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Il nuovo quadro regolatorio del 2009 e terza fase

2. Il processo di liberalizzazione

2.3. Il nuovo quadro regolatorio del 2009 e terza fase

Alle soglie del nuovo secolo, il ricorso ad un'unica e comune

tecnologia digitale per i vari settori delle comunicazioni elettroniche ha

prodotto il fenomeno della convergenza delle tecnologie e la

conseguente convergenza dei mercati127.

Il legislatore europeo nel novembre del 2009 ha modernizzato il

sistema normativo, per recepire sul piano giuridico le continue

evoluzioni tecnologiche e per superare le discrepanze rilevate tra l’operatività delle singole Autorità Nazionali 128 introducendo la

Direttiva 2009/140/CE129 e il Regolamento n. 1211/2009, che si

basso reddito. Dal punto di vista del consumatore, l'abbordabilità dei prezzi è legata alla possibilità di sorvegliare e controllare le proprie spese.

126 G. Amendola, La determinazione delle obbligazioni per gli operatori rilevanti, op.cit., p. 78. Occorre individuare il rimedio specifico dall’obbligo generale previsto nella direttiva, ad esempio l’obbligo di non applicare prezzi eccessivi, si sostanzia nel rimedio della comunicazione anticipata al pubblico e all’Autorità delle nuove offerte.

127 V.M. Sbrescia, Le comunicazioni elettroniche tra tecnologia e regolazione, cit., p. 1213. 128 Considerando n. 2, Direttiva 2009/140/CE.

129 Del 25 novembre 2009, recante modifica delle Direttive 2002/21/CE, 2002/19/CE e 2002/20/CE, attuata in Italia con il D. Lgs. 28 maggio 2012, n.70.

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inseriscono nel processo di revisione periodica previsto dalle Direttive

del 2002130.

Alla base, oltre allo scopo di migliorare il coordinamento delle

attività delle Autorità dei diversi Paesi membri131, per la creazione del mercato unico132, vi è lo scopo di ridurre le regole ex ante specifiche via

via che aumenta il grado di concorrenza, in favore di un settore delle

comunicazioni elettroniche disciplinato dal solo diritto della

concorrenza133.

Complementare al coordinamento, è la volontà di rafforzare

l'azione già svolta a livello comunitario dall'ERG modificandolo in un

Autorità indipendente europea, chiamata a supportare la Commissione

ed i legislatori nazionali nell'attuazione della disciplina europea delle

comunicazioni elettroniche. Riforma abbandonata a favore della

creazione, ad opera del regolamento numero 1211 del 2009 134, dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche.

Organismo di riflessione, di dibattito e consulenza per il Parlamento

130 B. Argiolas, Il nuovo quadro regolatorio delle comunicazioni elettroniche, cit., p. 191. 131 V.M. Sbrescia, Le comunicazioni elettroniche tra tecnologia e regolazione, cit., p. 1208. 132 Nel testo di R. Viola, Regole e regolatori del mercato delle comunicazioni elettroniche, in P. Bilancia (a cura di), La regolazione dei mercati di settore tra autorità indipendenti

nazionali e organismi europei, Milano, Giuffrè Editore, 2012, p. 213-219, si sottolinea la

creazione di un mercato unico europeo come occasione di crescita economica e di sviluppo, ma anche le difficoltà del progetto in ragione della presenza di ventisette Stati e quindi di ventisette differenti mercati.

133 Considerando n. 5, Direttiva 2009/140/CE.

134 Del 25 novembre 2009, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Ufficio.

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europeo e per la Commissione, riveste anche un ruolo centrale per lo

sviluppo e la diffusione tra le Autorità nazionali delle migliori prassi

regolamentari135.

L'ordinamento così ridefinito, si inserisce in uno scenario socio

economico caratterizzato dallo sviluppo del progresso scientifico, ove

tecnica e diritto si intrecciano come sintesi di due polarità136. Le

innovazioni tecnologiche hanno indotto il legislatore a ricomporre il quadro normativo all’interno di un progetto più omogeneo, spostando

ancor di più l’equilibrio dei poteri dalla periferia al centro137.

La riforma, oltre alla creazione del Berec138 come struttura di

coordinamento, ha rafforzato i meccanismi di indipendenza delle

autorità, prevedendo il divieto di ricevere sollecitazioni e tantomeno

istruzioni da alcun organismo, così come l’impossibilità di derogare tale

indipendenza, e la possibilità di impugnare le decisioni solamente

dinanzi a un giudice139.

135 In G. Nava, L'evoluzione della regolamentazione ex ante nelle comunicazioni

elettroniche: il ruolo della Commissione e dei Regolatori nazionali tra diritto della concorrenza e politica industriale, in Diritto Mercato e Tecnologia, 2013, e S. Mannoni, La regolazione delle comunicazioni elettroniche, op.cit., il BEREC è descritto come

organismo chiamato a fluidificare il dialogo tra centro e periferia.

136 V.M. Sbrescia, Le comunicazioni elettroniche tra tecnologia e regolazione, cit., p. 1210. 137 B. Argiolas, Il nuovo quadro regolatorio delle comunicazioni elettroniche, cit., p. 194. 138 Specificato nel capitolo II, p. 51 ss.

139 Art .3bis, Direttiva 2009/140/CE. L’impugnabilità delle decisioni delle autorità dinanzi ad un tribunale, era già prevista all’art. 4, della Direttiva 2002/21/CE.

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La riforma apporta delle modifiche al sistema dell’analisi dei

mercati, in particolare una nuova disciplina per imporre o modificare le

singole misure regolatorie140.

Proprio l’imposizione degli obblighi e delle loro modalità di

applicazione, costituiscono il fronte principale per assicurare un

equilibro competitivo nei mercati141.

Anche se l’ultima parola nel procedimento in questione spetta

all’autorità nazionale, non essendoci nella riforma un’ipotesi di ritiro

obbligatorio della misura nazionale, il lungo negoziato con le autorità europee e l’esercizio della moral suasion da parte della Commissione,

comporta costi politici tali da indurre l’Autorità a ritirare la proposta di

fronte al veto della Commissione142.

Il passaggio dal sistema analogico al digitale terrestre, che ha

liberato le frequenze aprendole al mercato143, ha comportato una

140 Art. 7bis, Direttiva 2009/140/CE. Si ricorda il procedimento composto già previsto all’art. 7 della Direttiva 2002/21/CE, per l’identificazione dei mercati rilevanti, dove l’Autorità deve seguire la raccomandazione della Commissione, o ricevere l’approvazione nel caso in cui se ne discosti.

141 M. Clarich, R. Cassano, L’imposizione degli obblighi ex ante nel nuovo quadro

normativo delle comunicazioni elettroniche, in Diritto dell’informazione e

dell’informatica, 2008, p. 28.

142 B. Argiolas, il nuovo quadro regolatorio delle comunicazioni elettroniche, cit., p. 196 ss. Basti pensare che dal 2002 al 2009, la Commissione ha usato il potere solo in sette casi su mille notificazioni, a dimostrazione dell’efficacia della sola minaccia di utilizzare tale strumento.

143 Da ultimo l’assegnazione della banda 800 MHz per i servizi di telefonia mobile 4G nel 2011, in attesa della prossima assegnazione della banda 700 MHz destinata per i servizi mobili 5G, da assegnare entro il 2022.

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gestione dello spettro elettromagnetico, ispirata al principio di

neutralità 144 , più flessibile nell’uso e nella destinazione, con la

possibilità di commercializzare i diritti d’uso.

Si delinea una procedura di assegnazione della banda che si fonda

su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati,

rimanendo però ferma la possibilità per gli Stati di concedere licenze

individuali in vista del raggiungimento di obiettivi di interesse generale. In linea con l’obiettivo di ridurre gradualmente la regolazione nel

settore delle comunicazioni, è stata emanata nel 2014 la

Raccomandazione 710 della Commissione, allo scopo di individuare e

soprattutto di ridurre i mercati di prodotti e servizi che necessitano di

una regolazione ex ante.

In particolare, si riducono a quattro i mercati suscettibili di

regolazione145, scomparendo del tutto i servizi al dettaglio tutelati ora dal diritto antitrust.

144 Principio presente all’art. 14, par. 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche, che permette la libertà di destinazione tecnologica e uso delle frequenze dichiarate disponibili. 145 I mercati che necessitano di regolazione ex ante secondo la raccomandazione 2014/710/UE sono: fornitura all'ingrosso del servizio di terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa; fornitura all'ingrosso del servizio di terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili; accesso locale all'ingrosso in postazione fissa e accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo; accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa.

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Per le reti mobili inoltre, è regolato il solo mercato dell’interconnessione, segno che la liberalizzazione dell’accesso alle

reti è avvenuta146.