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CAPITOLO VII: DERIVE DI UNA DEMOCRAZIA

7.1 Premesse introduttive: il funzionamento del sistema giudiziario in

da poter parlare di deterioramento dello stato di diritto, già accennato nei capitoli precedenti, è necessario analizzare le caratteristiche ed il funzionamento del sistema giudiziario, fortemente scolvolto da tali avvenimenti.

La Costituzione polacca recita che «la giustizia nella Repubblica Polacca è amministrata dalla Corte Suprema (Sąd Najwyższy), dai tribunali ordinari (sądy

powszechne), dai tribunali amministrativi (sądy administracyjne)e dai tribunali

militari (sądy wojskowe)» (art. 175, c. 1, Cost., P.).

L’organo competente per la funzione di controllo della conformità costituzionale delle leggi, norme di diritto, e accordi internazione è il Tribunale costituzionale (Trybunał Konstytucyjny), al quale la Costituzione polacca ha assegnato un’intera sezione della parte VIII sulle «Corti e i Tribunali» (SĄDY I TRYBUNAŁY), nella quale vi è la definizione della sua composizione, organizzazione e delle sue prerogative.

La Corte suprema opera soprattutto come corte di cassazione per le cause civili, penali e militari ed esercite altre prerogative assegnatagli dalla Costituzione e dalla legge.

I tribunali ordinari, che si occupano di cause civili e penali, sono distribuiti su tre livelli e sono composti da 289 tribunali distrettuali, che agiscono come tribunali di prima istanza, ad eccezione di qualche materia, hanno una compentenza territoriale su più comuni rientranti nello stesso voivodato, ed hanno il potere di istituire a loro volta sezioni comunali; 44 tribunali regionali, sono sia tribunali di seconda istanza in quanto possono impugnare le sentenze dei tribunali distrettuali, ma sono anche tribunali di prima istanza per le materie di non competenza dei tribunali distrettuali, e cioè questioni penali e cause patrimoniali di elevata entità. Questi hanno competenza territoriale su almeno due tribunali distrettuali; infine 10 corti di appello, che rappresentano i tribunali di seconda istanza per le sentenze dei tribunali regionale, la cui competenza territoriale si estende su almeno due tribunali regionali.

I tribunali amministrativi sono divisi in due livelli, comprendenti la Corte Suprema Amministrativa e gli altri tribunali amministrativi. Questi «esercitano, nell’ambito stabilito dalla legge, il controllo sull’attività della pubblica amministrazione. Tale controllo comprende anche il giudizio di legalità delle delibere degli enti di autogoverno e degli atti normativi locali degli organi di amministrazione di governo» (art. 184, Cost., P.). È da notare che l’effettivo esercizio dei due gradi di

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giudizio è entrato in vigore sette anni più tardi dell’entrata in vigore della Costituzione del 1997, grazie all’approvazione della legge del 25 luglio 2002 sui tribunali amministrativi211 e della legge 30 Agosto 2002 sul procedimento dinanzia ai tribunali amministrativi212.

Dal 2004 vennero così istituiti i tribunali amministrativi di voivodato, che intervengo in prima istanza, tranne per alcune eccezioni, in tutte le materie di giurisdizione amministrativa. La corte di appello è rappresentata dalla Corte suprema amministrativa, che agisce quindi in seconda istanza, ma diventa tribunale di primo grado per quelle materie sottratte ai tribunali amministrativi di voivodato, come ad esempio in caso di conflitti di competenza tra gli organi di autogoverno locale e nel caso di conflitti tra questi e gli organi dell’amministrazione statale.

I tribunali militari anche questi sono articolati in due livelli e sono competenti solo per i soggetti e organi militari, perdendo la capacità, prevista dalla costituzione socialista, di potersi trasformare in tribunali speciali in situazione di guerra.

Tutti i giudici dei tribunali ordinari, amministrativi e militari «sono nominati, a tempo indeterminato, dal presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio nazionale della magistratura (Krajowa Rada Sądownictwa)» (art. 179, Cost., P.).

Il Consiglio nazionale della magistratura rappresanta l’organo di autogoverno dei giudici. Si compone da membri di diritto come il presidente della Corte Suprema, il ministro della Giustizia, il presidente della Corte Suprema Amministrativa e di membri elettivi come un componente nominato dal presidente della Repubblica, quindici componenti scelti tra i giudici della Corte Suprema, tra i giudici ordinari, tra le Corti amministrative e le Corti militari, scelti dalle corrispondenti assemlee dei giudici, quattro componenti scelti dal Sejm tra i deputati, nonché due componenti scelti dal Senato tra i senatori (art. 187, c. 1, Cost., P.).

La Costituzione prevede un giudice ad hoc riguardo «le violazioni della Costituzione o della legge, in relazione alla carica occupata nell’ambito del proprio ufficio, i quali sono chiamati a rispondere costituzionalmente di fronte al Tribunale di Stato. Tali organi sono il presidente della Repubblica, il presidente del consiglio dei ministri nonché i ministri, il presidente della Banca Nazionale Polacca, il presidente della Suprema Camera di Controllo, i membri del Consiglio Nazionale della Radio e Televisione, le persone messe a direzione di ministero da parte del presidente del consiglio dei ministri nonché il Capo Supremo delle Forze Armate» (art. 198, c. 1, Cost., P.). Rispondono costituzionalmente presso il Tribunale di Stato anche i deputati e i Senatori, con decisione del Sejm su richiesta del Maresciallo del Senato, riguardo la negata possibilità di condurre attività commerciali che prevedono l’ottenimento di profitti provenienti dal patrimonio del Tesoro dello Stato o da autogoverni territoriali o acquistare tale patrimonio (art. 198, c. 2, e art. 107, c. 1, Cost., P.).

211 Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r., Prawo o ustroju sądów administracyjnych, G. U. nr. 153, poz. 1269. 212 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, G. U. nr. 153,

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Il Tribunale di Stato si compone di un presidente, che corrisponde al presidente della Corte suprema, di due sostituti presidenti e di 16 membri eletti dal Sejm all’esterno della cerchia dei deputati e senatori per il periodo della legislatura. I sostituti presidenti del Tribunale e almeno la metà dei componenti del Tribunale di Stato devono avere le qualifiche richieste per la copertura della carica di giudice (art. 199, c. 1-2, Cost., P.).

Una volta accertata la violazione alla Costituzione o alla legge o la commisione di reati, il Tribunale di Stato può infliggere al funzionario statale diverse sanzioni, che saranno attive per un determinato periodo di tempo, tra le quali: la perdita del diritto elettorale attivo e passivo per le elezioni alla carica del presidente della Repubblica, di deputato o senatore e di membro degli organi consiliari dell’autogoverno locale, dai due ai dieci anni; la perdita di tutti o di alcuni ordini, onorificenze e titoli onorifici, e la perdita della possibilità di riceverli in futuro, dai due ai dieci anni; il divieto di ricoprire la posizione di dirigente o di esercitare impieghi che presuppongano particolare responsabilità negli organi dello Stato e nelle organizzazioni sociali, dai due anni sino ad un periodo illimitato.

Nel caso in cui venga ravvisata la colpevolezza nella violazione della Costituzione o legge o nel compimento di un reato connesso all’esercizio della carica (nel caso del capo dello Stato del solo compimento del reato) il Tribunale di Stato porrà fine al mandato del presidente della Repubblica e procederà alla rimozione dei funzionari di grado elevato dalla loro carica in relazione al cui esercizio è sorta la loro responsabilità213.

In relazione agli atti incostituzionali o illegittimi emanati dal consiglio dei ministri o dei singoli ministri, spetterà al Tribunale Costituzionale pronunciarsi successivamente.