, la Cassazione ha ritenuto non riconoscibile un trust liquidatorio, in cui una società aveva conferito l’intera azienda, comprensiva di debiti e crediti, nominando trustee la liquidatrice della società, perché «sottraendo il patrimonio o l’azienda al suo titolare ed impedendo una liquidazione vigilata – in quanto rimette per intero la liquidazione dell’attivo alla discrezionalità del trustee – determina l’effetto, non accettabile per il nostro ordinamento, di sottrarre il patrimonio del debitore ai procedimenti pubblicistici di gestione delle crisi d’impresa ed all’attivo fallimentare della società settlor il patrimonio stesso»113. In tema di trust liquidatorio ha avuto modo di pronunciarsi anche il Tribunale di Reggio Emilia114. Nel caso si specie, lo scopo dichiarato nell’atto istitutivo era quello di realizzare uno «strumento liquidatorio, al fine di operare la liquidazione in modo più ordinato ed efficace, realizzando e garantendo la conservazione del valore dell’impresa, in funzione del miglior realizzo, nell’interesse dei creditori sociali e dei soci». In realtà, il trust era puramente liquidatorio, perché non si accompagnava ad alcun programma volto al salvataggio dell’impresa in crisi e non forniva alcuna utilità aggiuntiva alla procedura di liquidazione, se non quella di sgravare il liquidatore dei compiti ad esso imposti dalla legge e di assegnargli la posizione di trustee, con conseguente diritto ad un compenso, da prelevare, a norma dell’atto istitutivo, direttamente dal fondo in trust.

111 Trib. Bologna, 9.01.2014, in www.ilcaso.it. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che la circostanza che l’atto istitutivo preveda che il trust sia «destinato a spiegare i propri effetti oltre la vita dei disponenti e quindi

effettivamente volto ad assicurare ai loro figli quella tutela e protezione che il fondo patrimoniale […] non avrebbe potuto assicurare» presenti «proprio quel valore aggiunto in termini di residualità che porta al rigetto della domanda tesa ad ottenere la declaratoria di non riconoscibilità del trust in questione sotto il profilo dell’interesse meritevole di tutela». Ciò nonostante, il giudice bolognese ritiene non riconoscibile quello

specifico trust, essendosi i disponenti riservati un assoluto potere di controllo sul trust stesso, desumibile dal fatto che questi avessero la possibilità di revocare i guardiani o che a questi ultimi fosse preclusa l’apposizione del veto sulle scelte operate dal trustee o dai disponenti.

112 Così, Cass. Civ., n. 10105/2014, cit. Nello stesso senso, Trib. Pavia, 4.06.2015, in www.ilcaso.it, secondo cui il trust in frode ai creditori non è né invalido ex art. 1322 cc. – «in quanto può dirsi assodato che il trust, anche

se regolato da una legge straniera, realizza interessi meritevoli di tutela» – né simulato – considerato che

raggiunge effettivamente il risultato voluto dalle parti, ovvero quello di creare un patrimonio separato – e nemmeno illecito perché in frode alla legge, ex art. 1343 c.c. o ex art. 1344 c.c., perché il pregiudizio alle ragioni creditorie «attiene al “motivo” del negozio e non incide sulla sua causa».

Contra, Trib. Pavia, 12.06.2014, in Trusts e attività fiduciarie, 2016, 1, pag. 56 ss., che ha ritenuto nullo e,

quindi, non opponibile alla procedura esecutiva, il trust istituito al solo scopo di frodare i creditori del disponente.

113 Cass. Civ., 10105/2014, cit.

119

-Alla luce di tali elementi, il giudice emiliano ha ritenuto che il trust in questione non perseguisse alcuno scopo meritevole di tutela, essendo insussistente il suo programma negoziale ed emergendo, piuttosto, «uno scopo (recondito) del trust che potrebbe essere ripugnante», ovvero quello di «ostacolare le pretese creditorie e dilazionare eventuali istanze di fallimento» della società disponente, già posta in liquidazione115.

Il Tribunale di Trieste, poi, nel confermare il provvedimento del Giudice Tavolare, che aveva respinto la domanda di intavolazione di un trust finalizzato ad assicurare il mantenimento dell’attuale tenore e qualità di vita del disponente a seguito della cessazione dell’attività lavorativa, ha ritenuto che, in tale trust, mancasse del tutto un programma negoziale e che, di fatto, la segregazione, anziché rimanere confinata a mero effetto del negozio, fosse stata illegittimamente elevata al rango di causa dello stesso, senza che vi fosse alcun altro interesse meritevole di tutela che potesse giustificare il pregiudizio delle ragioni creditorie116.

Al contrario, il Tribunale di Udine ha escluso che il trust sottoposto al suo esame fosse stato realizzato allo scopo di eludere o di rendere inattuabile la tutela della legittima della figlia minorenne, nata al di fuori dal matrimonio. Infatti, oggetto del conferimento in trust erano state soltanto quote di partecipazione alle società appartenenti ad un medesimo gruppo, creato e coordinato dallo stesso disponente e padre della minore. A parere del Tribunale, era, quindi, ragionevole presumere che il disponente avesse avuto «l’obiettivo di garantire continuità ad una gestione unitaria e coordinata del gruppo di imprese, piuttosto che quello di regolare la successione nel suo patrimonio in deroga alle cogenti norme della legge italiana. Se

115 Nello stesso senso anche Trib. Milano, 17.01.2015, in www.dirittobancario.it, che ha disconosciuto un trust liquidatorio dal dichiarato intento di realizzare la par condicio creditorum ed avente quale prima beneficiaria la massa dei creditori, perché tale soluzione era comunque elusiva del procedimento concorsuale previsto dal legislatore nazionale e non c’era stato alcun vero affidamento intrasoggettivo dei beni, considerato che il trustee era socio della stessa società disponente.

Contra, Trib. Alessandria, ord. 24.11.2009, in Trusts e attività fiduciarie, 2010, 1, p. 2 ss., che, analizzata la

causa concreta, ha rigettato l’istanza di sequestro conservativo, rilevando che il trust era stato istituito per superare lo stato di crisi tramite la predisposizione di un piano ex art. 67, lett. d), l. fall., che l’atto istitutivo aveva il dichiarato scopo di destinare i beni conferiti al soddisfacimento dei creditori sociali o muniti di un titolo esecutivo, di evitare la dispersione dei beni, di assicurare la par condicio creditorum, di agevolare la commercializzazione dei beni e di favorire l’intervento di un eventuale terzo finanziatore.

Nessun rilievo, a parere del Tribunale, poteva assumere la circostanza che gli atti posti in essere dal trustee fossero sottratti al controllo giurisdizionale, sia perché questa è una caratteristica del trust, sia perché il controllo era stato comunque affidato ad un guardiano.

Si veda anche Trib. Parma, 3.03.2005, Trusts e attività fiduciarie, 2005, 3, pag. 409 ss., che ha omologato il concordato preventivo di una società in liquidazione, nel quale era prevista l’istituzione di un trust, con trasferimento al trustee dei beni da impiegare per il soddisfacimento dei creditori, presentando il trust «margini

di sicuro interesse per il ceto creditorio, sia per l’impossibilità di ascrivere margini di certezza alle azioni revocatorie promuovibili in ragione delle motivazioni addotte dal Commissariato quanto alla sussistenza degli estremi di cui all’art. 67 l. fall., sia per il valore migliorativo assicurato alla procedura dall’importo indicato in precedenza, valore che supera per certezza e consistenza ogni possibile comparazione con la procedura concorsuale ordinaria».

120

-quest’ultimo fosse stato il suo scopo, egli avrebbe conferito in trust anche cespiti diversi rispetto alle partecipazioni societarie»117.

Alla luce del fatto che la causa dell’operazione era stata, quindi, «di tipo squisitamente imprenditoriale e commerciale e non patrimoniale e successoria» e non vi era stata alcuna indebita lesione o elusione delle disposizioni interne preposte alla tutela dei legittimari, il trust, a parere del tribunale udinese, doveva ritenersi riconoscibile nel nostro ordinamento.

23. Segue. La tutela dei creditori tra azione revocatoria ordinaria e nuovo art. 2929 bis

Nel documento Il trust familiare: problemi e prospettive (pagine 126-130)