• Non ci sono risultati.

Il d.lgs 104/2017 e la nuova VIA

Pur conservando le finalità sottese alla realizzazione dello sviluppo sostenibile, il provvedimento di VIA è stato profondamente riformato in seguito all’introduzione del d.lgs 104/2017, attuativo della direttiva 2014/52 UE, che modifica la precedente direttiva 2011/92 UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e rivoluziona la Parte Seconda del Testo Unico dell’ambiente. Con tale riforma si intende rendere sempre più celeri ed efficienti le procedure in materia, innalzare i livelli di tutela ambientale, incoraggiare gli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita sostenibile, attraverso la correzione delle criticità procedurali riscontrate da amministrazioni e imprese. Già sulla definizione di “impatto ambientale” si intende, in seguito alle variazioni apposte dal decreto, la verifica “degli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto su popolazione, salute umana, biodiversità, territorio, suolo, acqua e clima nonché su patrimonio culturale e paesaggio”. Al fine di dare seguito ad una piena tutela della

130 VERARDI C. M., in GUSTAPANE A, SARTOR G, VERARDI C M, Valutazione di impatto ambientale, Milano, 1992

88

salute umana e della biodiversità inserite oggi tra i fattori oggetto di VIA, sono stati definiti i procedimenti di valutazione di impatto sanitario volti a stimare gli effetti di un progetto sulla salute umana e di valutazione di incidenza di piani o progetti che, sia singolarmente sia congiuntamente, intervengono in modo significativo su un sito/area geografica protetta. Tra le principali novità è prevista la revisione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti e la qualificazione di tutti i termini come perentori, la possibilità di ottenere il rilascio di un provvedimento unico ambientale che coordina e sostituisce tutti i titoli ambientali necessari per la realizzazione dei progetti di competenza statale, la riorganizzazione della Commissione VIA e VAS e l'istituzione di un Comitato tecnico a supporto della stessa per accelerare le istruttorie, nonché la completa digitalizzazione degli obblighi di informazione a carico del proponente e maggiori ipotesi di VIA di competenza statale. Il d.lgs 104/2017 ribadisce all’articolo 4, comma 4 lettera b la funzione storica della valutazione di impatto ambientale di assicurare durante la fase di formazione delle decisioni attinenti alla realizzazione di specifici progetti previsti dagli allegati delle direttive europee la tutela della salute, il miglioramento dell’ambiente e della qualità di vita, il mantenimento della biodiversità e la capacità di riproduzione dell’ecosistema. Un’importante modifica si rileva in relazione alla stessa natura del provvedimento di VIA che, ai sensi del nuovo articolo 5, comma 1 lett. o, del Codice dell’ambiente viene dotato di efficacia sostitutiva di diversi provvedimenti

89

autorizzatori, tra cui l’autorizzazione integrata ambientale sui progetti indicati dal d.lgs 104/2017 di competenza statale ( si fa riferimento al provvedimento unico ambientale).

La VIA si atteggia così a procedimento autorizzatorio a contenuto complesso che sostituisce, include e coordina altri atti amministrativi di consenso, tassativamente indicati, in materia ambientale. La nuova valutazione di impatto ambientale risulta obbligatoria e di competenza statale qualora le opere e i progetti d’analisi rientrino nell’allegato II131, per cui il Ministro dell’ambiente e il Ministro per i beni e le attività culturali sono le autorità competenti e operano in concerto; nell’allegato II bis si parla di progetti sottoposti a procedura di assoggettabilità, in questi casi, la Commissione Via decide se poi sottoporre il progetto al procedimento di valutazione di impatto ambientale. I progetti previsti dagli allegati III e IV prevedono che la procedura di VIA sia predisposta dalle autorità regionali. Essendo uno strumento di tutela dell’ambiente e non di governo del territorio, la VIA rispecchia l’assetto di competenze previste in seguito alla riforma del Titolo V dalla lettera s dell’articolo 117 della Carta Costituzionale. La nuova procedura di VIA vede l’inserimento di due nuove fasi iniziali; la prima è la verifica di assoggettabilità a VIA, (oggi resa telematica dall’articolo 19 novellato dall’art 8 del d.lgs 104/2017) per cui si prevedono tempi più celeri per l’eventuale approvazione del

131 DELL’ANNO P, op cit : Corte Cost 313/2010 di cui si ricordano alcuni esempi: acciaierie integrate, centrali termiche con potenza superiore ai 300 MW, centrali elettriche ecc.

90

provvedimento, ossia 45 giorni che decorrono successivamente al 30° giorno dalla ricezione della documentazione integrativa di richiesta, il progetto preliminare/ di fattibilità o anche il solo studio preliminare ambientale, come previsto dalla direttiva europea. Nel frattempo sarà accertata la presenza di eventuali impatti ambientali significativi del progetto in questione e saranno ammesse le osservazioni dei soggetti interessati. Si prevede una fase (eventuale) di consultazione con l’autorità competente trasferendo la documentazione necessaria al provvedimento che rimanda alla ex fase di scoping della direttiva 97/2011 e ammette la valutazione di uno studio preliminare di impatto ambientale (pre – screening) . L’articolo 24 innova la fase della pubblicità della procedura favorendone la forma digitale; è necessario che l’avviso al pubblico sia pubblicato sul sito web dell’autorità competente; decorrono così 60 giorni in cui si ammettono le eventuali osservazioni da chiunque ne abbia interesse132. L’attività di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA o verifica sarà svolta dall’autorità competente e dovrà concludersi entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione da parte del proponente.

132 www.arpat.it

91

CAPITOLO III

L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

“Quanto più uno vive solo, sul fiume o in aperta campagna, tanto più si rende conto che non c'è nulla di più bello e più grande del compiere

gli obblighi della propria vita quotidiana, semplicemente e naturalmente. Dall'erba dei campi alle stelle del cielo, ogni cosa fa proprio questo; c'è tale pace profonda e tale immensa bellezza nella natura, proprio perché nulla cerca di trasgredire i suoi limiti.”

Rabindranath Tagore

3.1:

Autorizzazioni

e

ambiente:

l’Autorizzazione

integrata ambientale