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Il modello di gestione in cui il proprietario è distinto dal manager, basato sulla praepositio: le

CAPITOLO VIII UNITARIETÀ DELLA CATEGORIA DELLE ACTIONES ADIECTICIAE

I. Il modello di gestione in cui il proprietario è distinto dal manager, basato sulla praepositio: le

causale fra responsabilità dell’imprenditore affare gestito dal manager

Sembra poco probabile che l’imprenditore abbia amministrato di persona l’impresa e posto in essere ogni attività di gestione, date le crescenti esigenze di professionalizzazione del lavoro e le altre necessità derivanti della delicata questione della divisione del lavoro nella società. Si rese dunque necessario uno strumento giuridico con cui l’imprenditore potesse amministrare l’impresa tramite l’operato altrui. Tale strumento è stato creato tramite il riconoscimento da parte del pretore delle

actiones adiecticiae qualitatis con cui il rapporto tra imprenditore e manager ha

ottenuto un riconoscimento giuridico. Il fondamento di tale rapporto è la praepositio. La praepositio per l’actio exercitoria deve essere specifica e determinata: D.14.1.1.7 (Ulpianus 28 ad ed.) Non autem ex omni causa praetor dat in exercitorem

actionem, sed eius rei nomine, cuius ibi praepositus fuerit, id est si in eam rem praepositus sit, ut puta si ad onus vehendum locatum sit aut aliquas res emerit utiles naviganti vel si quid reficiendae navis causa contractum vel impensum est vel siquid nautae operarum nomine petent.

Similmente accade per l’actio institoria: D.14.3.5pr. (Ulpianus 28 ad

ed.)Cuicumque igitur negotio praepositus sit, institor recte appellabitur. Tramite la

praepositio, l’institore acquista il potere di amministrare l’impresa, esercitando le

attività necessarie ed accessorie alla gestione in modo che il preponente sia, comunque, tenuto per l’intero.

Nell’actio quod iussu, la praepositio riveste ancora, come nei due casi precedenti, ed a differenza di quelli che verranno successivamente descritti, un carattere attivo; questa si sostanzia, infatti, in “un esplicito invito ad un terzo”387a contrarre:

D.15.4.1.1 (Ulpianus 29 ad ed.) Iussus autem accipiendum est, sive testato quis

sive per epistulam sive verbis aut per nuntium sive specialiter in uno contractu iusserit sive generaliter: et ideo et si sic contestatus sit: “ quod voles cum sticho servo meo negotium gere periculo meo”, videtur ad omnia iussisse, nisi certa lex aliquid

386

P. CERAMI – A. PETRUCCI, Lezioni di diritto commerciale romano, cit., 47; A. FOLDI, Remarks on

the legal structure of enterprises in roman law, RIDA , 43, 1996, 179. 387 B. ALBANESE, Le persone nel diritto privato romano, cit., 146

prohibet. Taluni giuristi sostenevano che la praepositio potesse anche consistere in

uno iussus implicito. I giuristi romani considerarono la praepositio e lo iussus come il fondamento giuridico della responsabilità nelle actiones adiecticiae qualitatis costruite dal pretore388

. La responsabilità dell’imprenditore fondata su tale praepositio

specifica è quella per l’intero e, quindi, in solidum.

Si potrebbe pensare che nell’actio tributoria non esista una praepositio specifica, ma una conoscenza da parte del dominus del fatto che il soggetto alieni iuris gestisca l’affare con merx peculiaris. Come proposto da Albanese, la scientia della negotiatio con merx peculiaris può essere considerata agevolmente come un’estensione della

praepositio389

. Tuttavia, analizzando il passo che viene di seguito proposto, emerge la necessità di compiere talune precisazioni al riguardo. In D.14.4.3pr. (Ulpianus 29 ad ed.) si legge che “Sed si servus communis sit et ambo sciant domini, in utrumlibet ex

illis dabitur actio: at si alter scit, alter ignoravit, in eum qui scit dabitur actio, deducetur tamen solidum quod ei qui ignoravit debetur. quod si ipsum quis ignorantem convenerit, quoniam de peculio convenitur, deducetur etiam id quod scienti debetur et quidem in solidum […]”. Da ciò emerge che l’atto del dominus non

sia integrato dalla pura conoscenza, ma che vi sia implicito anche un permesso al soggetto alieni iuris a compiere l’affare: anche se non si tratta di un’autorizzazione formale, tuttavia, il fornire un sostengono economico, cioè il porre un patrimonio determinato a disposizione del soggetto, conduce a poter considerare tale atto come un’autorizzazione. In ogni caso, essendo la manifestazione di volontà non esplicita, la responsabilità è limitata entro i confini dei patrimoni coinvolti.

Nell’actio de peculio e de in rem verso, ancora, non esiste un praepositio specifica ed esplicita: D.14.5.1(Gaius 9 ad ed. provinc.)Omnia proconsul agit, ut qui

contraxit cum eo, qui in aliena potestate sit, etiamsi deficient superiores actiones, id est exercitoria institoria tributoriave, nihilo minus tamen in quantum ex bono et aequo res patitur suum consequatur.sive enim iussu eius, cuius in potestate sit, negotium gestum fuerit, in solidum eo nomine iudicium pollicetur: sive non iussu, sed tamen in rem eius versum fuerit, eatenus introducit actionem, quatenus in rem eius

388 B. ALBANESE, Le persone nel diritto privato romano, cit., 146; P. FREZZA, Le garanzie delle obbligazioni corso di diritto romano(1) le garanzie personali, Padova, 1962, 134.

389

versum fuerit: sive neutrum eorum sit, de peculio actionem constituit. A prescindere

dalla conoscenza da parte del dominus dei singoli affari gestiti, trovando tali azioni tra i propri presupposti il peculium, può ritenersi che la sua concessione costituisca di per sé un permesso alla gestione dell’affare; Talamanca parla al riguardo di autorizzazione implicita390. Come nel caso dell’actio tributoria, la responsabilità è limitata entro i

confini del peculium o dell’arricchimento data la mancanza della volontà specifica ed esplicita del dominus.

In sintesi, dalla praepositio deriva il nesso causale fra la responsabilità dell’imprenditore e l’affare gestito dal manager. Ciò ha rivestito un ruolo fondamentale nello sviluppo del modello di gestione in cui il proprietario è separato dal manager.

II.Il modello della ripartizione del rischio nella gestione dell’impresa basato