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Le nuove garanzie poste a tutela dell'indagato/imputato: la libertà morale e di autodeterminazione.

L'ORDINAMENTO ITALIANO TUTELA LA LIBERTA' MORALE DELLA PERSONA NEL PROCESSO

2.1. Le nuove garanzie poste a tutela dell'indagato/imputato: la libertà morale e di autodeterminazione.

Ciò che preme sottolineare in questa sede, oltre all'apprezzata svolta in senso accusatorio dell'impianto generale del nuovo codice, è l'introduzione di alcune norme tese a “limitare” la possibilità di abusi e coercizioni nei confronti dell'indagato/imputato. Il nostro ordinamento difetta, infatti, tutt'oggi della previsione di un reato di tortura, ma a livello processuale, che qui interessa, è possibile ricavarne un divieto, discendente dalla norma che che impone la libertà di auto- determinazione e di non auto-incriminazione, accompagnata dal diritto al silenzio. Se è pur vero che già nel vecchio codice era previsto quest'ultimo diritto, in quello attuale assume dei contorni sempre più netti e definiti. I redattori del codice attuale, pertanto, consapevoli degli insegnamenti del passato, stesero il codice di rito prevedendovi una norma che, sebbene non esprima espressamente il divieto di tortura, esclude più generalmente l'utilizzo di ogni mezzo idoneo ad influire sulla libertà morale della persona: l'art.64 II comma del codice di procedura penale, contenuto nel libro primo sulle indagini preliminari, il cui principio è stato ripetuto anche all'interno dell'art.188 nel libro sulle prove, facendone oggetto di espressa e inderogabile proibizione e avente come destinatari specifici gli organi dell'apparato giudiziario.

La salvaguardia della libertà morale dell'individuo risulta, peraltro, tutelata a livello costituzionale all'art.13, IV comma, nel quale si sancisce la punizione di qualunque violenza fisica o morale di persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà, divieto da collegarsi direttamente al valore della dignità umana, quale valore irrinunciabile

sottratto, pertanto, alla disponibilità dell'interessato249. Tale divieto, oltre ad assumere valenza di principio etico irretrattabile, ha anche valore gnoseologico, nell'accertamento, cioè, giudiziale delle modalità del conoscere nel processo250. L'assolutezza del divieto viene, inoltre, ribadita dall'art. 188 c.p.p. in tema di assunzione della prova e garantita dalla predisposizione della sanzione processuale dell'inutilizzabilità, come sancito in via generale dall'art. 191 c.p.p in relazione all'acquisizione illegittima di prove.

In relazione alle tutele previste a favore dell'indagato, viene determinata in primo luogo la partecipazione del difensore all'interrogatorio, il quale ha diritto ad essere avvisato almeno ventiquattro ore prima, fatta eccezione nel caso di assoluta urgenza del compimento dell'atto, ipotesi in cui è possibile procedere prima del tempo prestabilito, dandone avviso senza ritardo e comunque tempestivamente (ex art. 364 c.p.p.).

In secondo luogo, la filosofia posta a base dell'art.64 codice di procedura penale è quella di ritenere il nuovo interrogatorio, non più semplice mezzo investigativo, privilegio del pubblico ministero, ma anche uno strumento di difesa a beneficio dell'imputato, come precisato dall'art.2 della legge delega 81/1987251. L'articolo in esame contiene infatti i principali diritti spettanti all'indagato e rientranti nel più generale diritto di autodifesa252 (i quali si ritengono dovuti anche all'imputato in sede dibattimentale253). Il ruolo difensivo si ricava, peraltro, già dalla collocazione sistematica dell'istituto, posto nell'ambito della disciplina dell'imputato (titolo IV libro I), piuttosto

249 Bresciani, cit.

250 Giarda, Spangher, cit., pag. 843. 251 Bresciani, cit.

252 Tonini, cit., pag. 125.

che in quella delle prove, come avveniva nel codice Rocco254. Al contrario, costituisce mezzo di prova l'esame delle parti, disciplinato all'art. 208 c.p.p. e condizionato alla richiesta o al consenso dell'imputato, il cui silenzio, avendo costui preventivamente la possibilità di valutare la convenienza, verrà messo a verbale e potrà essere utilizzato come argomento di prova255.

Innanzitutto viene disposto che l'indagato, anche se in vinculis, intervenga libero all'interrogatorio (salve le cautele necessarie per impedire il pericolo di fuga o di violenze), rimarcando così anche sul piano fisico l'esigenza che che quanto riportato dal soggetto sia il prodotto di una scelta libera, cosciente e volontaria256. Infatti, le dichiarazioni rese nell'interrogatorio potranno essere ottenute solo se e nei limiti in cui l'indagato decida liberamente di renderle, con il divieto dell'utilizzo di metodi o tecniche idonee ad influire sulla libertà di autodeterminazione o di alterare la capacità di valutare o ricordare i fatti, pratiche escluse anche in caso di consenso dell'indagato, come espresso nel secondo comma257. Al terzo comma sono presenti una serie di avvisi qualificati e obbligatori, a pena di inutilizzabilità, la cui disciplina è stata modificata ad opera della legge n 63/2001: mentre nella versione originaria del codice era previsto che la persona sottoposta a interrogatorio fosse semplicemente avvisata, in via preventiva, della facoltà di non rispondere (eccetto che riguardo alla propria identità) e della prosecuzione del processo, a seguito della introduzione del comma 3bis, in attuazione della riforma costituzionale sull'art 111258, gli avvisi sono, invece, diventati tre: il primo in

254 Chiavario, Commento al nuovo codice di procedura penale, Torini, 1989, pag.327.

255 Giarda, Spangher, cit., pag. 2110. 256 Giarda, Spangher, cit., pag.64. 257 Tonini, cit., pag. 125.

258 Tramite legge costituzionale 2/1999, la quale ha introdotto il principio del giusto processo all'interno di qualsiasi procedimento giudiziario e , nel processo penale

relazione all'utilizzo delle dichiarazioni rilasciate dall'indagato nei suoi confronti, il secondo in relazione alla facoltà di non rispondere <<ad alcuna domanda>>, salvo in merito alla propria identità personale, con la precisazione che comunque il procedimento proseguirà il suo corso, infine, l'avvertimento che nel caso in cui il soggetto rilasci dichiarazioni concernenti la responsabilità di altri, in relazione a tali fatti, assumerà l'ufficio di testimone, <<salve le incompatibilità previste dall'art.197 e le garanzie dell'art. 197 bis>> , (accentuando in questo senso l'apporto collaborativo dell'indagato, interpretata da molti come una perdita di fatto della pienezza del diritto al silenzio259). La Legge n.63/2001 ha stabilito, altresì, che in caso di omissione dei primi due avvisi, le dichiarazioni così ottenute non potranno essere utilizzate contro di lui mentre, in relazione all'ultimo avviso, in caso di omissione si ha una duplice conseguenza: le dichiarazioni contra alios non potranno essere utilizzate nei loro confronti, inoltre, l'indagato non potrà assumere l'ufficio di testimone in ordine a detti fatti, finché la sentenza che lo riguarda non sarà divenuta irrevocabile260.

Quanto ai contenuti del divieto, è possibile affermare che ai fini della tutela dell'elemento volitivo all'interno della dinamica dell'interrogatorio, è stato previsto il divieto di utilizzo di <<metodi>> o <<tecniche>> suscettibili di condizionare il soggetto anche sul profilo psicologico, finalizzati ad alterare la capacità di ricordare e valutare i fatti o neutralizzandone i meccanismi inibitori261. Rientrano

in particolare, ha introdotto il principio del contraddittorio in relazione all'intervento delle parti e alla parità di poteri (l'imputato ha visto riconosciuto il diritto di conoscere tempestivamente le accuse contro di lui, al fine di preparare la sua difesa e la possibilità di confrontarsi con le persone che rilasciano dichiarazioni a suo carico)e in relazione alla formazione della prova.

259 Giarda, Spangher, cit., pag. 838. 260 Tonini, cit., pag 126.

in questa nozione strumenti come l'ipnosi, la narcoanalisi, la “macchina della verità” (lie-director) e simili, a prescindere dalla loro efficacia a produrre risultati genuini, veritieri e completi in ordine alle <<esperienze conoscitive del paziente262>>. Peraltro, si ritengono assimilabili alla nozione dei metodi vietati dalla norma in esame, anche i provvedimenti cautelari strumentalizzati al fine di ottenere una pressione sulla volontà dell'indagato e orientati ad una collaborazione con il pubblico ministero263.

Particolare rilievo assume, nel quadro della configurazione difensiva dell'interrogatorio, il principio nemo tenetur se detegere, sancito nella lettera b del terzo comma dell'art. 64 c.p.p. con il quale viene sancito all'interno del nostro ordinamento il diritto al silenzio, quale corollario del principio della libertà di auto-determinazione. Rientra in tale diritto la possibilità dell'indagato di rifiutare di rispondere a tutte le domande o solo ad alcune (in tal caso il pubblico ministero ne da atto nel verbale), ma vi rientra anche la possibilità di rendere dichiarazioni mendaci264, senza commettere il delitto di falsa testimonianza, essendo l'imputato incompatibile con l'ufficio di testimone, né di false informazioni al pubblico ministero, risultando , invece, incriminabile in relazione a determinate fattispecie di reato che derivano dal diritto sostanziale: in caso di simulazione di reato, quando cioè afferma che è avvenuto un reato che nessuno ha commesso (art.367 c.p) e in caso di calunnia di un'altra persona , quando cioè incolpa qualcuno che egli sa essere innocente (art. 368 c.p.)265. Secondo molti, la facoltà di mentire attiene al più generale diritto di auto-difesa, che seppur non gode di

262 Giarda, Spagnher, cit., pag. 843.

263 Giarda, Spagnher, cit., pag. 843. Pratiche utilizzate soprattutto negli anni novanta a seguito dello scandalo “tangentopoli” e che hanno condotto il legislatore a emanare la legge di riforma n.332/1995. Si veda il il prossimo sottoparagrafo. 264 Giarda, Spagnher, cit., pag. 847.

una tutela intesa quale quella del diritto al silenzio, può talvolta costituire una diversa forma di auto difesa, nel momento in cui sia funzionale alla discolpa del fatto proprio 266.

All'art 188 c.p.p. riprendendo quanto sancito dall'art.64 in ordine all'interrogatorio dell'indagato, ribadisce, in sede di assunzione della prova, la tutela della libertà morale a favore dell'imputato, prevedendo così <<una regola probatoria legale con fondamento politico essendo prevalente l'esigenza di salvaguardare un diritto costituzionalmente tutelato267>>.

Quanto al profilo sanzionatorio è previsto in entrambi gli articoli ( 64 e 188 c.p.p.) la inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte in violazione della libertà morale del soggetto interessato. La stessa sanzione processuale è prevista quando l'interrogatoria si svolga fuori udienza, a carico di un soggetto che si trova, a qualsiasi titolo, in vinculis: in tale ipotesi, come previsto dall'art. 141bis c.p.p, l'interrogatorio deve essere integralmente documentato tramite mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva, a pena di inutilizzabilità. Lo scopo, anche in questo caso, è quello di prevenire possibili pressioni e condizionamenti indebiti da parte dell'interrogante su chi si trova in uno stato di vulnerabilità psicologica, per il solo fatto di trovarsi in uno stato limitativo della libertà personale268.

266 Giarda, Spangher, cit., pag.847. 267 Giarda, Spangher, cit., pag. 1797. 268 Giarda, Spangher, cit., pag. 1395.

4.3. L'uso improprio della custodia cautelare quale strumento