L'occupazione acquisitiva e il principio del giusto procedimento
2. Il principio del giusto procedimento.
Il principio del giusto procedimento, soprattutto rispetto al profilo partecipativo, trova fondamento nell'art. 97, comma 2, Cost., il quale, nel prevedere che «i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge,
in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione», si pone come criterio guida dell'attività amministrativa,
nonché quale espressione del canone di buona amministrazione.
La disposizione, nel prevedere, sebbene in modo implicito, il principio di legalità dell'attività amministrativa, essenzialmente sancisce che il buon andamento e l'imparzialità possono essere garantiti solo se l'atto amministrativo è stato adottato al termine di un procedimento disciplinato dalla legge.
La dignità del principio del giusto procedimento quale principio costituzionalizzato trova fondamento anche nelle fonti comunitarie: la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza), nell'art. 41, espressamene riconosce ad ogni individuo il diritto «di essere ascoltato prima
che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio»; il principio, assieme al diritto all'accesso agli atti e all'obbligo
della amministrazione di motivare le sue decisioni, rientra fra i diritti ad una buona amministrazione garantiti Carta.
Si ricorda che l'art. 6 del Trattato UE, in seguito alle modifiche operate dal Trattato di Lisbona, ha previsto che la Carta di Nizza acquisisce lo stesso valore giuridico dei Trattati, questo implica che il principio del giusto procedimento ivi previsto conosce una nuova costituzionalizzazione nell'ambito del diritto comunitario.
Il principio del giusto procedimento si rinviene anche nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la quale, pur non prevedendo un precisa
299 R. RAVASIO, L’«acquisizione sanante» ovvero un rimedio emergenziale da utilizzare cum gramo salis, in Giur. merito, 2009, p. 3122.
disposizione, impone agli Stati membri di garantire la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo, nonché l'accesso ai documenti rilevanti300. Infatti, la ormai consolidata giurisprudenza della Corte EDU, grazie
ad una interpretazione estensiva del principio del giusto processo sancito nell'art. 6 della Convenzione, vede nel procedimento amministrativo la sede anticipata per la tutela dei diritti processuali e, quindi, del giusto processo301,
nonché la sede deputata a garantire l'imparzialità dell'amministrazione, la partecipazione degli interessati e il contraddittorio tra le parti.
Nel diritto interno, il principio del giusto procedimento come principio costituzionale è una recente conquista, destinata, si spera, a superare le reticenze della giurisprudenza e della dottrina, che da tempo definiscono il principio come «un principio generale dell'ordinamento giuridico»302, negandogli
rango costituzionale.
Il problema della rilevanza costituzionale del principio del giusto procedimento è materia di ampi studi e, nonostante la previsione di una disciplina legislativa specifica, il suo inquadramento nell'ambito delle disposizioni costituzionali non sempre è stato condiviso303.
Già la legge abolitrice del contenzioso amministrativo (l. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E), nell'art. 3, aveva consentito alle parti del procedimento di presentare deduzioni e osservazioni prima dell'adozione del procedimento da parte della pubblica amministrazione. La norma era di portata generale, sebbene la giurisprudenza ne avesse dato una interpretazione restrittiva, limitando di fatto la partecipazione solo nei procedimenti per cui la legge espressamente prevedeva una speciale disciplina.
La previsione del giusto procedimento come principio generale trova la sua consacrazione con l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241
,
la300 S. MIRATE, The right to be heard: equa riparazione e giusto procedimento amministrativo nella giurisprudenza CEDU, in Resp. civ. prev., 2011, p. 542; G.
GRECO, La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il diritto amministrativo in Italia, in Riv. it. dir. pub. com., 2000, p. 25.
301 Corte dir. uomo, 28 maggio 2002, Kingsley v. United Kingdom.
302 Corte cost. 20 marzo 1978, n. 23, in Giur. cost., 1978, p. 468; Corte cost. 2
marzo 1962, in Giur. cost., 1962, I, p. 26.; E. CASETTA, Manuale di diritto
amministrativo, Milano, 2011, p. 41.
303 G. VIRGA, La partecipazione al procedimento amministrativo, Milano, 1998, p.
25; V. CRISAFULLI, Principio di legalità e giusto procedimento, nota a Corte cost. 2 marzo 1962, n. 13, in Giur. cost., 1962, I, p. 26; M. C. CAVALLARO, Il giusto
procedimento amministrativo come principio costituzionale, in Foro amm., 2001, p.
1829; F. CASTIELLO, Il principio del giusto procedimento. Dalla sentenza n. 3 del 1962
alla sentenza n. 104 del 2007 della Corte costituzionale, in Foro. amm. C.d.S., 2008, I,
p. 269; G. MORBIDELLI, Il procedimento amministrativo, in Diritto amministrativo, II, a cura di L. MAZZAROLLI, G. PERICU, A. ROMANO, F. A. ROVERSI MONACO, F. G. SCOCA, Bologna,1993, p. 1088.
quale dedica tutto il Capo III alla «partecipazione al procedimento». In funzione della partecipazione, è previsto l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento (art. 7,) nonché la facoltà degli interessati di intervenire per esprimere le proprie ragioni nel procedimento (art.. 7 e 9); a questi soggetti, l'art. 10 riconosce, infatti, il diritto a prendere visione degli atti e il diritto a depositare memorie e documenti.
Nonostante la portata innovativa delle disposizioni, le quali si sono subito radicate nella prassi dell'attività amministrativa, la giurisprudenza ha continuato a negarne il rilievo costituzionale, riconoscendo nella legge 241 del 1990 uno strumento di orientamento per il legislatore e per l'interprete304.
A questa concezione si contrappone una moderna visione del procedimento, il quale, soprattutto dopo le significative modifiche apportate alla legge n. 241 dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, viene elevato dagli interpreti a diritto soggettivo avente rilevanza costituzionale305; tale concezione sembra trovare
conferma nelle sentenze dell'Adunanza plenaria n. 14 del 1999 e della Corte costituzionale 19 marzo 2007, n. 104, ove, espressamente si legge che il principio del giusto procedimento deriva dai principi di buon andamento e di imparzialità.
La valorizzazione del procedimento amministrativo ci consente di individuare nel procedimento la sede ove ha luogo il corretto esercizio del potere pubblico ed il rispetto dei principi di democraticità. In questa sede, infatti, grazie alla partecipazione degli interessati, l'amministrazione è in grado di conoscere tutti gli interessi secondari idonei ad influire sulla valutazione degli interessi primari, per giungere infine all'adozione della giusta decisione amministrativa306.
Tradizionalmente, infatti, il principio del giusto procedimento viene inteso nella duplice accezione di modello tipico dell'esercizio della funzione amministrativa e di strumento finalizzato a garantire la partecipazione del privato allo svolgimento dell'azione amministrativa307. In particolare, all'interno
del procedimento deve essere garantita la partecipazione del privato in modo che questi possa rappresentare quegli interessi destinati ad influire sulla scelta amministrativa finale308.
304 Corte cost. 19 marzo 1993, n. 103; Cons. di Stato, sez. VI, 24 agosto 1996, n.
1079.
305 F. CASTIELLO, Il principio del giusto procedimento, cit., p. 269.
306 Cons. Stato, Ad. Plen., 15 settembre 1990, n. 15; R. CHIEPPA, V. LOPILATO, Studi di diritto amministrativo, Milano, 2007, p. 290.
307 M. C. CAVALLARO, Il giusto procedimento amministrativo, cit., p. 1829; F.
CASTIELLO, Il principio del giusto procedimento, cit., p. 269.
308 F. CASTIELLO, Il principio del giusto procedimento, cit., p. 269; F. G.S COCA, S.
In conclusione, oggi può affermarsi che il principio del giusto procedimento è un principio di rango costituzionale309 che trova il suo fondamento nell'art. 97,
comma 2, Cost.; la sua previsione nella Carta di Nizza e il suo riconoscimento da parte della Corte EDU, inoltre, rafforzano la convinzione della sua costituzionalizzazione, dato l'obbligo per il legislatore di rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, ai sensi dell'art. 117, comma 1, Cost.
Si aggiunga, infine, che la legge n. 241 del 1990 prevede nell'art. 1, comma 1, che l'attività amministrativa è retta, tra gli altri, dai principi dell'ordinamento comunitario, mentre, nell'art. 29, riconduce il principio del giusto procedimento ai livelli essenziali delle prestazioni; pertanto la relativa disciplina è di competenza esclusiva dello Stato.