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L’ordine pubblico costituzionale

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA (pagine 171-200)

Il diritto civile nella legalità costituzionale è una costruzione dottrinale che deve al pensiero e all’opera di Pietro Perlingieri la sua più alta rappresentazione.373 Tra i suoi primissimi contributi sul tema, deve essere ricordato l’articolo Norme costituzionali e rapporti di diritto civile, apparso sulla Rassegna di diritto civile nel 1980374 nel quale l’Autore evidenzia l’influenza della Costituzione sulla normativa ordinaria. Se è vero che già al tempo si parlava di una rilettura del codice civile e delle leggi speciali alla luce della Costituzione, per Perlingieri era necessario puntualizzare e chiarire la formula partendo dalla natura giuridica delle norme costituzionali. La Costituzione, da un punto di vista di gerarchia formale, assume una posizione di supremazia rispetto alle altre fonti del diritto e, da un punto di vista di gerarchia valoriale, eleva la persona umana

373 Si vedano almeno i seguenti contributi: P.PERLINGIERI, Produzione scientifica e realtà pratica: una frattura da evitare, in Riv. dir. comm., 1969, I, p. 455 ss.; P.

PERLINGIERI, Norme costituzionali e rapporti di diritto civile, in Rass. dir. civ., 1980, p. 95 ss.; P.PERLINGIERI, Salvatore Pugliatti ed il “principio della massima attuazione della Costituzione”, in Rass. dir. civ., 1996, p. 807 ss.; P. PERLINGIERI, Giustizia secondo Costituzione ed ermeneutica. L’interpretazione c.d. adeguatrice, in P.FEMIA (a cura di), Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale, Napoli, 2006, p.

1 ss.; P.PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli, 1991; P.

PERLINGIERI, “Depatrimonializzazione” e diritto civile, in Rass. dir. civ., 1983, p. 1 ss.;

P.PERLINGIERI, Complessità e unitarietà dell’ordinamento giuridico vigente, in Rass.

dir. civ., 2005, p. 188 ss.; P.PERLINGIERI, La personalità umana, op. cit., passim; P.

PERLINGIERI, La dottrina del diritto civile nella legalità costituzionale, in Rass. dir. civ., 2007, p. 497 ss.; P. PERLINGIERI, Esclusione dall’associazione non riconosciuta ed ordine pubblico costituzionale, in Rass. dir. civ., 1983, p. 840 ss. Per una dettagliata ricostruzione della legalità costituzionale nel diritto civile, cfr. M.PENNASILICO, Legalità costituzionale e diritto civile, in Rass. dir. civ., 2010, p. 840 ss.

374 P.PERLINGIERI, Norme costituzionali e rapporti di diritto civile, in Rass. dir. civ., 1980, p. 95 ss.

ed il suo libero sviluppo rispetto alle situazioni patrimoniali (quali la proprietà e l’impresa, valori tipici dei codici ottocenteschi), così da anticipare la depatrimonializzazione del diritto privato. Per Perlingieri, proprio il mutamento dei valori ante e post Costituzione “incide profondamente sull’intero sistema giuridico, sui suoi istituti, anche su quelli più tecnici e quindi apparentemente neutrali rispetto alle ideologia della storia”.375 Con riferimento al ruolo della norma costituzionale, non è sufficiente per l’Autore che la stessa operi unicamente quale limite alla norma ordinaria. Secondo tale tesi, laddove quest’ultima si ponga in contrasto con la Costituzione è sindacabile da parte della Corte Costituzionale, adita dal giudice ordinario, stante il puntuale controllo accentrato di costituzionalità. Una tesi, questa, che fa operare la norma costituzionale solo eccezionalmente ed in forma residuale, che fa del legislatore il destinatario esclusivo della norma costituzionale, che cancella la funzione promozionale all’assetto costituzionale, che esclude infine gli interpreti nell’utilizzo della norma costituzionale, essendo essi confinati nel paradigma logicistico della sussunzione, salvo appunto il controllo di legittimità costituzionale.376 Nel pensiero di Perlingieri, invece, la norma costituzionale non può avere, come unica funzione, quella di limite alle norme ordinarie. La norma costituzionale, infatti, esprime principi giuridici generali che valgono in sede di interpretazione di enunciati normativi ordinari, sì che le scelte fatte dal Costituente “si riflettono sull’attività ermeneutica, sui contenuti e sui significati delle norme di livello ordinario”.377 In questi termini, viene preferito l’argomento ermeneutico del “a partire dai principi generali”

proponendo una interpretazione costituzionale della legislazione ordinaria. Si avverte insomma l’esigenza di attuare la legalità costituzionale e quindi gli stessi strumenti ermeneutici vengono adeguati al fine di attuare i valori fondamentali. In questi termini, la norma

375 P.PERLINGIERI, Norme costituzionali, op. cit., p. 98.

376 Cfr. P. PERLINGIERI, Interpretazione e qualificazione: profili dell’individuazione normativa, in Dir. giur., 1975, p. 826 ss.; ID., L’interpretazione della legge come sistematica ed assiologia. Il brocardo in claris non fit interpretatio, il ruolo dell’art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell’esegesi, in Rass. dir. civ., 1985, p. 990; ID., Il diritto civile nella legalità costituzionale, op. cit., passim.

377 P.PERLINGIERI, Norme costituzionali, op. cit., p. 100.

costituzionale oltre a costituire giustificazione della norma ordinaria si deve con questa “armonizzare coerentemente e ragionevolmente, in una sorta di espansione, di sviluppo quasi deduttivo sia pure storicamente condizionato”378 e l’attività dell’interprete, costellata da giudizi di valore, ha nelle norme costituzionali un punto fermo. Insomma, per l’insigne studioso è “fuorviante” individuare nel legislatore ordinario il solo destinatario delle norme costituzionali (arg. ex art. 101, comma 2 Cost. e art. 54, comma 1, Cost.) sì che il principio di legalità costituzionale è “un punto fermo, una via obbligata per l’interprete che intenda, con spirito di umiltà, ritrovare una uniformità d’interpretazione” superando il mito della certezza del diritto e della interpretazione classista del diritto.379 La costituzionalizzazione del diritto costituisce esigenza della unitarietà del sistema, del rispetto della gerarchia delle fonti, e per evitare il formalismo giuridico. In questi termini, si adeguano le interpretazioni e le tecniche ai valori fondamentali. Per Perlingieri, però, non è sufficiente utilizzare le norme costituzionali per interpretare le norme ordinarie e per giustificare funzionalmente le stesse. Se entrambe le direttive sono utili e vanno perseguite, limitandosi a queste due funzioni non si dischiudono “le potenzialità delle norme costituzionali”. Da qui la necessità di affrontare la questione “della diretta rilevanza [delle norme costituzionali] nei rapporti interindividuali, con particolare riguardo ai rapporti di diritto civile”.380 Si distingue, al riguardo, l’applicazione diretta e quella indiretta delle norme costituzionali. La dottrina tedesca ha parlato di applicazione indiretta quando le norme costituzionali vengono applicate tramite le norme ordinarie (sia quelle a fattispecie astratta sia le clausole generali).

Per Perlingieri, però, applicazione indiretta è in realtà “applicazione coordinata con una disposizione ordinaria secondo lo schema logico del combinato disposto”.381 In questi termini l’applicazione indiretta non è attività interpretativa della norma ordinaria ma attività d’individuazione della stessa. Egli critica così il metodo che distingue logicamente e cronologicamente l’interpretazione (che viene prima) dalla qualificazione (che viene dopo) perché per lui entrambe le attività “sono aspetti di un

378 P.PERLINGIERI, Norme costituzionali, op. cit., p. 103.

379 P.PERLINGIERI, Norme costituzionali, op. cit., p. 104.

380 P.PERLINGIERI, Norme costituzionali, op. cit., p. 106.

381 P.PERLINGIERI, Norme costituzionali, op. cit., p. 106.

processo conoscitivo unitario rivolto ad individuare la stessa normativa da applicare”.382 La norma costituzionale è parte integrante della normativa che regola il rapporto concreto e si tratta di norma di diritto sostanziale, non meramente interpretativa. Egli non sottovaluta la critica che viene mossa alla teoria della rilevanza delle norme costituzionali nei rapporti interindividuali: il controllo di legittimità delle leggi e degli atti aventi forza di legge è competenza esclusiva della Corte Costituzionale (si tratta del noto controllo accentrato di costituzionalità). Ricorda che al giudice ordinario è però attribuito il compito di valutare la fondatezza della questione di legittimità costituzionale disponendo il giudice di ampio potere discrezionale. Il giudice è dunque chiamato a pronunciarsi sul grado di compatibilità delle norme ordinarie con quelle costituzionali.

Perlingieri scrive che “le inadeguatezze funzionali delle norme ordinarie sono pur sempre, e sia pur relativamente alla questione concreta, superabili nella prospettiva complessiva dell’ordinamento (…) senza che sia utile per il giudizio ed obbligatorio per il giudice iniziare la procedura di legittimità costituzionale. (…) L’interprete quindi non può non utilizzare la norma costituzionale anche in presenza di un meccanismo di controllo quale quello riservato alla Corte Costituzionale, con la limitazione (…) che se, in seguito alla sua valutazione, si prospetta non manifestamente infondata la questione d’incostituzionalità della norma ordinaria, egli deve sospendere il giudizio e rinviare alla Corte”.383 Con la precisazione, tuttavia, che si tratta di piani diversi (l’applicazione della norma costituzionale e la prospettazione dell’illegittimità costituzionale della norma ordinaria da parte del giudice ordinario) poiché “ciascuno si giustifica per una precipua funzione che, anziché escludersi l’una a danno dell’altra, si completa in un corretto rapporto in cui l’interprete ordinario è suddito della legalità e responsabile della sua interpretazione”.384 Perlingieri ricorda altresì la prassi adottata dalla Corte Costituzionale per la quale fra più interpretazioni possibili della normativa ordinaria, la Corte propone quella costituzionale, senza che ciò costituisca un vincolo neppure per il giudice che ha sollevato l’incidente di costituzionalità. In questi termini, la previsione del meccanismo di controllo accentrato di

382 P.PERLINGIERI, Norme costituzionali, op. cit., p. 107.

383 P.PERLINGIERI, Norme costituzionali, op. cit., p. 109.

384 P.PERLINGIERI, Norme costituzionali, op. cit., p. 109.

costituzionalità non costituisce un ostacolo all’applicazione della normativa costituzionale nei rapporti interindividuali. L’Autore ricorda poi l’utilizzo che è stato fatto dell’applicazione diretta delle norme costituzionali. Così nel diritto del lavoro, con l’applicazione degli artt. 4, 19, 21, 36, 37, 40 Cost. Così, è stato utilizzato direttamente l’art. 111 Cost.

per proporre ricorso per Cassazione avverso quei provvedimenti per i quali non è prevista la possibilità del ricorso. Così è stato utilizzato l’art.

2 Cost. da parte dei Tribunali dei Minorenni per l’adozione di provvedimenti nell’interesse del minore. Così sono stati utilizzati gli artt.

2, 3, 29 Cost., per valorizzare gli aspetti esistenziali e personali (e non patrimoniali) dei componenti la famiglia. Questi sono limpidi esempi di applicazione diretta delle norme costituzionali e non di principi desumibili dal codice o dalla legislazione speciale “in assenza di una normativa ordinaria o di una sua manifesta lacunosità”.385 La clausola generale di tutela del libero sviluppo della persona umana che ha un ruolo centrale nell’ordinamento giuridico (art. 2 Cost.) induce Perlingieri ad escludere la tipicità dei diritti della personalità sì che “esigenze esistenziali della persona umana, quali, ad esempio, l’informazione e l’accesso alle sue fonti, la riservatezza dei fatti privati, il mutamento di sesso, l’integrità psichica oltre che fisica, trovano nella previsione generale di tutela della persona un fondamento normativo preciso, idoneo a qualificare tali esigenze come giuridicamente meritevoli con immediate conseguenze sulle stesse relazioni intersoggettive”.386 L’applicazione diretta delle norme costituzionali è stata fatta anche in materia di diritto delle obbligazioni tenendo però conto che la mutata struttura dei rapporti economici ed una diversa ideologia dell’ordinamento giuridico ha fatto sì che siano mutati, nonostante il formale mantenimento, una serie di istituti classici, come appunto l’ordine pubblico. Il mutamento radicale di funzione è infatti

“agevolmente riscontrabile (…) nell’opera per così dire di riempimento delle clausole generali quali (…) [l’]ordine pubblico”.387 Per il nostro Autore la norma costituzionale va sempre utilizzata “sia nell’applicazione coordinata con la legislazione ordinaria specifica o con

385 P.PERLINGIERI, Norme costituzionali, op. cit., p. 114.

386 P.PERLINGIERI, Norme costituzionali, op. cit., p. 115-116.

387 P.PERLINGIERI, Norme costituzionali, op. cit., p. 117.

le clausole generali o principi di rango ordinario, sia nell’applicazione diretta – definita in tal modo per assenza dell’intermediazione di un qualsiasi enunciato normativo ordinario (ipotesi definita impropriamente lacunosa) –”.388 In particolare, per lui più che di applicazione diretta o indiretta si parla di “efficacia, con o senza una sufficiente normativa ordinaria, della norma costituzionale nei confronti dei rapporti personali e socio-economici”. La norma costituzionale non è solo regola ermeneutica ma diviene norma di comportamento, divenendo giustificazione e ragione primaria della rilevanza giuridica dei rapporti,

“idonea ad incidere anche sul contenuto delle relazioni tra situazioni soggettive, funzionalizzandole ai nuovi valori”. Spetta al giurista individuare un sistema civilistico armonizzato ai principi fondamentali e ai bisogni esistenziali della persona per contribuire alla fondazione del diritto civile costituzionale.

Nel 2006, a distanza di oltre venti anni dalla pubblicazione del contributo Norme costituzionali e rapporti di diritto civile, Perlingieri presenta la relazione introduttiva al Convegno Internazionale di Direito Civil Constitucional tenuto in Brasile, analizzando gli sviluppi che si erano avuti della dottrina del diritto civile nella legalità costituzionale pubblicando poi la stessa sulla Rassegna di diritto civile.389 Suddivide la relazione partendo dai presupposti e dai corollari della dottrina del diritto civile nella legalità costituzionale, passando poi ad analizzare la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia, giungendo infine ad individuare la funzione che il giurista deve sostenere per lo sviluppo della legalità costituzionale. Per Perlingieri presupposti della dottrina del diritto civile nella legalità costituzionale sono la normatività delle norme costituzionali, la complessità ed unitarietà dell’ordinamento giuridico, la pluralità delle fonti, la rinnovata teoria dell’interpretazione giuridica. Le norme costituzionali non hanno una natura programmatica, né il loro esclusivo destinatario è il legislatore ordinario: la Costituzione deve essere rispettata da tutti i soggetti, anche in considerazione del principio

388 P.PERLINGIERI, La dottrina del diritto civile nella legalità costituzionale, op. cit., p.

505.

389 P.PERLINGIERI, La dottrina del diritto civile nella legalità costituzionale, in Rass.

dir. civ., 2007, p. 497 ss.

di legalità. Le norme costituzionali non sono dei semplici limiti alla legge ordinaria o meri supporti ermeneutici, poiché oltre a giustificare la normativa ordinaria “indicano parametri di valutazione degli atti, delle attività e dei comportamenti, quali principi di rilevanza normativa nelle relazioni intersoggettive”.390 Per lui la rilettura degli istituti del diritto civile alla luce della Costituzione non significa che la norma ordinaria deve essere adeguata alla norma costituzionale ma “che oggetto dell’interpretazione sono le disposizioni di rango ordinario unitamente alle norme costituzionali: le une in funzione delle altre e viceversa, in coordinamento le une e le altre secondo la collaudata tecnica del combinato disposto”,391 così da evitare che la Costituzione venga letta alla luce della legge ordinaria. L’ordinamento giuridico è unitario e complesso ed i principi costituzionali hanno il ruolo di valori-guida assumendo il baricentro nella pluralità delle fonti del diritto. Il diritto non è diviso in branche autonome, separate e non comunicabili tra loro, perché dalla Costituzione si evince il progetto complessivo della società.

È il controllo di legittimità, l’uso e l’applicazione dei principi costituzionali anche nei rapporti interindividuali che permette di ridurre ad unità il pluralismo delle fonti con il principio di legalità costituzionale a fungere da garanzia di soggezione ai valori fondanti l’ordinamento giuridico, sì che il controllo di legittimità della legge non è tanto controllo di formazione della legge quanto di contenuto. Il controllo di legittimità costituzionale riguarda non solo la legge ma anche gli atti e le attività espressione dell’autonomia individuale, collettiva e della discrezionalità amministrativa. Vi è cioè un controllo di meritevolezza costituzionale.

È necessaria poi una nuova teoria dell’interpretazione giuridica, non formalistica (quale la sussunzione) ma un’interpretazione delle disposizioni normative nel rispetto della gerarchia delle fonti e dei valori nell’accezione sistematica ed assiologica. Non può essere separata la teoria dell’interpretazione delle leggi ordinarie da quelle costituzionali.

Per il criterio sistematico, l’ordinamento deve essere interpretato nella sua unitarietà; per quello assiologico, i valori costituzionali vivacizzano e rendono attuali le norme. La norma deve essere conforme ai principi e ai

390 P.PERLINGIERI, La dottrina del diritto civile, in Rass. dir. civ., 2007, p. 498.

391 P.PERLINGIERI, La dottrina del diritto civile, in Rass. dir. civ., 2007, p. 498.

valori dell’ordinamento, assiologicamente conforme alle scelte di fondo dell’ordinamento e l’interpretazione in funzione applicativa diventa ricerca dell’ordinamento del caso concreto. Per Perlingieri occorre respingere approcci ermeneutici distinti cronologicamente o logicamente in fasi o gradi di interpretazione poiché l’interpretazione del fatto e della legge e la qualificazione normativa del fatto configurano un procedimento unitario. Occorre avere contezza che il controllo di conformità della legge alla Costituzione è motivo costante di qualsiasi interpretazione a fini applicativi; adeguare le tecniche e le nozioni ai valori primari; prendere atto che il passaggio dalla legge al diritto è processo continuo; ricordare che nel bilanciamento degli interessi e dei valori vanno privilegiati criteri ermeneutici innovativi quali ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza e sussidiarietà, sì da recuperare la fattualità alla giuridicità; formare un ceto di giuristi che contribuiscano a realizzare la Giustizia secondo i valori della Costituzione.

Partendo da tali presupposti derivano quattro conseguenze. La prima è che la persona umana ed i suoi diritti fondamentali sono un valore acquisito, così come la dignità umana, lungi dal costituire espressione del diritto naturale, è elemento costitutivo del diritto positivo ed il diritto civile non si esaurisce in una concezione patrimonialistica fondata sulla centralità della proprietà e dell’impresa poiché per il diritto civile costituzionale l’idea alla base del sistema non è il mercato ma la dignità della persona con una accentuata tendenza a depatrimonializzare il diritto. La seconda è la supremazia del diritto e della politica sul mercato e sull’economia che rappresenta l’epifania del diritto civile costituzionale. Scrive a tal proposito l’Autore che “il diritto civile costituzionale, nel segnare il superamento della separazione del diritto privato e del diritto costituzionale, concretizza l’ordine pubblico costituzionale come sistema aperto anche all’internazionalizzazione dei rapporti civili, ma nel vigile controllo che non sia inficiata l’attuazione dei diritti umani democraticamente posti al centro del patto di convivenza”.392 La terza conseguenza è che il superamento della contrapposizione tra privato e pubblico, comporta una nuova

392 P.PERLINGIERI, La dottrina del diritto civile nella legalità, op. cit., p. 502.

composizione degli istituti e delle istituzioni ravvivati dall’eguaglianza, dalla differenziazione e dalla solidarietà. Ultima conseguenza è che con riferimento agli ordinamenti che prevedono un controllo di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge che viene proposto dal giudice a quo è necessario che venga a mutare il ruolo del giudice dovendo egli valutare se tra le leggi ordinarie e la Costituzione esista un’incompatibilità assoluta e insanabile (nel senso che dall’applicazione delle leggi ordinarie derivi inevitabilmente la disapplicazione del precetto costituzionale) o se, invece, sia ravvisabile non un’incompatibilità assoluta ma una non conformità, superabile tramite un coordinamento in sede applicativa, volto ad evitare l’incidente di costituzionalità. È dunque prerogativa dei giudici comuni svolgere un controllo diffuso aggiuntivo rispetto a quello accentrato di costituzionalità.

Perlingieri prosegue soffermandosi sull’attività svolta dalla Corte Costituzionale e dedicando la seconda parte della relazione ad analizzare la giurisprudenza della Consulta. Ricorda così che dall’entrata in vigore della Costituzione, la dottrina del diritto civile costituzionale, almeno inizialmente, “ha avuto grandi difficoltà ad affermarsi”,393 periodizzando in quattro fasi l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale sulla interpretazione cd. adeguatrice. Il percorso è stato irto di difficoltà ma è giunto a compimento. Nella prima fase, dal 1956 – anno di entrata in funzione della Corte Costituzionale – alla fine degli anni ’70 non vi è alcun coinvolgimento dei giudici comuni nell’immediata garanzia dei valori costituzionali: l’interpretazione adeguatrice è monopolio del sindacato di legittimità, nel senso che è solo la Corte Costituzionale a poter evitare la pronuncia di incostituzionalità se una diversa costruzione ermeneutica della norma ordinaria rende possibile la decisione interpretativa di rigetto. Così, il giudice comune non è responsabilizzato poiché l’onere dell’interpretazione adeguatrice non è presupposto di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale. Nella seconda fase, successiva agli anni ’70, c’è il riconoscimento, fondamentale, del principio ermeneutico di unitarietà dell’ordinamento con all’apice del sistema i precetti costituzionali e con il riconoscimento come precettive delle norme costituzionali, sovraordinate alle altre. Nella terza fase, definita della

393 P.PERLINGIERI, La dottrina del diritto civile nella legalità, op. cit., p. 503.

svolta, si assiste ad un cambio di paradigma, grazie all’illuminata Presidenza della Corte Costituzionale di Leopoldo Elia. La Corte ritiene che il giudice comune deve scavare più in profondità le questioni di costituzionalità, senza rimetterle sempre e comunque alla Corte, conformando il testo legislativo ordinario alle norme costituzionali tanto che il mancato assolvimento di tale dovere è sanzionato con l’inammissibilità della questione di costituzionalità. È così che si fa strada e si diffonde la tecnica dell’interpretazione adeguatrice da parte dei giudici comuni. Nella quarta fase, dagli anni ’90 ad oggi, la Corte Costituzionale sembra aver superato la distinzione tra momento interpretativo della normativa ordinaria e quello applicativo delle norme costituzionali. L’interpretazione elaborata dalla Corte Costituzionale si avvale del coordinamento dei principi costituzionali con le norme ordinarie. L’interpretazione adeguatrice diviene applicazione del combinato disposto delle norme di legge ordinarie e del principio costituzionale. In particolare, per Perlingieri si arriva all’affermazione “di un’immediata applicazione delle norme costituzionali, non subordinata alla mediazione legislativa o amministrativa [moltiplicandosi] gli inviti e le esortazioni ad un’immediata e autonoma applicazione da parte dei giudici comuni delle norme costituzionali, persino in presenza di un contrario diritto vivente della Corte di Cassazione”. L’interpretazione adeguatrice della Corte Costituzionale viene definita sistematica e non un canone meramente ermeneutico ma applicazione della Costituzione secondo la tecnica del combinato disposto. L’interpretazione adeguatrice porta la Consulta a trarre dal testo di legge un senso compatibile con la Costituzione combinando il testo di legge con le norme costituzionali ed i giudici ordinari devono interpretare la Carta nell’ossequio al principio di diffusione dei valori costituzionali e l’interpretazione della Costituzione spetta ad una platea di soggetti istituzionali diversi.

La conclusione cui Perlingieri giunge è quella per cui “la norma costituzionale va utilizzata comunque: sia nell’applicazione coordinata con la legislazione ordinaria specifica o con le clausole generali o principi di rango ordinario, sia nell’applicazione diretta – definita in tal modo per assenza dell’intermediazione di un qualsiasi enunciato normativo

ordinario (ipotesi definita impropriamente lacunosa) –”.394 Ad oggi, l’obiettivo della realizzazione del diritto civile costituzionale è realizzato solo in parte: occorre dunque lo sviluppo di tale percorso nel senso di individuare il diritto civile armonizzato ai valori costituzionali e al valore della persona umana.

Con riferimento all’ordine pubblico, poi, ci si può interrogare se la clausola generale dell’ordine pubblico costituisca strumento per realizzare la legalità costituzionale perlingieriana. Di “ordine pubblico costituzionale”, Pietro Perlingieri parla già nel 1983 con riferimento ad uno dei fenomeni nel quale si esplica la personalità umana – valore fondativo della Costituzione395 – cioè l’associazionismo, riconosciuto e garantito dall’art. 18 Cost. Pietro Perlingieri scrive sulla Rassegna di diritto civile un commento ad una decisione della Corte d’Appello di Torino,396 dall’eloquente titolo “Esclusione dall’associazione non riconosciuta ed ordine pubblico costituzionale”.397 La sentenza fu massimata nel senso che all’associazione non riconosciuta, in base ai principi derivanti dall’art. 18 Cost., si applicano in via diretta gli stessi principi che regolano quello riconosciuta, nei limiti di compatibilità con la struttura e l’organizzazione interne sempre che sussistano interessi degni di tutela. Il caso riguardava un’associata di un’importante associazione volta all’incoraggiamento ed al miglioramento delle razze feline in Italia che ricopriva nell’associazione ruoli di alta responsabilità, come la tenuta del “libro origine”. Inaspettatamente, il Presidente comunicava alla stessa che era stato disposta nei suoi confronti l’applicazione dell’art. 10 dello statuto, contemplante la radiazione dal sodalizio ad insindacabile giudizio del Consiglio, del socio che per qualsiasi motivo non fosse ritenuto benvisto alla Federazione. Si poneva dunque il problema dell’esclusione ad nutum di un associato nelle associazioni non riconosciute. Per l’associata anche a queste era applicabile l’art. 24 cod. civ. applicato a quelle riconosciute per il quale l’esclusione non può essere deliberata se non per gravi motivi

394 P.PERLINGIERI, La dottrina del diritto civile nella legalità, op. cit., p. 505.

395 P.PERLINGIERI, La personalità umana, op. cit., passim.

396 App. Torino, 10 febbraio 1983, in Rass. dir. civ., 1983, p. 840 ss.

397 P.PERLINGIERI, Esclusione dall’associazione non riconosciuta ed ordine pubblico costituzionale, in Rass. dir. civ., 1983, p. 840 ss.

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA (pagine 171-200)