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La normativa in vigore

Nel documento La disabilità in Italia (pagine 100-104)

4. Le persone con disabilità e il mondo del lavoro

4.1 La normativa in vigore

La legge del 12 marzo 1999 n. 68 “Norme sul diritto al lavoro dei di-sabili” è la disciplina che regola attualmente l’inserimento lavorativo del-le persone con disabilità e rappresenta una profonda innovazione culturadel-le nell’ambito dell’integrazione lavorativa, in quanto ha introdotto una di-sciplina ispirata al concetto di "collocamento mirato"2 consentendo di su-perare i limiti burocratici e assistenzialistici della precedente normativa (legge n. 482/68).3 La legge promuove e sostiene l’inserimento individua-lizzato nel mondo del lavoro delle persone con disabilità in base ad un’analisi delle capacità lavorative del singolo soggetto, delle caratteristi-che del posto di lavoro, incoraggiando un’attivazione di azioni positive di sostegno e prevedendo quindi la rimozione dei problemi ambientali e re-lazionali, che rendono difficile l’inserimento nell’attività lavorativa.

2 La legge n.68/99 ha esteso su tutto il territorio nazionale la metodologia del "collocamento mira-to", già operativa con grande successo in molte regione italiane a seguito, in molti casi, dell’iniziativa comunitaria "Occupazione", promossa dalla Commissione europea tramite due comunicazioni nel 1994 e nel 1996.

3 “Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le azien-de private”.

L’accertamento della condizione di disabilità è un requisito neces-sario per accedere al sistema per l’inserimento lavorativo previsto dalla legge n. 68/99. Per chi possiede un’invalidità da lavoro con un grado superiore al 33 per cento, un’invalidità di guerra, un’invalidità civile di guerra o per servizio, la certificazione di invalidità ottenuta in preceden-za vale anche quale accertamento della condizione di disabilità per l’inserimento lavorativo. Al contrario gli invalidi civili, i non vedenti e i sordomuti sono tenuti, invece, a sottoporsi allo specifico accertamento della condizione di disabilità.

Secondo le più recenti e condivise definizioni internazionali di di-sabilità si ha una condizione di didi-sabilità quando è rilevata una restri-zione nel grado di funzionamento della persona, in relarestri-zione all’insieme delle dimensioni riguardanti le funzioni e strutture corporee, le capacità di svolgere attività e il grado di partecipazione alle situazioni di vita. La valutazione della disabilità si distingue, pertanto, da quella di invalidità civile e invalidità da lavoro, dove viene preso in considerazione solo il grado di capacità lavorativa. L’entità della disabilità non è, inoltre, di-rettamente correlabile al grado di compromissione delle funzioni e strut-ture corporee; può, ad esempio, verificarsi la situazione in cui, rispetto a due persone con la stessa compromissione funzionale, una soltanto pre-senti significative riduzioni delle capacità e/o restrizioni nella partecipa-zione sociale. Si determinano, così, diverse condizioni di disabilità e di-verse valutazioni sulle possibilità di inserimento lavorativo e sui soste-gni necessari.

Per quanto riguarda le imprese, la normativa affianca agli stru-menti che impongono un obbligo misure di incentivazione. In questo contesto, si assiste da una parte ad una riduzione percentuale della quota di riserva da assegnare alle persone con disabilità,4 dall’altra ad una cancellazione del sistema burocratico impositivo legato alla pre-cedente normativa.

La logica di questa legge richiede profondi cambiamenti nelle me-todologie operative e negli investimenti:

• valorizzazione delle capacità lavorative personali in modo da garantire l’identità lavorativa di ciascuna persona con disabilità rispetto al lavoro;

• cambiamento delle vecchie ed inadeguate logiche di

4 Nel calcolo della quota di riserva sono comprese anche le imprese aventi un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35.

mento utilizzando le indicazioni della Classificazione interna-zionale del funzionamento, della disabilità e della salute dell’Organizzazione mondiale della sanità;5

• armonizzazione, mediante appositi strumenti, delle modalità di iscrizione e accesso ai percorsi di integrazione lavorativa, adot-tati dai servizi per l’impiego;

• garanzia di tutoraggio e accompagnamento della persona con disabilità nel difficile percorso di inserimento prevedendo an-che, quando necessario, un intervento economico.

Per attuare l’insieme delle azioni proprie della nuova logica dell’inserimento mirato è necessario realizzare una fitta rete di rela-zioni tra tutti gli enti coinvolti (scuola, Asl, Comuni e Province, servi-zi di integraservi-zione lavorativa, associaservi-zioni, cooperative, serviservi-zi per la formazione professionale, organizzazioni sindacali). A tal fine i servizi per l’impiego che operano a livello provinciale istituiscono i Comitati tecnici provinciali.6 Si tratta di specifici e importanti servizi tecnici deputati alla realizzazione di progetti individualizzati di collocamento mirato basati sulla:

• valutazione delle capacità e potenzialità dei lavoratori; • definizione degli strumenti atti all’inserimento lavorativo; • predisposizione di un piano di sostegno e tutoraggio all’inserimento; • controlli sul luogo di lavoro per valutare l’andamento dell’inserimento,

stesura dei programmi di formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori disabili.

Un altro strumento creato con il fine di incentivare l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità è il Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità,7 istituito presso il Ministero del Welfare. Il fondo serve a finanziare le convenzioni tra datori di lavoro e uffici competenti per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, inclusi la fiscalizzazione dei contributi previdenziali a favore delle imprese ed i rimborsi parziali per le spese sostenute per l’adattamento degli ambienti di lavoro.

Inoltre, la legge n. 68/99, così come la successiva Riforma

5 International Classification of Functioning, Disability and Health, http://www.who.int/en.

6 I Comitati tecnici sono composti da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale coadiuvati da una commissione formata da sindacati e associazioni di persone con disabilità.

7 Per il 2007 l’ammontare del Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità è pari a 37 milioni di euro ripartiti tra tutte le regioni e le province autonome tranne la Valle d’Aosta e la Ca-labria che hanno dichiarato di non aver utilizzato i finanziamenti relativi agli anni precedenti.

gi8 in parte modificate dalla recente n. 247/2008 (articolo 1, commi 36-38), promuovono l’istituto delle convenzioni,9 in quanto consen-tono la sperimentazione di iniziative dirette a rendere compatibile la realtà produttiva con le esigenze lavorative delle persone con di-sabilità. Nel caso delle convenzioni ex-articolo 11 si tratta di con-venzioni stipulate tra gli uffici competenti e il datore di lavoro con il fine di programmare specifici programmi di inserimento lavorati-vo delle persone con disabilità. Tra le varie possibilità legate alla stipula delle convenzioni vi sono la possibilità di una scelta nomi-nativa, lo svolgimento di specifici tirocini, periodi di prova più lunghi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo. Tale con-venzione può essere estesa anche ai datori di lavoro non soggetti agli obblighi di assunzione. L’istituto della convenzione ex articolo 12 si configura, invece, come un'atipica forma di distacco del lavo-ratore disabile, assunto a tempo indeterminato presso il datore di lavoro, contestualmente alla stipula della convenzione, ed assegna-to ad attività svolte presso le cooperative sociali o presso un libero professionista, cui il datore di lavoro stesso affida commesse di la-voro. In questo modo si tende a favorire da una parte la program-mazione delle assunzioni, dall’altra un miglioramento qualitativo e quantitativo degli inserimenti al lavoro anche per il datore di lavo-ro, in funzione delle specificità tecniche ed organizzative delle a-ziende. È anche vero che in un periodo nel quale l’attuazione di po-litiche di Mainstreaming sembra essere un obiettivo che tutti i go-verni si pongono, privilegiare la stipula di convenzioni può assume-re una connotazione di "esclusione" dal mondo del lavoro delle per-sone con disabilità, “relegandole" nelle cooperative sociali. È bene sottolineare che l’interesse finora manifestato verso le convenzioni ex art. 12, quelle che prevedono il distacco del lavoratore disabile è stato finora molto basso.

8 Legge n. 30 del 14 febbraio 2003, delega al governo in materia di occupazione e mercato del la-voro.

9 La legge n. 68/99 prevede due forme diverse di convenzione, regolamentate da due articoli diver-si della normativa: l’articolo 11 ed l’articolo 12. Le convenzioni ex articolo 11 vengono stipulate tra gli uffici competenti ed il datore di lavoro al fine di programmare i tempi e le modalità di as-sunzione della persona con disabilità; le convenzioni ex articolo 12 vengono invece stipulate tra gli uffici competenti, i datori di lavoro e le cooperative sociali e sono finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità presso le cooperative sociali, alle quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse.

4.2 - Quali sono e quali dati offrono le fonti informative disponibili

Nel documento La disabilità in Italia (pagine 100-104)