Nel 1577 Filippo II di Spagna prese sotto la sua protezione Alessandro Appiani e Rodolfo II Imperatore confermò l'investitura dello Stato di Piombino in capo al giovane, che divenne così definitivamente successore legittimo di Jacopo VI. Nel maggio del 1585, nella sua tenuta di Ghezzano, presso Pisa, Jacopo VI spirò73: sia il tenore dei documenti che ci ha lasciato, che le testimonianze storiografiche e quelle normative rivelano una personalità instabile, prepotente, in fin dei conti incapace di gestire in modo efficiente un territorio come quello dello Stato di Piombino, che avrebbe potuto trarre giovamento da una maggiore oculatezza e saggezza da parte dei suoi governanti in questo tumultuoso periodo storico nello sfruttamento delle ricche risorse di cui disponeva. Tuttavia non mancano i giudizi positivi sulla figura del Signore di Piombino: non basta infatti il legame di parentela con Cosimo de' Medici (di cui era cugino) a giustificare la considerazione in cui questi lo teneva, e le
72R.D
EL GRATTA, Giovan Battista de Luca e gli Statuti di Piombino, cit., pp. 74 ss.
73Cappelletti attribuisce a Jacopo VI l'età di sessant'anni al momento della morte, ma
quest'indicazione contrasta con le altre fonti che collocano la sua data di nascita intorno al 1540. Altra incongruenza riguarda l'attribuzione ad Jacopo VI dell'istituzione del magistrato dei pupilli, quando le fonti rivelano che questo fu istituito nel 1539 (stile piombinese), mentre era ancora in vita Jacopo V ed anzi, come si è visto, la comunità lottò contro il Signore per il mantenimento dell'istituto. L.CAPPELLETTI, Storia della Città e Stato di Piombino, cit., p. 255
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onorificenze di cui lo insignì, né tantomeno il ruolo strategico dello Stato di Piombino a spiegare gli alti gradi militari cui questo principe ebbe accesso. Anche Tognarini sembra dare un giudizio non definitivamente negativo, quando sostiene che Jacopo VI durante gli anni del suo governo intavolò una lotta contro le oligarchie ed i suoi privilegi: «mentre procedeva la politica degli Appiani per il consolidamento del proprio potere signorile attraverso trattati e riconoscimenti internazionali, l'oligarchia riusciva ad imporre nel 1569 e nel 1578, due riforme del Breve, cioè del testo contenenti le leggi fondamentali del Comune di Piombino, [...] decisamente a favore del proprio potere»74.
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TOGNARINI – BUCCI, Piombino Città e Stato dell’Italia Moderna nella Storia e
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PARTE
SECONDA.E
SEGESI DEIB
REVIACap. III – LE ISTI TUZIO NI DI PIO MBINO
3.1 Gli Anziani75
L'Anzianato era l'istituzione rappresentativa della Comunità: l'elezione delle altre cariche ed uffici pubblici dipendeva prevalentemente dalla volontà degli ufficiali che ricoprivano il ruolo di "Anziani" (seppur con le dovute differenze tra caso e caso), d'intesa con il Vicario, che era invece espressione della volontà del Signore di Piombino.
L'Anzianato era un ufficio dalla durata triennale, ricoperto da settantadue piombinesi suddivisi in dodici polizze da sei nomi ciascuna, che si succedevano nel governo della città. L'imborsazione dei nuovi settantadue nomi doveva essere effettuata dagli Anziani in carica allo scadere del mandato. Radunatisi nella Sala del Senato alla presenza del Vicario, questi dovevano eleggere otto saggi (questi dovevano appartenere all'imborsazione, ma confrontando il Breve del '69 con il successivo non è chiaro se tali otto dovessero essere scelti tra gli Anziani uscenti o tra quelli nuovi, anche se è più logico che si trattasse della prima opzione, visto che l'imborsazione successiva doveva ancora avere luogo) che non fossero tra loro ascendenti, discendenti, fratelli "carnali", zio "carnale" e suocero. Questi, d'intesa con gli Anziani (almeno due terzi) eleggevano settantadue nomi tra i più «honorati, savi e atti e sufficienti all'ufficio dell'Anzianato»76 degli uomini piombinesi, previo giuramento nelle mani del Cancelliere di posporre qualsiasi tipo d'interesse personale e di non eleggere banditi o ribelli, debitori del Comune, chi non fosse nato in Piombino, né minori
75A.S.C.P., Comune di Piombino, Brevi, vol. 1, «Breve della città e Stato di
Piombino», 1569, cc. 15r ss., cap. V; Brevi, vol. 2, pp. 95 ss.
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di anni venticinque (nel Breve del 1578 viene introdotta una sanzione, a carico degli Anziani e degli elettori che violassero questa norma, di 100 lire a testa per ciascuna elezione illegittima). Il Cancelliere doveva poi mettere a verbale nei Libri dei Consigli sia i nomi dei settantadue eletti che di chi, pur nominato, non fosse stato eletto; doveva inoltre redigerne una copia da portare al Signore di Piombino: i nomi che fossero stati confermati dal Signore avrebbero dovuto essere messi in dodici polizze da sei nomi ciascuna ad opera di due "accoppiatori" selezionati dal Signore stesso. Nello svolgimento di tale compito, i due dovevano prestare attenzione a non inserire nella stessa polizza padre e figlio, ascendente e discendente, fratelli carnali, cugini, suocero, cognato carnale, né zio carnale: altrimenti la polizza non avrebbe potuto insediarsi.
Otto giorni prima della scadenza del mandato, gli Anziani uscenti dovevano convocare il Consiglio Minore, nella Sala del Senato alla presenza del Vicario, per l'estrazione dei nuovi Anziani. I "congregati" facevano estrarre dalla borsa una polizza che doveva essere letta e registrata nei Libri dei Consigli dal Cancelliere. Se almeno i due terzi degli appartenenti alla polizza avessero accettato l'incarico, il nuovo Anzianato avrebbe potuto insediarsi. Viceversa, sarebbe stato necessario rimettere la polizza nella borsa ed estrarne una nuova, a cui si sarebbe applicata la medesima procedura. Una volta confermata la polizza, gli Anziani uscenti rimettevano l'incarico amministrativo ai nuovi, unitamente al suggello e alle chiavi del Comune. Seguiva il giuramento dei nuovi Anziani davanti al Cancelliere. Nel giuramento si impegnavano a rispettare Brevi, Statuti, a non prendere provvedimenti in danno di Sua Signoria Illustrissima e ad operare per il bene della Comunità, in special modo di chiese, ospedali, persone ecclesiastiche, vedove, pupilli e poveri. Così come per il Vicario, anche a seguito dell'elezione dei nuovi Anziani questi dovevano andare ad ascoltar messa alla Pieve, a differenza del primo
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che invece doveva recarsi in Sant'Antimo. Nel caso in cui uno dei nuovi Anziani avesse rinunciato, tacitamente o espressamente, all'incarico, avrebbe subito una sanzione di trenta lire, da adempiere in contanti su sollecitazione del Vicario, nonostante eventuali crediti vantati nei confronti del Comune. Il versamento sarebbe andato «a
beneplacito degli Anziani»77. Se il Vicario non provvedeva, gli veniva applicata la medesima sanzione da ritenersi dal salario. Il rinunciante inoltre non avrebbe potuto ricoprire l'ufficio di Anziano per i successivi sei anni, (otto nel Breve del 1578) né altri uffici pubblici né l'incarico di Consigliere: tutto ciò doveva essere messo a verbale dal Cancelliere e letto ogni volta che si fosse proceduto a nuova imborsazione. Se il Cancelliere non ottemperava, era sanzionato con dieci lire da ritenersi dal suo salario.
Il giorno dell'elezione i nuovi Anziani dovevano infine presentarsi al Signore per raccomandargli tutti i beni e gli uomini di Piombino e supplicarlo che, quando avesse voluto fare elezione del Magnifico Vicario, «li piaccia eleggere un Dottore, di età d'anni
trentacinque, almeno dottorato in collegio; et c'habbi retto et amministrato giusticia in altro luogo col suo ufficiale forestiero»78. Seguivano altre suppliche relative a vedove, pupilli, beni ecclesiastici e miserabili, nonché relative all'accrescimento della canova per il bene del popolo. Entro due giorni dall'insediamento gli Anziani uscenti dovevano inventariare le cose e le munizioni del Comune per mano del Cancelliere e consegnarle ai successori con la notula di quanto fosse rimasto in sospeso: se non provvedevano, la pena era di dieci scudi d'oro a testa da versare nella Camera di Sua Eccellenza Illustrissima. Nel frattempo, il Consiglio minore uscente doveva eleggere otto nuovi componenti del nuovo Consiglio, nominandoli tra i più atti al
governo79. Il Breve riporta le stesse incompatibilità, sia tra di loro che
77 A.S.C.P., Brevi, vol. 1, c. 18v 78
A.S.C.P., Brevi, vol. 1, c. 19r
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rispetto agli Anziani, già descritte in relazione agli appartenenti alla stessa polizza. Oltre a ciò, non dovevano aver fatto parte del consiglio minore nei tre mesi precedenti. Consiglio minore ed Anziani dovevano presiedere a tutte le vendite della Comunità, seguendo le modalità descritte nella rubrica relativa all'incanto dei diritti del Comune e non potevano essere sostituiti in questa mansione. Inoltre spettava a questi la manutenzione del Comune, e le spese relative all'abbellimento e all'ornamento dello stesso, potendo destinare a ciò qualsiasi somma
salvi però l'ordinarij80. Gli Anziani potevano impartire ordini ai membri del Consiglio Minore e a chiunque altro, e se questi non avessero adempiuto sarebbero stati soggetti ad una sanzione d'uno scudo d'oro; tali provvedimenti dovevano essere redatti dal Cancelliere e spediti ai destinatari, tramite i messi, con brevi cedole. Se i destinatari avessero rifiutato l'adempimento, gli Anziani avrebbero potuto chiedere al Vicario che provvedesse all'esecuzione. In tal caso il Vicario, se fosse venuto meno al suo dovere, sarebbe stato colpito da una sanzione pari al doppio dell'originale, così come sarebbe avvenuto al Cancelliere: tale sanzione veniva ritenuta dai loro salari.
Fondamentale era la presenza di Cancelliere e Ragioniere: senza di loro infatti gli Anziani non potevano provvedere allo stanziamento delle risorse del Comune, né stanziare i pagamenti ai creditori della Comunità, «se prima non l'haveranno fatto debitore al
dirimpetto del suo credito dicendo che hanno pagato per polizza di denari in che sarà indirizzato il stanziamento.»81 Gli stanziamenti dovevano poi essere sottoscritti dal Signore o in mancanza dal Luogo Tenente o Governatore a pena di nullità e di nessun valore82; in mancanza, Anziani, Consiglieri e Ragioniere avrebbero perso il loro salario.
Gli Anziani non potevano e non dovevano nel contesto
80 A.S.C.P., Brevi, vol. 1, c. 20r 81
A.S.C.P., Brevi, vol. 2, p. 105
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dell’amministrazione del Comune richiedere al Signore un decreto contro la forma degli Statuti, a prescindere dalla rilevanza e dell’urgenza del problema, prima che fosse intervenuto a tal proposito il Consiglio Minore in evidentissima importanza, (il riferimento, nel Breve successivo, era al Consiglio dei Quaranta83) sotto pena di cinquanta lire per Anziano e per il Cancelliere che ne avesse dato scrittura.
Durante il loro ufficio, gli Anziani non potevano essere convenuti, né gravati in persone né in beni84: se tuttavia la citazione fosse avvenuta prima dell'ottenimento della carica, in tal caso ogni forma di vincolo sarebbe venuta meno e ogni atto a loro carico sarebbe stato ipso facto nullo, tranne che nelle cause criminali. In esse era possibile sia procedere contro gli Anziani, che dare esecuzione ai provvedimenti già pronunciati. Chiunque avesse offeso, in detti o in
fatti, gli Anziani, sarebbe stato punito secondo Brevi e Statuti e
sanzionato per dieci scudi d'oro, da versare alla Camera del Signore; ed esiliato nel luogo e per il tempo deciso dal Signore stesso.
Ogni quindici giorni, a rotazione, uno degli Anziani doveva ricoprire il ruolo di Priore, a cominciare dall'ultimo della polizza, fino al primo che sarebbe stato priore negli ultimi quindici giorni dell'ufficio. Il compito del Priore era quello di convocare le sedute, richiedendo la partecipazione degli altri Anziani. Se questi, nonostante la convocazione, non si fossero presentati avrebbero dovuto essere sottoposti alla sanzione di uno scudo a testa per ciascuna volta, da versare alla Camera fiscale. Il Cancelliere provvedeva a richiedere lo scudo, il Vicario ad applicare la sanzione: se non rispettavano questa norma, venivano a loro volta sanzionati per dieci scudi d'oro, da applicarsi come sopra. Il Priore era tenuto a recarsi ogni mattina al Palazzo o nella Sala del Senato, o nella loggia o nel cortile, mentre il Vicario si occupava dell'amministrazione della giustizia. In violazione
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A.S.C.P., Brevi, vol. 1, c. 21v; Brevi, vol. 2, p. 105
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di detta norma, la sanzione era di uno scudo d'oro per volta.
Come già accennato nel capitolo dedicato alla storia della città, il territorio piombinese per tutto il Cinquecento fu vessato da incursioni piratesche85. Questo costrinse gli amministratori dell'epoca a porre nei Brevi norme specifiche per fronteggiare la drammatica situazione, imponendo a tutti i cittadini e, in particolar modo, agli Anziani rigorosi comportamenti da seguire in caso di allarme.
Gli Anziani erano tenuti a ricoprire il ruolo di vigilanti presso i posti di guardia, sia di giorno che di notte e avvertire la Comunità dell'eventuale presenza di Corsali. Se fossero venuti meno al loro dovere, avrebbero dovuto essere sanzionati di dieci scudi d'oro a testa da versare alla Camera fiscale.
Nonostante fosse un rischio più raro rispetto alle incursioni, anche la peste era fortemente temuta: «se per alcun tempo accadesse
sospetto di peste, il che non voglia Iddio»86, a Piombino o nei dintorni, gli Anziani e il Consiglio minore dovevano adottare tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare la popolazione, come ad esempio insediare le guardie, eleggere i soprastanti, condurre medici fisici e cerusici, e tutto ciò che avessero ritenuto utile.
Gli Anziani erano inoltre tenuti a mettersi a disposizione del Signore, del Vicario e di ogni altro ufficiale che ne avesse fatta richiesta, sotto pena di lire cento per anziano. Gli Anziani dovevano anche far sindacare e modulare il Vicario e gli altri ufficiali della comunità una volta terminato il loro incarico.
Il salario era di ventiquattro lire a testa, da erogare non prima del provvedimento assolutorio dei sindaci (che avrebbero proceduto per inquisizione allo scadere del mandato). Gli Anziani non potevano far lettere di raccomandazione per nessuno prima che il Consiglio Minore avesse prestato il suo consenso, sotto pena di dieci lire a testa (per chi fosse intervenuto), da versare alla Camera del fisco. La stessa
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v. retro, cap. II, §5 e §11
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pena era prescritta per il Cancelliere che mettesse per iscritto tali lettere fuori dall'ordine del Breve.
Il Breve del 1578, nella voce dedicata all'Anzianato, contiene alcune significative integrazioni rispetto al precedente: per quanto concerne l'imborsazione, specifica che gli Anziani uscenti avrebbero dovuto effettuarla il primo giorno dell'ultimo mese della loro carica. A capo di ciascuna polizza doveva esser messo un Anziano di età superiore ai quarant'anni, ma poteva essere anche più giovane se dottore o se havesse altra simil dignità87. Non poteva esser capo di polizza chi non fosse figlio o discendente di un Anziano della precedente imborsazione, sempre con l'eccezione dei dottori; non poteva ricoprire tale incarico neppure chi facesse un esercitio vile né
vita non civile88 per la povertà o per altra causa. Il secondo e il terzo posto nella polizza dovevano essere ricoperti da soggetti di almeno trent'anni, i cui padri o antecessori avessero risieduto nell'ufficio dell'Anzianato. Il quarto, il quinto e il sesto posto nella polizza venivano ricoperti dagli altri appartenenti alla polizza in ordine di "sapere", "esercitio" e "antichità"89. L'ordine era regolato con criteri così puntuali in quanto serviva a disciplinare gli interventi e gli atti.
Nel caso in cui nella stessa polizza fossero stati due soggetti incompatibili, la polizza era da considerarsi nulla. Nella nuova versione figura una nuova incompatibilità, volta ad evitare che persone "rozze" entrassero a far parte dei massimi uffici della Comunità, ma anche a stimolare i genitori a dare un'istruzione ai figli: non si poteva più accedere all'Anzianato, ma neppure essere proposti per l'imborsazione, se non si avesse saputo almeno leggere e scrivere. In questo caso, non si poteva far parte nemmeno del Consiglio Minore e del Consiglio dei Quaranta, né di nessun altro ufficio della Comunità. Chi avesse violato tale disposizione, sarebbe incorso in una pena di
87 A.S.C.P., Brevi, vol. 2, p. 97 88
A.S.C.P., Brevi, vol. 2, p. 98
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venticinque lire e l'elezione sarebbe stata ipso facto nulla. Tuttavia viene specificato che la norma non era retroattiva e, pertanto, chi fosse già stato eletto in passato pur non avendo i nuovi requisiti, non avrebbe potuto essere rimosso dall'ufficio. Gli Anziani dovevano inoltre astenersi dallo svolgimento di qualsiasi mestiere manuale, dalla vendita di pizzicherie alla macellazione, e laddove uno di loro fosse stato costretto dalle circostanze a impacciarsi in cose mechaniche90 avrebbe dovuto evitare di farsi vedere, sotto pena di perdere il salario. Chi per povertà fosse stato costretto a svolgere tali mansioni, avrebbe dovuto rinunciare all'ufficio d'Anziano: questo era l'unico caso in cui si poteva abbandonare il ruolo senza scontare sanzioni.
Il termine "spedizione" ricorre sia nei capitoli del Breve dedicati al Vicario che in quelli dedicati agli Anziani e riguarda da un lato l'instaurazione dei giudizi, dall'altro la discussione delle sedute.
È previsto dal Breve del 1578 che per «spedir le faccende della
comunità» erano sufficienti i due terzi degli Anziani, ma solo se gli
altri fossero impediti per morte, infermità, o altra legittima causa91. Viceversa dovevano essere chiamati tutti e tutti dovevano intervenire.
Questo nuovo Breve prevede anche requisiti formali: viene descritta infatti la divisa da indossarsi, divisa che doveva essere commissionata a spese della comunità.
Si precisa inoltre che il Priore non poteva mai lasciare Piombino, e gli altri Anziani potevano farlo solo per una giornata e dovevano rientrare entro sera, su licenza del Priore o del Capo della Polizza, sotto pena di venticinque lire a testa. Se avessero dovuto trattenersi fuori città per la notte, era necessaria la licenza del Governatore o del Luogo Tenente.
Agli Anziani era fatto divieto di «far lettere, fede né altra
scrittura»92 e di negoziare al di fuori dello Stato, a meno che non fosse
90 A.S.C.P., Brevi, vol. 2, p. 99 91
A.S.C.P., Brevi, vol. 2, p. 99
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consentito dal Consiglio Minore e successivamente confermato dal Signore. (La sanzione per la violazione era di cento lire, da applicarsi anche al Cancelliere che avesse contravvenuto)
Il Breve stabilisce poi che gli Anziani si dovevano radunare ogni domenica e mercoledì per occuparsi dei problemi della Comunità e, anche se non ce ne fossero stati, dovevano ritrovarsi lo stesso, pronti a ricevere chi volesse conferire con loro. La norma disciplina anche le ore a cui dovevano presentarsi, a discrezione del capo di polizza, e al di fuori di questi casi erano obbligati solo per affari urgenti per cui incombesse un pericolo nel ritardo.
Le lettere indirizzate agli Anziani e alla Comunità di Piombino dovevano essere aperte e lette dal Cancelliere nella residenza degli Anziani, innanzi a loro, al Consiglio Minore e al Vicario, ma se indirizzate solo agli Anziani non dovevano assistere né il Consiglio Minore né il Vicario sotto pena di cinque lire per Anziano e Cancelliere.
Segue un elenco delle incombenze a scadenza mensile ed annuale: in particolare, ogni gennaio gli Anziani dovevano rivedere il Consiglio dei Quaranta e sostituire quelli che fossero venuti meno.