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Come sottolineato nelle pagine precedenti, la disciplina dell’accesso e dell’interconnessione disegna un’asimmetria tra le

imprese presenti nel settore delle comunicazioni elettroniche. Da una

parte vi sono i nuovi entranti, che pur gestendo reti e offrendo servizi

non esercitano alcun potere condizionante. Dall’altra parte si pongono

gli incumbents, detentori della maggior parte delle risorse

infrastrutturali e che soddisfano buona parte della domanda di servizi.

Tali imprese operando quindi sia nel mercato wholesale dei servizi

per gli operatori alternativi, che nel mercato retail per i servizi finali

147 G. Zanobini, Corso di diritto amministrativo, Milano, 1958. 148 Art. 2, comma 2 lett. a), 20/2002/CE.

149 M. Clarich, A. Boso Caretta, Il nuovo sistema delle autorizzazioni per le reti e i servizi

di comunicazione elettronica, cit.; A. Alì, Le autorizzazioni generali di reti e servizi di comunicazione elettronica, in M. Clarich e G. F. Cartei (a cura di), Il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, 2004, p. 158 ss.

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all’utenza, possono influenzare entrambi i mercati mettendo in atto

politiche abusive150.

Tra le politiche utilizzate vi è quella dei sussidi incrociati, ovvero una situazione in cui un’impresa che detiene una posizione dominante

e che opera tramite una struttura verticalmente integrata, imputa i costi

di una sua attività svolta in un mercato all’attività svolta sul mercato di

un altro prodotto151.

Di conseguenza i controlli sui servizi al dettaglio sono limitati ai casi in cui le misure all’ingrosso non raggiungono gli obiettivi di

garantire la concorrenza effettiva152.

Sugli incumbents gravano degli obblighi, strumenti con cui

mimare una concorrenza dinamica153, finalizzati a riequilibrare il

mercato. In questa circostanza utili sono i rimedi asimmetrici, ovvero

vincoli pubblicistici che gravano solo su una parte degli organismi

presenti sul mercato154.

150 A. Gavosto, La definizione dei mercati rilevanti nella telefonia fissa, in R. Perez (a cura di), Il nuovo ordinamento delle comunicazioni elettroniche, op. cit., pag. 69.

151 M. B. Pieraccini, Le c.d. cross-subsidizations: profili giuridici e disciplina

nell'ordinamento comunitario e interno, in Il diritto dell’Unione Europea, IV, 1996.

152 Art. 67, D. Lgs. n. 259/2003.

153 G. Nava, L'evoluzione della regolamentazione ex ante nelle comunicazioni elettroniche:

il ruolo della Commissione e dei Regolatori nazionali tra diritto della concorrenza e politica industriale, cit.

154 L. Saltari, Accesso e interconnessione. La regolazione delle reti di comunicazione elettronica, op. cit., p. 34.

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L’Agcom, identificata un’impresa come dominante e notificata

alla Commissione, esercita le proprie funzioni applicando rimedi tipici

in rispetto della libertà di impresa e della esigenza di certezza del

diritto155.

Nella scelta dei rimedi da applicare, le autorità nazionali hanno la

facoltà di scegliere quelli più appropriati, in base alle specifiche

condizioni concorrenziali del mercato.

Tra i rimedi applicabili, il primo utilizzabile è il controllo dei

prezzi, che si esplica o nell’imposizione di prezzi regolati ex ante dal

regolatore, oppure in un obbligo di attenersi al principio dell’orientamento al costo.

Un principio questo non facile da concretizzare in cifre, perché

prevede che il prezzo dell’input offerto nel mercato all’ingrosso deve essere pari a quello offerto dall’incumbent nel mercato retail. Altri

modelli più sofisticati per il calcolo dei costi all’accesso sono il top

down156, che si ispira ai costi dell’operatore dominante esistente; o il

bottom up, prezzo che riflette i costi di un’ideale operatore efficiente157.

155 M. Clarich, R. Cassano, L’imposizione degli obblighi ex ante nel nuovo quadro

normativo delle comunicazioni elettroniche, cit., p. 29.

156 Costituisce una delle tecniche di stima più utilizzate nelle fasi iniziali quando ancora non si hanno informazioni sufficientemente dettagliate. Il metodo top down prevede la valutazione e la stima dei costi per analogia rispetto a precedenti progetti o, come in questo caso, rispetto ai costi dell’incumbent.

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Metodo popolare tra i regolatori è il network cap, una programmazione pluriennale dei prezzi che l’impresa è autorizzata ad

applicare. Il percorso prevede un arco di riduzione temporale dei prezzi, obbligando l’impresa a raggiungere un livello di efficienza per non

subire perdite. Se da un lato tale strumento dà agli operatori alternativi maggiore certezza riguardo all’andamento delle tariffe di accesso e

interconnessione, dall’altro il difetto maggiore è la possibilità che

l’impresa obbligata, invece di ridurre i costi per non perdere i profitti,

degradi la qualità del servizio158.

Dopo il controllo dei prezzi, altro rimedio è la trasparenza, obbligo imposto all’operatore dominante di presentare offerte di riferimento

disaggregate, distinguendo quindi voce per voce, sui prodotti e servizi che vende all’ingrosso159.

È un adempimento indispensabile per verificare che i prezzi siano effettivamente orientati al costo, o per controllare che l’incumbent non

effettui sussidi incrociati per compensare quelli non competitivi con

altri positivi, facendo pagare il conto della differenza ai concorrenti.

158 C. Cambini, P. Ravazzi, T. Valletti, Il mercato delle telecomunicazioni elettroniche, op. cit., p. 151.

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Connesso alla trasparenza, è l’obbligo di non discriminazione160.

L’operatore dominante deve gestire i propri concorrenti, che dipendono

dalla sua rete, nello stesso modo in cui si rivolge alle proprie divisioni

commerciali. L’applicazione dell’obbligo di non discriminazione nella

fornitura dei servizi, da parte dell’impresa dominante, ha portato all’affermazione di una regola che rispecchia la scala degli

investimenti, cioè che il prezzo per l’accesso disaggregato deve essere

minore del prezzo al dettaglio del servizio offerto all’utenza161. Si ha

così un rimedio utile a controllare possibili price squeeze, la compressione dei prezzi. L’operatore dominante aumenta il costo dei

servizi all’ingrosso abbattendo i prezzi delle proprie offerte ai clienti

finali, così da ridurre i margini di profitto che i concorrenti possono

conseguire nei mercati al dettaglio.

Il principio della trasparenza gestionale delle società operanti nel

settore delle comunicazioni è un cardine dell'apertura del mercato alla

concorrenza, realizzabile attraverso la previsione del rimedio della

separazione contabile o, in casi eccezionali, della separazione

funzionale delle attività di rete dalla fornitura di servizi retail162.

160 Art. 47, D. Lgs. n. 259/2003.

161 E. Gallo, E. Pontarollo, Modelli alternativi di concorrenza nelle telecomunicazioni:

l’approccio italiano, cit., p. 531.

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La separazione contabile riguarda un criterio di imputazione dei

dati di bilancio. L’effettiva applicazione del principio della non

discriminazione e quindi della parità di trattamento è indispensabile per

gli altri operatori per competere ad armi pari con l’operatore

dominante163. Quest’ultimo è perciò obbligato a gestire le scritture

contabili come se fossero elementi analitici di informazione, in maniera

tale da identificare separatamente i costi e i ricavi di ciascun ramo di

attività164, e quindi a rendere trasparenti i propri prezzi all’ingrosso.165

Finalità importante è l’iscrizione contabile delle attività di

installazione e gestione dell’infrastruttura in forma separata da quella

di fornitura del servizio166, necessaria per verificare l’insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie.

La contabilità è ovviamente certificata da soggetti terzi

indipendenti, il che facilita l’autorità a vigilare sulla congruenza delle condizioni all’ingrosso con quelle al dettaglio, vigilando quindi su

possibili discriminazioni167.

163 L. Saltari, Accesso e interconnessione, La regolazione delle reti di comunicazione elettronica, op. cit., p. 102.

164 H. Caroli Casavola, Il principio di separazione contabile, societaria e proprietaria nei

servizi pubblici, in Mercato Concorrenza Regole, III, 2001, p. 470.

165 Art. 48, D. Lgs. n. 259/2003. 166 Art. 8, L. 249/1997.

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In circostanza eccezionali, l’autorità può imporre, su

autorizzazione della Commissione, il rimedio della separazione

funzionale della rete di accesso168, strumento utilizzato come risposta

alla domanda di concorrenza infrastrutturale169.

Migliori condizioni di accesso alla rete unica possono

disincentivare gli operatori alternativi a sopportare i costi per la

realizzazione di una propria rete, trovando più economico utilizzare quella dell’incumbent. Per tale motivo circostanza eccezionale per

l’imposizione della separazione è l’impossibilità di sviluppare

infrastrutture alternative170.

Con la separazione funzionale, si conferiscono ad un’entità

commerciale indipendente tutte le attività connesse alla gestione della

rete di accesso, creando una separazione tra la divisione che offre l’accesso alla rete e il ramo commerciale. Lo scopo è raggiunto con la

creazione di una divisone caratterizzata dalla presenza di un board di

vigilanza indipendente; guidata da un management distinto con

obiettivi diversi rispetto a quelli del ramo opposto, e da un brand

proprio171.

168 Art. 13 bis e ter, 2002/19/CE, e art. 50 bis e ter, D. Lgs. n. 259/2003. 169 S. Frova, Il declino delle TLC italiane, cit., p. 287.

170 F. Marini Balestra, Manuale di diritto europeo e nazionale delle comunicazioni

elettroniche, op. cit., p. 185 ss.

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La separazione funzionale segue il principio della non

discriminazione, non solo sul prezzo, sulla qualità e sulla tempistica

nella fornitura, ma soprattutto sulla creazione di una muraglia cinese

informativa172, che comporta la creazione di diverse strutture aziendali a sé stanti, impedendo così la comunicazione di notizie commerciali

lesive del libero gioco della concorrenza.

In più, favorisce, la concorrenza nel settore, perché simula

meccanismi di mercato nei casi in cui era escluso, operando come rimedio correttivo alle residue posizioni di forza all’interno del

mercato173.

La separazione funzionale ridisegna i processi aziendali interni per

assicurare la non discriminazione all’accesso dei servizi di rete. Infatti da un’unica impresa verticalmente integrata, si passa ad un’impresa

composta da più divisioni indipendenti con differenti processi

produttivi e di fornitura174.

172 S. Mannoni, La regolazione delle comunicazioni elettroniche, op. cit., p. 131.

173 H. Caroli Casavola, Il principio di separazione contabile, societaria e proprietaria nei

servizi pubblici, cit., p. 489ss.

174 F. Marini Balestra, Manuale di diritto europeo e nazionale delle comunicazioni

elettroniche, op. cit., p. 192. La divisione funzionale prevista da Ofcom mira

all’equivalence of input, British Telecom acquista il medesimo servizio di rete che

acquistano gli operatori alternativi, alle stesse condizioni e con le stesse procedure. Questo il modello ratificato a livello normativo, art. 50 bis, comma 2, D. Lgs. 1° agosto 2003 n. 259.

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L’istituto giuridico che permette la nascita di queste soluzioni e

che ha permesso nel caso italiano la creazione di Open Access, è quello

degli impegni175.

Non diversamente, Open Access nasce da obblighi assunti da

Telecom Italia a fronte di procedimenti che avrebbero potuto chiudersi

con sanzioni176.

Istituita nel 2008, la divisione si occupa dello sviluppo e

manutenzione delle infrastrutture di rete, della gestione dei processi

produttivi e della fornitura dei servizi di accesso nonché dell’assistenza

tecnica relativa ai predetti servizi.

Fino al 2015 non si interfacciava direttamente con gli operatori

alternativi, i quali invece si rivolgevano alla divisione wholesale che

veicolava le richieste alla stessa open access, dando vita a diverse

procedure di fornitura di servizi, in una logica di parità177.

175 M. Clarich, R. Cassano, L’imposizione degli obblighi ex ante nel nuovo quadro

normativo delle comunicazioni elettroniche, cit., p. 30. Sono strumenti del diritto antitrust,

che comportano l’assunzione di obblighi da parte delle imprese destinatarie di procedimenti. Le imprese in questo modo, non vedono accertata la propria responsabilità, evitando sia l’irrogazione di una sanzione, che gli effetti negativi connessi all’accertamento di un illecito.

176 AGCOM delibera n. 718/08/CONS.

177 F. Marini Balestra, Manuale di diritto europeo e nazionale delle comunicazioni

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Da novembre 2015, allo scopo di rafforzare le garanzie di parità di

trattamento178 tra le direzioni commerciali retail di TIM e gli altri

operatori, è stata costituita la Direzione Unica. Nel nuovo modello TIM

retail viene equiparato ad un operatore alternativo infrastrutturato, che

acquista i servizi di accesso di base e le correlate prestazioni di

manutenzione attraverso la medesima organizzazione, cioè la Direzione

Wholesale.

La separazione funzionale è quindi già realtà sulla rete Tim con

Open Access, che garantisce la parità di trattamento per l’accesso,

sempre sotto la supervisione di un organo di vigilanza nominato da

Agcom.

Inoltre, una delle prospettive avanzate per il futuro della rete

potrebbe essere la societarizzazione dell’infrastruttura, includendola in

una società ad hoc per consentire la piena trasparenza contabile della

rete, ma che in ogni caso rimarrebbe sotto il controllo dell’operatore.

Ad ogni modo la separazione risulta uno strumento essenziale per

garantire un livello di concorrenza tale da limitare il potere

178 L’istruttoria dell’AGCM n. A428, ha evidenziato che gli impegni di open access non hanno garantito agli operatori alternativi, nel periodo 2009-2011, condizioni efficienti e non discriminatorie di accesso ai servizi.

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dell’incumbent, tuttora in condizione di porre in essere pratiche

anticoncorrenziali179.

179 A. Castaldo, Innovazione tecnologica e criticità regolatorie nel settore delle

telecomunicazioni, in A. Castaldo, S. da Empoli, A. Nicita, (a cura di), La tripla convergenza, Carrocci editore, Roma, 2008, p. 33.

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Capitolo III

La Convergenza e le reti di nuova generazione 1. La Convergenza mancata

Il termine comunicazione elettroniche si riferisce a qualsiasi forma

di diffusione di segnali di comunicazione, veicolabile su diverse

tipologie di infrastrutture quali reti fisse e mobili, rete satellitare, in

fibra ottica o basate sullo sfruttamento delle radiofrequenze. Ma non

solo, perché include anche la diffusione dei programmi sonori e

televisivi, e i relativi sistemi di trasporto sulle reti. Ne discende, quindi,

che in applicazione del fenomeno della convergenza delle tecnologie il

telefono, la televisione e Internet utilizzano ora le stesse piattaforme

tecnologiche1.

La convergenza viene definita per la prima volta nel Libro Verde

del 19972, dal quale si evince che questa consiste nella capacità di

differenti piattaforme di rete di gestire gli stessi servizi.

Il fine del Libro è di adeguare la disciplina di settore (ormai

obsoleta in quanto contrappone le telecomunicazioni3 alla

1 L. G. Radicati di Bronzolo, Il nuovo quadro delle comunicazioni elettroniche.

Convergenza, concorrenza, regolazione e asimmetria, cit.

2 COM (97) 623 del 3 dicembre 1997.

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radiodiffusione4) alla nuova possibilità di utilizzare qualsiasi rete per il trasporto del medesimo servizio5.

Questa possibilità è nata con l’avvento di innovazioni

tecnologiche quali la telematica e il passaggio dal sistema analogico a

quello digitale, che hanno reso possibile la conversione di molti tipi di

dati, suoni e immagini in messaggi binari, successivamente

immagazzinati, manipolati e trasmessi su ogni rete6. Quest’ultima innovazione ha poi permesso di trasmettere su una singola frequenza

quattro o cinque programmi televisivi, anziché uno soltanto, ottimizzando così l’uso della risorsa radio frequenziale e

moltiplicandone la capacità di trasporto7.

L’impiego del digitale terrestre ha permesso, quindi, alla

televisione di parlare la stessa lingua del computer e dei cellulari8.

Il progresso nel campo della tecnica ha inciso fortemente nel

settore economico come in quello normativo. Con la convergenza si ha

una modifica delle strategie di business degli operatori, che ha

4 Attività destinate alla diffusione di messaggi audio-video. 5 Considerando n.5, direttiva 2002/ 21/ CE.

6 L. Solimene, Dal manufacturing ai servizi. Gli effetti della convergenza nelle

telecomunicazioni, in Economia dei servizi, II, 2008, p. 183.

7 Per il passaggio alla tecnologia del digitale nel campo delle radiofrequenze, si rimanda al Capitolo II, p. 71 ss.

8 V. Basili, Timidi segnali di convergenza. La Rai forse muove verso l’Iptv. Sarà la volta

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comportato un’espansione dell’operatività nei settori contigui a quello

originale9, dando vita ad un nuovo mercato integrato.

I fornitori di reti e servizi di comunicazione si sono posti lungo

tutta la filiera, producendo, distribuendo e diffondendo contenuti

televisivi attraverso proprie IPTV10, così da permettere alle tradizionali

compagnie telefoniche e televisive di integrarsi tra loro11, costituendo

specifiche joint ventures.

Emblematico è il caso del telefono cellulare che, da mezzo

tipicamente utilizzato per la comunicazione intersoggettiva, è ora in

grado di ricevere non solo suoni, ma anche immagini e video.

La nascita del nuovo mercato delle comunicazioni ha comportato

la produzione di un quadro normativo, introdotto con le Direttive del

200212, per la realizzazione della convergenza regolamentare. Il

legislatore ha così sostituito la vecchia regolazione verticale con una

9 A. Stazi, Mercati emergenti tra convergenza e concorrenza. Il caso della televisione in

mobilità, Milano, Giuffré, 2006, p. 6. Ad esempio le società telefoniche che offrono servizi

televisivi fruibili dal telefonino, o viceversa le imprese televisive che sviluppano propri servizi di broadcasting interattivo.

10 L. Solimene, Dal manufacturing ai servizi. Gli effetti della convergenza nelle

telecomunicazioni, op. cit., p. 184. Un esempio di iptv era la tv di Fastweb, lanciata nel

2001 e che necessitava di un decoder fornito direttamente dall’azienda. L’iptv non si propagava via etere e non necessitava di antenne per la ricezione del segnale, perché viaggiava sulle reti telefoniche. Dalla fruizione dei contenuti in modalità brodcast, tutti gli utenti ricevono lo stesso messaggio, si passò a quella unicast, personalizzazione dei palinsesti.

11 F. Graziadei, G. Rizzo, A. Stazi, Reti e contenuti nella prospettiva della convergenza:

scenari ed opzioni aperte dallo sviluppo del digitale, in Il diritto dell‘informazione e dell‘informatica, III, 2005.

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orizzontale, applicabile a tutte le infrastrutture13. Corollario per una corretta regolazione delle reti è il principio della regolazione

tecnologicamente neutra14, come capacità del sistema di non

discriminare, favorire o danneggiare una determinata piattaforma ma di

applicare la medesima disciplina a tutte le reti e servizi,

indipendentemente dal supporto15.

I regolatori perseguono questo principio in due modi diversi. Con

un approccio che tende a massimizzare il benessere dei consumatori, intervenendo solo per proteggere l’utente finale, indipendentemente dal

numero di operatori o dallo standard tecnologico adottato16. O, al contrario, con uno che pone l’accento sul ruolo svolto dalla concorrenza

intesa come selezione competitiva, così da permettere allo standard

tecnologico più efficiente di affermarsi secondo le logiche del

mercato.17

13 D. Iello, L. Muselli, Concorrenza e regolazione nel nuovo codice delle comunicazioni

elettroniche, in Il Foro amministrativo T.A.R, VI, 2004, p. 1940 ss.

14 Art. 8, direttiva 2002/ 21/ CE, Art 4, comma 3, lett. h), D. Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 15 M. Libertini, A. Nicita, Convergenza e Concorrenza nelle comunicazioni elettroniche:

la difficile transizione italiana, in A. Castaldo, S. da Empoli, A. Nicita, (a cura di), La tripla Convergenza, Roma, Carrocci Editore, 2008, p. 97. Ss.

16 M. Libertini, A. Nicita, Convergenza e Concorrenza nelle comunicazioni elettroniche:

la difficile transizione italiana, op. cit., p. 131.

17 A. Castaldo, Innovazione tecnologica e criticità regolatorie nel settore delle

telecomunicazioni, in A. Castaldo, S. da Empoli, A. Nicita, (a cura di), La tripla Convergenza, op. cit., p. 22 ss.

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Entrambi presentano costi e benefici contrapposti, perché efficaci

a difendere le posizioni dei soggetti già presenti o al contrario, gli

investimenti dei nuovi entranti.

In secondo luogo, funzionale alla creazione del mercato integrato

è la convergenza dei titoli abilitativi che subordina tutti i servizi e le reti

di comunicazione, in maniera indipendente dalle tecnologie e dai supporti utilizzati, ad un’unica autorizzazione generale18.

Ebbene, nonostante la digitalizzazione abbia avvicinato realtà che

erano distanti, la convergenza non è completa e ancora oggi sussiste di

fatto una netta distinzione tra principi e regole in tema di comunicazioni

e di servizi media audiovisivi.

La presenza di due corpi normativi distinti, il Codice delle

Comunicazioni Elettroniche e il Testo Unico dei Servizi Media Audiovisivi, non consente l’applicazione di una disciplina unitaria dal

momento che sono fatte salve espressamente le norme speciali in

materia di reti, utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori

e televisivi19.

18 A. Valli, Profili legali e regolamentazione della convergenza di tecnologie e servizi nelle

comunicazioni elettroniche: l’impatto della nuova disciplina europea, in Diritto del commercio internazionale, III, 2002, p. 539 ss. Si rimanda al Capitolo II, p. 79 ss, per una

completa descrizione del fenomeno.

19 N. Rangone, Il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, in Giornale di diritto

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Questo diverso trattamento dei contenuti in base alle piattaforme

risulta tuttavia incompatibile con la nozione di convergenza finora

descritta e soprattutto, anacronistico se si considera il controllo alquanto

superficiale o quasi assente dei servizi audio e video trasmessi sulla rete

Internet20.

Si pensi anche alle teorie secondo le quali la digitalizzazione dei

contenuti televisivi avrebbe spinto gli operatori di telecomunicazione a

offrire contenuti audiovisivi congiuntamente a servizi telefonici21, o che

i broadcasters avrebbero potuto offrire servizi di comunicazione come

nel mercato americano22.

I settori sono pertanto rimasti separati: nel campo televisivo non si

è mai raggiunto lo sviluppo del cavo coassiale, come possibile

alternativa allo strapotere degli incumbents23; i simmetrici tentativi

delle imprese telefoniche di dar vita a proprie tv su reti adsl, sono tutti

falliti24.

20 V. Zeno Zencovich, Presupposti ed equivoci della tripla convergenza, in A. Castaldo, S. da Empoli, A. Nicita, (a cura di) La tripla Convergenza, Roma, Carrocci Editore, 2008, p. 158.

21 M. Libertini, A. Nicita, Convergenza e concorrenza nelle comunicazioni elettroniche: la

difficile transizione italiana, op. cit., p. 125.

22 I. Volgelsang, The Endgame of telecommunications policy? A survey, in Review of

Economics, 2013.

23 L. Hou, P. Valcke, D. Stevens, Can open internet be imposed upon European CATV

networks?, in Telecommunications policy, 2013, p. 970 ss, e in F. Gobbo, Politiche