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CAPITOLO VII: DERIVE DI UNA DEMOCRAZIA

7.2 Uno sguardo ravvicinato al sistema di giustizia costituzionale

Il principio di supremazia della Costituzione trova diretta conferma, oltre che nella previsione di una procedura speciale per la propria modifica, anche nella previsione di un organo di giustizia costituzionale, che abbia la funzione di garanzia alla corretta interpretazione e applicazione del testo costituzionale.

«Il Tribunale costituzionale è composto da 15 giudici, eletti individualmente dal Sejm per nove anni tra persone distintesi per conoscenze giuridiche e non è ammessa la rielezione» (art. 194, c. 1, Cost., P.). «Il presidente ed il vicepresidente del Tribunale costituzionale sono nominati dal presidente della Repubblica tra i candidati presentati dall’Assemblea generale dei giudici del Tribunale costituzionale» (art. 194, c. 2, Cost., P.). «I giudici del Tribunale costituzionale per il

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periodo di esercizio dell’ufficio non possono far parte di partiti politici, sindacati né condurre attività pubbliche contrarie ai principi di indipendenza delle Corti e dei giudici» (art. 195, c. 3, Cost., P.). Essi «sottoposti solo alla Costituzione» (art. 195, c. 1, Cost., P.), ricevono uno stipendio e un’indennità pari a quelle dei vicepresidenti del Sejm e godono di determinate immunità: «non possono essere posti in stato d’accusa o privati della libertà, senza previa autorizzazione. I giudici «non possono essere posti in stato di fermo o di arresto, eccetto che in caso di flagranza di reato e qualora sia indispensabile per lo svolgimento del corretto procedimento. Del fermo o dell’arresto si informa immediatamente il presidente del Tribunale costituzionale, il quale può disporre l’immediata liberazione» (art. 196, Cost., P.).

La Costituzione prevede che l’organizzazione e le modalità del procedimento presso il Tribunale Costituzionale, sono stabiliti dalla legge (art. 197, Cost., P.), ed infatti ciò venne disciplinato dalla legge del 1 agosto 1997 sul Tribunale costituzionale 214. In questa legge venne ad esempio sancito il principio dell’inamovibilità, tranne che l’Assemblea generale dei giudici del Tribunale costituzionale dichiari che il loro mandato sia cessato anticipatamente nel caso di dimissioni volontarie, emanazione da parte di un’apposita commissione medica di un parere che accerta l’incapacità permanete del giudice di adempiere le proprie funzioni per motivi di salute, condanna definitiva emanata da un tribunale competente ed a seguito di una decisione disciplinare adottata dallo stesso Tribunale costituzionale.

Riguardo alle compentenze la Costituzione prevede che il Tribunale costituzionale decide sulle questioni: a) di conformità delle leggi e degli accordi internazionali alla Costituzione, b) di conformità delle leggi agli accordi internazionali ratificati, la ratifica dei quali dei quali richiede la previa autorizzazione espressa per legge, c) della conformità delle norme di diritto, promulgate dagli organi statali centrali, alla Costituzione, agli accordi internazionali ratificati e alle leggi, d) della conformità alla Costituzione dei fini e delle attività dei partiti politici, e) delle querele costituzionali, di cui all’art. 79, c. 1 (art. 188, Cost., P.). Inoltre il Tribunale costituzionale decide «sulle controversie di attribuzione tra gli organi centrali costituzionali dello Stato» (art. 189, Cost., P.), e ha il potere di pronunciarsi sullo stato di incapacità temporaneo del presidente della Repubblica (art. 131, c. 1, Cost., P.).

Nello svolgimento del controllo giurisdizionale di costituzionalità, il Tribunale costituzionale può esercitale tale funzione sia in via preventiva, attraverso un controllo preventivo diretto, sia in via successiva, attraverso un controllo a posteriori diretto e incidentale. Per quanto riguarda lo svolgimento del controllo preventivo di tipo diretto, questo può promosso dal capo dello Stato quando questi si trova in disaccordo con delle leggi approvate dal Sejm alle quali è necessaria la sua firma, comportando così l’esclusione, come già analizzato, della possibilità di rinviare la legge al Sejm. Un'altra occasione in cui il presidente della Repubblica può sollevare la questione in via preventiva del controllo di costituzionalità riguarda i trattati internazionali che necessitano della ratifica.

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Per quanto riguarda invece il controllo a posteriori diretto si prevede la distinzione tra controllo astratto “generale” e controllo astratto “particolare”. Nell’ambito del controllo astratto “generale” i soggetti titolari del ricorso sono il presidente della Repubblica, il Maresciallo del Sejm, il Maresciallo del Senato, il presidente del consiglio dei ministri, 50 deputati, 30 senatori, il presidente della Corte Suprema, il presidente della Corte Suprema Amministrativa, il Procuratore Generale, il presidente della Camera Suprema di Controllo, il Difensore dei diritti del cittadino (art. 191, c. 1.1, Cost., P.). Invece nell’ambito del controllo astratto “particolare” si prevede che «il Consiglio Nazionale della Magistratura può fare ricorso al Tribunale costituzionale con la mozione di conformità alla Costituzione degli atti normativi in quanto inerenti l’indipendenza dei tribunali e dei giudici» (art. 186, c. 2, Cost., P.), nonché gli organi costituenti gli enti di autogoverno territoriale, i sindacati nazionali nonché i capi nazionali delle organizzazione dei datori di lavoro e delle organizzazioni professionali, le chiese e altre associazioni di fede in relazione ad atti normativi che riguardano sfere di attività loro riconociute dall’ordinamento polacco (art. 191, c. 2, Cost., P.).

Nell’ ambito del controllo a posteriori di tipo indiretto «ciascun tribunale può sollevare al Tribunale costituzionale una questione giuridica di conformità di un atto normativo alla Costituzione, agli accordi internazionali ratificati e alla legge, se dalla risposta alla questione medesima dipende la risoluzione del procedimento pendente presso la Corte» (art. 193, Cost., P.).

La Costituzione polacca prevede inoltre la possibilità a un “ricordo diretto improprio” da parte dei cittadini e nello specifico afferma che «colui, le cui libertà o diritti costituzionali sono stati violati, ha diritto, secondo i principi contenuti nella legge, a proporre ricorso al Tribunale costituzionale per l’esame di conformità alla Costituzione della legge o di altro atto normativo, sulla base del quale il tribunale o altro organo di amministrazione pubblica ha deciso definitivamente riguardo le sue libertà, i diritti, ovvero i suoi doveri definiti nella Costituzione» (art. 79, c. 1, Cost., P.).

Le sentenze del Tribunale costituzionale emanate in seguito ad un controllo di tipo successivo «hanno efficacia universalmente obbligatoria e sono definitive» (art. 190, c. 1, Cost., P.). «La sentenza del Tribunale Costituzionale entra in vigore il giorno della pubblicazione, tuttavia il Tribunale costituzionale può stabilire un diverso termine di perdita della efficacia vincolante dell’atto normativo. Tale termine non può eccedere i diciotto mesi se si tratta di legge, i dodici se di altri atti normativi. In caso di sentenze, legate a spese finanziarie non previste nella legge di bilancio, il Tribunale costituzionale stabilisce il termine della perdita dell’efficacia vincolante dell’atto normativo sentito il parere del consiglio dei ministri» (art. 190, c. 3, Cost., P.).

Per quanto riguarda le sentenze emanate sulla base di un ricorso preventivo attivato dal presidente della Repubblica, nel giudicare positivamente la conformità di una legge alla Costituzione, e quindi nell’obbligare il capo dello Stato a firmarla, non hanno valore di res iudicata pertanto tale legge, dopo essere entrata in vigore, potrà

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essere sottoposta nuovamente al giudizio del Tribunale costituzionale, il quale farà in tal caso un controllo a posteriori.

Infine «la sentenza del Tribunale costituzionale di non conformità alla Costituzione, ad accordi internazionali o alla legge di atti normativi, sulla base di cui è stata emessa una sentenza giudiziaria definitiva, una decisione amministrativa definitiva o una risoluzione di altre controversie, costituisce base per la ripresa del procedimento, l’eliminazione della decisione o di un’altra risoluzione in base ai principi e nei modi stabiliti dalle norme relative al relativo procedimento» (art. 190, c. 4, Cost., P.).

Come già accennato, il Tribunale costituzionale è competente nella soluzione delle controversie riguardanti gli organi centrali dello Stato. Con mozione a tali questioni possono ricorrere al Tribunale costituzionale il presidente della Repubblica, il Maresciallo del Sejm, il Maresciallo del Senato, il presidente della Corte Suprema, il presidente della Corte Suprema Amministrativa e il presidente della Suprema Camera di Controllo (art. 192, Cost., P.). Questi organi hanno la possibilità di rivolgersi al Tribunale costituzionale in due occasioni, se si riscontra un conflitto di competenza positivo oppure un conflitto di competenza negativo. Il primo caso contempla la nascita di conflitti sull’esercizio di una competenza rivendicata da più organi contemporaneamente, il secondo caso prevede che nessuno degli organi statali si sia dichiarato competente a decidere su una determinata materia. Il Tribunale costrituzionale emetterà una decisione circa la violazione da parte di un’azione o un’omissione indicata nel ricorso della sfera di competenza di colui che l’ha richiesta. L’organo di giustizia costituzionale può inoltre regolamentare in via provvisoria il conflitto, decidendo di sospendere gli atti emanati dagli organi ritenuti non competenti di farlo qualora ciò risulti necessario ai fini di evitari gravi danni o qualora lo richieda un particolare interesse pubblico.

In riferimento al controllo di conformità alla Costituzione dei fini, delle attività e delle strutture dei partiti politici, possono ricorrere al Tribunale costituzionale tutti gli organi che posso accedere al controllo astratto successivo (art. 188, Cost., P.) e dalla Corte distrettuale di Varsavia, che ha l’incarico di tenere il registro dei partiti politici polacchi. Qualora in seguito ad una sentenza del Tribunale Costituzionale, nella quale si attesti la non conformità degli scopi, strutture o attività di un partito, la Corte distrettuale di Varsavia procederà all’eliminazione di tale partito dal registro dei partiti politici, e di conseguenza alla sua liquidazione.

L’ultimo caso da esaminare, in cui interviene il Tribunale costituzionale riguarda la possibilità del capo dello Stato di non essere in grado di informare il Maresciallo del Sejm in merito a un suo stato di incapacità temporanea. Dietro richiesta del Maresciallo del Sejm, il Tribunale costituzionale accerterà se tale circostanza è posta in essere, e in caso positivo trasferirà le sue funzioni temporaneamente al presidente del Sejm (art. 131, c. 1, Cost., P.).

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