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Nuovi provvedimenti in Statuti cittadini (sec XIV)

La medicina negli eserciti dell’Italia comunale fino all’arrivo delle compagnie mercenarie

3.2 La medicina negli eserciti nel secolo XIII: testimonianze documentarie e statutarie

3.4.3 Nuovi provvedimenti in Statuti cittadini (sec XIV)

I testi statutari che vennero realizzati nei primi decenni del XIV secolo videro una ripresa dei provvedimenti a carattere medico-militare: possiamo così identificare un „secondo gruppo‟ di Statuti che prevedono doveri nell‟esercito per i medici cittadini o per alcuni di essi.

A Lucca, lo Statuto del 1308101 esentava dai servizi personali tutti i medici102, a patto che in occasione di eventi bellici mettessero a disposizione della città i propri cavalli, se ne possedevano, e inviassero uomini al proprio posto in battaglia. Questa rubrica, sebbene non imponesse strettamente ai medici lucchesi il servizio nell‟esercito, era inserita nel Liber

Quintus, interamente dedicato all‟organizzazione militare della città.

Nel suo Constituto del 1289-98103, Siena aveva formalizzato una pratica che era già in uso da almeno la metà del XIII secolo, come abbiamo visto negli esempi precedentemente riportati, vale a dire quella di rimborsare le spese di trasporto e di cura dei soldati feriti nell‟oste cittadino. Tale rubrica fu poi inserita senza sostanziali modifiche nello Statuto senese volgarizzato del 1309-10104.

A distanza di due decenni, Verona negli Statuti del 1327 elaborò una rubrica dal consueto tenore, che cioè prevedeva un‟immunità più o meno estesa, in cambio di un

101

Statuto del Comune di Lucca dell'Anno MCCCVIII, Monumenta Historiae Patriae, vol. 3.3; Lucca, 1867. Liber Quintus, Rubrica LI. «De medicis exemtis a personalibus servitiis. Statuimus, quod medici lucensis Civitatis gaudeant et sint exempti a personalibus servitiis lucensis Civitatis atque immunes; ita videlicet quod in hostibus et cavalcatis non vadant extra vel intra episcopatum sed mittant eorum equos et equitatores eorum pro quolibet, si habuerint equos, pro lucensi Communi: dum tamen mandent pro eis sufficientem equitatorem. Et si non habent equos, ire debeant in exercitu, vel sufficientem scambium mittere.»

102 In questa rubrica non è fatta distinzione fra medici „fisici‟ o „chirurghi‟, per cui sarei dell‟opinione che

l‟immunità era estesa ad ambedue le categorie. Anche perché la rubr. LXI del medesimo libro stabilisce che la città deve dotarsi di un „medicus‟ «qui sciat reaptare brachia et clura fracta et alia membra fracta personarum pauperum lucane Civitatis et sex miliariorum sine aliquo pretio». L‟immunità era estesa anche a costui, che appare piuttosto come un medico-chirurgo condotto.

103

Cfr. GAROSI, Spunti…, p. 1, nota 2.

104 A. L

ISINI (a cura di), Il Costituto di Siena volgarizzato nel 1309-1310, Siena, 1903 (Cfr. GAROSI, Spunti…, p. 1). Distinzione I, rubr. 75: «Di reducere a Siena li feriti et infermi dell‟oste. […] Et si alcuno cittadino si Siena sarà ferito o vero in alcuna infermità gravato nell‟oste, tratta, ovvero cavalcata per lo Comune di Siena si che tornare non possa, el camarlengo et IIIor sieno tenuti esso fare conducere a Siena a l‟expese del Comune di Siena se alcuno cotale cittadino vedranno o vero saranno richiesti. Et se cotale cittadino per prezzo sarà menato, quello prezzo paghino; salvo che se soperchio prezzo sarà pagato o vero promesso, sia tenuto menovare el prezo secondo che vedaranno alloro convenevole. Et lo detto ferito si debba ancora medicare a l‟expese del Comune.» Recentemente si è avuta anche un‟edizione a cura di M.S. ELSHEIKH, Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel 1309-1310, Siena, 2002.

servizio, che in questo caso era rappresentato dall‟assistenza sanitaria all‟esercito105. La procedura è simile a quella dello Statuto veronese del 1276 poc‟anzi passato in rassegna: il podestà e due persone «fideles et peritas in sciencia medicine», più un giudice del comune, erano incaricati di compilare la matricula medicorum, una lista i cui appartenenti venivano resi immuni dalle imposizioni personali, purché scegliessero ed inviassero «medicos ydoneos et sufficientes» all‟esercito, quando ve ne fosse bisogno.

Lo Statuto di Parma del 1347 è ricco di dettagli nella materia che qui ci interessa. Il meccanismo che regola il provvedimento è sulla scia di quelli che abbiamo visto finora: l‟esenzione da certi obblighi da parte del Comune doveva essere ripagata dai medici con il servizio militare. La sfumatura differente di questo statuto è che, in caso di necessità, sono le autorità comunali (il podestà e gli anziani) a decidere, tramite scrutinio segreto, il numero e i nomi dei medici da aggregare all‟esercito… con le buone o con le cattive, come l‟uso del verbo compellere fa intendere106

.

Un segno che, probabilmente, in quel periodo il servizio nell‟esercito non doveva essere molto ben visto dai medici di Parma: l‟ammontare del salario per la trasferta, inoltre, era variabile, e veniva stabilito secondo la volontà dello stesso podestà e degli anziani.

Per quanto riguarda Milano, gli statuti che possediamo ci sono stati tramandati unicamente da una copia del 1481, il Codex Statutorum Veterum Mediolanensis107, il quale però riporta leggi che si possono far risalire ai precedenti, perduti, statuti del 1330, 1351 e 1396108.

105 S.A. B

IANCHI, R. GRANUZZO (a cura di), Gli Statuti di Verona del 1327, Roma, 1992. Liber I, rubr. CCVIIII, «De immunitate concessa medicis, doctoribus legum et magistris liberalium arcium et de eorum matriculis ordinandis: Item statuimus quod omnes doctores legum et decretorum civitatis et districtus Verone, medici et magistri liberalium arcium in eorum matriculis scripti habere debeant immunitatem ab omnibus oneribus personalibus comunis Verone, realia autem et mixta secundum eorum extima prout alii cives omnino subire et solvere teneantur. […] Et quod medici in dicta matricula scripti teneantur mittere medicos ydoneos et sufficientes ad exercitus seu cavalcatas, suis expensis, qui medicare debeant omnes infirmos et vulneratos in dictis exercitibus et cavalcatis sine aliquo precio vel aliquo ab eis recipiendo». Cfr. anche rubr. CCVIII, «Quod scolares cuiuscumque facultatis et magistri liberalium arcium, medici et advocati scripti in matriculis eorum non compellantur personaliter ire ad exercitus vel andatas, si personam ydoneam miserint pro se.»

106 Statuta Communis Parmae anni MCCCXLVII, Parma, 1860. Liber I. «De immunitate concessa

medicis, phixicis et ciroycis, et scholaribus studentibus in ipsis artibus. Magistri in arte phixicae et ciroyae, et alii experti et praticantes in ipsis artibus, et scholares studentes in ipsis artibus, vel altera earum, praesentes et futuri non teneantur ire nec mittere in aliquos exercitus vel cavalcatas, nec facere vel fieri facere aliquas custodias diurnas vel nocturnas, sed sint immunes ab omnibus oneribus personalibus; salvo quod, si contingerit fieri exercitus vel cavalcatas, dominus Potestas, qui pro tempore fuerit, possit compellere magistros et medicos utriusque artis, in illo numero quo sibi videbitur, ire et stare in dictis exercitibus et cavalcatis ad curam omnium personarum, cum illo salario quod eis statuetur de communi per dictum dominum Potestatem et Ancianos, facto partito per scurtineum secretum de personis ipsorum medicorum mittendis et numero et salario eorum, et habeant immunitatem sibi concessam […].»

107 A.F. L

A CAVA, Igiene e sanità negli Statuti di Milano del sec. XIV (codice inedito), Milano, 1946, p. 23.

108 Era opinione del Lattes che «quasi tutto lo statuto [il Codex] debba essere considerato “come

Vi si trovano rubriche specifiche per le varie categorie di medici. I phisici e i „medici d‟ossa‟ erano esonerati dal compiere servizio nelle spedizioni militari, tranne quando veniva messo in campo il carroccio del comune109. In tal caso, comunque, i phisici avrebbero potuto inviare qualcuno al loro posto nell‟armata110

. La categoria dei medici

cirogie era esentata dal servizio militare, ma era fatto loro l‟esplicito obbligo di inviare

quattro chirurghi al seguito degli „eserciti generali‟, a spese del collegium medicorum

cirogie111.