RAPPORTI TRA TERZO SETTORE E PUBBLICHE
10 Per la organicità della trattazione cfr, per tutti, C Polidori, I contratti pubblici nel settore dei ser-
88
SECONDO RAPPORTO SUL TERZO SETTORE IN TOSCANA - ANNO 2019
speciali); 142 (Pubblicazione degli avvisi e dei bandi); 143 (Appalti riservati per determinati servizi; 144 (Servizi di ristorazione). Ai fini della individuazione dei servizi di cui i citati articoli 140, 142, 143 e 144 occorre, poi, fare riferimento all’Allegato IX che elenca partitamente, con i relativi numeri di CPV, i servizi ricadenti in tale regime particolare. Riprenderemo in seguito in cosa consiste la particolarità del regime dei servizi sociali, ma fin d’ora va evidenziato che l’ambito di applicazione di tale regime particolare è delimitato dall’oggetto dell’appalto, cioè dal fatto che l’appalto concerne servizi compresi nel citato allegato IX.
Come già accennato, fra le disposizioni speciali del codice va altresì richia- mato l’art. 112 di disciplina degli “Appalti e concessioni riservate”. Tale articolo inizia facendo salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, quindi passa ad enunciare la disposizione principale in base alla quale le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipa-
zione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservar- ne l’esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità e da lavoratori svantaggiati.
La prima parte della disposizione in questione richiama, per confermarle, le disposizioni sugli affidamenti alle cooperative sociali che risalgono alla legge 8 novembre 1991, n.381, successivamente modificata, la quale, all’art. 5, pre- vede che gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali
a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di con- tratti della pubblica Amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), ovve- ro con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comuni- tà Europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli importi delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, e purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1.
Passando alla disposizione centrale dell’art.112, che ammette appalti e concessioni riservate, è bene evidenziare che essa è caratterizzata, da una parte, dall’essere riferita alla generalità degli appalti e delle concessioni, senza quindi alcuna limitazione oggettiva, e, dall’altra, di richiedere, quale condizione tributo si è invece inteso riaffrontare proprio a seguito dell’entrata in vigore di detto nuovo codice.
3. RAPPORTI TRA TERZO SETTORE E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
di ammissione, che si abbia come scopo principale “l’integrazione sociale e
professionale delle persone con disabilità o svantaggiate” ovvero quando
l’appalto risulti da eseguire “nel contesto di lavoro protetto”. È rimessa per- tanto alla valutazione delle singole Amministrazioni (vedi infra quanto pre- visto dalla recente L.R. n. 58/2018) quali appalti siano da riservare a opera- tori impegnati nel recupero di soggetti svantaggiati, così come individuati al comma 2 del citato art. 112, sempreché questi siano in grado di assicurare la necessaria qualità dei servizi a garanzia delle attese dei relativi fruitori.
Proprio a seguito del mutato quadro normativo è da registrare, come si evince da quanto sopra riportato, la valorizzazione delle cooperative sociali che operano per l’integrazione sociale e lavorativa delle persone svantag- giate. Ebbene, come più sopra accennato, la Regione Toscana, in linea con tale orientamento ha recentemente approvato apposita legge regionale sulla cooperazione sociale in Toscana ponendo in essere un riferimento giuridico chiaro per le Amministrazioni pubbliche che intendano avvalersi di tali sog- getti del Terzo settore per interventi e servizi nelle materie di propria com- petenza. Per ora ci si limita a farne richiamo riproponendoci di riprenderne alcuni contenuti quando si faccia esame dei casi di ricorso ad affidamenti al Terzo settore.
Ritornando ai servizi sociali elencati all’allegato IX del codice va detto che, rispetto all’iniziale formulazione del codice stesso, sono state apportate, con il decreto legislativo n. 56/2017, modificazioni integrative e correttive che, sebbene non abbiano adeguatamente sviluppato – come secondo noi era da ritenersi ammesso e possibile dal citato “Considerando 114” della direttiva 2014/24/UE - quanto previsto dalla stessa direttiva comunitaria, almeno hanno reso meglio leggibile ed applicabile la normativa specifica sui servizi sociali del codice medesimo. A parte alcune correzioni ad evidenti errori for- mali, le principali innovazioni riguardano l’art. 142 con l’introduzione, dopo il comma 5, di ulteriori otto commi, dal 5-bis al 5-nonies.
In buona sostanza, fermo restando gli appalti riservati di cui al successivo art. 143, con le suddette disposizioni si è definito il regime particolare degli appalti dei servizi sociali di cui all’allegato IX del codice. Passiamo ora in ras- segna tali innovazioni ultimamente introdotte.
Con il comma 5-bis è stato delimitato l’ambito di applicazione di tali speciali disposizioni: servizi sanitari, servizi sociali e servizi con- nessi, servizi di prestazioni sociali, altri servizi pubblici, sociali e perso-
90
SECONDO RAPPORTO SUL TERZO SETTORE IN TOSCANA - ANNO 2019
Con il comma 5-ter si sono riportate pressoché pedissequamente le dispo- sizioni dell’art. 76 della direttiva 2014/24/UE: l’affidamento dei servizi di cui al comma 5-bis deve garantire la qualità, la continuità, l’accessibilità, la dispo- nibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuoven- do il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti .
Si prevede, inoltre, (comma 5-quater) che la obbligatoria programmazione, estesa dall’art. 21 del codice anche ai servizi e le forniture, debba raccordarsi con gli strumenti previsti dalle legislazioni statali e regionali (nel caso della Toscana, la L.R. n.41/2005 e s.m.i.).
Con il comma 5-quinquies si raccorda la disciplina della centralizzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti alle diversificate forme di aggregazio- ne socio-sanitarie nelle diverse Regioni.
Proseguendo con i commi 5-sexies e 5-septies, viene definito il regime normativo applicabile alla materia dei servizi sociali, indicando ed enume- rando gli articoli del codice da applicare. Per il fatto che una serie di articoli ne sono esclusi (77 e 78: commissioni; 89: avvalimento; 93: cauzione provvi- soria; 97: anomalia dell’offerta; 103: garanzia definitiva; 105: subappalto; 106: esecuzione; 164ss.: PPP; 204: contenzioso; 205 ss.: rimedi alternativi), per il nostro legislatore in ciò si concretizzerebbe quell’alleggerimento consentito dalla ampia discrezionalità riconosciuta agli Stati membri dalla citata diret- tiva comunitaria. Va detto, tuttavia, che è difficile immaginare una struttura coerente degli atti di gara che prescinda da buona parte di quelle disposizioni, che ovviamente in via di decisione autonoma le Stazioni appaltanti possono comunque introdurre.
Infine, con il comma 5-octies si precisa il regime degli appalti sottosoglia (al di sotto di 750.000 euro) da affidare nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, che qui ci si limita a richiamare quale disciplina semplificatoria sottoline- andone l’importanza per le Amministrazioni appaltanti11.
Il finale comma 5-nonies fa da raccordo con la disciplina sui servizi di risto- razione di cui all’art. 144.
Riguardo al regime (speciale) degli appalti dei servizi sociali deve inoltre farsi menzione alla normativa sugli appalti riservati di cui all’articolo 143. Salvo la correzione dell’erroneo richiamo all’allegato XIV con quello corretto all’allegato IX, la normativa degli appalti riservati per i servizi sanitari, sociali e