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Segue. La pubblicità del trust nel sistema tavolare

Nel documento Il trust familiare: problemi e prospettive (pagine 123-126)

Appurato che la trascrizione del trust è oggi ritenuta ammissibile nel sistema della conservatoria, è necessario valutare se vi siano ostacoli a tale segnalazione all’interno dei libri fondiari, ancora vigenti in alcune zone del nostro Paese94.

Al riguardo, deve evidenziarsi che contrapposte sono state le soluzioni adottate dalla giurisprudenza di merito.

Il primo tribunale a soffermarsi sul punto è stato, con il già citato decreto 25.09.2002, quello di Belluno95. Il tribunale, pronunciandosi sul reclamo proposto avverso il decreto del Giudice Tavolare di Cortina d’Ampezzo, che aveva negato la possibilità di riconoscere una pubblicità tavolare al trust immobiliare, afferma che «l’indicazione della qualità di trustee – volta ad attribuire pubblicità al fatto che l’acquisto di un determinato bene immobile è avvenuto non in nome proprio ma nella qualità di trustee – risulta incompatibile con l’ordinamento tavolare alla stregua dell’art. 12 della Convenzione», che non sarebbe sufficiente a superare la previsione di cui all’art. 12, lett. h), l. tav., il quale consentirebbe la pubblicità di atti anche

396 ss. Tale ultima pronuncia origina dall’impugnazione proposta dal trustee avverso una contravvenzione per violazione del codice della strada. A parere del trustee, infatti, essendo l’auto intestata al trust, responsabile della violazione doveva ritenersi il trust e non il trustee. La Corte, però, nega recisamente una simile soluzione, rilevando che «il trustee non è il legale rappresentante del trust, ma colui che dispone del diritto».

94 Ci si riferisce, in particolare, alle province di Trieste, Gorizia, Trento e Bolzano, oltre ad alcuni comuni delle province di Udine (Ajello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Camporosso-Valbruna, Pontebba, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Tarvisio, Terzo d’Aquileia, Villa Vicentina e Visco), Brescia (Magasa e Valvestino), Belluno (Cortina d’Ampezzo, Pieve di Livinallongo e Colle di Santa Lucia), al comune di Pedemonte e all’ex comune di Casotto (VI) . Il Libro Fondiario, diversamente dai pubblici registri immobiliari, è strutturato su base reale e non personale. Ciò significa che le iscrizioni vengono effettuate sulla base del bene e non della persona. Tradizionalmente alla pubblicità tavolare si riconosce una duplice funzione, l’una negativa, analoga a quella del sistema della conservatoria, secondo cui ciò che non è pubblicizzato non è opponibile ai terzi, e l’altra positiva, in base alla quale quanto è iscritto è efficace anche nei confronti dei terzi.

A caratterizzare il sistema tavolare è, poi, in virtù del combinato disposto degli artt. 75 e 102, R.D. 28.03.1929, n. 499 (c.d. legge tavolare), il principio di legalità, in virtù del quale ogni iscrizione nel libro fondiario può avvenire solo previo decreto del giudice tavolare, il quale non è chiamato soltanto a valutare la regolarità formale dell’atto da pubblicizzare, come avviene nel sistema della conservatoria, ma a controllarne la validità anche sotto il profilo sostanziale. Infatti, a norma dell’art. 26, l. tav., «trattandosi dell’acquisto o della modificazione di un

diritto tavolare, gli atti devono avere una valida causa».

Per le caratteristiche generali del sistema tavolare si veda, MALTESE D., Registri immobiliari, in Enciclopedia del

diritto, vol. XXXIX, Milano, 1988, p. 470 ss. e GABRIELLI G.,TOMMASEO F.,Commentario della legge tavolare,

Milano, 1999.

95 Al riguardo, si veda la nota critica di DOLZANI, Trust immobiliare in regime tavolare, cit.

Anche il Giudice Tavolare di Cortina d’Ampezzo, con decreto 22.03.2006, in Professione & trusts. Rivista

online sul diritto dei trusts, 2005, 5, analogamente al Tribunale di Belluno, respinge la domanda di intavolazione

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-non espressamente contemplati dalla legge tavolare, ma solo in presenza di un’espressa previsione normativa nel sistema della conservatoria96.

Opposta la soluzione offerta dal Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cavalese, che, nel ritenere «non condivisibile» la pronuncia bellunese, ha ordinato la costituzione in trust del corpo tavolare97.

Si è, poi, espresso, in senso favorevole all’intavolazione, anche il Tribunale di Trieste, secondo cui «la previsione di cui all’art. 12, comma 2, r.d. 499/1929 […] non è di ostacolo alla pubblicità nel libro fondiario; infatti, quand’anche si negasse l’immediata e diretta operatività dell’art. 12 della Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, l’effetto estensivo discenderebbe dalla previsione dell’art. 20, lett. h), della legge generale sui libri fondiari […] Poiché siamo al cospetto del trasferimento del diritto di proprietà, ossia del diritto reale per eccellenza e quindi di un diritto tavolare, tale situazione giuridica soggettiva deve essere intavolata, e non semplicemente annotata insieme al suo titolo […]. La pubblicità tavolare si impone anche per altra ragione e sotto diversa forma. Chiunque si trovi ad interferire giuridicamente con questo diritto tavolare – ché tale è il diritto di proprietà del trustee – deve poter conoscere i suoi limiti e quelli della legittimazione del suo titolare, ai sensi dell’art. 94, comma 1, n. 2, della legge generale sui libri fondiari»98.

Alla luce delle divergenti decisioni giurisprudenziali, pare opportuno analizzare le disposizioni della legge tavolare al fine di verificare se l’iscrizione del trust nei libri fondiari sia o meno compatibile con essa.

Sul punto deve evidenziarsi che l’inciso di cui all’art. 12 della Convenzione dell’Aja, secondo cui la pubblicità della qualità di trustee è esclusa laddove sia vietata o incompatibile con la legislazione dello Stato in cui la registrazione deve aver luogo, trova un perfetto riscontro nell’art. 12, R.D. 29.03.1929, n. 499 (c.d. legge tavolare), dove si precisa che «le norme del

96 L’art. 12, lett. h), l. tav., prevede che possa formare oggetto di annotazione «ogni altro atto o fatto riferentesi a

beni immobili, per il quale le leggi estese, quelle anteriori mantenute in vigore o quelle successive richiedano o ammettano la pubblicità, a meno che questa debba eseguirsi nelle forme dell’art. 9 della presente legge».

97 Trib. Trento, sez. Cavalese, 30.07.2004, in La giurisprudenza italiana sui trust: dal 1899 al 2009, LUPOI M. (a cura di), Milano, 2009, p. 465, con note di PELLEGRINI L., Trust interno e pubblicità tavolare, in Trusts e attività

fiduciarie, 2005, 4, p. 565 ss. e di BATTISTELLA L.,Il trust e le implicazioni di diritto tavolare, in Trusts e attività

fiduciarie, 2006, 1, p. 27 ss.

98 Trieste, decr. 23.09.2005, in La giurisprudenza italiana sui trust: dal 1899 al 2009, LUPOI M. (a cura di), Milano, 2009, p. 39 ss., su cui si veda la nota di PELLEGRINI L., L’iscrizione tavolare del diritto in favore del

trustee, in Rivista del notariato, 2006, 3, II, p. 805 ss.

Nella vicenda che ha portato alla pronuncia del giudice tavolare triestino, il Comune di Duino Aurisina e la Fondazione CRTrieste intendevano, ampliando la scuola materna, realizzare un’area destinata all’accoglienza dei bambini da tre mesi a due anni. A tal fine era stato, quindi, costituito un trust, nel quale la Fondazione aveva conferito i fondi destinati al progetto e il Comune l’immobile oggetto dell’intervento edilizio. La gestione dell’opera era stata affidata ad un trustee, assoggettato a precisi obblighi di rendicontazione – particolarmente puntuali vista la natura pubblicistica del bene e la considerevole entità dei fondi da impiegare – e obbligato a ritrasferire al Comune la proprietà del bene una volta completata l’opera.

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-codice civile o delle altre leggi, che non sono compatibili con le norme del presente decreto, non sono applicabili» nei territori ove vige il sistema tavolare.

Tuttavia, come evidenziato in dottrina, il reale significato del limite di incompatibilità delineato nella prima parte dell’art. 12, risulta dal secondo comma della disposizione in parola, dove si afferma che «tutti i richiami di legge o decreti a trascrizioni, iscrizioni o annotazioni nei registri immobiliari si intendono riferiti alle corrispondenti intavolazioni, iscrizioni o annotazioni previste dalla Legge sui Libri fondiari […] in quanto non vi osti la diversa natura delle iscrizioni»99. Dal secondo comma dell’art. 12 si ricava, così, un principio di piena espandibilità al sistema tavolare delle norme del diritto comune100.

Pertanto, considerato che la giurisprudenza e la dottrina oggi prevalenti ritengono ammissibile la pubblicizzazione del trust nel sistema della conservatoria, la segnalazione della qualità di trustee, in virtù del principio di espandibilità del sistema tavolare, deve ritenersi ammissibile anche nei libri fondiari.

A questo punto, ci si deve interrogare, analogamente a quanto fatto per il sistema della conservatoria, circa la tipologia di iscrizione da effettuare.

Al riguardo assume rilievo l’art. 20, lett. h), l. tav., a norma del quale forma oggetto di annotazione «ogni altro fatto o atto, riferentesi a beni immobili, per il quale le leggi estese, quelle anteriori mantenute in vigore o quelle successive richiedano o ammettano la pubblicità, a meno che questa debba eseguirsi nelle forme dell’art. 9 della presente Legge»101. Pertanto, considerato che il trust immobiliare attua un trasferimento della proprietà in favore del trustee, non sembrano esservi dubbi circa la necessità di procedere con un’intavolazione102.

99 Cfr., DOLZANI M., Trust immobiliare in regime tavolare, nota a Trib. Belluno, 25.09.2002, in Rivista del

notariato, 2002, 6, II, p. 1560, secondo cui «il limite della incompatibilità indicato all’art. 12 della Convenzione dell’Aja non sembra dunque aggiungere nulla in più rispetto a quanto richiesto in generale dalla legge tavolare».

100 GABRIELLI G.,TOMMASEO F.,Commentario della legge tavolare, Milano, 1999, p. 82.

101 L’art. 20, lett. h), l. tav., rappresenta secondo BATTISTELLA,Il trust e le implicazioni di diritto tavolare, cit., p.

30, «una esplosione di ipotesi pubblicitarie», che comporta una necessaria opera di valutazione, da parte del giudice tavolare, circa la compatibilità di quella determinata situazione pubblicizzabile con i principi del sistema dei libri fondiari.

102 Come evidenziato in dottrina (cfr., di PELLEGRINI L., Trust interno e pubblicità tavolare, in Trusts e attività

fiduciarie, 2005, 4, p. 569), pacifica la possibilità di intavolare il trust immobiliare, la possibilità di far risultare

direttamente dall’intavolazione la qualità di trustee dipende da come viene configurato il diritto acquistato da questo soggetto. Infatti, se tale diritto viene ricondotto – come oggi sostengono dottrina e giurisprudenza assolutamente dominanti – ad un normale diritto di proprietà, ex art. 832 c.c., allora è necessario procedere ad una doppia segnalazione pubblicitaria, ovvero all’intavolazione dell’ordinario diritto di proprietà a nome del

trustee e all’annotazione della qualità di trustee nel foglio B, soluzione adottata, ad esempio, dal Tribunale di

Trento, sez. Cles, 7.04.2005, in Trusts e attività fiduciarie, 2005, 3, p. 406. Viceversa, se si ritiene che il diritto del trustee configuri una nuova forma di proprietà, allora l’intavolazione può direttamente segnalare la qualità di

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-Tuttavia, secondo la giurisprudenza di merito che sostiene l’incompatibilità del trust con il regime del libro fondiario, la qualità di trustee non potrebbe essere oggetto di annotazione, perché, se così fosse, a tutela dei terzi, dovrebbero essere oggetto di annotazione anche i limiti entro cui il trustee può esercitare la propria attività gestoria e, dunque, oggetto di pubblicità dovrebbe essere non solo il negozio traslativo, ma anche quello istitutivo del trust103.

A questa osservazione la dottrina replica, però, che un conto sono i limiti, di natura prettamente obbligatoria, ai poteri di amministrazione e gestione del trustee, che, laddove violati, comportano una sua responsabilità verso i beneficiari, altra cosa sono le facoltà proprietarie del trustee, che, secondo l’opinione oggi nettamente prevalente, altro non acquista se non l’ordinario diritto di proprietà, di cui all’art. 832 c.c. Conseguentemente, non è necessaria alcuna pubblicità dei vincoli obbligatori posti a carico del trustee, perché l’atto dispositivo eventualmente compiuto in violazione di tali limiti deve ritenersi pienamente valido nei confronti dei terzi104. In altre parole, «ciò che rileva ai fini pubblicitari è la conoscibilità ai terzi che determinati beni immobili sono attribuiti in trust, rendendo pertanto trasparente l’effetto segregativo proprio dell’istituto. […] Pretendere di dover iscrivere nel libro fondiario anche i limiti di amministrazione del trustee o negare ospitalità alla relativa pubblicità perché viceversa dovrebbero rendersi evidenti, con le medesime modalità anche detti limiti, è affermare ciò che la Legge non prevede né tantomeno consente»105.

La circostanza che non debbano essere oggetto di annotazione le limitazioni ai poteri di amministrazione del trustee si desume, poi, anche dal fatto che l’art. 19, comma 3, lett. a), del «Nuovo testo della legge generale sui Libri Fondiari», allegato al R.D. n. 499/1929, nel disciplinare l’annotazione del fondo patrimoniale, fattispecie che presenta numerosi punti di contatto con il trust, non richiede che siano oggetto di pubblicità le eventuali limitazioni alle facoltà di amministrazione previste convenzionalmente dai coniugi, ex art. 169 c.c., all’atto di costituzione del fondo106.

Nel documento Il trust familiare: problemi e prospettive (pagine 123-126)