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L’art 6 Cedu, l’art 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e la Risoluzione n 11 del 1975 del Comitato dei Ministr

L’ISTITUTO DELLA CONTUMACIA ED IL PROCESSO REO ABSENTE TRA NORMATIVA INTERNA ED

2.5 L’art 6 Cedu, l’art 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e la Risoluzione n 11 del 1975 del Comitato dei Ministr

del Consiglio d’Europa quali norme internazionali di fondamentale importanza in tema di partecipazione dell’imputato al processo che lo riguarda

Al fine di dettare una serie di regole minime sul processo in absentia, il Comitato dei Ministri del Consiglio d‟Europa ha varato la risoluzione n. 11 del 21 maggio 1975. La necessità di creare uno standard normativo comune era stata giustificata dalle difficoltà riscontrate in sede di cooperazione giudiziaria al riconoscimento di giudicati penali emessi all‟esito di procedimenti contumaciali. Nella risoluzione si enfatizza l‟esigenza che nessuno possa essere giudicato senza aver prima ricevuto effettivamente una citazione diretta a consentire la sua partecipazione al processo e la preparazione della sua difesa, a meno che sia accertata la sua volontà di sottrarsi alla

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giustizia. Sempre secondo tale testo, anche quando l‟imputato ha ricevuto la citazione, il processo non deve aver luogo, oltre al caso in cui sia la sua presenza indispensabile, qualora il giudice abbia motivo di ritenere che l‟imputato trovi nell‟impossibilità di comparire. In tal modo, è stata esclusa una rigida automaticità del giudizio in contumacia, lasciando al giudice un apprezzamento discrezionale in ordine alla mancata comparizione dell‟imputato. Inoltre, si stabilisce che il termine per l‟impugnazione di una sentenza emessa all‟esito del processo contumaciale deve decorrere solo dal momento della sua effettiva conoscenza da parte dell‟imputato, a meno che sia accertato che quest‟ultimo si sia volontariamente sottratto alla giustizia`. La Risoluzione prevede, infine, che una persona condannata in contumacia, che ha ricevuto una regolare notifica della citazione, ha comunque diritto ad essere nuovamente giudicata, se prova che la sua assenza era dovuta a ragioni di forza maggiore.

Com‟è stato accennato nel corso della trattazione di questo capitolo, mentre l‟art. 14 par. 3 lett. d del Patto internaz. Dir. civ. pol. garantisce espressamente ad <<ogni individuo accusato di un reato>> il diritto <<in posizione di piena uguaglianza>> ad <<essere presente al processo e a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta>>, nessun riferimento esplicito al processo in contumacia è contenuto nella Convenzione europea dei diritti dell‟uomo75

, sebbene

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La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell‟uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dall‟Italia il 26 ottobre 1955 con la l. 4 agosto 1955 n. 848.

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nell‟art. 6 Cedu76

vi siano una serie di diritti e facoltà che implicano la presenza dell‟accusato77. E‟ proprio per questo, come abbiamo visto, che la Corte europea ha dichiarato che, in funzioni di tali diritti, diventa d'importanza fondamentale la presenza dell‟imputato al processo.

Tre sono le direttrici lungo le quali tale giurisprudenza si è sviluppata, in rapporto alle diverse fasi del procedimento penale e con riferimento all‟osservanza di specifici diritti: nella fase prodromica all‟instaurazione del procedimento, il diritto dell‟imputato di essere prontamente informato delle accuse formulate a suo carico e, conseguentemente, il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per la preparazione della difesa (art. 6 par. 3 lett. a e b Cedu); nella fase dello svolgimento del processo, il diritto di essere presente in aula per esercitare i diritti della difesa (art. 6 par. 3 lett. c, d ed e Cedu); nella fase successiva alla condanna contumaciale, in

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La lett. a afferma l‟esigenza di far conoscere all‟imputato gli elementi essenziali dell‟accusa elevata a suo carico, così da metterlo nelle condizioni per esercitare la propria linea difensiva; la lett. b pone l‟accento su elementi, quali il tempo e le facilitazioni, che condizionano una fruttuosa preparazione dell‟attività difensiva; la lett. c indica la difesa personale quale alternativa rispetto a quella tecnica e sottolinea l‟esigenza di garantire quest‟ultima anche ai non abbienti; la lett d specifica le modalità che l‟intervento della difesa deve poter assumere in relazione alla prova testimoniale; infine, la lett. e evidenzia la figura dell‟interprete, inteso quale coadiutore, talora indispensabile, per una consapevole conduzione della difesa.

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Si pensi, a titolo esemplificativo, al diritto di <<difendersi personalmente o avere l‟assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d‟ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia>> (lett. c); di <<esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l‟esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico>> (lett. d); di <<farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata all‟udienza>> (lett. e).

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caso d‟accertata violazione dell‟art. 6 Cedu, il diritto alla restitutio in integrum mediante l‟applicazione di misure riparatorie individuali oppure, in alternativa, il diritto ad un risarcimento economico a titolo di equa soddisfazione per i danni materiali o morali subiti (artt. 41 e 46 Cedu).

Non si è mai giunti, tuttavia, ad affermare che la presenza dell‟imputato al processo sia essenziale per la predisposizione dell‟equo processo, lasciando liberi gli Stati d‟intraprendere la strada ritenuta più opportuna per adeguare i propri sistemi interni ai dicta europei. Due le soluzioni adottabili: la sospensione durante l‟assenza dell‟imputato, ovvero la predisposizione di strumenti tali da consentire al soggetto condannato a sua insaputa di ottenere un nuovo processo. Così che, mentre alcuni paesi di tradizione anglosassone considerano inutile la tenuta di un processo nell‟assenza dell‟imputato, in quanto in caso di condanna mancherebbe, comunque, il soggetto cui infliggere la pena, gli ordinamenti continentali partono dalla premessa che la sottrazione dell‟accusato alla giurisdizione della Stato non può impedire il corso normale della giustizia78. Appartiene a quest‟ultimo

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Negli ordinamenti di common law si escludono, di regola, la celebrazione dei processi

in absentia. Il sistema penale vigente in Gran Bretagna non precede, infatti, il processo in

contumacia, fatta eccezione per i reati di minore gravità di competenza delle Magistrate

Courts e per i processi di appello davanti alle Courts of Appeal. Anche di fronte alle Magistrate Courts il processo in contumacia è possibile soltanto se la mancata

comparizione dell‟imputato sia stata comunque preceduta dalla regolare notifica della citazione in giudizio e dal decorso di un ragionevole lasso di tempo prima del processo. In nessun caso di giudizio in absentia, comunque, è possibile pronunciare una sentenza di condanna a pena detentiva.

L‟ordinamento francese, invece, ammette il procedimento in contumacia, distinguendo tra i reati meno gravi e più gravi: “delits” e “crimes”. Per i reati meno gravi (“delits”) la

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fronte il sistema italiano, le cui problematiche, relative all‟impossibilità di tenere il processo in attesa di reperire l‟imputato con il rischio di paralizzare le pretese punitive dello Stato, sono state riconosciute come pertinenti dalla Corte europea.

Tenuto conto dell‟importanza cruciale che riveste la presenza dell‟imputato, unica persona a conoscere direttamente lo svolgimento dei fatti e a poter fornire una versione dei fatti da opporre a quella che verrà data dalle vittime e dai testimoni, la mera presenza di un difensore di fiducia o d‟ufficio non è normalmente sufficiente ad

sentenza può essere pronunciata in contumacia, ma essa diviene esecutiva solo quando sia stata notificata all‟imputato e sempre che quest‟ultimo non vi faccia opposizione nei termini prescritti. Tale opposizione, se accolta, estingue la sentenza in modo assoluto: il giudizio regredisce alla fase anteriore ed è sottoposto alla cognizione dello stesso organo giudicante. Emerge chiaramente il principio secondo il quale nessuno può essere condannato senza essere stato ascoltato dal giudice, in adesione al diritto fondamentale di difesa riconosciuto all‟individuo, nonché il principio secondo il quale l‟imputato, regolarmente citato, ha l‟obbligo di comparire. La dichiarazione di contumacia comporta forti penalità: sequestro dei beni, sospensione dei diritti civili, incapacità ad esercitare azioni giudiziarie a tutela dei propri diritti. Inoltre, chiunque sarà tenuto ad indicare dove si trova l‟imputato.

In Germania il processo in contumacia non è consentito. Nel caso in cui l‟imputato non compaia in giudizio all‟inizio del processo, senza una motivazione, dev‟essere condotto dinanzi alla Corte e non è neppure consentito all‟imputato d‟allontanarsi durante il processo. L‟assenza di quest‟ultimo sospende il procedimento ed è possibile solo assumere elementi di prova da far valere successivamente. Sono previsti solo alcuni casi eccezionali nei quali il processo può continuare pur in assenza dell‟imputato, quando questi sia già stato interrogato circa le accuse mossegli e la Corte non ritiene necessaria la sua ulteriore presenza. Nell‟ipotesi di procedimento in contumacia, all‟imputato dev‟essere nominato un difensore appena inizia il processo e, qualora l‟imputato stesso si presenti successivamente, dev‟essere in formato delle prove rilevanti raccolte in sua assenza. E‟ sempre possibile procedere in assenza dell‟imputato quando il giudice ritenga che la mancata presenza risponda ad una strategia processuale tesa a paralizzare il seguito del processo. La sentenza pronunciata in contumacia è sottoposta a riesame, tranne nel caso in cui l‟imputato non compaia in giudizio o si allontani dal processo senza autorizzazione.

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assicurare l‟equo processo, laddove vi siano ipotesi nelle quali sia mancata ogni forma di contatto tra l‟imputato, ignaro della pendenza a suo carico, ed il difensore che gli è stato assegnato, e ciò indipendentemente dalla competenza professionale di quest‟ultimo. I diritti della difesa non sono, quindi, completamente ed automaticamente disconosciuti per la sola circostanza che l‟imputato sia assente. Da questo quadro scaturiscono due conseguenze: il legislatore è autorizzato ad introdurre regole tali da scoraggiare assenze ingiustificate e che, in caso d‟inesistenza o d‟insuccesso delle stesse, assicuri, attraverso opportuni accorgimenti, che la disciplina del processo contumaciale sia comunque compatibile con l‟art. 6 Cedu, evitando di porre eccessivi oneri probatori a carico dell‟imputato contumace che tenti di ottenere la riapertura della procedura79.

Seguendo questa linea interpretativa, la giurisprudenza della Corte europea ha costantemente affermato che la Convenzione impone di concedere al condannato in contumacia un nuovo processo di merito, sempre che non risulti l‟intenzione di questi di rinunciare al proprio diritto di comparire80.

Ne consegue che quando una persona è stata giudicata in absentia, i giudici di Strasburgo dovranno, in primo luogo, accertare se vi sia

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C. eur. Dir. Uomo, 22 gennaio 1985, Colozza c. Italia. In dottrina vedi Tamietti A., Processo contumaciale e rimedi a garanzia del diritto di difesa dell‟imputato assente: la Corte Europea “boccia” la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., in Cass. pen., 2004, pag. 1393 e ss.

80

C. eur. Dir. Uomo, 22 gennaio 1985, Colozza c. Italia. In dottrina vedi Tamietti A., Processo contumaciale e Convenzione europea dei diritti dell‟uomo: la Corte di Strasburgo sollecita l‟Italia ad adottare riforme legislative, pag. 989 e ss., cit.

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stata rinuncia al diritto di presenziare al dibattimento. In caso affermativo, la responsabilità internazionale dello Stato non deriva automaticamente per il solo fatto della contumacia; diversamente, occorrerà stabilire se il condannato abbia la possibilita‟ di ottenere la riapertura del caso ed un nuovo processo, conformemente alla disposizione dell‟art. 6 Cedu81

.

Ne‟ la lettera ne‟ la ratio dell‟art. 6 Cedu impediscono ad una persona di rinunciare volontariamente alle garanzie che tale norma appresta82. Tale rinuncia, che può essere tacita od esplicita, deve, tuttavia, essere non equivoca, non deve confliggere, cioè, con nessuno degli interessi pubblici e deve essere assistita da salvaguardie minime commisurate alla sua importanza.

Cosa debba intendersi per “rinuncia non equivoca” è questione interpretativa di non poco conto: la Corte europea ritiene, in primis, che <<l‟art. 6 Cedu impone ad ogni corte nazionale l‟obbligo di verificare se, oltre ad un dubbio ragionevole, l‟imputato abbia rinunciato inequivocabilmente al suo diritto a comparire al processo>>83.

Ciò implica necessariamente un ricorso molto limitato alle “presunzioni” come strumento dal quale dedurre la conoscenza legale dell‟atto processuale. Sulla base di tali principi, in mancanza di una

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Vedi Tamietti A., Iniquità della procedura contumaciale ed equa riparazione sotto forma di restitutio in integrum: un passo verso un obbligo giuridico degli Stati membri alla celebrazione di un nuovo processo?, in Cass. pen., 2004, pag. 3801 e ss.

82

Vedi Tamietti A., Processo contumaciale e Convenzione europea dei diritti dell‟uomo: la Corte di Strasburgo sollecita l‟Italia ad adottare riforme legislative, in Cass. pen., 2004, pag. 989 e ss.

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notificazione certa, la Corte ha ritenuto insufficiente a dimostrare che l‟imputato abbia consapevolmente rinunciato al suo diritto a comparire il mero status di fuggitivo, desunto dalla sola presunzione della sua irreperibilità84.

Queste considerazioni portano inevitabilmente ad effettuare una riflessione circa la compatibilità con il dettato convenzionale del sistema delle notificazioni previsto dall‟ordinamento italiano, improntato, in massima parte, su presunzioni legali di conoscenza: la giurisprudenza europea ha costantemente affermato85 che una conoscenza ipotetica e non ufficiale delle accuse non soddisfa le esigenze della Convenzione che, al contrario, impone esplicitamente, d‟informare l‟imputato, in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell‟accusa formulata a suo carico ex art. 6 par. 3 lett. a Cedu86

.

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell‟uomo, nel tema del quale ci stiamo occupando, richiede un‟attenzione estrema nella comunicazione ufficiale delle accuse dell‟imputato, in quanto è a partire da tale atto che quest‟ultimo è messo in condizione di conoscere gli addebiti dei quali dovrà rispondere. Essi dovranno

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Vedi C. eur. Dir. Uomo, 22 gennaio 1985, Colozza c. Italia e C. eur. Dir. Uomo, 10 novembre 2004, Sejdovic c. Italia.

85

Tra le molte sentenze in argomento, si ricorda C. eur. Dir. Uomo, 18 maggio 2004, Somojyi c. Italia.

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Questa disposizione normativa diventa tanto più importante se si considera la sua entrata, a pieno titolo, nelle fonti normative dell‟Unione, insieme alla Carta dei diritti fondamentali dell‟Unione europea, proclamata dal Consiglio europeo di Nizza del 7 – 9 dicembre 2000 ed il Trattato di Lisbona, con il quale si è modificato il Trattato sull‟Unione europea, ed il Trattato che istituisce la Comunità europea ed alcuni atti connessi, sottoscritto il 13 dicembre 2007 e ratificato in Italia con la l. 2 agosto 2008 n. 130.

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essere indicati in maniera precisa e dettagliata, specificando la qualificazione giuridica che l‟organo procedente ritiene di poter loro attribuire87.

Il diritto all‟informazione sulle accuse si configura anche come teleologicamente orientato alla preparazione della difesa; ecco che, in mancanza di una notificazione formale degli addebiti e della data dell‟udienza, non può trarsi alcuna conclusione sfavorevole al ricorrente derivante da fattori oggettivi, pur capaci di destare il sospetto che il soggetto interessato stia sfuggendo alla conoscenza ufficiale degli atti processuali88. Non vi è, quindi, “rinuncia non equivoca” al diritto a comparire se manca la prova dell‟esistenza di almeno una comunicazione ufficiale all‟imputato contumace89

. In tali circostanze, non occorrerebbe nemmeno analizzare il comportamento tenuto dall‟interessato, poiché è sufficiente il dato oggettivo della mancanza di un contatto ufficiale perché s‟inneschi un‟apodittica, ma certamente più coerente con il dato convenzionale, presunzione di non conoscenza dell‟atto processuale da parte dell‟interessato90.

87

In dottrina, vedi Marzaduri E., Sulla necessità di una riforma del giudizio in contumacia, in Legisl. pen. 2004, pag. 611 e ss.

88

Vedi Tamietti A., Iniquità della procedura contumaciale ed equa riparazione sotto forma di restitutio in integrum: un passo verso un obbligo giuridico degli Stati membri alla celebrazione di un nuovo processo?, in Cass. pen., 2004, pag. 3801 e ss.

89

Ovvero al difensore di fiducia, qualora l‟imputato ne abbia nominato uno ed abbia eletto domicilio presso di lui. In effetti, la giurisprudenza della Corte europea tende ad ascrivere l‟eventuale mancanza di comunicazione tra accusato e legale rappresentante liberamente scelto o, comunque, conosciuto a colpa del ricorrente, tenuto a sopportare le conseguenze negative cui la propria negligenza abbia dato luogo.

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Vedi Tamietti A., Processo contumaciale e Convenzione europea dei diritti dell‟uomo: la Corte di Strasburgo sollecita l‟Italia ad adottare riforme legislative, in Cass. pen., 2004, pag. 989 e ss.

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Sembra, quindi, che, quanto meno a livello convenzionale, la presunzione di conoscenza sia “capovolta” rispetto all‟ordinamento interno: laddove il sistema processuale italiano presume che il soggetto sia a conoscenza dell‟atto processuale, l‟ordinamento europeo ritiene che il soggetto ne sia all‟oscuro, con l‟unica eccezione rappresentata dalla consegna a mani proprie, in cui la certezza della conoscenza non può essere posta in dubbio91.

Questa presunzione di non conoscenza conduce a due conseguenze tra loro confliggenti: da una parte, potrebbe esonerare alcuni ricorrenti dall‟onere di fornire spiegazioni in relazione ad azioni che appaiono finalizzate alla sottrazione alla giustizia; dall‟altra, fa del dubbio circa la conoscenza dell‟atto processuale un fattore vantaggioso per l‟imputato, in base alla considerazione che se non si ha la certezza che egli fosse a conoscenza della pendenza a suo carico, non è possibile escludere a priori che i suoi movimenti successivi alla commissione del reato siano stati dettati da ragioni indipendenti da ogni strategia processuale. Non potendosi raggiungere la prova certa della malafede del ricorrente, ai giudici di Strasburgo è parso eccessivo privare quest‟ultimo dell‟opportunità di presentare la propria versione dei fatti di fronte agli organi giudicanti92.

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L‟unica eccezione è rappresentata dall‟ipotesi nella quale l‟imputato sfugga deliberatamente e platealmente ai tentativi di notificazione, rendendo vani gli sforzi effettuati dalle autorità per notiziarlo. S‟integrerebbero, in tal caso, gli estremi di un fatto proprio, impeditivo del godimento dei diritti convenzionali, ed in rapporto al quale la pretesa di ricorrere a Strasburgo si porrebbe in insanabile contraddizione.

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Vedi Tamietti A., Processo contumaciale e Convenzione europea dei diritti dell‟uomo: la Corte di Strasburgo sollecita l‟Italia ad adottare riforme legislative, in Cass. pen., 2004, pag. 989 e ss.

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La Cedu, per via dell‟elaborazione giurisprudenziale operata dalla Corte di Strasburgo, rappresenta la fonte internazionale di maggiore rilievo in tema di contumacia, ma riferimenti più o meno espliciti sono rinvenibili anche in altri documenti internazionali. Si pensi al Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 196693, il quale si occupa del processo in absentia statuendo, all‟art. 14 par. 3, che <<ogni individuo accusato di un reato ha diritto di essere presente al processo e a difendersi personalmente o mediante un difensore>> (lett. d) ed <<a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la citazione e l‟interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico>> (lett. e). Il meccanismo interpretativo utilizzato per giungere ad affermare l‟essenzialità della presenza dell‟imputato o, in luogo di questa, della rinuncia espressa in maniera non equivoca è del tutto simile a quello impiegato con la Cedu. Anche le censure rilevabili in relazione all‟istituto della contumacia nel nostro sistema sono del tutto analoghe, tanto che, all‟atto del deposito dello strumento di ratifica, l‟Italia si è dovuta premunire precisando, in una riserva, che <<le disposizioni della lett. d del par. 3 dell‟art. 14 sono considerate compatibili con le vigenti disposizioni italiane che3 disciplinano la presenza dell‟imputato al processo e determinano i casi nei quali è ammessa l‟autodifesa o è richiesta l‟assistenza di un difensore>>. Nel caso in cui non vi sia ne‟ rinuncia al diritto a comparire, ne‟ volontaria sottrazione alla giustizia, ovvero si sia in presenza di un

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impedimento legittimo, lo Stato che ha giudicato l‟imputato in contumacia dispone di un‟ultima possibilita‟ per evitare di violare la Convenzione: quella di concedere al condannato una fresh

determination of the merits of the charge, ovvero un nuovo processo

al quale egli abbia la facoltà di partecipare, sollevando questioni di fatto e di diritto inerenti alle imputazioni che gli sono mosse94.

Il meccanismo processuale predisposto dal legislatore interno per consentire che ciò accada è la restituzione in termini, unitamente alle garanzie previste sia in tema di prima notificazione all‟imputato non detenuto (artt. 157 commi 1, 2 e 7 e 159 c.p.p.) ed a quanto concerne i