2.2 Le driving forces esterne
2.2.6 Pianificazione faunistico-venatoria
Particolarmente rilevante per la conservazione delle specie ed habitat, nell’ambito degli strumenti indirizzati ad altri generi di attività di interesse antropico, è la pianificazione faunistica venatoria, ed in particolare il Piano Faunistico Venatorio Provinciale. Il PFVP infatti prevede vari istituti faunistici disciplinati dalle Legge Nazionale, istituiti e Legge Regionale con il fine di salvaguardare e ricostruire il patrimonio faunistico, e promuovere iniziative, aventi carattere faunistico-venatorio mirate anche allo sviluppo dell'economia agricola. Fanno parte di tali istituti le zone di ripopolamento e cattura (ZRC), i Centri Pubblici di Produzione della fauna selvatica, i Centri Privati di Produzione della fauna selvatica allo stato naturale, le Aziende Faunistico Venatorie (AFV) ed Agri-Turistico Venatorie (ATV), le Oasi ed i Fondi Chiusi. Le Zone di Ripopolamento e cattura art. 10 Legge 157/92 sono delle aree per la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, alla cattura della stessa per l'immissione nel territorio in tempi e in condizioni utili per l'ambientamento fino alla ricostruzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale e al suo irradiamento nelle zone circostanti. I Centri Pubblici di Riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale sono costituiti ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone. I Centri Privati di Riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale sono organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile e cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti e specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate. Le Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani sono istituite per tale fine, anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati. I ZAC possono suddividersi in tre zone che vengono regolamentate dalla L.R.17/95 art. 17. Le Aziende Faunistico Venatorie (AFV) art. 16 Legge 157/92 sono istituti senza fini di lucro soggette a tasse di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche. Queste concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto. Le concessioni delle Aziende Faunistico Venatorie vigenti sono rilasciate dalla L.R. 14 settembre 1982 n°40. La proroga di tali concessioni è regolata dalla L.R. 4 agosto 1997 n.26 art. 5. Le Aziende Agri-Turistico Venatorie (ATV) sono istituite ai sensi dell’art. 16 Legge 157/92, ai fini di impresa agricola e sono soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di
fauna selvatica di allevamento. Inoltre queste aziende richiamano, anche nella denominazione, una recente evoluzione dell'impresa agricola nella direzione dell'agriturismo, nato dall'esigenza di integrare i redditi agricoli nelle aree marginali mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo, agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali, conservare e tutelare l'ambiente, valorizzare i prodotti tipici e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale. Le Oasi sono zone di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica. I Fondi Chiusi sono zone da prendere in esame poiché costituiscono una parte del territorio provinciale che viene sottratto, per decisione del proprietario, all'attività venatoria. Vengono istituiti dai proprietari terrieri ai sensi dell'articolo 15 della L. 11 febbraio 1992 n. 157. Bisogna inoltre ricordare che ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 17/95 il territorio agro-silvo-pastorale, è destinato, per una quota compresa tra il 20 e il 30%, calcolato su base provinciale, alla protezione della fauna selvatica, comprendendo tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. La caccia riservata a gestione privata è consentita esclusivamente nella percentuale massima del 15% del territorio agro-silvo-pastorale, preferibilmente così ripartito: l'6% ad aziende faunistico-venatorie, il 8% ad aziende agro-turistiche-venatorie e l'1 % a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
Tabella 2.2. Istituti Faunistico Venatori in Provincia di Viterbo (Fonte: Provincia di VT).
Tipo di Area Superficie in ha Valore % rispetto alla sup. a-s-p
Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) 13.309 4,2
Oasi 3.603,5 1,1
Parchi e Riserve Naturali 13.089 4,1
Parchi Archeologici e altre zone di divieto 1.480 0,5
Fondi Chiusi 1.522 1,0
Zone Militari 4.772 1,5
Zone di Rispetto Stradali e Ferroviarie 26.555 8,4
Aziende Faunistiche Venatorie 41.107 13,961
Aziende Agri-Turistico-Venatorie 2.709 0,9
L’utilizzo venatorio è stato molto importante per garantire un uso condiviso a livello locale dei grandi tratti forestali ancora conservati nell’area di studio (AFV Guglielmi – S.Agostino, Poste di Caccia al Cinghiale nelle Università Agrarie di Tarquinia, ecc…), e quindi la conservazione di questi habitat a lungo termine e fino ai giorni nostri, a fronte delle pressioni sul territorio, insieme all’utilizzo forestale (in grandissima parte ceduo) e alla pastorizia estensiva. Andrebbero approfonditi i legami tra attività venatoria e conservazione delle specie minacciate, questione però che esula dai limiti del presente studio.
Figura 2.5 a e b. PFV Viterbo (Fonte: Agenda 21 Locale VT, RSA).
Per l’area di studio risultano pianificati come istituti faunistico-venatori: - L’Oasi di Vulci (che la interessa solo parzialmente);
- L’Oasi Costa Selvaggia (Montalto sulla costa, confine nord ovest del comune), di 69,2 ha; - L’AFV “Tenuta Guglielmi”, di 1.104,61 ha;
- L’Oasi Spinicci (sulla costa al confine tra Montalto e Tarquinia, in quest’ultimo comune) di 145,97 ha;
- La Zona Militare, preclusa alla caccia, del Poligono di Pian di Spille di 293,97 ha; - La grande Oasi Roccaccia sulle colline di Tarquinia, di 1.026,98 ha;
- La Zona Ripopolamento e Cattura Montalto, sulle colline, di 1.537,32 ha;
- La Zona Ripopolamento e Cattura San Savino, sulle colline di Tarquinia, di 1.699,98; - L’Oasi “Le Saline”, che include la RNS, rispettivamente di 1.627,51 e di 149,63 ha.
Di questi istituti faunistici venatori va poi verificata l’effettiva attuazione: ad esempio l’Oasi Roccaccia non sembra costituita, in quanto sul sito è tabellata come azienda faunistico-venatoria (posta al cinghiale).