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Segue. Trust e fondo patrimoniale

Nel documento Il trust familiare: problemi e prospettive (pagine 151-155)

Considerati i limiti oggettivi, soggettivi e funzionali del fondo patrimoniale, ci si chiede se i coniugi possano ricorrere al trust per segregare determinati beni nell’interesse della famiglia pur in presenza di un istituto tipico di specializzazione della garanzia patrimoniale nell’interesse familiare, quale il fondo patrimoniale40.

Una minoritaria giurisprudenza di merito propende per la soluzione negativa, rilevando che «sussistendo un istituto tipico, quale il fondo patrimoniale, mancano ragioni giustificative per la ammissione di un istituto atipico», quale il trust41. Secondo tale indirizzo, poi, un trust con funzione analoga al fondo patrimoniale dovrebbe ritenersi privo di efficacia e non meritevole di tutela laddove venga istituito per eludere le disposizioni di cui agli artt. 167 ss. c.c., in particolare nel caso in cui uno o entrambi i coniugi vengano esclusi dal novero dei beneficiari oppure venga attribuito ad un soggetto terzo, come un professionista o una società fiduciaria, il ruolo di trustee42.

In verità, come evidenziato da MARCHESIELLO,La dote per mezzo di trust secolare, cit., p. 197, questo trust pare

comunque presentare qualche profilo di nullità ex art. 166 bis c.c. nella misura in cui individua quali beneficiarie del trust fund le sole fanciulle, ma riserva ai soli discendenti maschi l’amministrazione dei beni conferiti.

39 Un risultato, questo, che, come evidenziato da OBERTO,Trust e autonomia negoziale nella famiglia (parte prima), cit., p. 211, si sarebbe potuto raggiungere anche tramite una donazione obnuziale, ex art. 785 c.c. Deve,

però, evidenziarsi che, in tale ipotesi, non vi sarebbe stata alcuna segregazione dei beni vincolati.

40 In relazione ai limiti oggettivi, soggettivi e funzionali del fondo patrimoniale si rinvia a quanto evidenziato

supra, paragrafo 24.

41 Trib. Napoli, 1.10.2003, in Giurisprudenza di merito, 2004, I, p. 469 ss. Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sul reclamo proposto dalla disponente avverso il provvedimento di trascrizione con riserva del trust autodichiarato “Cocumella”, istituito allo scopo di ricavare redditi da destinare a «coprire le spese per la

frequenza a corsi di formazione, di frequenza scolastica, di frequenza universitaria e post-universitaria, di specializzazione, di educazione e formazione culturale, sportiva e ricreativa», nell’interesse dei propri figli.

42 Cfr., Trib. Roma, 29.10.2016, in I contratti, 2017, 3, p. 277 ss., con nota di REALI A., Conflitto di interessi

genitori-figli, trust e “mandato fiduciario” tra omissioni di giudizio ed errori di diritto. Nel caso di specie, il

Tribunale di Roma era chiamato a pronunciarsi sulla compatibilità di un mandato fiduciario mortis causa con il divieto di patti successori di cui all’art. 458 c.c. La vicenda offre, però, al giudice romano l’occasione per quella che Reali definisce «una gratuita ed erronea digressione» sulla fattispecie del trust attuativo di un rapporto fiduciario.

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-Tuttavia, considerato che nessuna norma riconosce carattere esclusivo alla destinazione ex artt. 167 ss. c.c., circostanza che spiega perché la dottrina e la giurisprudenza nettamente maggioritarie ritengano possibile anche per i coniugi ricorrere alla destinazione ex art. 2645 ter c.c., non vi sono ragioni per negare una simile possibilità con riferimento al trust, considerati anche i vantaggi offerti da questo istituto43.

In altre parole, dal momento che la disciplina dei due istituti, quello interno e quello convenzionale, non è in alcun modo sovrapponibile, tra il fondo patrimoniale e l’atto di destinazione non sussiste un rapporto di specie a genere, bensì di alternatività.

Ai coniugi, anche al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento con le famiglie di fatto, per le quali non si pongono particolari ostacoli al conferimento in trust di beni da destinare alle esigenze del nucleo, deve, quindi, essere sempre consentito il ricorso al trust, senza che sia necessario preventivamente accertare che quest’ultimo assicuri un quid pluris rispetto agli istituti interni, perché «non sembra che l’ordinamento imponga questo limite»44. Prova ne sia che la giurisprudenza, più volta chiamata a pronunciarsi sull’azione revocatoria promossa dai creditori di uno o di entrambi i coniugi ed avente ad oggetto i beni conferiti nel c.d. family trust, mai si è posta il problema dell’esistenza di un istituto tipico, come il fondo patrimoniale45.

A questo punto, l’ulteriore interrogativo che si pone è se ai coniugi sia consentito estromettere dei beni dal fondo patrimoniale per conferirli in trust. La risposta positiva a tale interrogativo postula, evidentemente, che sia ritenuta ammissibile la risoluzione consensuale del fondo46. Il primo tribunale a soffermarsi su tale questione è stato, con due decreti di pari data, quello di Firenze, chiamato, in entrambi i casi, a pronunciarsi su un’istanza congiunta di modifica delle condizioni di separazione avanzata da due coppie di coniugi con un figlio minore e volta ad ottenere l’autorizzazione ad istituire un trust, in cui conferire i beni già oggetto del fondo patrimoniale. In entrambe le ipotesi il tribunale ha respinto la domanda, ritenendo insussistenti i presupposti di cui agli artt. 710 e 711 c.p.c., considerato che la richiesta esulava dal contenuto tipico degli accordi assunti in sede di separazione, relativi all’affido e al mantenimento della prole e del coniuge economicamente debole, e che non sussisteva quella necessità ed utilità evidente richiesta dall’art. 169 c.c. per ottenere l’autorizzazione giudiziale

43 Con riferimento alla possibilità, per i coniugi, di ricorrere alla destinazione ex art. 2645 ter c.c., si veda retro, paragrafo 14.

44 Cfr., Cass. Civ. 10105/2014, cit.

45 Cfr., ex plurimis, le già citate pronunce del Trib. Ivrea, 12.01.2016, Trib. Siena, 16.05.2015, Trib. Torino, 29.05.2015, su cui si veda retro, paragrafo 23.

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-a disporre dei beni del fondo 47. Si legge, infatti, che «è pur vero che il trust destinatario del trasferimento ha effetti voluti ed analoghi a quelli del fondo patrimoniale […], ma vi è parimenti da osservare come, nell’ambito della libertà negoziale propria del trust, nessun vincolo formale (e in particolare nessun onere di autorizzazione giudiziale con scopi ed effetti identici a quelli di cui all’art. 169 cod. civ.) viene posto ai trustee nell’ipotesi di eventuale futuro trasferimento dei beni conferiti nella massa da questi amministrata […] il che priva l’istituto di quelle garanzie […] che vengono apprestate dal regime autorizzativo vincolato di cui alla richiamata norma codicistica»48.

Recentemente anche il Tribunale di Roma – discostandosi, peraltro, dagli arresti della Suprema Corte in tema di scioglimento consensuale del fondo patrimoniale49 – sul presupposto che le cause di cessazione del fondo sarebbero solo quelle tassativamente indicate all’art. 171 c.c., ha respinto l’istanza con cui due coniugi intendevano ottenere l’autorizzazione a sciogliere il fondo patrimoniale, per conferire i beni in un trust50.

Diversa, invece, la posizione del Tribunale di Padova, primo a pronunciarsi in senso favorevole all’estromissione di beni dal fondo patrimoniale in vista del loro conferimento in trust, in un procedimento, peraltro, peculiare, posto che non vi era alcuna crisi coniugale in atto51. Infatti, due coniugi con figli minori, dopo aver conferito dei beni in un fondo patrimoniale, «per meglio garantire al Patrimonio di Famiglia, nel corso del tempo, continuità storica di valore ed unitarietà di gestione», oltre che per assicurare ai discendenti

47 Trib. Firenze, decr. 23.10.2002, in Trusts e attività fiduciarie, 2003, 3, p. 406 ss. Secondo BARTOLI S.,La

“conversione” del fondo patrimoniale in trust, in DOGLIOTTI M.,BRAUN A. (a cura di), Il trust nel diritto delle

persone e della famiglia: atti del Convegno, Genova 15 febbraio 2003, Milano, 2003, p. 213 ss., anche a voler

ammettere lo scioglimento consensuale del fondo, in entrambi i casi il ricorso doveva essere respinto per una ragione di carattere formale, cioè in ragione del fatto che la modifica di una convenzione matrimoniale presuppone l’atto notarile e la presenza di due testimoni, formalità che il procedimento camerale, quale è quello di modifica delle condizioni di separazione, non può assicurare.

48 A parere di BARTOLI,La “conversione” del fondo patrimoniale in trust, cit., p. 218, l’affermazione del

Tribunale fiorentino secondo cui il fondo patrimoniale tutelerebbe in maniera più forte il figlio minore appare «discutibile» in ragione del fatto che anche il trustee di un trust con beneficiari incapaci potrebbe essere soggetto alla preventiva autorizzazione giudiziale e che, se anche non lo fosse, l’atto compiuto in violazione dell’atto istitutivo sarebbe impugnabile, senza contare che mentre non sussiste un obbligo di reimpiego delle somme ricavate dall’alienazione dei beni del fondo, questo sussiste con riferimento ai proventi dell’alienazione dei beni segregati in un trust, per i quali opera un meccanismo di surrogazione. Nello stesso senso FOCOSI, Trust e diritto

di famiglia: analisi di alcuni casi pratici, cit., p. 589, secondo cui «se una maggior “vantaggiosità” dell’uno strumento rispetto all’altro si vuole proprio individuare, questa è rinvenibile nella disciplina del trust piuttosto che in quella del fondo patrimoniale, attesa la possibilità solo nell’ambito del primo di procedere alla revoca del trustee in caso di mancato rispetto degli obblighi posti a suo carico (circostanza questa del tutto assente in materia di fondo patrimoniale, non essendo prevista una revoca dei coniugi dall’ufficio».

49 Ci si riferisce alla citata Cass. Civ., 8.08.2014, n. 17811.

50 Trib. Roma, 9.03.2016, in Trusts e attività fiduciarie, 2017, 3, p. 248 ss., con nota di CARACCIOLO M.,

Scioglimento del fondo patrimoniale e confluenza in trust, in Trusts e attività fiduciarie, 2017, 3, p. 248 ss.

51 Trib. Padova, decr. 2.09.2008, in Trusts e attività fiduciarie, 2008, 6, p. 628 ss., dove è possibile leggere anche il testo del ricorso.

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-«la migliore e più efficace garanzia di protezione e tutela patrimoniale», nonché per prevenire futuri dissidi tra gli eredi, decidevano di istituire un trust, regolato dalla legge di Jersey. Evidenziando i vantaggi competitivi del trust rispetto al fondo patrimoniale, chiedevano al tribunale di essere autorizzati, ex art. 169 c.c., ad operare una «riduzione» del fondo, estromettendo alcuni beni immobili per conferirli, poi, in trust. Il Giudice Tutelare esprimeva parere favorevole, in considerazione del fatto che lo svincolo di alcuni beni dal fondo «è atto di disposizione meno incidente di un’alienazione», pur evidenziando che il trust, in quanto istituto atipico, «non realizza una sicura tutela delle esigenze della famiglia e, quindi, dei beni dei minori figli dei ricorrenti»52. Il Tribunale di Padova autorizzava quanto richiesto, discostandosi dall’orientamento espresso dalla maggioritaria giurisprudenza secondo cui, nell’ipotesi in cui venga alienato un bene ricompreso nel fondo patrimoniale e vi siano figli minori, il vincolo si trasferisce sul ricavato sotto forma di obbligo di reimpiego53. La soluzione adottata dal giudice patavino si spiega, con ogni probabilità, in ragione del fatto che i coniugi non avevano chiesto l’autorizzazione ad alienare i beni ad un soggetto qualsiasi, bensì a conferirli in un trust, istituto «altamente garantista dei bisogni della famiglia» ed amministrato da un trustee, che ha il compito di gestire il patrimonio vincolato nell’interesse della famiglia54.

Se il fondo patrimoniale altro non è che una convenzione matrimoniale, come tale sempre modificabile ex art. 163 c.c., e se, alla luce dei recenti arresti della Suprema Corte, deve ritenersi ammissibile la sua risoluzione consensuale, salva la preventiva autorizzazione giudiziale in presenza di prole minorenne55, allora, non si pone in linea di principio alcun ostacolo all’estromissione di singoli beni dal fondo in vista del loro conferimento in trust. In altre parole, a chi scrive pare che se è ammesso lo scioglimento consensuale del fondo patrimoniale, a cui consegue la cessazione del vincolo di destinazione, a maggior ragione

52 Parere che, peraltro, nel procedimento ex art. 169 c.c. non è richiesto, diversamente da quanto accade in tema di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione ex art. 320 c.c. Infatti, l’autorizzazione ad alienare beni vincolati in fondo patrimoniale presuppone l’autorizzazione del tribunale, previo parere del pubblico ministero (art. 32 disp. att. c.c.). Peraltro, considerato che l’autorizzazione ex art. 169 c.c. presuppone la «necessità od utilità evidente», a rigore il giudice tutelare, avendo evidenziato che il trust «non realizza una

sicura tutela delle esigenze della famiglia», avrebbe dovuto esprimere parere sfavorevole.

53 Circa l’obbligo di reimpiego delle somme ricavate dall’alienazione di beni vincolati in fondo patrimoniale si vedano, ex plurimis, Trib. Modena, decr. 7.12.2000, in Il Notariato, 2002, 1, I, p. 27 ss. e Corte App. Bari, decr. 15.07.1999, in Giustizia civile, 2000, 1, I, p. 200 ss.

54 BITONTI I., Estromissione dei beni dal fondo patrimoniale in favore di un trust, nota a Tribunale di Padova, decreto 2 settembre 2008, in Trusts e attività fiduciarie, 2012, 2, p. 163. Secondo FRANCESCHINI B., Fondo

patrimoniale e trust, in Trusts e attività fiduciarie, 2009, 1, p. 23, posto che il conferimento di beni in trust è

altro rispetto al reimpiego delle somme ricavate dall’alienazione dei beni del fondo, a rigore i coniugi dovrebbero «agire sull’esistenza stessa del vincolo, attraverso lo scioglimento convenzionale, totale o parziale,

del fondo patrimoniale».

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-deve ritenersi possibile l’estromissione di singoli beni dallo stesso ed il loro successivo conferimento in trust, considerato che, in tale ipotesi, non solo il vincolo di destinazione nell’interesse familiare non viene meno, ma addirittura si rafforza, atteso che il trust, diversamente dal vincolo ex art. 167 c.c. e ss., assicura una segregazione bilaterale e perfetta dei cespiti vincolati nell’interesse della famiglia.

Nel documento Il trust familiare: problemi e prospettive (pagine 151-155)