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LE PRESTAZIONI AL CONFINE FRA PREVIDENZA ED ASSISTENZA Si tratta di prestazioni a carico della solidarietà generale con meccanismi e

gestione di tipo previdenziale (INPS): Integrazione al minimo; maggiorazione sociale delle pensioni; Assegno e pensione sociale

Nel complesso, quindi, sono servizi dedicati a situazioni particolari ma legati a condizioni economiche da attestare e verificare in base agli anzidetti indicatori e con riferimento al riparto del Fondo per le non autosufficienze effettuato dal Ministro competente per finalità definite, da ultimo, con decreto del 6 agosto 2008 secondo il quale le risorse sono destinate alla realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali a favore di persone non autosufficienti, per aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni.

20.3. I trattamenti pensionistici a fianco dell’assicurazione infortuni per la tutela dei bisogni legati a lesioni permanenti dello stato di salute

Allo stesso modo è intuitivo come nella valutazione debba tenersi conto del fatto che continua a sussistere la parallela garanzia, sia pure con svariate limitazioni, di un sistema di pensionistico di invalidità gestito dall’INPS che offre un soste-gno ai lavoratori rimasti disabili a certi livelli, in possesso di requisiti contributi-vi nel complesso minimali se riferiti ad un soggetto con una adeguata anzianità contributiva.

Né può trascurarsi che in questo filone si inseriscono le varie disposizioni che in materia di lavori usuranti consentono di anticipare il collocamento a riposo per anzianità, in alcuni casi con accreditamento di maggiorazioni contributive valide sia per l’ammontare della prestazione sia per il maturare dei requisiti per il rela-tivo diritto.

Per alcune categorie professionali, inoltre, come per i ferrotramvieri il trattamen-to indennitario garantitrattamen-to dall’INPS può sommarsi con un trattamentrattamen-to pensionisti-co privilegiato per causa di servizio pensionisti-comunque frutto del pensionisti-combinarsi, eventual-mente, dell’effetto della menomazione “infortunistica” con quello di menoma-zioni di diversa origine.

Questo indice sommario non rende di per sé la complessità e ricchezza del

siste-ma di tutela, anche perché siste-manca l’indicazione di quante e quali categorie di lavoratori ne beneficiano. Nè consente di disegnare una mappa di bisogni/biso-gnosi/tutele utile per scelte strategiche, per la quale occorrerebbe una diversa articolazione dello stesso indice con un’analisi che dettagli le provvidenze assi-curative, previdenziali e assistenziali rispetto a diverse categorie e fasce di “lavo-ratori” (dipendenti, ad esempio, da aziende con più o meno di 15 dipendenti).

20.4. Circolarità del percorso di sviluppo delle tutele: garanzie e welfare contrattuale per la costruzione della “vita buona” del Libro Verde

I sommari richiami dei paragrafi precedenti mostrano chiaramente una linea di progressivo allargamento dell’orizzonte delle tutele sociali, non a caso corrispon-dente alla crescente assunzione di responsabilità degli enti territoriali che, pro-prio per il loro dna, esprimono una spiccata vocazione a farsi carico dei bisogni della popolazione con interventi differenziabili per bisogno piuttosto che per la causa di esso.

Assistiamo, quindi, ad un riproporsi di logiche e situazioni che sono state alla base, all’epoca, del nascere dello Stato sociale: un dato di fatto, che non ci interessa giu-dicare in questa sede, essendo piuttosto interessante registrare che, a fronte di que-sta “nuova” logica del servizio pubblico - generalistica ed attenta alle persone piut-tosto che alle categorie - riprende vita e vigore il percorso della iniziativa indivi-duale e, soprattutto, della iniziative delle categorie produttive per una tutela speci-fica, integrativa di quella pubblicistica se non indipendente da questa.

Per questo tutta la contrattazione collettiva degli ultimi anni si caratterizza proprio per l’attenzione a questi temi, alla costruzione di istituti contrattuali che intendono garantire benefici economicamente apprezzabili che si pongono subito dopo, per così dire, rispetto agli ordinari strumenti retributivi tipici del rapporto di lavoro.

Accanto alle consolidate previsioni contrattuali di integrazione delle indennità temporanee per malattia ed infortunio, nascono nella contrattazione collettiva nuovi istituti ricondotti alla nozione di welfare contrattuale e che - è il dato più rilevante a nostro avviso - hanno il solido supporto di tutta una serie di previsio-ni, anche legislative, che pongono al centro del sistema la cooperazione fra le parti sociali ed il ruolo assegnato agli enti bilaterali67.

Il sistema è tuttora in costruzione, a partire da una articolate base di partenza costituita dalla previsione, nei contratti collettivi, di svariate tipologie di provvi-denze volte ad integrare la capacità dei lavoratori di fare fronte ai bisogni in modo modulare; tenendo conto, cioè, della specificità del mestiere e del tessuto sociale di appartenenza e della frammentarietà del sistema pubblicistico,

apprez-67 Per un aspetto significativo del ruolo delle parti sociali e degli enti bilaterali, v. LAI M., Il ruolo delle parti sociali nel Testo Unico della salute e sicurezza del lavoro, in Riv. Inf. Mal. Prof., 2009, n. 3.

zabile non tanto sul versante pensionistico, quanto su quello degli ammortizzato-ri sociali.68

Il tratto comune è, appunto, l’attenzione mirata per bisogni specifici e l’impegno per ricostituire - rispetto ad essi - un minimo di equilibrio fra le categorie a fron-te delle disparità che si registrano nell’ambito degli ammortizzatori sociali.

Senza entrare nel merito, anche critico, del sistema, si sottolineano questi elementi quali spunti di riflessione nel valutare il livello di tutela complessivo per un lavora-tore infortunato, a prescindere da quanto garantitogli dalla specifica assicurazione.

La riflessione, infatti, è essenziale - come diremo poi - per verificare utilità ed attualità della assicurazione, nell’attuale assetto ovvero in quello risultante da una riforma che parta da una delle opzioni ipotizzate da ultimo e si sviluppi tenendo conto dell’evolversi parallelo del sistema di welfare contrattuale: come forma integrativa del welfare pubblicistico ovvero sostitutiva di esso.

Per questo La filosofia del Libro Verde del Ministro del lavoro, ripresa nel suc-cessivo Libro Bianco, può costituire - la base per uno sviluppo logico, per il momento, dell’assunto iniziale: al centro del sistema una persona che provvede con il proprio lavoro alle esigenze di una vita buona per sé e per la propria fami-glia. Se questa è la base - e non ne discutiamo il valore intrinseco - è intuitivo che tutto il welfare contrattuale può ricondursi a questo impegno di provvedere “in proprio”, a livello di singolo rapporto di lavoro e, poi, come partecipe di una categoria professionale. Da ultimo, interviene - in sussidiarietà rispetto a questo mondo - lo Stato con i suoi organi e sistemi di tutela.

A siffatta ricostruzione certo ipotizzabile - e possibile base per sviluppare il tema della riforma dell’assicurazione infortuni - va aggiunto un altro tassello del discorso sulla contrattualità e sugli enti bilaterali. Non a caso, riteniamo, nei più recenti contratti collettivi si tende ad accomunare al welfare contrattuale inter-venti qualificati come “tutele” (Tutele e welfare contrattuale), riguardanti essen-zialmente condizioni di protezione particolari sul posto di lavoro che riprendono in modo modulare temi del recente decreto 81.

In questo modo anche in sede di contrattazione collettiva si fa strada la convin-zione che destinataria di tutele sia la persona del lavoratore di fronte ai rischi del

68 Per una schematica ricostruzione sul tema, in questa nozione possono ricondursi, fra l’altro: forme di assi-stenza sanitaria integrativa (edili, artigiani, interinali, commercio, chimici); la fornitura di indumenti e calza-ture di lavoro (edili); borse di studio per i figli (edili, artigiani);premi di nuzialità; spese funerarie;accesso al micro- credito (interinali), richiamate da LEONARDI S., ricercatore dell’IRES, in un intervento ad un Master di diritto del lavoro della Università di Roma La Sapienza, dedicato alla ricostruzione del sistema de “Gli enti bilaterali nel sistema italiano delle relazioni industriali” la cui documentazione è disponibile sul sito www.uni-roma1.it. Ad esso si invia per una efficace schematizzazione dell’intero sistema con attenzione particolare alle relazioni fra bilateralità e welfare contrattuale nonché ad una lettura sistematica delle provvidenze sociali e pre-videnziali, richiamate nelle pagine precedenti, che riguardano i soli lavoratori e, fra loro, solo alcune categorie o tutte ma con modalità e livelli differenziati. Dello stesso A. v. Bilateralità e servizi: quale ruolo per il sinda-cato, Ediesse, 2005; Gli enti bilaterali tra autonomia e sostegno normativo, in DLRI n. 3/2004. Sempre in tema v. LAI M., Il ruolo delle parti sociali, cit. e, più in generale, ROSSI A., L’organizzazione della sicurezza nei luo-ghi di lavoro: figure, ruoli rd aspetti relazionali, ibidem, 2008, 459.

lavoro. Tali rischi devono essere certamente rimossi - con la determinante parte-cipazione, anche in questo caso, degli enti bilaterali - nel sistema integrato posto in essere dal decreto 81/2008 ma per essi sussiste un impegno preciso a garanti-re sicugaranti-rezza e incolumità già a livello di singolo rapporto e comparto.

Si va affermando, insomma - in concreto e non solo nella affermazioni di princi-pio e di “stile” - la continuità funzionale e di tutela: dal momento della preven-zione primaria e secondaria a quello del sostegno del reddito per condizioni di temporaneo disagio, a quello del sostegno economico strutturato per le situazio-ni di maggiore gravità e bisogno.

21. Dalle riflessioni alla ricostruzione del sistema: i punti fermi

e le opzioni possibili per un’ipotesi ricostruttiva globale